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AS 2016 291

Ordinanza 1 del DFF sul computo globale d'imposta

Ordinanza 1 del DFF sul computo globale d’imposta

Modifica del 7 gennaio 2016

La Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali, visto l’articolo 5 dell’ordinanza 1 del DFF del 6 dicembre 19671 sul computo globale d’imposta, ordina:

I L’allegato dell’ordinanza 1 del DFF del 6 dicembre 1967 sul computo globale d’imposta è modificato secondo la versione qui annessa.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2016.

7 gennaio 2016 Segreteria di Stato

per le questioni finanziarie internazionali: p.p. C. Schelling

1 RS 672.201.1

2015-3049 291

Computo globale d’imposta. O 1 del DFF RU 2016

Allegato

N. II

II. Distinta degli Stati contraenti (valevole per i redditi maturati nel 2015)2

Il computo globale d’imposta deve essere operato attualmente in base alle conven- zioni intese a evitare la doppia imposizione menzionate nella presente distinta; esso è concesso per i redditi e le imposte indicati per ogni Stato contraente3.

Stati contraenti Redditi [A1]4 Imposta non data della convenzione recuperabile dagli Stati contraenti % [A2]

Albania Dividendi

12.11.1999 – di filiali (dal 25 %) 5

– altri 10 [B1] Interessi 5 Canoni 5 Algeria Dividendi

3.6.2006 – di filiali (dal 20 %) 5

– altri 15 Interessi 10 [C1] Canoni 10 [D23] Argentina Dividendi 10 [B1]

20.3.2014 Interessi 12

Canoni 15 [D6] Remunerazioni per fornitura d’assistenza tecnica 15 Canoni 10 [D23] Armenia Dividendi

12.6.2006 – di filiali (dal 25 %) 5 [B5]

– altri 10 [B1] Interessi 10 [C1] Canoni 5 Australia Dividendi [B7]

30.7.2013 Interessi 10 [C1]

Canoni 5

2 Per i redditi maturati nel 2014, vedi RU 2015 2753.

3 Questa distinta presenta gli sgravi fiscali sulla base delle Convenzioni di doppia imposi- zione concluse dalla Svizzera. A determinate condizioni, l’art. 15 dell’Accordo del 26 ott.

2004 tra la Svizzera e la CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio

(RS 0.641.926.81) prevede l’imposizione esclusiva nello Stato di residenza delle persone che ricevono dividendi, interessi o canoni di licenza pagati tra imprese associate. È ovvio che una società svizzera che riceve dividendi, interessi o canoni di licenza esenti dall’imposta alla fonte sulla base dell’art. 15 dell’Accordo summenzionato non può fare valere il computo globale d’imposta per questi redditi.

4 Le note si trovano alla fine della distinta.

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Computo globale d’imposta. O 1 del DFF RU 2016

Stati contraenti Redditi [A1] Imposta non data della convenzione recuperabile dagli Stati contraenti % [A2]

Austria Dividendi

30.1.1974 – di filiali (dal 20 %) 0

– altri 15 Azerbaigian Dividendi

23.2.2006 – di filiali (dal 20 %) 5 [B6]

– altri 10 [B1] Interessi 10 [C1] [C3] Canoni 10 [D4] Bangladesh Dividendi

10.12.2007 – di filiali (dal 20 %) 10

– altri 15 Interessi 10 [C1] [C23] Canoni 10 Belgio Dividendi

28.8.1978 – di filiali (dal 25 %) 10

– altri 15 Interessi 10 [C1] Bielorussia Dividendi

26.4.1999 – di filiali (dal 25 %) 5

– altri 12 [B1] Interessi 8 [C1] [C3] Canoni – per brevetti e know-how 3 – per leasing 5 – altri 10 Bulgaria Dividendi

28.10.1991 – di filiali (dal 10 %) 0

– altri 5 [B2] Interessi 10 [C1] Canada Dividendi

5.5.1997 – di filiali (dal 10 %) 5

– altri 15 Interessi – a persone associate 10 [C1] – a persone non associate 0 Canoni 10 [D1] Cile Dividendi 15 [B8]

2.4.2008 Interessi 15 [C8]

Canoni – per leasing 5 – altri 10 Cina Dividendi

25.9.2013 – di filiali (dal 25 %) 5

– altri 10 Interessi 10 [C1] Canoni 9 Colombia Dividendi [B38]

26.10.2007 Interessi 10 [C26]

Canoni 10

293

Computo globale d’imposta. O 1 del DFF RU 2016

Stati contraenti Redditi [A1] Imposta non data della convenzione recuperabile dagli Stati contraenti % [A2]

