AS 2016 2479
Ordinanza sull'energia
Ordinanza sull’energia (OEn)
Modifica del 22 giugno 2016
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sull’energia è modificata come segue:
Sostituzione di un’espressione (concerne soltanto il testo tedesco)
Art. 1a cpv.4 4 Ogni azienda soggetta all’obbligo di etichettatura, indipendentemente dal fatto che abbia scelto il mix del prodotto o il mix del fornitore, pubblica, al più tardi alla fine dell’anno civile seguente, il proprio mix del fornitore e la quantità complessiva di energia elettrica fornita ai suoi consumatori finali. La pubblicazione deve avvenire, in particolare, attraverso l’indirizzo Internet www.stromkennzeichnung.ch, gestito in comune da tutte le aziende soggette all’obbligo di etichettatura e liberamente acces- sibile.
Art. 10 cpv. 1 1 Le esigenze in materia di efficienza energetica nonché di commercializzazione e cessione di impianti e apparecchi sono disciplinate nelle appendici 2.1–2.27.
Art. 11 cpv. 1
1 Chi commercializza o cede impianti, veicoli e apparecchi che, conformemente
all’articolo 7 capoverso 1, soggiacciono alla procedura di omologazione energetica deve indicare il relativo consumo specifico di energia nonché altre caratteristiche conformemente alle appendici 2.1–3.10.
1 RS 730.01
2014-2907 2479
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Art. 17 cpv. 6 6 Dai mezzi che sono a disposizione per la promozione delle energie rinnovabili, del recupero del calore residuo e della tecnica degli edifici in virtù dell’articolo 34 capoverso 2 lettera b della legge del 23 dicembre 20112 sul CO2 e che sono versati ai Cantoni sotto forma di contributi globali, il Cantone riceve un indennizzo forfettario per l’esecuzione. L’indennizzo forfettario ammonta al 5 per cento dei contributi di promozione concessi dal Cantone e computabili come quota della Confederazione.
Art. 17dbis cpv. 1 lett. c e f
1 Dopo il ricevimento della domanda, l’autorità cantonale comunica senza indugio
all’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) e alla società nazionale di rete: c. il genere di misure; f. indicazioni in merito a eventuali domande di pagamento parziale previste per le misure.
Art. 17dter cpv. 3 e 4 3 Se il detentore constata costi supplementari, lo comunica senza indugio all’autorità cantonale, all’UFAM e alla società nazionale di rete. 4 Se, dopo aver verificato la comunicazione, l’UFAM giunge alla conclusione che i costi supplementari sono rilevanti, elabora, all’attenzione della società nazionale di rete, una richiesta concordata con l’autorità cantonale relativa alla concessione e all’ammontare presumibile dell’indennizzo supplementare. Il capoverso 2 si applica per analogia.
Art. 17dquinquies, rubrica, cpv. 1, 1bis, 5 e 6 Riepilogo dei costi e pagamenti parziali 1 Una volta attuate le misure, il detentore della centrale idroelettrica trasmette alla competente autorità cantonale un riepilogo dei costi complessivi computabili effetti- vamente sostenuti. 1bis In caso di misure onerose, il detentore può presentare una domanda di al massi- mo due pagamenti parziali all’anno, qualora questa possibilità sia prevista nella decisione relativa all’ammontare presumibile dell’indennizzo e il progetto sia avan- zato di conseguenza.
5 L’autorità cantonale esamina le domande di pagamenti parziali di cui al capo-
verso 1bis e le inoltra all’UFAM corredate del proprio parere.
6 L’UFAM verifica le domande di pagamenti parziali e presenta una richiesta alla
società nazionale di rete. Quest’ultima esegue il pagamento conformemente alla richiesta dell’UFAM.
2 RS 641.71
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Art. 17dsexies Decisione relativa all’effettivo ammontare dell’indennizzo e restituzione 1 Una volta concluse le misure, la società nazionale di rete comunica in una decisio- ne al detentore della centrale idroelettrica l’ammontare dell’indennizzo che gli è versato in base ai costi computabili.
2 Essa chiede la restituzione di eventuali indennizzi pagati in eccesso.
Art. 22b Informazione del pubblico in merito all’appendice 3.6 1 L’UFE valuta ogni anno i dati sul consumo di energia e sulle emissioni di CO 2 di tutti i veicoli nuovi immatricolati nel corso dell’anno precedente e informa il pub- blico al riguardo. Può delegare tali compiti a terzi. 2 L’Ufficio federale delle strade mette a disposizione i dati necessari a tal fine.
3 L’UFE crea banche dati ed elenchi che contengono le indicazioni di cui
all’appendice 3.6 numero 3.8.1 lettere f–i per tutte le automobili nuove commercia- lizzate o cedute. In particolare stila graduatorie secondo i criteri del consumo di energia e delle emissioni di CO2. A tal fine si basa sull’allegato II della direttiva 1999/94/CE3. Può delegare tali compiti a terzi. 4 Mette a disposizione su Internet le informazioni provenienti dalle banche dati e dagli elenchi di cui al capoverso 3 e le aggiorna periodicamente.
Art. 28 lett. b e h È punito secondo l’articolo 28 della legge chiunque, intenzionalmente o per negli- genza: b. in caso di commercializzazione o cessione di veicoli, impianti o apparecchi non indica o indica in modo incompleto o falso il consumo specifico di energia o le altre caratteristiche di cui alle appendici 2.1–3.10 (art. 11); h. utilizza etichette, contrassegni, simboli o diciture che possono essere confusi con l’etichettatura di cui alle appendici 2.1–3.10 (art. 11).
Art. 28a Modifica e disposizioni di esecuzione delle appendici
1 Il DATEC può adeguare le appendici 1.1–1.6 all’evoluzione della tecnica e
dell’economia.
2 Emana inoltre le seguenti disposizioni in merito all’appendice 3.6:
a. stabilisce le categorie di efficienza energetica A–G dell’etichettaEnergia sulla base dei tipi di veicoli attuali;
3 Direttiva 1999/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa alla disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove, GU L 12 del 18.1.2000, pag. 16; modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, GU L 311 del 21.11.2008, pag. 1.
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b. determina la media dei valori delle emissioni di CO2 sulla base dei veicoli nuovi immatricolati e la quota di biocarburanti; c. stabilisce i fattori per il calcolo dell’equivalente benzina e dell’equivalente benzina per l’energia primaria e delle emissioni di CO2 derivanti dalla messa disposizione di carburanti e/o di elettricità. A tal fine considera le nuove co- noscenze scientifiche e tecniche come pure lo sviluppo a livello internazio- nale; d. determina i parametri necessari per il calcolo del coefficiente di valutazione di cui all’appendice 3.6 numero 7. 3 Adegua ogni anno le disposizioni di cui al capoverso 2. Gli adeguamenti sono resi noti entro il 31 luglio dell’anno in corso ed entrano in vigore al 1° gennaio dell’anno successivo.
II 1 Le appendici 1.7, 2.1–2.5, 2.7–2.9, 2.11, 2.12, 2.14, 2.15, 2.18, 2.20, 2.21, 3.3 bis,
3.6 e 3.9 sono modificate secondo la versione qui annessa.
2 Alla presente ordinanza sono aggiunte le appendici 2.23–2.27 secondo la versione qui annessa.
3 L’appendice 3.11 è abrogata.
III Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Ordinanza del 16 dicembre 19854 contro l’inquinamento atmosferico
Art. 20a cpv. 1 lett. a e 1bis
1 La prova di conformità di un impianto a combustione comprende:
a. un rapporto d’esame di un organismo secondo l’articolo 18 LOTC 5, dal qua- le emerga che il prototipo soddisfa le esigenze di cui all’appendice 4; 1bis Per gli apparecchi secondo l’appendice 2.1 o 2.25 dell’ordinanza del 7 dicembre 19986 sull’energia, la prova di conformità può essere svolta anche secondo il nume- ro 4 delle appendici summenzionate.
Appendice 4 numero 22 Abrogato
4 RS 814.318.142.1 5 RS 946.51 6 RS 730.01
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2. Ordinanza del 19 maggio 20107 concernente l’immissione in
commercio di prodotti fabbricati conformemente a prescrizioni tecniche estere e la loro sorveglianza sul mercato
Art. 2 lett. c n. 5 Costituiscono deroghe al principio di cui all’articolo 16a capoverso 1 LOTC: c. i seguenti altri prodotti:
5. i seguenti apparecchi che non rispettano le prescrizioni tecniche di cui
agli articoli 7, 10 e 11 e alle appendici 2.1, 2.2, 2.5, 2.7, 2.9 e 3.9 dell’ordinanza del 7 dicembre 19988 sull’energia: – serbatoi di accumulo dell’acqua calda e accumulatori di calore con un volume utile ≤ 500 litri – frigoriferi e congelatori elettrici con raccordo alla rete e relative combinazioni – asciugabiancheria domestiche elettriche con raccordo alla rete – forni elettrici con raccordo alla rete – set top box complessi con raccordo alla rete – macchine da caffè elettriche per uso domestico con raccordo alla rete
IV 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2016.
2 Gli articoli 17 capoverso 6, 22b e 28a nonché l’appendice 3.6 entrano in vigore il 1° gennaio 2017.
22 giugno 2016 In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
7 RS 946.513.8 8 RS 730.01
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Appendice 1.7 (art. 17d, 17dbis, 17dter e 17dquinquies)
Indennizzo del detentore di una centrale idroelettrica per misure di risanamento concernenti centrali idroelettriche
N. 1
1.1 La domanda deve contenere:
a. il nomer del richiedente; b. i Cantoni e i Comuni interessati; c. le informazioni sull’obiettivo del risanamento nonché il tipo, l’entità e l’ubicazione delle misure; d. i dati sull’economicità delle misure; e. i termini previsti per l’inizio e la conclusione dell’attuazione delle misure; f. i presumibili costi computabili delle misure; g. informazioni sull’inoltro di domande di pagamenti parziali delle misure come pure sulla data e sull’ammontare previsti; h. le autorizzazioni necessarie, in particolare le autorizzazioni edilizie, di dissodamento, di pesca e di sistemazione dei corsi d’acqua. 1.2 Le autorizzazioni di cui al numero 1.1 lettera h non devono essere presentate per l’indennizzo dei costi di: a. studi di progettazione pluriennali e onerosi; b. studi preliminari necessari a causa della mancanza dello stato consoli- dato della tecnica; oppure c. pianificazioni di misure di risanamento che si rivelano sproporzionate.
N. 3.1 lett. e
3.1 Sono computabili unicamente i costi effettivamente sostenuti e strettamente
necessari per l’esecuzione economica e adeguata delle misure di cui agli articoli 39a e 43a LPAc nonché 10 LFSP. Vi rientrano in particolare i costi correlati alle seguenti misure: e. dotazione di acqua necessaria per l’esercizio di un impianto che assicuri la libera migrazione dei pesci, a condizione che tale acqua non debba essere restituita quale deflusso residuale.
N. 3.2
3.2 Non sono computabili segnatamente:
a. le imposte; b. i costi di manutenzione degli impianti;
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c. i costi per le misure già indennizzate in altro modo al detentore della centrale idroelettrica; d. i costi ricorrenti, purché siano trascorsi oltre 40 anni dall’attuazione delle misure.
