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AS 2016 2819

Ordinanza del DFI concernente il regime di promozione in favore delle organizzazioni di operatori culturali non professionisti

Ordinanza del DFI concernente il regime di promozione in favore delle organizzazioni di operatori culturali non professionisti

del 5 luglio 2016

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), visto l’articolo 28 capoverso 1 della legge dell’11 dicembre 20091 sulla promozione della cultura, ordina:

Sezione 1: Obiettivo di promozione

Art. 1 Il sostegno delle organizzazioni di operatori culturali non professionisti ha lo scopo di promuovere l’attività associativa di organizzazioni attive a livello nazionale, che offrono una cornice all’attività culturale dei loro membri volta a favorire l’accesso della popolazione alla cultura.

Sezione 2: Ambito di promozione

Art. 2 1 Alle organizzazioni di operatori culturali non professionisti sono erogati contributi ai costi della loro attività ordinaria, segnatamente per la direzione dell’associazione, la gestione strategica, la segreteria, le pubbliche relazioni, la comunicazione, la gestione del volontariato e le prestazioni a favore dei membri. 2 Sono sostenute solo organizzazioni i cui membri stessi svolgono attività culturali come canto, musica o teatro.

3 Non sussiste alcun diritto a un sostegno.

RS 442.125 1 RS 442.1

2016-0561 2819

Regime di promozione in favore delle organizzazioni di operatori culturali RU 2016 non professionisti. O del DFI

Sezione 3: Requisiti di promozione

Art. 3

1 Le organizzazioni devono:

a. essere attive in almeno due regioni linguistiche; b. essere attive in modo continuativo da almeno tre anni; c. disporre di una situazione finanziaria che permetta uno svolgimento a lungo termine delle attività; d. rappresentare almeno 2500 membri attivi.

2 Le organizzazioni devono fornire le seguenti prestazioni:

a. offerta di formazione e perfezionamento professionale costantemente ag- giornata; b. consulenza ai membri, segnatamente in questioni giuridiche e organizzative; c. informazione del pubblico e degli ambienti interessati, segnatamente facen- do conoscere l’organizzazione e la relativa pratica culturale; d. rappresentanza e tutela degli interessi a livello nazionale e internazionale. 3 Le organizzazioni devono disporre di una segreteria reperibile in modo regolare e a orari fissi.

Sezione 4: Calcolo dei contributi

Art. 4 1 Per il calcolo dei contributi è determinante il numero di membri attivi rappresenta- ti. 2 I contributi ammontano al massimo al 25 per cento dei costi dell’attività corrente dell’organizzazione ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1.

Sezione 5: Procedura e ulteriori disposizioni

Art. 5 Procedura 1 L’Ufficio federale della cultura (UFC) decide circa l’erogazione dei contributi.

2 Le richieste di contributi per il periodo 2017–2020 devono essere inoltrate all’UFC entro il 31 ottobre dell’anno precedente il periodo di promozione quadriennale. Per il periodo 2017–2020 le richieste devono essere inoltrate entro il 31 ottobre 2016.

3 Le richieste devono documentare l’adempimento dei requisiti di promozione e

contenere tutte le informazioni necessarie al calcolo dei contributi.

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4 L’UFC conclude un contratto di prestazioni con i beneficiari di contributi. Vi fissa in particolare l’ammontare dei contributi e le prestazioni che i beneficiari devono fornire.

Art. 6 Oneri I beneficiari di contributi sono tenuti a: a. rendere noto il sostegno concesso dall’UFC; b. fornire all’UFC tutte le informazioni necessarie concernenti l’attività dell’organizzazione; c. comunicare senza indugio all’UFC modifiche sostanziali concernenti l’atti- vità dell’organizzazione o il numero di membri attivi rappresentati.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 7 Disposizione transitoria Per le procedure ancora in corso al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza si applica l’ordinanza del DFI del 25 novembre 20152 concernente il regime di promozione 2016 in favore delle organizzazioni di operatori culturali non professionisti.

Art. 8 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2016.

5 luglio 2016 Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset

2 RU 2015 5609

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