Corea (Sud) Dividendi

12.2.1980 – di filiali (dal 10 %) 5

– altri 15 Interessi 10 [C1] [C3] Canoni 5 Costa d’Avorio Dividendi 10 [B11]

23.11.1987 Interessi 15 [C1] [C27]

[C10] Canoni 10 Croazia Dividendi

12.3.1999 – di filiali (dal 25 %) 5

– altri 12 [B1] Interessi 5 Danimarca Dividendi

23.11.1973 – di filiali (dal 10 %) 0

– altri 15 Ecuador Dividendi [B10]

28.11.1994 Interessi 10 [C1] [C7]

Canoni 10 Egitto Dividendi [B4]

20.5.1987 Interessi 15 [C1] [C2]

Canoni 9,75 [D22] Emirati Arabi Uniti Dividendi [B31] 6.10.2011 Estonia Dividendi [B12]

11.6.2002 Interessi [C4]

Canoni 10 [D3] Filippine Dividendi

24.6.1998 – di filiali (dal 10 %) 10

– altri 15 Interessi 10 Canoni 10 [D12] Finlandia Dividendi

16.12.1991 – di filiali (dal 10 %) 0

– altri 10 Francia Dividendi

9.9.1966 – di filiali (dal 10 %) 0 [B13]

– altri 15 Canoni 5 Georgia Dividendi

15.6.2010 – di filiali (dal 10 %) 0

– altri 5 [B2] Germania Dividendi

11.8.1971 – di impianti idroelettrici di confine 5

– di filiali (dal 10 %) 0 – Redditi provenienti da diritti di godimento, 26,375 [B9] obbligazioni con partecipazione agli utili, partecipazioni occulte e prestiti parziari – altri 15

294

Computo globale d’imposta. O 1 del DFF RU 2016

Stati contraenti Redditi [A1] Imposta non data della convenzione recuperabile dagli Stati contraenti % [A2]

Ghana Dividendi

23.7.2008 – di filiali (dal 10 %) 5

– altri 8 [B1] Interessi 8 [C1] [C4] Canoni 8 Remunerazioni per prestazioni di servizi 8 [E1] Giamaica Dividendi

6.12.1994 – di filiali (dal 10 %) 10

– altri 15 Interessi 10 [C1] [C2] [C3] Canoni 10 [D5] [D8] Compensi per prestazioni di servizi 10 [E2] Giappone Dividendi

19.1.1971 – di filiali (dal 50 %) 0

– di filiali (dal 10 %) 5 – altri 10 Interessi 10 [C1] Grecia Dividendi

16.6.1983 – di filiali (dal 25 %) 5

– altri 10 Interessi 7 [C1] Canoni 5 Hong Kong Canoni 3 4.11.2011 India Dividendi [B2]

2.11.1994 Interessi 10 [C1]

Canoni (leasing incluso) 10 Canoni e compensi per prestazioni di servizi 10 tecniche Indonesia Dividendi

29.8.1988 – di filiali (dal 25 %) 10

– altri 15 Interessi 10 Canoni 10 Remunerazioni per servizi resi 5 Iran Dividendi [B14]

27.10.2002 Interessi 3 [C1] [C4]

Canoni 5 Islanda Dividendi

3.6.1988 – di filiali (dal 25 %) 5

– altri 15 Israele Dividendi

2.7.2003 – di filiali (dal 10 %) 5

– di filiali (dal 10 %), qualora non vi sia 10 un’imposizione ordinaria della società israeliana che distribuisce i dividendi – altri 15 Interessi 10 [C1] [C28] Canoni 5

295

Computo globale d’imposta. O 1 del DFF RU 2016

Stati contraenti Redditi [A1] Imposta non data della convenzione recuperabile dagli Stati contraenti % [A2]

Italia Dividendi 15

9.3.1976 Interessi 12,5

Canoni (leasing compreso) 5 Kazakistan Dividendi

21.10.1999 – di filiali (dal 10 %) 5 [B17]

– altri 15 Interessi 10 [C1] Canoni (leasing incluso) 10 [D9] Kirghizistan Dividendi

26.1.2001 – di filiali (dal 25 %) 5

– altri 10 [B1] Interessi 5 Canoni 5 Kuwait Dividendi [B1]

16.2.1999 Interessi [C4]

Canoni [D2] Lettonia Dividendi

31.1.2002 – di filiali (dal 20 %) 0 [B3]

– altri 10 [B1] Interessi 10 [C1] [C13] Canoni 10 [D3] Lituania Dividendi

27.5.2002 – di filiali (dal 20 %) 5

– altri 15 Interessi 10 [C1] [C13] Canoni 10 [D3] Lussemburgo Dividendi

21.1.1993 – di filiali (dal 10 %) 0 [B18] [B19]