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Appendice 2.1 (art. 7 cpv. 1, 10 cpv. 1–4, 11 cpv. 1 e 3, 21a cpv. 1 lett. c)
Esigenze per l’efficienza energetica e la commercializzazione di scaldacqua, serbatoi di accumulo dell’acqua calda e accumulatori di calore
1.1 La presente appendice si applica agli scaldacqua aventi una potenza termica
nominale ≤ 400 kW e ai serbatoi di accumulo dell’acqua calda e agli accu- mulatori di calore aventi un volume utile ≤ 2000 litri. 1.2 Sono esclusi gli apparecchi di cui all’articolo 1 capoverso 2 del regolamento (UE) n. 814/20139.
2.1 Gli scaldacqua di cui al numero 1.1 possono essere commercializzati se
soddisfano le esigenze di cui all’allegato II numero 1.1 lettera a e numeri 1.2–1.4 del regolamento (UE) n. 814/201310.
2.2 Dal 26 settembre 2017 gli scaldacqua di cui al numero 1.1 possono essere
ancora commercializzati soltanto se soddisfano le esigenze di cui all’allegato II numeri 1.1 lettera b e 1.2–1.4 del regolamento (UE) n. 814/201311.
2.3 Dal 26 settembre 2018 gli scaldacqua di cui al numero 1.1 possono essere
ancora commercializzati soltanto se soddisfano le esigenze di cui all’allegato II numeri 1.1 lettera c, 1.2–1.4 e 1.5 del regolamento (UE) n. 814/201312. 2.4 I serbatoi di accumulo dell’acqua calda e gli accumulatori di calore di cui al numero 1.1 possono essere commercializzati se soddisfano le esigenze per la dispersione massima previste dal diritto anteriore.
2.5 Dal 26 settembre 2017, i serbatoi di accumulo dell’acqua calda e gli accu-
mulatori di calore di cui al numero 1.1 aventi un volume utile ≤ 500 litri possono essere ancora commercializzati soltanto se soddisfano le esigenze per la dispersione massima della classe B di cui all’allegato II numero 2 del regolamento delegato (UE) n. 812/201313.
9 Regolamento (UE) n. 814/2013 della Commissione, del 2 agosto 2013, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli scaldacqua e dei serbatoi per l’acqua calda, GU L 239 del 6.9.2013, pag. 162.
12 Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.
13 Regolamento delegato (UE) n. 812/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto con- cerne l’etichettatura energetica degli scaldacqua, dei serbatoi per l’acqua calda e degli insiemi di scaldacqua e dispositivi solari, GU L 239 del 6.9.2013, pag. 83; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) n. 518/2014, GU L 147 del 17.5.2014, pag. 1.
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2.6 Dal 26 settembre 2017, i serbatoi di accumulo dell’acqua calda e gli accu-
mulatori di calore di cui al numero 1.1 aventi un volume utile > 500 e ≤ 2000 litri possono essere ancora commercializzati soltanto se soddisfano le esigenze per la dispersione massima della classe C di cui all’allegato II numero 2 del regolamento delegato (UE) n. 812/201314.
3. Procedura di omologazione energetica
Il consumo di energia e altre caratteristiche degli apparecchi di cui al numero 1.1 sono misurati secondo gli allegati III e IV del regolamento (UE) n. 814/201315.
4 Dichiarazione di conformità
4.1 Per la valutazione di conformità si applica la procedura di cui all’articolo 8 della direttiva 2009/125/CE16. Vi è la possibilità di scegliere tra il sistema di controllo della progettazione interno di cui all’allegato IV della direttiva o il sistema di gestione di cui all’allegato V della direttiva.
4.2 La dichiarazione di conformità deve contenere le seguenti indicazioni:
a. nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante domiciliato in Svizzera; b. una descrizione dell’apparecchio; c. una dichiarazione secondo cui l’apparecchio in questione soddisfa le esigenze di cui al numero 2; d. nome e indirizzo della persona che firma la dichiarazione di conformità per il fabbricante o il suo rappresentante domiciliato in Svizzera.
5 Documenti tecnici
I documenti tecnici devono contenere le indicazioni seguenti: a. tutti i dati necessari per identificare l’apparecchio in modo univoco; b. le informazioni ed eventualmente i disegni riguardanti le principali caratteri- stiche del modello, in particolare quelli riguardanti gli aspetti di notevole importanza per il suo consumo di energia quali le dimensioni, i volumi e al- tre particolarità, nonché le informazioni di cui all’allegato II numeri 1.6 e 2.2 del regolamento (UE) n. 814/201317; c. le istruzioni per l’uso;
15 Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.
16 Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia, GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10; modificata da ultimo dalla direttiva 2012/27/CE, GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1.
17 Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.
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d. i risultati dei calcoli e delle misurazioni effettuati conformemente agli alle- gati III e IV del regolamento (UE) n. 814/2013; e. i rapporti di omologazione allestiti dal fabbricante o i rapporti di omologa- zione allestiti da terzi.
6 Indicazione del consumo di energia ed etichettatura
Per gli apparecchi di cui all’articolo 1 del regolamento delegato (UE) n. 812/201318 si applica quanto segue: a. l’indicazione del consumo di energia e l’etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE, devono essere conformi agli allegati II-VIII del regola- mento delegato (UE) n. 812/2013. Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti; b. chiunque commercializza o cede scaldacqua deve provvedere affinché l’etichettaEnergia figuri sui modelli d’esposizione e sui documenti forniti con il prodotto. Nei documenti di vendita (prospetto, materiale promoziona- le, ecc.) e nelle pubblicità la classe di efficienza energetica deve essere indi- cata in bianco su una freccia di forma e colore corrispondente alla classe di efficienza energetica del prodotto come figura sull’etichettaEnergia; deve essere utilizzata la stessa dimensione di carattere impiegata per l’indicazione del prezzo. Le informazioni da fornire in caso di vendita su Internet devono essere conformi all’allegato X del regolamento delegato (UE) n. 812/2013.
7.1 I serbatoi di accumulo dell’acqua calda che soddisfano le esigenze per la
dispersione massima previste dal diritto anteriore, possono essere commer- cializzati fino al 25 settembre 2017 e ceduti fino al 31 marzo 2018.
7.2 Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze per la commercializzazione
valide dal 26 settembre 2017 non possono più essere commercializzati a par- tire da questa data. Possono essere ceduti fino al 31 marzo 2018.
7.3 Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze per la commercializzazione
valide dal 26 settembre 2018 non possono più essere commercializzati a par- tire da questa data. Possono essere ceduti fino al 31 marzo 2019.
18 Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 2.4.
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Appendice 2.2 (art. 7 cpv. 1 e 2, 10 cpv. 1–4, 11 cpv. 1 e 21a cpv. 1 lett. c)
Esigenze per l’efficienza energetica e la commercializzazione di frigoriferi e congelatori elettrici con raccordo alla rete e relative combinazioni
N. 1.2 lett. e
1.2 Sono esclusi:
e. gli apparecchi di cui all’appendice 2.23 della presente ordinanza.
N. 2.1 nota a piè pagina
2.1 Gli apparecchi ai sensi del numero 1.1 possono essere commercializzati se il
loro indice dell’efficienza energetica (IEE) conformemente agli allegati I, VI, VIII e IX del regolamento delegato (UE) n.1060/201019 è inferiore a 42 e inferiore a 33 dal 1° gennaio 2013.
N. 7.2
7.2 Chiunque commercializza o cede frigoriferi e congelatori deve provvedere
affinché l’etichettaEnergia figuri sui modelli d’esposizione e sui documenti forniti con il prodotto. Nei documenti di vendita (prospetto, materiale promozionale, ecc.) e nelle pubblicità la classe di efficienza energetica deve essere indicata in bianco su una freccia di forma e colore corrispondente alla classe di efficienza energetica del prodotto come figura sull’etichet- taEnergia; deve essere utilizzata la stessa dimensione di carattere impiegata per l’indicazione prezzo. Le informazioni da fornire in caso di vendita su Internet devono essere conformi all’allegato X del regolamento delegato (UE) n. 1060/201020.
19 Regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto ri- guarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico, GU L 314 del 30.11.2010, pag. 17; modificato da ultimo dal regola- mento (UE) n. 518/2014, GU L 147 del 17.5.2014, pag. 1.
20 Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 2.1.
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Appendice 2.3 (art. 7 cpv. 1 e 2, 10 cpv. 1–4, 11 cpv. 1 e 21a cpv. 1 lett. c)
Esigenze per l’efficienza energetica e la commercializzazione di lampade elettriche non direzionali per uso domestico con raccordo alla rete (fonti di luce)
N. 1.1 e 1.3 nota a piè pagina
1.1 La presente appendice si applica alle lampade elettriche non direzionali per
uso domestico con raccordo alla rete (lampade a incandescenza e lampade fluorescenti compatte con starter integrato), anche quando sono destinate a uso non domestico, nonché ad altre tecnologie per lampade destinate a uso domestico. 1.3 Non si applica alle lampade di cui all’articolo 1 lettere a–g del regolamento (CE) n. 244/200921.
N. 8.4
8.4 Le lampade che non soddisfano le esigenze della presente appendice valide
dal 1° settembre 2018 possono essere cedute fino al 31 agosto 2019.
21 Regolamento (CE) n. 244/2009 della Commissione, del 18 marzo 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade non direzionali per uso domestico, GU L 76 del 24.3.2009, pag. 3; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 2015/1428, GU L 224 del 27.8.2015, pag. 1.
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Appendice 2.4 (art. 7 cpv. 1 e 2, 10 cpv. 1–4, 11 cpv. 1 e 21a cpv. 1 lett. c)
Esigenze per l’efficienza energetica e la commercializzazione di lavatrici domestiche elettriche con raccordo alla rete
N. 5 lett. d nota a piè pagina I documenti tecnici devono contenere le indicazioni seguenti: d. i risultati delle misure del consumo di energia e di altre caratteristiche degli apparecchi effettuate conformemente alla norma europea EN 6045622, all’articolo 2 e agli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1015/2010 23 e all’articolo 2 nonché agli allegati I–VII del regolamento delegato (UE) n. 1061/201024, nonché la relativa classificazione in base a quest’ultimo regolamento delegato;
N. 7.2
7.2 Chiunque commercializza o cede lavatrici domestiche deve provvedere
affinché l’etichettaEnergia figuri sui modelli d’esposizione e sui documenti forniti con il prodotto. Nei documenti di vendita (prospetto, materiale promozionale, ecc.) e nelle pubblicità la classe di efficienza energetica deve essere indicata in bianco su una freccia di forma e colore corrispondente alla classe di efficienza energetica del prodotto come figura sull’etichet- taEnergia; deve essere utilizzata la stessa dimensione di carattere impiegata per l’indicazione del prezzo. Le informazioni da fornire in caso di vendita su Internet devono essere conformi all’allegato VIII del regolamento delegato (UE) n. 1061/201025.
23 Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 2.
24 Regolamento delegato (UE) n. 1061/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto ri- guarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia delle lavatrici per uso domestico, GU L 314 del 30.11.2010, pag. 47; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 518/2014, GU L 147 del 17.5.2014, pag. 1.
25 Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 5 lett. d.
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Appendice 2.5 (art. 7 cpv. 1 e 2, 10 cpv. 1–4, 11 cpv. 1 e 21a cpv. 1 lett. c)
Esigenze per l’efficienza energetica e la commercializzazione delle asciugabiancheria domestiche elettriche con raccordo alla rete
N. 2
2 Esigenze per la commercializzazione
Gli apparecchi di cui al numero 1.1 possono essere commercializzati se, in base alle procedure di omologazione conformemente alla norma europea EN 6112126 e all’allegato VII del regolamento delegato (UE) n. 392/201227, per il ciclo di pro- gramma «cotone asciutto» il loro indice di efficienza energetica è inferiore a 42.