– altri 15 [B19] Macedonia Dividendi

14.4.2000 – di filiali (dal 25 %) 5

– altri 10 [B1] Interessi 10 [C1] Malaysia Dividendi [B20]

30.12.1974 Interessi 10 [C24]

Canoni 10 [D11] Malta Dividendi [B11] [B21] 25.2.2011 Marocco Dividendi

31.3.1993 – di filiali (dal 25 %) 7

– altri 15 Interessi 10 [C2] Canoni 10 Messico Dividendi 10 [B1]

3.8.1993 Interessi [C1] [C15]

– titoli trattati in borsa in Messico o in uno 4,9 Stato che ha concluso una CDI con il Mes- sico – altri 10 Canoni 10 [D24]

296

Computo globale d’imposta. O 1 del DFF RU 2016

Stati contraenti Redditi [A1] Imposta non data della convenzione recuperabile dagli Stati contraenti % [A2]

Moldova Dividendi

13.1.1999 – di filiali (dal 25 %) 5

– altri 6 [B1] Interessi 10 [C1] Mongolia Dividendi

20.9.1999 – di filiali (dal 25 %) 5

– altri 15 Interessi 10 [C1] Montenegro Dividendi

13.4.2005 – di filiali (dal 20 %) 5

– altri 9 [B1] Interessi 9 [C4] Norvegia Dividendi

7.9.1987 – di filiali (dal 10 %) 0

– altri 15 Nuova Zelanda Dividendi 15

6.6.1980 Interessi 10 [C16]

Canoni 10 Paesi Bassi Dividendi [B19]

26.2.2010 – di filiali (dal 10 %) 0

– altri 15 Pakistan Dividendi

19.7.2005 – di filiali (dal 20 %) 10

– altri 10 [B22] Interessi 10 [C17] Canoni 10 Canoni e compensi per prestazioni di servizi dal 6 fino al 7,5 tecniche [E3] Peru Dividendi 6,8 [B37]

21.9.2012 Interessi 15 [C25]

Canoni 15 Remunerazioni per fornitura di assistenza 10 tecnica e di servizi digitali Polonia Dividendi

2.9.1991 – di filiali (dal 10 %) 0

– altri 15 Interessi 5 [C6] [C18] Canoni 5 [D13] [D14] Portogallo Dividendi

26.9.1974 – di filiali (dal 25 %) 5 [B35]

– altri 15 Interessi 10 [C1] Canoni 5 Qatar Dividendi [B16] 24.9.2009 Regno Unito Dividendi [B32] 8.12.1977

297

Computo globale d’imposta. O 1 del DFF RU 2016

Stati contraenti Redditi [A1] Imposta non data della convenzione recuperabile dagli Stati contraenti % [A2]

Repubblica Ceca Dividendi

4.12.1995 – di filiali (dal 10 %) 0

– altri 15 Canoni 5 Romania Dividendi

25.10.1993 – di filiali (dal 25 %) 0

– altri 15 Interessi 5 [C1] [C6] Russia Dividendi

15.11.1995 – di filiali (dal 20 %) 5 [B5]

– altri 15 Serbia Dividendi

13.4.2005 – di filiali (dal 20 %) 5

– altri 15 Interessi 10 Singapore Dividendi [B23]

25.11.1975 Interessi 5 [C14]

Canoni 5 [D15] Slovacchia Dividendi [B24]

14.2.1997 Interessi 5 [C1] [C6]

Canoni 5 [D1] [D13] Slovenia Dividendi

12.6.1996 – di filiali (dal 25 %) 0

– altri 15 Interessi 5 [C1] [C6] Canoni 5 [D1] [D13] Spagna Dividendi

26.4.1966 – di filiali (dal 10 %) 0 [B25]

– altri 15 Canoni 5 [D16] Sri Lanka Dividendi

11.1.1983 – di filiali (dal 25 %) 10

– altri 10 [B1] Interessi 10 [C3] Canoni 10 Compensi per servizi 5 Stati Uniti Dividendi

2.10.1996 – di filiali (dal 10 %) 5 [B29]

– altri 15 [B29] Sudafrica Dividendi

8.5.2007 – di filiali (dal 20 %) 5

– altri 15 [B26] Interessi 5 [C5] Svezia Dividendi

7.5.1965 – di filiali (dal 10 %) 0

– altri 15

298

Computo globale d’imposta. O 1 del DFF RU 2016

Stati contraenti Redditi [A1] Imposta non data della convenzione recuperabile dagli Stati contraenti % [A2]

Tagikistan Dividendi

23.6.2010 – di filiali (dal 20 %) 5

– altri 12 [B1] Interessi 10 [C1] Canoni 5 Taipei cinese (Taiwan) Dividendi

8.10.2007 [A3] – di filiali (dal 20 %) 10

– altri 15 Interessi 10 [C1] Canoni 10 Thailandia Dividendi

12.2.1996 – di filiali (dal 10 %) 10 [B27]

– altri 10 [B1] [B27] Interessi 10 [C1] [C9] [C19] [C20] Canoni (leasing compreso) 10 [D17] [D18] [D19] Trinidad e Tobago Dividendi 10 [B28]

1.2.1973 Interessi 10 [C2]

Tasse di licenza 10 Remunerazione della gestione aziendale 5 Tunisia Dividendi 5 [B36]

12.2.1994 Interessi 10 [C2] [C21]

Canoni 10 [D8] Turchia Dividendi

18.06.2010 – di filiali (dal 20 %) 5

– altri 15 Interessi 10 [C22] Canoni 10 [D20] Utili distribuiti da una stabile organizzazione 5 [B15] Turkmenistan Dividendi

8.10.2012 – di filiali (dal 25 %) 5

– altri 15 Interessi 10 Canoni 10 Ucraina Dividendi

30.10.2000 – di filiali (dal 20 %) 5

– altri dividendi pagati a persone giuridiche 15 – altri dividendi pagati a persone fisiche 5 [B1] Interessi – pagati a persone giuridiche 10 [C1] – altri 15 [C1] Canoni 10 [D1] [D21] Ungheria Dividendi

12.9.2013 – di filiali (dal 10 %) 0

– altri dividendi pagati a persone giuridiche 0 [B1] – altri dividendi pagati a persone fisiche 15

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Computo globale d’imposta. O 1 del DFF RU 2016

Stati contraenti Redditi [A1] Imposta non data della convenzione recuperabile dagli Stati contraenti % [A2]

Uruguay Dividendi

18.10.2010 – di filiali (dal 25 %) 5

– altri 7 [B1] Interessi 10 [C11] Uzbekistan Dividendi

3.4.2002 – di filiali (dal 20 %) 5

– altri 10 [B1] Interessi 5 [C1] Canoni 5 Venezuela Dividendi [B30]

20.12.1996 Interessi 5 [C1]

Canoni 5 Vietnam Dividendi [B33] [B34]

6.5.1996 – pagati a società 0

– pagati a persone fisiche 5 Interessi – pagati a società 5 [C1] [C4] [C12] – pagati a persone fisiche 5 [C12] Canoni (leasing compreso) – pagati a società 10 [D10] – pagati a persone fisiche 5 [D10] [D2]

Note A. Generali [1] Per i dividendi di filiali la partecipazione minima è indicata tra parentesi. [2] Le aliquote d’imposta si applicano ai casi normali. In alcuni casi le imposte effettiva- mente prelevate sono inferiori. Alcune legislazioni prevedono per determinati redditi riduzioni d’imposta o esenzioni da imposta; in questi casi il computo globale d’imposta è concesso soltanto per l’imposta effettivamente prelevata. Fanno eccezione la Cina, l’Egitto, la Giamaica, la Malaysia, il Marocco, il Pakistan, Singapore, la Thailandia, Trinidad e Tobago, la Tunisia, la Turchia e il Vietnam (vedi note [C10] [B23] [C24, D11] [D15] [C2, D8, E2] [B14] [B1] [B27, C20, D19] [B33, C12, D10] [C17] [D2] [C22, D20]). [3] Tra la Svizzera e il Taipei cinese non esiste nessuna convenzione per evitare le doppie imposizioni. Esiste unicamente una convenzione privata per evitare le doppie imposi- zioni che il Consiglio federale ha riconosciuto il 9 dicembre 2011. Le relative disposi- zioni sono applicabili a partire dal 1° gennaio 2011.

B. Dividendi [1] Secondo la CDI lo Stato della fonte è autorizzato a prelevare un’imposta alla fonte del 15 %. [2] Secondo la CDI lo Stato della fonte è autorizzato a prelevare un’imposta alla fonte del 10 %. [3] Secondo la CDI lo Stato della fonte è autorizzato a prelevare un’imposta alla fonte del 5 %.