N. 7.2
7.2 Chiunque commercializza o cede asciugabiancheria domestiche deve prov-
vedere affinché l’etichettaEnergia figuri sui modelli d’esposizione e sui do- cumenti forniti con il prodotto. Nei documenti di vendita (prospetto, mate- riale promozionale, ecc.) e nelle pubblicità la classe di efficienza energetica deve essere indicata in bianco su una freccia di forma e colore corrisponden- te alla classe di efficienza energetica del prodotto come figura sull’etichet- taEnergia; deve essere utilizzata la stessa dimensione di carattere impiegata per l’indicazione del prezzo. Le informazioni da fornire in caso di vendita su Internet devono essere conformi all’allegato VIII del regolamento delegato (UE) n. 392/201228.
26 Il testo della norma EN può essere richiesto presso l’Associazione per l’elettrotecnica, la tecnica energetica e l’informatica SEV (electrosuisse), Luppmenstr. 1, 8320 Fehraltorf; www.electrosuisse.ch. 27 Regolamento delegato (UE) n. 392/2012 della Commissione, del 1° marzo 2012, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia delle asciugabiancheria per uso domestico, GU L 123 del 9.5.2012, pag.1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 518/2014, GU L 147 del 17.5.2014, pag. 1.
28 Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 2.
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Appendice 2.7 (art. 7 cpv. 1 e 2, 10 cpv. 1–4, 11 cpv. 1 e 21a cpv. 1 lett. c)
Esigenze per l’efficienza energetica e la commercializzazione dei forni elettrici con raccordo alla rete
N. 1.1 e 1.2
1.1 La presente appendice si applica ai forni elettrici con raccordo alla rete
(compresi quelli integrati nelle cucine).
1.2 Sono esclusi:
a. gli apparecchi che possono essere alimentati anche con altre fonti di energia; b. gli apparecchi portatili non destinati al montaggio fisso e di peso infe- riore ai 18 kg; c. gli apparecchi che offrono una funzione di «riscaldamento a microon- de»; d. gli apparecchi riscaldati a vapore, come funzione di riscaldamento pri- mario; e. gli apparecchi di piccole dimensioni (i cui compartimenti hanno una larghezza e una profondità inferiori a 250 mm o un’altezza inferiore a
120 mm).
N. 2 Gli apparecchi di cui al numero 1.1 possono essere commercializzati se il loro indice dell’efficienza energetica è inferiore a 107, conformemente all’allegato II numero 1 del regolamento delegato (UE) n. 65/201429.
N. 3 Il consumo di energia e altre caratteristiche degli apparecchi designati nel numero 1 sono misurati secondo la norma europea EN 6035030.
N. 7.1 e 7.2 7.1 L’indicazione del consumo di energia e l’etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE, devono essere conformi al regolamento delegato (UE) n. 65/201431.
29 Regolamento delegato (UE) n. 65/2014 della Commissione, del 1° ottobre 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto ri- guarda l’etichettatura energetica dei forni e delle cappe da cucina per uso domestico, ver- sione della GU L 29 del 31.1.2014, pag. 1. 30 Il testo della norma EN può essere ottenuto preso l’Associazione per l’elettronica, la tecnica energetica e l’informatica SEV (electrosuisse), Luppmenstr. 1, 8320 Fehraltorf; www.electrosuisse.ch
31 Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 2.
2493
Energia. O RU 2016
Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti.
7.2 Chiunque commercializza o cede forni elettrici con raccordo alla rete deve
provvedere affinché l’etichettaEnergia figuri sui modelli d’esposizione e sui documenti forniti con il prodotto. Nei documenti di vendita (prospetto, mate- riale promozionale, ecc.) e nelle pubblicità la classe di efficienza energetica deve essere indicata in bianco su una freccia di forma e colore corrisponden- te alla classe di efficienza energetica del prodotto come figura sull’etichet- taEnergia; deve essere utilizzata la stessa dimensione di carattere impiegata per l’indicazione del prezzo. Le informazioni da fornire in caso di vendita su Internet devono essere conformi all’allegato VII del regolamento delegato (UE) n. 65/2014.
N. 9
9 Disposizione transitoria della modifica del 22 giugno 2016
Gli apparecchi che soddisfano le esigenze per la commercializzazione conforme- mente alle prescrizioni valide fino al 31 luglio 2016 possono essere commercializ- zati fino al 31 dicembre 2016 e ceduti fino al 31 dicembre 2017.
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Appendice 2.8 (art. 7 cpv. 1 e 2, 10 cpv. 1–4, 11 cpv. 1 e 21a cpv. 1 lett. c)
Esigenze per l’efficienza energetica e la commercializzazione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio con raccordo alla rete nei modi stand-by e spento
N. 1.2 lett. f
1.2 Sono esclusi:
f. i televisori di cui all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 642/200932.
N. 2.3
2.3 Dal 1° gennaio 2017 gli apparecchi di cui al numero 1.1 devono soddisfare
le esigenze dell’allegato II numero 4 del regolamento (CE) n. 1275/2008 e dal 1° gennaio 2019 le esigenze dell’allegato II numero 5 di detto regola- mento.
N. 7
7 Indicazioni relative al consumo di energia
Gli apparecchi collegati in rete, ovvero gli apparecchi che possono connettersi a una rete o che dispongono di una o più porte di rete devono soddisfare le esigenze in materia d’informazione sui prodotti dell’allegato II numero 7 del regolamento (CE) n. 1275/200833.
N. 8 Ex n. 7
N. 9
9.1 Gli apparecchi che soddisfano le esigenze per la commercializzazione con-
formemente alle prescrizioni valide fino al 31 luglio 2016 possono essere commercializzati fino al 31 dicembre 2016 e ceduti fino al 31 dicembre 2017.
9.2 Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze per la commercializzazione
conformemente alle prescrizioni valide dal 1° gennaio 2017 non possono più
32 Regolamento (CE) n. 642/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in me- rito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei televisori, GU L 191 del 23.7.2009, pag. 42; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 801/2013, GU L 225 del 23.8.2013, pag. 1.
33 Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.1.
2495
Energia. O RU 2016
essere commercializzati a partire da questa data. Possono essere ceduti fino al 31 dicembre 2017.
9.3 Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze per la commercializzazione
conformemente alle prescrizioni valide dal 1° gennaio 2019 non possono più essere commercializzati a partire da questa data. Possono essere ceduti fino al 31 dicembre 2019.
2496
Energia. O RU 2016
Appendice 2.9 (art. 7 cpv. 1 e 2, 10 cpv. 1–4, 11 cpv. 1 e 21a cpv. 1 lett. c)
Esigenze per l’efficienza energetica e la commercializzazione di set top box con raccordo alla rete
N. 1 lett. a La presente appendice si applica agli apparecchi elettrici con raccordo alla rete per la ricezione, la decodifica e la registrazione di trasmissioni radiotelevisive nonché per i processi interattivi o per servizi simili. Si applica ai seguenti apparecchi: a. set top box complessi ai sensi degli allegati B ed F del Voluntary Industry Agreement to improve the energy consumption of Complex Set Top Boxes within the EU (versione 3.1) del 19 giugno 201334;
N. 2
2.1 Gli apparecchi di cui al numero 1 lettera a possono essere commercializzati
se soddisfano le esigenze del Voluntary Industry Agreement to improve the energy consumption of Complex Set Top Boxes within the EU (versio- ne 3.1).
2.2 Gli apparecchi di cui al numero 1 lettera a devono inoltre soddisfare le
esigenze relative all’efficienza energetica nei modi stand-by e spento defini- te nell’appendice 2.8 della presente ordinanza.
2.3 Gli apparecchi di cui al numero 1 lettera b possono essere commercializzati
se soddisfano le esigenze dell’allegato I numeri 2–4 e 7 del regolamento (CE) n. 107/200935.
N. 7
7 Indicazioni relative al consumo di energia
Chiunque commercializza o cede gli apparecchi di cui al numero 1 lettera a deve provvedere affinché il consumo di energia nel modo acceso (P on in W) e nel modo stand-by preinstallato (Pstandby e PAPD in W) nonché il consumo annuo totale di energia (TEC in kWh) possano essere consultati liberamente in Internet.
N. 8 Ex n. 7
34 Il Voluntary Industry Agreement può essere scaricato gratuitamente dal sito Internet dell’UFE: www.bfe.admin.ch > Home > Temi > Efficienza energetica > Apparecchi elet- trici > Apparecchi elettronici > Elettronica d’intrattenimento.
35 Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1 lett. b.
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N. 9
9 Disposizione transitoria della modifica del 22 giugno 2016
Gli apparecchi di cui al numero 1 lettera a che soddisfano le esigenze per la com- mercializzazione conformemente alle prescrizioni valide fino al 31 luglio 2016 possono essere commercializzati al 31 dicembre 2016 e ceduti fino al 31 luglio 2017.
2498
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Appendice 2.11 (art. 7 cpv. 1 e 2, 10 cpv. 1–4, 11 cpv. 1 e 21a cpv. 1 lett. c)
Esigenze per l’efficienza energetica e la commercializzazione di dispositivi di alimentazione esterni con raccordo alla rete (alimentatori)
N. 1.1 lett. f
1.1 La presente appendice si applica ai dispositivi di alimentazione esterni con
raccordo alla rete prodotti in serie che: f. sono destinati a essere utilizzati con le apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio di cui all’articolo 2 paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1275/200836.
N. 3 La potenza assorbita e altre caratteristiche degli apparecchi designati nel numero 1.1 sono misurate secondo la norma EN 5056337.
36 Regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione, del 17 dicembre 2008, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche di progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia elettrica nei modi stand-by e spento e stand-by in rete delle apparecchiature elet- triche ed elettroniche domestiche e da ufficio, GU L 339 del 18.12.2008, pag. 45; modifi- cato da ultimo dal regolamento (UE) n. 801/2013, GU L 225 del 23.8.2013, pag. 1. 37 Il testo della norma EN può essere richiesto presso l’Associazione per l’elettrotecnica, la tecnica energetica e l’informatica SEV (electrosuisse), Luppmenstr. 1, 8320 Fehraltorf; www.electrosuisse.ch.
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Appendice 2.12 (art. 7 cpv. 1 e 2, 10 cpv. 1–4, 11 cpv. 1 e 21a cpv. 1 lett. c)
Esigenze per l’efficienza energetica e la commercializzazione di apparecchi televisivi elettrici
N. 1
1 Campo d’applicazione
La presente appendice si applica agli apparecchi televisivi elettrici. Ai sensi della presente ordinanza, anche i monitor televisivi sono considerati apparecchi televisivi. Per questioni di delimitazione del campo d’applicazione si rimanda agli articoli 1 e 2 del regolamento (CE) n. 642/200938.
N. 2
2.1 Gli apparecchi di cui al numero 1 possono essere commercializzati se soddi-
sfano le esigenze per l’efficienza energetica di cui all’allegato I del regola- mento (CE) n. 642/200939.
2.2 Dal 1° gennaio 2017 gli apparecchi devono soddisfare le esigenze di cui
all’allegato I parte 3 numero 2 del regolamento (CE) n. 642/2009 e dal 1° gennaio 2019 le esigenze di cui alla parte 3 numero 3 dello stesso allegato.
N. 5 lett. d nota a piè pagina I documenti tecnici devono contenere le indicazioni seguenti: d. i risultati delle misurazioni del consumo di energia degli apparecchi conformemente al regolamento (CE) n. 642/200940 e alla relativa classifi- cazione sulla base degli allegati I–VII del regolamento delegato (UE) n. 1062/201041;
38 Regolamento (CE) n. 642/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in me- rito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei televisori, GU L 191 del 23.7.2009, pag. 42; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 801/2013, GU L 225 del 23.8.2013, pag. 1.
40 Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.
41 Regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia dei televisori, GU L 314 del 30.11.2010, pag. 64; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 518/2014, GU L 147 del 17.5.2014, pag. 1.
2500
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N. 7.2
7.2 Chiunque commercializza o cede apparecchi televisivi deve provvedere
affinché l’etichettaEnergia figuri sui modelli d’esposizione e sui documenti forniti con il prodotto. Nei documenti di vendita (prospetto, materiale promozionale, ecc.) e nelle pubblicità la classe di efficienza energetica deve essere indicata in bianco su una freccia di forma e colore corrispondente alla classe di efficienza energetica del prodotto come figura sull’etichet- taEnergia; deve essere utilizzata la stessa dimensione di carattere impiegata per l’indicazione del prezzo. Le informazioni da fornire in caso di vendita su Internet devono essere conformi all’allegato IX del regolamento delegato (UE) n. 1062/201042.
N. 8
8.1 Gli apparecchi che soddisfano le esigenze per la commercializzazione con-
formemente alle prescrizioni valide fino al 31 luglio 2016 possono essere commercializzati fino al 31 dicembre 2016 e ceduti fino al 31 dicembre 2017.
8.2 Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze per la commercializzazione
conformemente alle prescrizioni valide dal 1° gennaio 2017 non possono più essere commercializzati a partire da questa data. Possono essere ceduti fino al 31 dicembre 2017.
8.3 Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze per la commercializzazione
conformemente alle prescrizioni valide dal 1° gennaio 2019 non possono più essere commercializzati. Possono essere ceduti fino al 31 dicembre 2019.
42 Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 5 lett. d
2501
Energia. O RU 2016
Appendice 2.14 (art. 7 cpv. 1 e 2, 10 cpv. 1–4, 11 cpv. 1 e 21a cpv. 1 lett. c)
Esigenze per l’efficienza energetica e la commercializzazione di lampade fluorescenti senza alimentatore integrato, di lampade a scarica ad alta intensità e di alimentatori e apparecchi di illuminazione
N. 1.2 1.2 Si applicano le definizioni di cui alla direttiva 2009/125/CE43, integrate da quelle dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 245/200944.
43 Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia, GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10. 44 Regolamento (CE) n. 245/2009 della Commissione, del 18 marzo 2009, recante modalità di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile di lampade fluorescenti senza alimentatore integrato, lampade a scarica ad alta intensità e di alimentatori e apparecchi di illuminazione in grado di far funzionare tali lampade, e che abroga la direttiva 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 76 del 24.3.2009, pag. 17; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 2015/1428, GU L 221 del 27.8.2015, pag. 1.
2502
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Appendice 2.15 (art. 7 cpv. 1 e 2, 10 cpv. 1–4, 11 cpv. 1 e 21a cpv. 1 lett. c)
Esigenze per l’efficienza energetica e la commercializzazione di lampade direzionali elettriche con raccordo alla rete, di lampade LED elettriche con raccordo alla rete e relativi apparecchi
N. 1.4 1.4 Si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 e all’allegato II del regola- mento (UE) n. 1194/201245.
45 Regolamento (UE) n. 1194/2012 della Commissione, del 12 dicembre 2012, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade direzionali, delle lampade con diodi a emissione luminosa e delle pertinenti apparecchiature, GU L 342 del 14.12.2012, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 2015/1428, GU L 224 del 27.8.2015, pag. 1.
2503
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Appendice 2.18 (art. 7 cpv. 1 e 2, 10 cpv. 1–4, 11 cpv. 1 e 21a cpv. 1 lett. c)
Esigenze per l’efficienza energetica e la commercializzazione dei condizionatori d’aria e dei ventilatori elettrici con raccordo alla rete
N. 5 lett. e I documenti tecnici devono contenere le indicazioni seguenti: e. i risultati delle misurazioni del consumo di energia per i condizionatori d’aria, inclusi i condizionatori d’aria a singolo e a doppio condotto con- formemente alle norme europee EN 14511 ed EN 1482546 e la relativa clas- sificazione in base agli allegati I‒VII del regolamento delegato (UE) n. 626/201147;
N. 6.2
6.2 Chiunque commercializza o cede condizionatori d’aria, inclusi i condiziona-
tori d’aria a singolo e a doppio condotto, deve provvedere affinché l’etichettaEnergia figuri sui modelli d’esposizione e sui documenti forniti con il prodotto. Nei documenti di vendita (prospetto, materiale promoziona- le, ecc.) e nelle pubblicità la classe di efficienza energetica deve essere indi- cata in bianco su una freccia di forma e colore corrispondente alla classe di efficienza energetica del prodotto come figura sull’etichettaEnergia; deve essere utilizzata la stessa dimensione di carattere impiegata per l’indicazione del prezzo. Le informazioni da fornire in caso di vendita su Internet devono essere conformi all’allegato IX del regolamento delegato (UE) n. 626/201148.
46 Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 3.
47 Regolamento delegato (UE) n. 626/2011 della Commissione, del 4 maggio 2011, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto ri- guarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia dei condizionatori d’aria, versione della GU L 178 del 6.7.2011, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 518/2014, GU L 147 del 17.5.2014, pag. 1.
48 Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 5 lett. e.
2504
Energia. O RU 2016
Appendice 2.20 (art. 7 cpv. 1 e 2, 10 cpv. 1–4, 11 cpv. 1 e 21a cpv. 1 lett. c)
Esigenze per l’efficienza energetica e la commercializzazione delle lavastoviglie elettriche per uso domestico con raccordo alla rete
N. 5 lett. d I documenti tecnici devono contenere le indicazioni seguenti: d. i risultati delle misurazioni del consumo di energia e di altre caratteristiche degli apparecchi effettuate conformemente alla norma europea EN 5024249, all’articolo 2 e all’allegato II del regolamento (UE) n. 1016/201050, nonché all’articolo 2 e agli allegati I–VII del regolamento delegato (UE) n. 1059/201051;
N. 6.2
6.2 Chiunque commercializza o cede lavastoviglie per uso domestico deve
provvedere affinché l’etichettaEnergia figuri sui modelli d’esposizione e sui documenti forniti con il prodotto. Nei documenti di vendita (prospetto, mate- riale promozionale, ecc.) e nelle pubblicità la classe di efficienza energetica deve essere indicata in bianco su una freccia di forma e colore corrisponden- te alla classe di efficienza energetica del prodotto come figura sull’etichet- taEnergia; deve essere utilizzata la stessa dimensione di carattere impiegata per l’indicazione del prezzo. Le informazioni da fornire in caso di vendita su Internet devono essere conformi all’allegato VIII del regolamento delegato (UE) n. 1059/201052.
50 Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 2.
51 Regolamento delegato (UE) n. 1059/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto ri- guarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia delle lavastoviglie per uso domesti- co, versione della GU L 314 del 30.11.2010, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 518/2014, GU L 147 del 17.5.2014, pag. 1.
52 Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 5 lett. d.
2505
Energia. O RU 2016
Appendice 2.21 (art. 7 cpv. 1, 10 cpv. 1–4, 11 cpv. 1 e 3 e 21a cpv. 1 lett. c)
Esigenze per l’efficienza energetica e la commercializzazione degli aspirapolvere elettrici con raccordo alla rete
N. 6
6 Indicazione del consumo di energia ed etichettatura
6.1 L’indicazione del consumo di energia e l’etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE, devono essere conformi agli allegati I–IV e VI del regola- mento delegato (UE) n. 665/201353. Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti.
6.2 Chiunque commercializza o cede gli aspirapolvere di cui al numero 1.1 deve
provvedere affinché l’etichettaEnergia figuri sui modelli d’esposizione e sui documenti forniti con il prodotto. Nei documenti di vendita (prospetto, materiale promozionale, ecc.) e nelle pubblicità la classe di efficienza energetica deve essere indicata in bianco su una freccia di forma e colore corrispondente alla classe di efficienza energetica del prodotto come figura sull’etichettaEnergia; deve essere utilizzata la stessa dimensione di carattere impiegata per l’indicazione del prezzo. Le informazioni da fornire in caso di vendita su Internet devono essere conformi all’allegato VIII del regolamento delegato (UE) n. 665/2013.
53 Regolamento delegato (UE) n. 665/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto ri- guarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia degli aspirapolvere, GU L 192 del 13.7.2013, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 518/2014, GU L 147 del 17.5.2014, pag. 1.
2506
Energia. O RU 2016
Appendice 2.23 (art. 7 cpv. 1, 10 cpv. 1–4, 11 cpv. 1 e 3 e 21a cpv. 1 lett. c)
Esigenze per l’efficienza energetica e la commercializzazione degli armadi refrigerati professionali, degli abbattitori, delle unità di condensazione e dei chiller di processo con raccordo alla rete
1.1 La presente appendice si applica a:
a. le unità di condensazione, i chiller di processo nonché gli abbattitori elettrici con raccordo alla rete e gli armadi refrigerati professionali elet- trici con raccordo alla rete, compresi quelli venduti per la refrigerazione di alimenti e di mangimi; b. le unità di condensazione che funzionano a bassa o media temperatura o entrambe; c. i chiller di processo che funzionano a bassa o media temperatura.
1.2 Sono esclusi dal campo di applicazione della presente appendice:
a. gli armadi refrigerati di cui all’articolo 1 paragrafo 1 lettere a–o del regolamento (UE) n. 2015/109554; b. le unità di condensazione di cui all’articolo 1 paragrafo 2 lettere a–c del regolamento (UE) n. 2015/1095; c. i chiller di processo di cui all’articolo 1 paragrafo 3 lettere a–d del rego- lamento (UE) n. 2015/1095.
1.3 Si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del regolamento (UE)
n. 2015/1095.
2.1 Gli apparecchi di cui al numero 1.1 possono essere commercializzati se
soddisfano le esigenze dell’articolo 3 paragrafo 4 lettera a del regolamento (UE) n. 2015/109555.
2.2 Dal 1° gennaio 2018 gli apparecchi di cui al numero 1.1 lettera a devono
soddisfare anche le esigenze dell’articolo 3 paragrafo 4 lettera b del regola- mento (UE) n. 2015/1095.
54 Regolamento (UE) n. 2015/1095 della Commissione, del 5 maggio 2015, recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in me- rito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli armadi refrigerati professio- nali, degli abbattitori, delle unità di condensazione e dei chiller di processo, GU L 177 del 8.7.2015, pag. 19.
55 Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.
2507
Energia. O RU 2016
2.3 Dal 1° luglio 2018 gli apparecchi di cui al numero 1.1 lettere b–c devono
soddisfare anche le esigenze dell’articolo 3 paragrafo 4 lettera c del regola- mento (UE) n. 2015/1095.
2.4 Dal 1° luglio 2019 gli apparecchi di cui al numero 1.1 lettera a devono
soddisfare anche le esigenze dell’articolo 3 paragrafo 4 lettera d del regola- mento (UE) n. 2015/1095.
3 Procedura di omologazione energetica
Il consumo di energia e altre caratteristiche degli apparecchi designati nel numero 1 sono misurati secondo l’articolo 4 e gli allegati IV, VI e VIII–XI del regolamento (UE) n. 2015/109556.