300

Computo globale d’imposta. O 1 del DFF RU 2016

[4] L’Egitto preleva un’imposta alla fonte del 10 % sui dividendi. L’imposta alla fonte è ridotta al 5 % per le partecipazioni al capitale di almeno il 25 % detenute per un minimo di due anni. Secondo la CDI l’Egitto sarebbe autorizzato a prelevare un’imposta alla fonte rispettivamente del 15 % o del 5 % in caso di una partecipazione al capitale di almeno il 25 %. [5] A condizione che il capitale estero investito superi 200 000 CHF o il suo controvalore in un’altra moneta. [6] A condizione che gli investimenti effettuati siano almeno pari a 200 000 USD. [7] In alcuni casi («unfranked dividends») viene prelevata un’imposta alla fonte del 30 %. In questi casi viene accordato un computo globale pari al 15 %. Il computo globale d’imposta è ridotto a 5 % per partecipazione al capitale di almeno il 10 %. Nessun computo globale d’imposta per partecipazioni al capitale di almeno l’80 %. [8] Computo globale, a condizione che il credito cileno dell’imposta di prima categoria sia accordato sull’imposta addizionale cilena. [9] Vale soltanto se queste somme sono deducibili per la determinazione del reddito impo- nibile del debitore (incluso il contributo di solidarietà). Secondo la CDI la Germania sarebbe autorizzata a prelevare un’imposta alla fonte del 30 %. [10] L’Ecuador non preleva l’imposta alla fonte sui dividendi, se sono versati da utili tassati. Secondo la CDI esso sarebbe autorizzato a prelevare un’imposta alla fonte del 15 %. [11] 10 % per i dividendi versati da società quotate, 15 % per i dividendi versati da società non quotate se gli utili sono assoggettati all’imposta sull’utile. La Svizzera non concede il computo globale per l’imposta ivoriana alla fonte del 15 % ritenuta su dividendi pro- venienti da utili non assoggettati all’imposta sulle società. [12] L’Estonia non preleva l’imposta alla fonte su dividendi. Secondo la CDI essa sarebbe autorizzata a prelevare un’imposta alla fonte del 15 % sui dividendi o del 5 % in caso di una partecipazione al capitale di almeno il 20 %. [13] Eventualmente del 15 % in caso di interesse straniero preponderante nella società sviz- zera da parte di persone non residenti nell’UE (art. 11 par. 2 lett. b (iii)). [14] L’Iran non preleva l’imposta alla fonte sui dividendi pagati a persone non residenti. Secondo la CDI esso sarebbe autorizzato a prelevare un’imposta alla fonte del 15 % o del 5 % in caso di una partecipazione al capitale di almeno il 15 %. [15] In Turchia è possibile prelevare un’imposta alla fonte («branch profits tax») del 5 % al massimo sugli utili di una stabile organizzazione (secondo il diritto interno turco: 15 %), se questi utili sono esentati in Svizzera (Stato della sede dell’impresa). L’esen- zione di una stabile organizzazione è ancorata nell’articolo 52 LIFD e nelle pertinenti disposizioni cantonali. [16] Il Qatar non preleva l’imposta alla fonte sui dividendi. Secondo la CDI esso sarebbe autorizzato a prelevare a seconda dei casi un’imposta alla fonte dal 5 % al 15 %. [17] Nessuna imposta alla fonte per i dividendi da partecipazioni a partire dal 50 % e per un valore minimo di 1 milione USD, se l’investimento è stato approvato dal Governo del Kazakistan ed è interamente garantito o assicurato dalla Svizzera. [18] Se la partecipazione, a titolo della quale vengono pagati i dividendi, non è stata detenuta per un periodo ininterrotto di due anni prima del pagamento dei dividendi, l’imposta non recuperabile è del 5 %. [19] Gli interessi di obbligazioni con partecipazione agli utili vengono trattati come divi- dendi. [20] La Malaysia non preleva l’imposta alla fonte sui dividendi. Secondo la CDI essa sareb- be autorizzata a prelevare un’imposta alla fonte del 15 % rispettivamente del 5 % in caso di una partecipazione di almeno il 25 %. [21] Attualmente Malta non preleva alcuna imposta alla fonte sui dividendi. [22] Secondo la CDI il Pakistan sarebbe autorizzato a prelevare un’imposta alla fonte del 20 %.

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Computo globale d’imposta. O 1 del DFF RU 2016