4 Dichiarazione di conformità
La dichiarazione di conformità deve contenere le indicazioni seguenti: a. nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante domiciliato in Svizzera; b. una descrizione dell’apparecchio; c. una dichiarazione che l’apparecchio soddisfa le esigenze indicate nel nume- ro 2; d. nome e indirizzo della persona che firma la dichiarazione di conformità per il fabbricante o il suo rappresentante domiciliato in Svizzera.
5 Documenti tecnici
I documenti tecnici devono contenere le indicazioni seguenti: a. tutti i dati necessari per identificare l’apparecchio in modo univoco; b. le informazioni riguardanti le principali caratteristiche del modello, in parti- colare quelle riguardanti gli aspetti di notevole importanza per il suo consu- mo di energia quali le dimensioni, i volumi e altre particolarità ed eventual- mente i disegni del modello, nonché le informazioni di cui agli allegati II numero 2, V numero 2 e VII numero 2 del regolamento (UE) n. 2015/109557; c. le istruzioni per l’uso; d. i risultati dei calcoli e delle misurazioni effettuati conformemente agli alle- gati III, IV, VI e VIII del regolamento (UE) n. 2015/1095; e. i rapporti di omologazione allestiti dal fabbricante o i rapporti di omologa- zione allestiti da terzi.
57 Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.
2508
Energia. O RU 2016
6 Indicazione del consumo di energia ed etichettatura
6.1 L’indicazione del consumo di energia e l’etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE, devono essere conformi all’allegato III del regolamento delegato (UE) n. 2015/109458. Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti.
6.2 Chiunque commercializza o cede armadi refrigerati professionali di cui al
numero 1.1 deve provvedere affinché l’etichettaEnergia figuri sui modelli d’esposizione e sui documenti forniti con il prodotto. Nei documenti di ven- dita (prospetto, materiale promozionale, ecc.) e nelle pubblicità la classe di efficienza energetica deve essere indicata in bianco su una freccia di forma e colore corrispondente alla classe di efficienza energetica del prodotto come figura sull’etichettaEnergia; deve essere utilizzata la stessa dimensione di ca- rattere impiegata per l’indicazione del prezzo. Le informazioni da fornire in caso di vendita su Internet devono essere conformi all’allegato VII del rego- lamento delegato (UE) n. 2015/1094.
7.1 Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze della presente appendice
possono essere commercializzati fino al 31 dicembre 2016 e ceduti fino al
7.2 Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze di cui al numero 2.2 valide
dal 1° gennaio 2018 non possono più essere commercializzati a partire da questa data. Possono essere ceduti fino al 31 dicembre 2018.
7.3 Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze di cui al numero 2.3 valide
dal 1° luglio 2018 non possono più essere commercializzati a partire da que- sta data. Possono essere ceduti fino al 31 dicembre 2018.
7.4 Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze di cui al numero 2.4 valide
dal 1° gennaio 2019 non possono più essere commercializzati a partire da questa data. Possono essere ceduti fino al 30 giugno 2019.
58 Regolamento delegato (UE) n. 2015/1094 della Commissione, del 5 maggio 2015, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito all’etichettatura energetica degli armadi frigoriferi/congelatori professionali, GU L 177 dell’8.7.2015, pag. 2.
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Energia. O RU 2016
Appendice 2.24 (art. 7 cpv. 1, 10 cpv. 1–4, 11 cpv. 1 e 3 e 21a cpv. 1 lett. c)
Esigenze per l’efficienza energetica e la commercializzazione di cappe da cucina per uso domestico con raccordo alla rete
1 Campo d’applicazione
La presente appendice si applica alle cappe da cucina per uso domestico con raccor- do alla rete, comprese quelle vendute per scopi non domestici.
2.1 Gli apparecchi di cui al numero 1 possono essere commercializzati se soddi-
sfano le esigenze dell’allegato I numero 1.3 del regolamento (UE) n. 66/201459. 2.2 Dal 1° agosto 2017 si applicano le disposizioni di efficienza energetica della seconda fase di cui all’allegato I numero 1.3.1 e le disposizioni concernenti i modi a basso consumo energetico della seconda fase di cui all’allegato I numero 1.3.3 del regolamento (UE) n. 66/2014.
2.3 Dal 1° febbraio 2019 si applicano le disposizioni di efficienza energetica
della terza fase di cui all’allegato I numero 1.3.1 del regolamento (UE) n. 66/2014.
3 Procedura di omologazione energetica
Il consumo di energia e altre caratteristiche degli apparecchi designati nel numero 1 sono misurati secondo la procedura di omologazione di cui alla norma europea EN 6159160 o secondo un altro metodo di misurazione affidabile, preciso e riproducibile che tiene conto delle tecniche di misurazione più avanzate e generalmente ricono- sciute. I valori di tolleranza stabiliti figurano nell’allegato III tabella 7 del regola- mento (UE) n. 66/201461.
59 Regolamento (UE) n. 66/2014 della Commissione, del 14 gennaio 2014, recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di forni, piani cottura e cappe da cuci- na per uso domestico, GU L 29 del 31.1.2014, pag. 33. 60 Il testo della norma EN può essere richiesto presso l’Associazione per l’elettrotecnica, la tecnica energetica e l’informatica SEV (electrosuisse), Luppmenstr. 1, 8320 Fehraltorf; www.electrosuisse.ch.
61 Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 2.
2510
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4 Dichiarazione di conformità
La dichiarazione di conformità deve contenere le indicazioni seguenti: a. nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante domiciliato in Svizzera; b. una descrizione dell’apparecchio; c. una dichiarazione che l’apparecchio soddisfa le esigenze indicate nel nume- ro 2; d. nome e indirizzo della persona che firma la dichiarazione di conformità per il fabbricante o il suo rappresentante domiciliato in Svizzera.
5 Documenti tecnici
I documenti tecnici devono contenere le indicazioni seguenti: a. tutti i dati necessari per identificare l’apparecchio in modo univoco; b. le informazioni riguardanti le principali caratteristiche del modello, in particolare quelle riguardanti gli aspetti di notevole importanza per il suo consumo di energia quali le dimensioni e altre particolarità ed eventualmente i disegni del modello; c. le istruzioni per l’uso; d. i risultati delle misurazioni del consumo di energia e di altre caratteristiche degli apparecchi effettuate conformemente alla norma europea EN 6159162 e l’allegato V parte B del regolamento delegato (UE) n. 65/201463, nonché la relativa classificazione in base a quest’ultimo regolamento; e. i rapporti di omologazione allestiti dal fabbricante o i rapporti di omolo- gazione allestiti da terzi.
6 Indicazione del consumo di energia ed etichettatura
6.1 L’indicazione del consumo di energia e l’etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE, devono essere conformi agli allegati I–III del regolamento delegato (UE) n. 65/201464. Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti.
6.2 Possono essere commercializzati solo apparecchi con le etichette 2, 3 o 4
conformemente all’allegato I numero 2 lettera a) tabella 2 del regolamento delegato (UE) n. 65/201465.
62 Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 3.
63 Regolamento delegato (UE) n. 65/2014 della Commissione, del 1 °ottobre 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto ri- guarda l’etichettatura energetica dei forni e delle cappe da cucina per uso domestico, GU L 29 del 31.1.2014, pag. 1.
65 Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 5.
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6.3 Dal 1° gennaio 2018 possono essere commercializzati solo apparecchi con le
etichette 3 o 4 conformemente all’allegato I numero 2 lettera a) tabella 2 del regolamento delegato (UE) n. 65/2014.
6.4 Dal 1° gennaio 2020 possono essere commercializzati solo apparecchi con le
etichette 4 conformemente all’allegato I numero 2 lettera a) tabella 2 del regolamento delegato (UE) n. 65/2014.
6.5 Chiunque commercializza o cede cappe da cucina deve provvedere affinché
l’etichettaEnergia figuri sui modelli d’esposizione e sui documenti forniti con il prodotto. Nei documenti di vendita (prospetto, materiale promoziona- le, ecc.) e nelle pubblicità la classe di efficienza energetica deve essere indi- cata in bianco su una freccia di forma e colore corrispondente alla classe di efficienza energetica del prodotto come figura sull’etichettaEnergia; deve essere utilizzata la stessa dimensione di carattere impiegata per l’indicazione del prezzo. Le informazioni da fornire in caso di vendita su Internet devono essere conformi all’allegato VII del regolamento delegato (UE) n. 65/2014.
7.1 Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze dell’appendice 3.11 nella
versione del 1° agosto 2014, non possono più essere commercializzati e ceduti oltre il 31 dicembre 2016.
7.2 Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze di cui al numero 2.1 della
presente appendice possono essere commercializzati fino al 31 dicembre
7.3 Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze di cui al numero 2.2 della
presente appendice valide dal 1° agosto 2017 non possono più essere com- mercializzati a partire da questa data. Possono essere ceduti fino al 31 luglio 2018.
7.4 Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze di cui al numero 2.3 della
presente appendice valide dal 1° febbraio 2019 non possono più essere commercializzati a partire da questa data. Possono essere ceduti fino al
7.5 Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze di etichettatura di cui ai
numeri 6.1 e 6.2 della presente appendice non possono più essere commer- cializzati. Gli apparecchi con l’etichetta 1 possono essere ceduti fino al
7.6 Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze di cui ai numeri 6.1 e 6.3 non
possono più essere commercializzati a partire dal 1° gennaio 2018. Gli appa- recchi con l’etichetta 2 possono essere ceduti fino al 31 dicembre 2019.
7.7 Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze di cui ai numeri 6.1 e 6.4 non
possono più essere commercializzati a partire dal 1° gennaio 2020. Gli appa- recchi con l’etichetta 3 possono essere ceduti fino al 31 dicembre 2021.
2512
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Appendice 2.25 (art. 7 cpv. 1 e 2, 11 cpv. 1 e 2)
Esigenze per l’efficienza energetica e la commercializzazione degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti
1.1 La presente appendice si applica agli apparecchi per il riscaldamento
d’ambiente e agli apparecchi di riscaldamento misti (riscaldamento e acqua calda) con una potenza termica nominale ≤ 400 kW. 1.2 Sono esclusi gli apparecchi di cui all’articolo 1 paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 813/201366.
2.1 Gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente e gli apparecchi di
riscaldamento misti di cui al numero 1.1 possono essere commercializzati se soddisfano le esigenze dell’allegato II numero 1 lettera a, 2 lettera a e 3 del regolamento (UE) n. 813/201367.
2.2 Dal 26 settembre 2017 gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente e gli
apparecchi di riscaldamento misti di cui al numero 1.1 possono essere ancora commercializzati soltanto se soddisfano le esigenze dell’allegato II numero 1 lettera b, 2 lettera b e 3 del regolamento (UE) n. 813/2013.
2.3 Dal 26 settembre 2018 gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente e gli
apparecchi di riscaldamento misti di cui al numero 1.1 possono essere ancora commercializzati soltanto se soddisfano le esigenze dell’allegato II numero 1 lettera b, 2 lettera b, 3 e 4 del regolamento (UE) n. 813/2013.
3 Procedura di omologazione energetica
Le misurazioni e i calcoli per verificare il rispetto delle esigenze sono effettuati conformemente all’allegato III del regolamento (UE) n. 813/201368.
66 Regolamento (UE) n. 813/2013 della Commissione, del 2 agosto 2013, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscal- damento d’ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti, GU L 239 del 6.9.2013, pag. 136.
68 Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.