[23] Singapore non preleva alcuna imposta alla fonte su dividendi, ad eccezione dei dividen- di REIT («Real Estate Investment Trusts»). Secondo la CDI Singapore sarebbe autoriz- zato a prelevare un’imposta alla fonte del 15 % o del 10 % in caso di una partecipazione al capitale di almeno il 10 %. [24] La Slovacchia non preleva un’imposta alla fonte sui dividendi. Secondo la CDI essa sarebbe autorizzata a prelevare un’imposta alla fonte del 15 % nel caso in cui esista una partecipazione al capitale di almeno il 10 %. [25] Nessuna imposta residua se le condizioni dell’articolo 10 paragrafo 2 lettera b) sono soddisfatte. Nessun computo globale d’imposta per i dividendi di partecipazioni a partire dal 10 % dal 24 agosto 2013 che beneficiano del tasso zero secondo la conven- zione. [26] Per le persone fisiche, la «secondary tax on companies» dà diritto a un’imputazione corrispondente all’ammontare meno elevato tra l’imposta secondaria effettivamente prelevata e il 15 % dell’ammontare lordo dei dividendi. Dal 1° aprile 2012, questa «secondary tax on companies» è stata sostituita da una normale «dividends tax». [27] Il computo globale d’imposta è del 10 % per i dividendi esentati dall’imposta thailande- se o tassati a un’aliquota inferiore a quella prevista nella convenzione conformemente all’«Investment Promotion Act» (B.E. 2520), al «Revenue Code» (B.E. 2481) o ad altre disposizioni specifiche della legislazione sulla promozione economica. [28] 5 %, se la società che riceve i dividendi detiene almeno il 50 % della società che li paga. [29] Nessun computo globale d’imposta per i redditi provenienti dagli Stati Uniti che sog- giacciono all’imposta americana alla fonte a un’aliquota del 30 % conformemente agli articoli 10 paragrafo 2, 11 paragrafo 6 o 22 della convenzione. [30] Il Venezuela non preleva l’imposta alla fonte sui dividendi, se sono versati da utili tassati. Secondo la CDI esso sarebbe autorizzato a prelevare un’imposta alla fonte del

10 %, tranne nel caso in cui esista una partecipazione al capitale del 25 %.

[31] Attualmente gli Emirati Arabi Uniti non prelevano l’imposta alla fonte sui dividendi. Secondo la CDI essi sarebbero autorizzati a prelevare un’imposta alla fonte del 15 % o del 5 % in caso di una partecipazione al capitale di almeno il 10 %. [32] Il Regno Unito non preleva nessuna imposta alla fonte sui dividendi, ad eccezione dei dividendi REIT («Real Estate Investment Trusts»). Secondo la CDI esso sarebbe auto- rizzato a prelevare un’imposta alla fonte del 15 %, a meno che esista una partecipazione al capitale del 10 %. [33] Il computo globale d’imposta viene concesso alle aliquote previste dalla convenzione per i dividendi che in Vietnam non sono tassati o sono tassati a un’aliquota inferiore a quella prevista nella convenzione a fini di promozione economica. [34] Secondo la CDI il Vietnam sarebbe autorizzato a prelevare un’imposta alla fonte del 7 % in caso di dividendi pagati a società che detengono una partecipazione di almeno il 50 % della società distributrice, il 10 % in caso di dividendi pagati a società con una partecipazione di almeno il 25 % della società distributrice e del 15 % negli altri casi. [35] 0 % se la società che riceve i dividendi detiene direttamente almeno il 25 % del capitale della società che distribuisce i dividendi per la durata di almeno due anni, entrambe le società sono soggette all'imposta senza beneficiare dell'esenzione di cui all'articolo 2 della convenzione e nessuna delle due società risiede in uno Stato terzo con il quale è stata conclusa una convenzione intesa a evitare le doppie imposizioni ed entrambe le società hanno la forma giuridica di una società di capitali. [36] Rilevante unicamente per i benefici realizzati nel 2014 e distribuiti nel 2015; nessun computo d’imposta per le distribuzioni di benefici realizzati prima del 2014. [37] Il Peru preleva un’imposta alla fonte del 6,8 % sui dividendi. Secondo la CDI sarebbe autorizzato a prelevare un’imposta alla fonte del 15 %, a meno che la partecipazione sia almeno del 10 % del capitale della società che distribuisce. In tal caso l’imposta alla fonte può essere al massimo del 10 %.

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[38] La Colombia non preleva nessuna imposta alla fonte sui dividendi, a condizione che i benefici distribuiti siano stati assoggettati all’imposta sui benefici. Secondo la CDI sarebbe autorizzata a prelevare un’imposta alla fonte del 15 %, a meno che esista una partecipazione al capitale del 20 %.

C. Interessi [1] Nessun computo globale d’imposta viene concesso per gli interessi che la convenzione esonera dall’imposta alla fonte dello Stato della fonte. [2] Senza tenere conto dell’imposta effettivamente dedotta se la convenzione prevede un computo fittizio dell’imposta; il reddito lordo corrisponde ai 10/9 del reddito netto. [3] 5 % per gli interessi su prestiti bancari. [4] Secondo la CDI lo Stato della fonte è autorizzato a prelevare un’imposta alla fonte del 10 %. [5] Computo globale pari al 5 % sugli interessi versati dal 1 marzo 2015; nessun computo globale per gli interessi pagati prima di tale data. [6] 0 % tra imprese associate. [7] L’imposta alla fonte ecuadoriana è dello 0 % su interessi versati a istituti finanziari internazionali privati e istituti finanziari multilaterali. [8] 0 % sugli interessi pagati da un istituto finanziario cileno a una banca, un istituto finan- ziario all’estero o a un istituto finanziario internazionale; 4 % sui conti correnti o i depositi a termine presso istituti finanziari autorizzati e per gli interessi su prestiti accordati da banche o istituti finanziari internazionali autorizzati. [9] La Tailandia può prelevare ai sensi della convenzione un imposta del 15 %, a condizio- ne che non si tratti di interessi pagati per un prestito accordato da un istituto finanziario o una società di assicurazione (cfr. [C19]). Il computo globale viene accordato per il 10 % degli interessi lordi. Quale ulteriore sgravio, solo il 95 % degli interessi lordi devono essere imposti. [10] 5 % per le obbligazioni di Stato di una durata da 3 a 5 anni; 10 % per le obbligazioni di Stato di una durata fino a 12 mesi. [11] 3 % sugli interessi pagati da istituti finanziari su depositi in moneta uruguayana o su «indexed units» la cui scadenza supera un anno; 3 % sugli interessi di obbligazioni con una scadenza superiore a 3 anni emessi mediante pubblica sottoscrizione e quotate in borsa; 5 % sugli interessi di depositi della durata di un anno o meno; 12 % in tutti gli altri casi. [12] Il computo globale d’imposta viene concesso alle aliquote previste dalla convenzione per gli interessi che in Vietnam non sono tassati o sono tassati a un’aliquota inferiore a quella prevista nella convenzione a fini di promozione economica. [13] Sgravio integrale nello Stato della fonte sugli interessi in relazione alle vendite a credito tra imprese non collegate. [14] Nessun computo globale possibile per interessi versati tra istituti bancari. Per quanto at- tiene agli interessi pagati fino al 1° agosto 2017 sulla base di contratti approvati ed esonerati in applicazione della convenzione, il computo globale d’imposta è del 10 %. [15] L’imposta alla fonte messicana su interessi bancari è del 4,9 %. [16] Nessun computo globale d’imposta se invece dell’imposta alla fonte è prelevata una «approved issuers levy» del 2 %. [17] Computo d’imposta del 10 % degli interessi lordi di un credito approvato. [18] In vigore dal 1° luglio 2013. Prima era del 10 % sugli interessi. [19] 10 % per gli interessi su prestiti accordati da istituti finanziari o da società di assicu- razione.

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Computo globale d’imposta. O 1 del DFF RU 2016

[20] Il computo globale d’imposta è del 10 % per gli interessi esentati dall’imposta thailan- dese o tassati a un’aliquota inferiore a quella prevista nella convenzione conformemente all’«Investment Promotion Act» (B.E. 2520), al «Revenue Code» (B.E. 2481) o ad altre disposizioni specifiche della legislazione sulla promozione economica. [21] 5 % per gli interessi versati a banche non residenti in Tunisia. [22] Per l’imposizione alla fonte degli interessi con la Turchia sono state convenute le se- guenti aliquote: 0 % per gli interessi pagati a uno Stato contraente o alla sua banca centrale; 5 % per gli interessi pagati a titolo di prestito o credito accordato, garantito o assicurato ai fini della promozione delle esportazioni da una banca export-import o da un istituto simile il cui obiettivo è promuovere le esportazioni; 10 % in tutti gli altri casi. Se una persona residente in Svizzera riceve interessi che, conformemente alla legisla- zione turca, sono esonerati dall’imposta turca o tassati a un’aliquota inferiore a quella prevista nel paragrafo 2 dell’articolo 11 o nel paragrafo 2 dell’articolo 12, l’imposta turca su questi interessi è considerata come se fosse stata riscossa a un’aliquota del (computo di imposta fittizio o «tax sparing»): 5 %. Le presenti disposizioni sono valide durante i primi cinque anni di applicazione della presente Convenzione (ovvero fino al 2017), cfr. lettera c) del paragrafo 1 dell’arti- colo 22 della Convenzione. [23] 5 % per interessi su depositi bancari. [24] Applicabile anche agli interessi esonerati in Malesia ai sensi della convenzione, pagati per prestiti approvati dalle autorità malesi. [25] 4,99 % sugli interessi pagati da banche e istituti finanziari peruviani su prestiti all’este- ro, così come sulle obbligazioni emesse da banche e istituti finanziari peruviani. [26] 5 % sugli interessi per prestiti di una durata di almeno 8 anni accordati nell’ambito di partenariati pubblico-privati. [27] Computo globale d’imposta del 10 % sul 95 % dell’importo lordo degli interessi. [28] In Israele esistono svariate esonerazioni. In particolare, gli interessi pagati alle persone fisiche non sono imposti in Israele.