2513
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4 Dichiarazione di conformità
4.1 Per la valutazione di conformità si applica la procedura di cui all’articolo 8 della direttiva 2009/125/CE69. Vi è la possibilità di scegliere tra il sistema di controllo della progettazione interno di cui all’allegato IV della direttiva o il sistema di gestione di cui all’allegato V della direttiva.
4.2 La dichiarazione di conformità deve contenere le seguenti indicazioni:
a. nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante domiciliato in Svizzera; b. una descrizione dell’apparecchio; c. una dichiarazione secondo cui l’apparecchio in questione soddisfa le esigenze di cui al numero 2; d. nome e indirizzo della persona che firma la dichiarazione di conformità per il fabbricante o il suo rappresentante domiciliato in Svizzera.
5 Documenti tecnici
I documenti tecnici devono contenere le indicazioni seguenti: a. tutti i dati necessari per identificare l’apparecchio in modo univoco; b. le informazioni riguardanti le principali caratteristiche del modello, in particolare quelle riguardanti gli aspetti di notevole importanza per il suo consumo di energia quali le dimensioni, i volumi e altre particolari- tà; le informazioni di cui all’allegato II numero 5 lettera b del regola- mento (UE) n. 813/201370 nonché eventualmente i disegni del modello; c. le istruzioni per l’uso; d. i risultati dei calcoli e delle misurazioni effettuati conformemente all’allegato III del regolamento (UE) n. 813/2013; e. i rapporti di omologazione allestiti dal fabbricante o i rapporti di omo- logazione allestiti da terzi.
6 Indicazione del consumo di energia ed etichettatura
Per gli apparecchi di cui all’articolo 1 del regolamento delegato (UE) n. 811/2013 71, si applica quanto segue:
69 Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia, GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10.
70 Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.
71 Regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto ri- guarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia degli apparecchi per il riscaldamen- to d’ambiente, degli apparecchi di riscaldamento misti, degli insiemi di apparecchi per il riscaldamento d’ambiente, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari e degli insiemi di apparecchi di riscaldamento misti, dispositivi di controllo della tempera- tura e dispositivi solari, GU L 239 del 6.9.2013, pag. 1; modificato da ultimo dal regola- mento (UE) n. 518/2014, GU L 147 del 17.5.2014, pag. 1.
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a. l’indicazione del consumo di energia e l’etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE, devono essere conformi alle esigenze degli allegati II, III numeri 1 (apparecchi per il riscaldamento d’ambiente), 2 (apparecchi di riscaldamento misti) e 5–10 nonché degli allegati IV–VII del regolamento delegato (UE) n. 811/2013. Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti; b. chiunque commercializza o cede apparecchi per il riscaldamento d’ambiente deve provvedere affinché l’etichettaEnergia figuri sui modelli d’esposizione e sui documenti forniti con il prodotto. Nei documenti di vendita (prospetto, materiale promozionale, ecc.) e nelle pubblicità la classe di efficienza energetica deve essere indicata in bianco su una freccia di forma e colore corrispondente alla classe di efficienza energetica del prodotto come figura sull’etichettaEnergia; deve essere utilizzata la stessa dimensione di carattere impiegata per l’indicazione del prezzo. Le informazioni da fornire in caso di vendita su Internet devono essere conformi all’allegato IX del regolamento delegato (UE) n. 811/2013; c. le indicazioni di cui all’allegato II numero 5 lettera c del regolamento (UE) n. 813/201372 devono essere impresse in maniera indelebile sull’apparecchio per il riscaldamento.
7.1 Gli apparecchi che soddisfano le esigenze per la commercializzazione con-
formemente alle prescrizioni valide fino al 31 luglio 2016 possono essere commercializzati fino al 31 dicembre 2016 e ceduti fino al 31 luglio 2017.
7.2 Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze per la commercializzazione
valide dal 26 settembre 2017 non possono più essere commercializzati a par- tire da questa data. Possono essere ceduti fino al 31 marzo 2018.
7.3 Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze per la commercializzazione
valide dal 26 settembre 2018 non possono più essere commercializzati a par- tire da questa data. Possono essere ceduti fino al 31 marzo 2019.
72 Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.
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Appendice 2.26 (art. 7 cpv. 1 e 2, 11 cpv. 1 e 2)
Esigenze per l’efficienza energetica e la commercializzazione di unità di ventilazione residenziali
1.2 Si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del regolamento (UE)
n. 1253/201473.
1.3 Sono escluse le unità di ventilazione di cui all’articolo 1 paragrafo 2 del
regolamento (UE) n. 1253/2014.
2.1 Le unità di ventilazione residenziali di cui al numero 1.1 possono essere
commercializzate se soddisfano le esigenze di cui all’allegato II numero 1 del regolamento (UE) n. 1253/201474. 2.2 Le unità di ventilazione non residenziali di cui al numero 1.1 possono essere commercializzate se soddisfano le esigenze di cui all’allegato III numero 1 del regolamento (UE) n. 1253/2014. 2.3 Dal 1° gennaio 2018 le unità di ventilazione residenziali di cui al numero 1.1 possono essere ancora commercializzate soltanto se soddisfano le esigenze di cui all’allegato II numero 2 del regolamento (UE) n. 1253/2014. 2.4 Dal 1° gennaio 2018 le unità di ventilazione non residenziali di cui al nume- ro 1.1 possono essere ancora commercializzate soltanto se soddisfano le esi- genze di cui all’allegato III numero 2 del regolamento (UE) n. 1253/2014.
3 Procedura di omologazione energetica
3.1 Per le unità di ventilazione residenziali le misurazioni e i calcoli per verifica- re il rispetto delle esigenze sono effettuati conformemente all’allegato VIII del regolamento (UE) n. 1253/201475.
3.2 Per le unità di ventilazione non residenziali le misurazioni e i calcoli per
verificare il rispetto delle esigenze sono effettuati conformemente all’alle- gato IX del regolamento (UE) n. 1253/2014.
73 Regolamento (UE) n. 1253/2014 della Commissione, del 7 luglio 2014, recante attuazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile delle unità di ventilazione, GU L 337 del 25.11.2014, pag. 8.
75 Vedi nota al n 1.1.
2516
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4 Dichiarazione di conformità
4.1 Per la valutazione di conformità si applica la procedura di cui all’articolo 8 della direttiva 2009/125/CE76. Vi è la possibilità di scegliere tra il sistema di controllo della progettazione interno di cui all’allegato IV della direttiva o il sistema di gestione di cui all’allegato V della medesima direttiva.
4.2 La dichiarazione di conformità deve contenere le seguenti indicazioni:
a. nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante domiciliato in Svizzera; b. una descrizione dell’apparecchio; c. una dichiarazione secondo cui l’apparecchio in questione soddisfa le esigenze di cui al numero 2; d. nome e indirizzo della persona che firma la dichiarazione di conformità per il fabbricante o il suo rappresentante domiciliato in Svizzera.
5 Documenti tecnici
I documenti tecnici devono contenere le indicazioni seguenti: a. tutti i dati necessari per identificare l’apparecchio in modo univoco; b. le informazioni riguardanti le principali caratteristiche del modello, in parti- colare quelle riguardanti gli aspetti di notevole importanza per il suo consu- mo di energia quali le dimensioni, i volumi e altre particolarità ed eventual- mente i disegni del modello, nonché le informazioni di cui agli allegati IV e V del regolamento (UE) n. 1253/201477; c. le istruzioni per l’uso; d. i risultati dei calcoli e delle misurazioni effettuati conformemente agli alle- gati IV e V del regolamento (UE) n. 1253/2014; e. i rapporti di omologazione allestiti dal fabbricante o i rapporti di omologa- zione allestiti da terzi.
76 Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia, GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10.
77 Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.1.
2517
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6 Indicazione del consumo di energia ed etichettatura
6.1 L’indicazione del consumo di energia e l’etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE, devono essere conformi alle esigenze degli allegati II–VIII del regolamento delegato (UE) n. 1254/201478. Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti.
6.2 Chiunque commercializza o cede unità di ventilazione deve provvedere
affinché l’etichettaEnergia figuri sui modelli d’esposizione, sull’imballaggio e sui documenti forniti con il prodotto. Nei documenti di vendita (prospetto, materiale promozionale, ecc.) e nelle pubblicità la classe di efficienza ener- getica deve essere indicata in bianco su una freccia di forma e colore corri- spondente alla classe di efficienza energetica del prodotto come figura sull’etichettaEnergia; deve essere utilizzata la stessa dimensione di carattere impiegata per l’indicazione del prezzo. Le informazioni da fornire in caso di vendita su Internet devono essere conformi all’allegato VII del regolamento delegato (UE) n. 1254/2014.
7.1 Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze per la commercializzazione
possono essere commercializzati e ceduti fino al 31 luglio 2017.
7.2 Le unità di ventilazione residenziali che non soddisfano le esigenze per la
commercializzazione valide dal 1° gennaio 2018 non possono più essere commercializzate a partire da questa data. Possono essere cedute fino al
7.3 Le unità di ventilazione non residenziali che non soddisfano le esigenze per
la commercializzazione valide dal 1° gennaio 2018 non possono più essere commercializzate a partire da questa data. Possono essere cedute fino al
30 giugno 2018.
78 Regolamento delegato (UE) n. 1254/2014 della Commissione, dell’11 luglio 2014, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto ri- guarda l’etichettatura indicante il consumo di energia delle unità di ventilazione residen- ziali, GU L 337 del 25.11.2014, pag. 27.
2518
Energia. O RU 2016
Appendice 2.27 (art. 7 cpv. 1, 10 cpv. 1–4, 11 cpv. 1 e 3 e 21a cpv. 1 lett. c)
Esigenze per l’efficienza energetica e la commercializzazione dei piani cottura per uso domestico con raccordo alla rete
1 Campo d’applicazione
La presente appendice si applica ai piani cottura per uso domestico con raccordo alla rete, compresi quelli venduti per scopi non domestici.
2.1 Gli apparecchi di cui al numero 1 possono essere commercializzati se soddi-
sfano le esigenze dell’allegato I numero 1.2 del regolamento (UE) n. 66/201479.
2.2 Dal 1° febbraio 2017 si applicano le disposizioni di efficienza energetica
della seconda fase di cui all’allegato I numero 1.2 del regolamento (UE) n. 66/2014.
2.3 Dal 1° febbraio 2019 si applicano le disposizioni di efficienza energetica
della terza fase di cui all’allegato I numero 1.2 del regolamento (UE) n. 66/2014.
3 Procedura di omologazione energetica
Il consumo di energia e altre caratteristiche degli apparecchi di cui al numero 1 sono misurati secondo secondo la procedura di omologazione di cui alla norma europea EN 6035080 oppure secondo un altro metodo di misurazione affidabile, preciso e riproducibile che tiene conto delle tecniche di misurazione più avanzate e general- mente riconosciute. I valori di tolleranza stabiliti figurano nell’allegato III tabella 7 del regolamento (UE) n. 66/201481.
4 Dichiarazione di conformità
La dichiarazione di conformità deve contenere le indicazioni seguenti: a. nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante domiciliato in Svizzera;
79 Regolamento (UE) n. 66/2014 della Commissione, del 14 luglio 2014, recante misure di attuazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di forni, piani cottura e cappe da cuci- na per uso domestico, versione della GU L 29 del 31.1.2014, pag. 33. 80 Il testo della norma EN può essere richiesto presso l’Associazione per l’elettrotecnica, la tecnica energetica e l’informatica SEV (electrosuisse), Luppmenstr. 1, 8320 Fehraltorf; www.electrosuisse.ch
81 Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 2.1.