D. Canoni [1] Nessun computo globale d’imposta viene concesso per canoni che la convenzione esonera dall’imposta alla fonte nello Stato della fonte. [2] Secondo la CDI lo Stato della fonte è autorizzato a prelevare un’imposta alla fonte del 10 %. [3] 5 % per rimunerazioni di leasing. [4] 5 % per i pagamenti riguardanti brevetti, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, così come il «know-how». [5] Imposta alla fonte prelevata unicamente sul 60 % dell’importo lordo dei redditi derivan- ti da leasing. [6] 10 % sui canoni per l’uso o la concessione in uso di equipaggiamenti industriali, com- merciali o scientifici nonché per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale o scientifico; 5 % sui canoni per l’uso o la concessione in uso di un diritto d’autore su un’opera letteraria, drammatica, musicale o su un’altra opera artistica, a condizione che il beneficiario effettivo sia l’autore o un suo erede; il 3 % per l’uso o la concessione in uso di notizie; nessun computo globale per i canoni di locazione (lea- sing) pagati a titolo di locazione connessa con un diritto d’opzione. [7] […] [8] Senza tenere conto dell’imposta effettivamente dedotta se la convenzione prevede un computo fittizio dell’imposta; il reddito lordo corrisponde ai 10/9 del reddito netto. [9] Nel caso di pagamenti per leasing, possibilità di optare per un’imposizione del reddito netto (art. 12 al. 4 CDI). In questo caso, nessun computo globale d’imposta.

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[10] Il computo globale d’imposta viene concesso alle aliquote previste dalla convenzione per i canoni che in Vietnam non sono tassati o sono tassati a un’aliquota inferiore a quella prevista nella convenzione a fini di promozione economica. [11] Si applica parimenti ai canoni (pagati in base a un contratto approvato) esonerati con- formemente alla convenzione. [12] Viene imposto soltanto il 95 % dell’ammontare lordo. Il computo globale d’imposta corrisponde al 10 % dell’ammontare lordo. [13] 0 % tra imprese associate. [14] In vigore dal 1° luglio 2013. Prima era lo 0 % sui canoni. [15] Si applica pure ai canoni di licenza approvati che vengono pagati entro il 1° agosto 2017, qualora i canoni da licenza siano esonerati dall’imposta di Singapore in applicazione della convenzione. [16] 0 % se le condizioni del paragrafo 7 dell’articolo 12 della CDI sono soddisfatte (imprese associate). [17] In caso di leasing finanziario l’imposta alla fonte è dell’1 %. [18] 5 % per i canoni di opere letterarie, artistiche o scientifiche. [19] Il computo globale d’imposta è del 10 % per canoni esentati dall’imposta thailandese o tassati a un’aliquota inferiore a quella prevista nella convenzione conformemente all’«Investment Promotion Act» (B.E. 2520), al «Revenue Code» (B.E. 2481) o ad altre disposizioni specifiche della legislazione sulla promozione economica. [20] Se una persona residente in Svizzera riceve canoni che, conformemente alla legislazione turca, sono esonerati dall’imposta turca o tassati a un’aliquota inferiore a quella prevista nel paragrafo 2 dell’articolo 12, l’imposta turca su questi canoni è considerata come se fosse stata riscossa a un’aliquota del (computo di imposta fittizio o «tax sparing»): 5 % nel caso di pagamenti a titolo di leasing e 10 % per tutti gli altri canoni. Le presenti disposizioni sono valide durante i primi cinque anni di applicazione della presente convenzione (ovvero fino al 2017), cfr. lettera c) del paragrafo 1 dell’arti- colo 22 della convenzione. [21] Sgravio integrale nello Stato della fonte sui canoni per diritti d’autore su opere scien- tifiche, brevetti, marchi di fabbrica, modelli, formule segrete o per la comunicazione di esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico. [22] Viene accordato un computo globale d’imposta pari al 10 % su 97,5 % dell’ammontare lordo dei canoni. [23] L’imposta alla fonte algerina sui programmi informatici è del 4,8 %. [24] 5 % per l’uso o la concessione d’uso di vagoni ferroviari.

E. Prestazioni di servizi [1] Remunerazioni pagate a una persona fisica (diversa da un salariato del debitore della remunerazione) per prestazioni di servizi nell’ambito della gestione aziendale, di servizi tecnici o di consulenza. [2] Senza tenere conto dell’imposta effettivamente dedotta se la convenzione prevede un computo fittizio dell’imposta; il reddito lordo corrisponde ai 10/9 del reddito netto. [3] Secondo la CDI il Pakistan può prelevare un’imposta del 7,5 % sui compensi per prestazioni di servizio; per il calcolo possono essere dedotte spese pari al massimo al

20 % dei compensi.

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