2519
Energia. O RU 2016
b. una descrizione dell’apparecchio; c. una dichiarazione che l’apparecchio soddisfa le esigenze indicate nel nume- ro 2; d. nome e indirizzo della persona che firma la dichiarazione di conformità per il fabbricante o il suo rappresentante domiciliato in Svizzera.
5 Documenti tecnici
I documenti tecnici devono contenere le indicazioni seguenti: a. tutti i dati necessari per identificare l’apparecchio in modo univoco; b. le informazioni riguardanti le principali caratteristiche del modello, in parti- colare quelle riguardanti gli aspetti di notevole importanza per il suo consu- mo di energia quali le dimensioni e altre particolarità ed eventualmente i di- segni del modello; c. le istruzioni per l’uso; d. i risultati delle misurazioni del consumo di energia e di altre caratteristiche degli apparecchi effettuate conformemente alla norma europea EN 6035082; e. i rapporti di omologazione allestiti dal fabbricante o i rapporti di omologa- zione allestiti da terzi.
6.1 Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze di cui al numero 2.1 della
presente appendice possono essere commercializzati fino al 31 dicembre
6.2 Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze per la commercializzazione
valide dal 1° febbraio 2017 possono essere commercializzati fino al 31 lu- glio 2017. Possono essere ceduti fino al 31 gennaio 2018.
6.3 Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze per la commercializzazione
valide dal 1° febbraio 2019 non possono più essere commercializzati a partire da questa data. Possono essere ceduti fino al 31 gennaio 2020.
82 Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 3.
2520
Energia. O RU 2016
Appendice 3.3bis (art. 7 cpv. 1 e 2, 11 cpv. 1 e 2)
Indicazione del consumo energetico specifico e delle ulteriori caratteristiche di lampade elettriche e apparecchi di illuminazione
N. 1.2 1.2 Sono esclusi gli apparecchi di cui all’articolo 1 paragrafo 2 del regolamento delegato (UE) n. 874/201283.
N. 2
2.1 L’indicazione del consumo energetico e di ulteriori caratteristiche degli
apparecchi nonché l’etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE, devono essere conformi agli allegati I–IV, VI e VII del regolamento delega- to (UE) n. 874/201284. Gli eventuali contrassegni UE già apposti in confor- mità alle norme UE possono essere mantenuti.
2.2 Chiunque commercializza o cede gli apparecchi di cui al numero 1 deve
provvedere affinché l’etichettaEnergia figuri sui modelli d’esposizione e sui documenti forniti con il prodotto. Nei documenti di vendita (prospetto, mate- riale promozionale, ecc.) e nelle pubblicità deve essere indicata l’etichet- taEnergia.
2.3 In alternativa al numero 2.2, la classe di efficienza energetica può essere
indicata anche in bianco su una freccia di forma e colore corrispondente alla classe di efficienza energetica del prodotto come figura sull’etichet- taEnergia; deve essere utilizzata la stessa dimensione di carattere impiegata per l’indicazione del prezzo. Per gli apparecchi di illuminazione si applicano le seguenti particolarità: a. per gli apparecchi di illuminazione venduti con una lampada separata deve essere dichiarata soltanto la classe di efficienza della lampada, anche se nell’apparecchio di illuminazione sono installate lampade non sostituibili; b. per gli apparecchi di illuminazione venduti senza una lampada separata e senza o solo con lampade incorporate, deve figurare la classe di effi- cienza più bassa e quella più elevata separate da un trattino.
83 Regolamento delegato (UE) n. 874/2012 della Commissione, del 12 luglio 2012, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto ri- guarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia delle lampade elettriche e delle ap- parecchiature d’illuminazione, GU L 258 del 26.9.2012, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) n. 518/2014, GU L 147 del 17.5.2014, pag. 1.
84 Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.
2521
Energia. O RU 2016
2.4 Le informazioni da fornire in caso di vendita su Internet devono essere
conformi all’allegato VIII del regolamento delegato (UE) n. 874/201285.
85 Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.
2522
Energia. O RU 2016
Appendice 3.6 (art. 7 cpv. 1 e 2, 11 cpv. 1 e 2)
Indicazioni del consumo di energia e dell’etichettatura di veicoli
1 Campo d’applicazione
La presente appendice si applica alle automobili fabbricate in serie ai sensi dell’arti- colo 11 capoverso 2 lettera a dell’ordinanza del 19 giugno 199586 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV).
2.1 Chiunque commercializza o cede un’automobile fabbricata in serie, che non
ha ancora percorso più di 2000 chilometri (automobile nuova), secondo l’articolo 1 lettera p o q della presente ordinanza deve apporvi l’etichet- taEnergia o indicazioni previste dall’etichettaEnergia.
2000 chilometri e vi appone l’etichettaEnergia o le indicazioni riportate
nell’etichettaEnergia deve impiegare le indicazioni valide al momento dell’etichettatura.
3.1 Chi espone automobili nuove in punti vendita o esposizioni deve apporvi
l’etichettaEnergia.
3.2 L’etichettaEnergia deve essere apposta in modo ben visibile e leggibile
sull’automobile o nelle sue immediate vicinanze. Deve essere posizionata in maniera altrettanto ben visibile e leggibile rispetto a eventuali informazioni relative al prezzo e all’equipaggiamento dell’automobile.
3.4 Se l’etichettaEnergia è rappresentata in forma elettronica, si applicano
inoltre i seguenti requisiti: a. l’etichettaEnergia figura come impostazione di base. Non deve scompa- rire nella modalità stand-by, con uno salvaschermo o in nessun’altra maniera; b. se anche altre informazioni relative all’automobile sono rappresentate in forma elettronica, dopo 20 secondi l’impostazione ritorna automati- camente all’impostazione di base; c. l’etichettaEnergia deve poter essere consultata direttamente indipenden- temente dall’impostazione dello schermo.
86 RS 741.41
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3.5 Durante i giorni di esposizione non aperti al pubblico non vige l’obbligo di
etichettatura.
3.6 Nei punti vendita deve essere posizionato in maniera ben visibile un rinvio
alla piattaforma Internet dell’Ufficio federale dell’energia (UFE) per quanto riguarda l’efficienza energetica dei veicoli. L’UFE fornisce gratuitamente questi rinvii. 3.7 Gli elenchi di cui all’articolo 22b capoverso 3 devono poter essere visionati presso il punto vendita. Se sono esposti in forma stampata, devono essere aggiornati almeno ogni sei mesi. Un elenco in forma stampata può essere ordinato gratuitamente all’UFE.
3.8.1 L’etichettaEnergia contiene le seguenti indicazioni:
a. marca e tipo dell’automobile; b. tipo di vettore energetico necessario; c. tipo di cambio, numero delle marce o dei rapporti e modalità di cambio; d. peso a vuoto secondo l’articolo 7 capoverso 1 OETV; e. classificazione secondo la classe di emissione di gas di scarico EURO conformemente alla direttiva 70/220/CEE87 o secondo il regolamento (CE) n. 715/200788; f. consumo energetico di cui al numero 8.1; g. emissioni di CO2 di cui al numero 8.2; h. classificazione dell’automobile nella categoria di efficienza energetica di cui al numero 8.3; i. emissioni di CO2 derivanti dalla messa a disposizione di carburanti e/o di elettricità; j. durata di validità dell’etichettaEnergia. k. numero di approvazione del tipo, se disponibile. 3.8.2 Se le indicazioni di cui alle lettere b e d del numero 3.8.1 sono già rappre- sentate graficamente in modo ben visibile in un’altra maniera, si può optare per la variante semplificata dell’etichettaEnergia di cui al numero 10.2.
3.8.3 Se esiste un’approvazione del tipo svizzera o una scheda tecnica svizzera
secondo l’articolo 2 dell’ordinanza del 19 giugno 199589 concernente l’approvazione del tipo di veicoli stradali (OATV), per allestire l’etichet-
87 Direttiva 70/220/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relativa alle misure da attuare contro l’inquinamento atmosferico con i gas prodotti dai motori ad accensione comandata dei veicoli a motore, GU L 76 del 6.4.1970, pag. 1; modificata da ultimo dalla direttiva (UE) n. 2006/96/CE, GU L 363 del 20.12.2006, pag. 81. 88 Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1; modifi- cato da ultimo dal regolamento (CE) n. 595/2009, GU L 188 del 18.7.2009, pag. 1. 89 RS 741.511
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taEnergia devono essere impiegati i dati contenuti nell’approvazione del tipo o nella scheda tecnica.
3.8.4 Se non esiste né un’approvazione del tipo svizzera, né una scheda tecnica
svizzera o se, nel caso dei motori policarburante, non sono disponibili dati su tutti i carburanti, i dati necessari per le indicazioni da riportare sull’etichettaEnergia devono essere ricavati dal certificato di conformità secondo l’articolo 18 della direttiva 2007/46/CE90.
3.8.5 Se non esiste neppure un certificato di conformità, i dati devono essere
forniti dai servizi d’esame competenti secondo l’appendice 2 OATV.
3.8.6 Se per un’automobile non esistono ancora né un’approvazione del tipo
svizzera, né una scheda tecnica svizzera e neppure un certificato di confor- mità, possono essere utilizzati valori provvisori. I valori provvisori devono essere indicati come tali e devono essere sostituiti immediatamente con i va- lori definitivi, non appena questi sono disponibili.
3.9 Forma dell’etichettaEnergia
3.9.1 In forma stampata l’etichettaEnergia deve essere rappresentata nelle seguenti dimensioni: a. variante di base nel formato 297 mm x 210 mm (DIN A4 formato verti- cale); b. variante semplificata nel formato 140 mm x 180 mm. 3.9.2 Il tipo di carattere è Arial e la dimensione minima del carattere (corpo) è di: a. titolo principale: corpo 30; b. titolo intermedio: corpo 14; c. marca, tipo: corpo 14; d. testo e altre indicazioni: corpo 12; e. osservazioni: corpo 10.
3.9.3 Gli schermi su cui è rappresentata l’etichettaEnergia in forma elettronica
devono avere almeno le seguenti diagonali: a. 9,7 pollici (formato verticale): per la variante di base; b. 7 pollici (formato orizzontale) o 9,7 pollici (formato verticale): per la variante semplificata. 3.9.4 Per la rappresentazione delle indicazioni sull’etichettaEnergia sono prescritti i seguenti colori: a. testo nero su sfondo bianco nonché bianco nelle barre grigie; b. categorie di efficienza energetica A–G: A verde scuro (codice CMYK X0X0); B verde chiaro (codice CMYK 70X0); C verde-giallo (codice CMYK 30X0); D giallo (codice CMYK 00X0); E giallo-arancione
90 Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007 che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 2015/758, GU L 123 del 19.5.2015, pag. 77.
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(codice CMYK 03X0); F arancione (codice CMYK 07X0); G rosso (codice CMYK 0XX0).
3.10 Strumento online
L’UFE mette a disposizione uno strumento online per realizzare l’etichet- taEnergia.
4.1 Le automobili nuove che sono commercializzate o cedute in Internet devono
essere munite delle indicazioni presenti nell’etichettaEnergia secondo il numero 3.8.1 lettere f–i.
4.2 Per le indicazioni riprese dall’etichettaEnergia deve essere utilizzata una
grandezza di carattere equivalente a quella impiegata per le informazioni tecniche e le indicazioni relative all’equipaggiamento.
5 Etichettatura nei listini prezzi
5.1 Chi mette a disposizione listini prezzi per le automobili nuove, deve riporta- re, per ogni automobile, le indicazioni presenti nell’etichettaEnergia secondo il numero 3.8.1 lettere f–i.
5.2 Per le indicazioni presenti nell’etichettaEnergia deve essere utilizzata una
grandezza di carattere equivalente a quella impiegata per le informazioni tecniche e le indicazioni relative all’equipaggiamento. 5.3 Se i prezzi o altre indicazioni valgono per versioni diverse di un’automobile, le indicazioni secondo il numero 3.8.1 lettere f–i possono essere fornite sotto forma di fascia di variazione per tutte le versioni.
6.1 Chi pubblicizza automobili negli stampati e nei media visivi ed elettronici
con l’indicazione di una variante di motorizzazione, di altre caratteristiche tecniche o di un prezzo deve riportare per la variante di modello pubbliciz- zata le indicazioni presenti nell’etichettaEnergia secondo il numero 3.8.1 let- tere f–i.
7.1 L’efficienza energetica di un’automobile deve essere determinata con
l’ausilio di un coefficiente di valutazione. 7.2 Il coefficiente di valutazione è calcolato in ragione del 70 per cento in base al consumo energetico assoluto e in ragione del 30 per cento in base
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all’efficienza energetica relativa. Il consumo energetico assoluto si riferisce all’energia primaria ed è indicato in equivalente benzina. L’efficienza ener- getica relativa è il quoziente tra il consumo energetico assoluto e il peso a vuoto.
7.3 Il coefficiente di valutazione (BWZ) di un’automobile è calcolato secondo la
seguente formula: 𝐵𝑊𝑍 = { 1 − 𝑟 ∙ 𝐸′ + 𝑟 ∙ 𝐸𝐸 ′ + 5} ∙ 100 dove: r: parametro di relativizzazione 0,30 E': consumo energetico assoluto normalizzato del veicolo in litri di equivalente benzina per l’energia primaria per 100 chilo- metri; EE’: consumo energetico relativo normalizzato del veicolo.
𝑛 𝑛 1 1 ′ 𝐸−𝐸 𝐸= 𝐸𝑖 𝜎𝐸2 = (𝐸𝑖 − 𝐸 )2 𝐸 = 𝑛 𝑛 𝜎𝐸 , dove 𝑖=1 e 𝑖=1
𝐸𝐸 − 𝐸 𝐸 𝑛 𝐸𝐸 ′ = 𝐸 1 𝜎𝐸𝐸 𝐸𝐸 = 𝐸𝐸 = 𝐸𝐸𝑖 𝑚 , 𝑛 , dove 𝑖=1
𝑛 2 1 𝜎𝐸𝐸 = (𝐸𝐸𝑖 − 𝐸 𝐸 )2 𝑛 e 𝑖=1
dove: E: consumo energetico assoluto del veicolo in litri di equivalente benzina per l’energia primaria per 100 chilometri; Ē: valore medio del consumo energetico assoluto dei tipi di veico- lo attuali; σE: divergenza standard (livello di diffusione) del consumo ener- getico assoluto dei tipi di veicolo attuali; EE: consumo energetico relativo dell’automobile; EE: valore medio del consumo energetico relativo dei tipi di veico- ¯¯ lo attuali; σEE: divergenza standard (livello di diffusione) del consumo ener- getico relativo dei tipi di veicolo attuali; m: peso a vuoto del veicolo in kg secondo l’articolo 7 capoverso 1 OETV; n: numero di tipi di veicolo attuali.
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7.4 Il coefficiente di valutazione è arrotondato alla seconda posizione decimale.
7.5 Se lo stesso numero di approvazione del tipo e del tipo di cambio comprende
più versioni di un modello di un’automobile, l’efficienza energetica è stabili- ta sulla base del modello di veicolo con il peso a vuoto più alto.
8 Esigenze relative alle indicazioni sul consumo di energia, sulle
emissioni di CO2 e sulle categorie di efficienza energetica
8.1 Consumo di energia
8.1.1 Il consumo di energia delle automobili si misura secondo l’articolo 97 capo- verso 5 OETV. Deve essere espresso nell’unità corrente (litri, metri cubi, chilowattora o chilogrammi) per 100 chilometri (l/100 km, m3/100 km, kWh/100 km, kg/100 km).
8.1.2 Per le automobili non alimentate a benzina, deve essere indicato anche
l’equivalente benzina per 100 chilometri.
8.2.1 Le emissioni di CO2 si misurano secondo l’articolo 97 capoverso 5 OETV.
Devono essere indicate in grammi per chilometro. Come valore comparativo deve essere indicato il valore medio delle emissioni di CO2 di tutti i veicoli nuovi immatricolati (media di tutti i veicoli immatricolati x g/km). 8.2.2 Si considerano veicoli nuovi immatricolati le automobili il cui tipo è stato approvato, per le quali occorre indicare il consumo di energia (cfr. art. 97 cpv. 4 OETV) e che sono state ammesse entro l’anno che precede il 31 mag- gio dell’anno precedente.
8.2.3 Per le automobili la cui l’approvazione del tipo è stata rilasciata per
l’utilizzo di miscele di carburanti fossili e biocarburanti commercializzate sull’intero territorio nazionale, devono essere indicate le emissioni di CO2 complessive e la quota di provenienza fossile con incidenza sul clima.
8.3 Classificazione delle automobili nelle categorie di efficienza energetica
8.3.1 Le automobili devono essere classificate nelle categorie di efficienza ener- getica A–G sulla base della loro efficienza energetica. 8.3.2 Per la determinazione dei limiti delle categorie di efficienza energetica A–G i veicoli attuali sono classificati secondo il loro coefficiente di valutazione in ordine crescente e ripartiti equamente in sette grandi settori. I limiti superiori delle categorie di efficienza energetica A–F sono determinati secondo il coefficiente di valutazione dell’ultimo tipo di veicolo che figura nel settore corrispondente. 8.3.3 Si considerano veicoli attuali le automobili il cui tipo è stato approvato, per le quali occorre indicare il consumo di energia (cfr. art. 97 cpv. 4 OETV) e che avrebbero potuto essere ammesse per la prima volta entro due anni pri- ma del 31 maggio dell’anno precedente.
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9.1 Per le automobili con motori policarburante che secondo l’approvazione del
tipo possono essere alimentate con vettori energetici differenti in vendita sull’intero territorio nazionale, l’indicazione relativa alle emissioni di CO2 nonché il calcolo dell’equivalente benzina e dell’efficienza energetica ven- gono forniti sulla base del vettore energetico con il valore più basso dell’equivalente benzina per l’energia primaria.
9.2 Per le automobili che secondo l’approvazione del tipo sono a propulsione
parzialmente elettrica e le cui batterie possono essere ricaricate mediante la rete elettrica, il calcolo dell’equivalente benzina e dell’efficienza energetica è fornito sulla base della somma del consumo di corrente e del consumo di carburante.
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10.1 Variante di base
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10.2 Variante semplificata
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Appendice 3.9 (art. 7 cpv. 1 e 2 nonché 11 cpv. 1)
Indicazione del consumo di energia e di altre caratteristiche delle macchine da caffè elettriche per uso domestico con raccordo alla rete
N. 2
2.1 L’etichettaEnergia deve essere larga 60 mm e alta 120 mm almeno. Se
l’etichettaEnergia è stampata in formato più grande, devono rimanere inva- riate le proporzioni delle suddette specifiche. Le proporzioni degli elementi grafici devono rimanere invariate. Lo sfondo è bianco.
A) Tratto del bordo: 3 pt – angoli arrotondati: 2 mm – X-00-00-00 B) Logo CH: larghezza 8 mm, altezza 8 mm – angoli arrotondati: 2 mm – 00-X-X-00
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C) Logo Energia: Frutiger LT Std Black Condensed – 19 / 22 pt e Frutiger LT Std Black Condensed – 10 / 12 pt – 00-00-00-00 – Riquadro: lar- ghezza 47 mm, altezza 8 mm – X-00-00-00 D) Nome e marca del fabbricante I + II: Frutiger LT Std Bold Condensed – 7.5 / 8.5 pt – 00-00-00-X e Frutiger LT Std Light Condensed, 7.5 /
8.5 pt – maiuscolo – 00-00-00-X
E) Bordo al di sotto dei loghi: 1.5 pt – larghezza 56 mm – X-00-00-00 F) Scala delle classi di efficienza energetica: freccia più piccola: larghezza
26 mm, spazio intermedio con la freccia successiva 2 mm, freccia: al-
tezza 4 mm – spazio intermedio: 0.75 mm – colori: classe più elevata: X-00-X-00 seconda classe: 70-00-X-00 terza classe: 30-00-X-00 quarta classe: 00-00-X-00 quinta classe: 00-30-X-00 sesta classe: 00-70-X-00 ultima classe: 00-X-X-00 Frutiger LT Std Black Condensed – 11 pt – maiuscolo – 00-00-00-00 – simboli «+» apice – grandezza 70 %, posizione 33,3 % G) Classe di efficienza energetica: freccia: larghezza 15 mm, altezza
8 mm, 00-00-00-X – Frutiger LT Std Black Condensed – 15 pt – maiu-
scolo – 00-00-00-00 – simboli «+» apice – grandezza 70 %, posizione 33,3 % H) Consumo annuo di energia: 1.5 pt – X-00-00-00 – angoli arrotondati:
2 mm – Frutiger LT Std Black Condensed – 15/12 pt – 00-00-00-X e
Frutiger LT Std Black Condensed – 11/12 pt – 00-00-00-X I) Norma: Frutiger LT Std light – 6 / 7 pt – 00-00-00-X
2.2 La classificazione nelle categorie di efficienza avviene sulla base della
griglia seguente, secondo la norma europea EN 6066191. A+++: < 37 % A++: 37 % ≤ x < 46 % A+: 46 % ≤ x < 58 % A++: 58 % ≤ x < 72 % B: 72 % ≤ x < 90 % C: 90 % ≤ x < 112 % D: 112 % ≤ x
2.3 Chiunque commercializza o cede macchine da caffè elettriche per uso dome-
stico deve provvedere affinché l’etichettaEnergia figuri sui modelli d’esposi- zione e sui documenti forniti con il prodotto. Nei documenti di vendita (pro-
91 Il testo della norma EN può essere richiesto presso l’Associazione per l’elettrotecnica, la tecnica energetica e l’informatica SEV (electrosuisse), Luppmenstr. 1, 8320 Fehraltorf, www.electrosuisse.ch.
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spetto, materiale promozionale, ecc.), nelle pubblicità e in caso di vendita su Internet la classe di efficienza energetica deve essere indicata in bianco su una freccia di forma e colore corrispondente alla classe di efficienza energe- tica del prodotto come figura sull’etichettaEnergia; deve essere utilizzata la stessa dimensione di carattere impiegata per l’indicazione del prezzo. Per la vendita su Internet, inoltre, l’etichettaEnergia deve essere visualizzata inte- gralmente al primo clic o al passaggio del mouse sull’immagine del prodotto o su quella della freccia che indica la classe di efficienza.
N. 3
3 Procedura d’omologazione energetica
Il consumo energetico e altre caratteristiche degli apparecchi menzionati al numero 1 devono essere misurati secondo la norma europea EN 6066192.
N. 5
5 Disposizione transitoria della modifica del 22 giugno 2016
Gli apparecchi che rispettano le esigenze relative all’indicazione del consumo di energia e all’etichettatura valide fino al 31 luglio 2016 possono essere commercia- lizzati fino al 31 dicembre 2016 e ceduti fino al 31 luglio 2018.
92 Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 2.2.
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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
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