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AS 2016 3037

AS 2016 3037

Ordinanza concernente l’immissione sul mercato e l’utilizzazione di biocidi (Ordinanza sui biocidi, OBioc)

Modifica del 15 agosto 2016

L’Ufficio federale della sanità pubblica, d’intesa con l’Ufficio federale dell’ambiente, visto l’articolo 9 capoverso 5 lettera a dell’ordinanza del 18 maggio 20051 sui biocidi (OBioc), ordina:

I L’allegato 2 è modificato secondo la versione qui annessa.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2016.

15 agosto 2016 Ufficio federale della sanità pubblica: Pascal Strupler

1 RS 813.12

2016-1632 3037

O sui biocidi RU 2016

Allegato 2

Elenco dei principi attivi approvati secondo l’articolo 9 del regolamento (UE) n. 528/20122 (elenco dell’Unione contenente i principi attivi approvati)

I seguenti nuovi principi attivi vengono iscritti nell’allegato 2:

Nome comune Denominazione IUPAC3 Grado minimo di Data di iscrizione Scadenza Tipo Disposizioni specifiche5 Numeri di identificazione purezza del principio dell’iscrizione di attivo4 prodotto

Acido peracetico Acido perossietanoico La specifica si basa 1° ottobre 2017 30 settembre 1 Nel valutare il prodotto occorre prestare particolare N. CE: 201-186-8 sulle materie prime 2027 attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia N. CAS: 79-21-0 perossido di idroge- attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di no e acido acetico omologazione ma non presi in considerazione nella utilizzate per produr- valutazione del rischio, a livello dell’UE, relativa al re l’acido peracetico. principio attivo. Acido peracetico in Le omologazioni di biocidi sono soggette alle seguenti una soluzione acquo- condizioni: sa contenente acido 1. a causa della presenza di perossido di idrogeno, le acetico e perossido disposizioni del regolamento (UE) n. 98/2013 rela- di idrogeno. tive allʼimmissione sul mercato di precursori di esplosivi vanno considerate a titolo complementare;

2 Cfr. nota a piè di pagina nota relativa all’art. 1b cpv. 3.

3 International Union of Pure and Applied Chemistry (Unione internazionale di chimica pura e applicata): www.iupac.org 4 La purezza indicata in questa colonna è il grado minimo di purezza del principio attivo utilizzato per la valutazione a norma dell’art. 8 del regolamento (UE) n. 528/2012 (cfr. nota a piè di pagina nota relativa all’art. 1b cpv. 3). Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l’equivalenza tecnica con il principio attivo valutato. 5 Per l’attuazione dei principi comuni dell’allegato VI del regolamento (UE) n. 528/2012 (cfr. nota a piè di pagina nota relativa all’art. 1b cpv. 3), il contenuto e le conclusioni delle relazioni di valutazione sono disponibili sul sito della European Chemicals Agency (ECHA): http://echa.europa.eu > Informazioni sulle sostanze chimiche > Biocidal active substances.

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Nome comune Denominazione IUPAC Grado minimo di Data di iscrizione Scadenza Tipo Disposizioni specifiche Numeri di identificazione purezza del principio dell’iscrizione di attivo prodotto

2. per gli utilizzatori professionali sono stabilite

procedure operative sicure e misure organizzative idonee. Acido peracetico Acido perossietanoico La specifica si basa 1° ottobre 2017 30 settembre 2 Nel valutare il prodotto occorre prestare particolare N. CE: 201-186-8 N. sulle materie prime 2027 attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia CAS: 79-21-0 perossido di idroge- attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di no e acido acetico omologazione ma non presi in considerazione nella utilizzate per produr- valutazione del rischio, a livello dell’UE, relativa al re l’acido peracetico. principio attivo. Acido peracetico in Le omologazioni di biocidi sono soggette alle seguenti una soluzione condizioni: acquosa contenente 1. a causa della presenza di perossido di idrogeno, le acido acetico e disposizioni del regolamento (UE) n. 98/2013 rela- perossido di idroge- tive allʼimmissione sul mercato di precursori di no. esplosivi vanno considerate a titolo complementare;

2. per gli utilizzatori professionali sono stabilite

procedure operative sicure e misure organizzative idonee. Qualora l’esposizione non possa essere ri- dotta a livelli accettabili con altri mezzi, i prodotti sono usati con gli opportuni dispositivi di protezio- ne individuale;

3. in considerazione dei rischi identificati per le acque

di superficie, non devono essere autorizzati i pro- dotti per la disinfezione delle acque reflue, tranne qualora si possa dimostrare che i rischi possono es- sere ridotti a un livello accettabile.

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Nome comune Denominazione IUPAC Grado minimo di Data di iscrizione Scadenza Tipo Disposizioni specifiche Numeri di identificazione purezza del principio dell’iscrizione di attivo prodotto

Acido peracetico Acido perossietanoico La specifica si basa 1° ottobre 2017 30 settembre 3 Nel valutare il prodotto occorre prestare particolare N. CE: 201-186-8 sulle materie prime 2027 attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia N. CAS: 79-21-0 perossido di attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di idrogeno e acido omologazione ma non presi in considerazione nella acetico utilizzate per valutazione del rischio, a livello dell’UE, relativa al produrre l’acido principio attivo. peracetico. Le omologazioni di biocidi sono soggette alle seguenti Acido peracetico in condizioni: una soluzione 1. a causa della presenza di perossido di idrogeno, le acquosa contenente disposizioni del regolamento (UE) n. 98/2013 rela- acido acetico e per- tive allʼimmissione sul mercato di precursori ossido di idrogeno. di esplosivi vanno considerate a titolo complemen- tare;

2. per gli utilizzatori professionali sono stabilite

procedure operative sicure e misure organizzative idonee. Qualora l’esposizione non possa essere ri- dotta a livelli accettabili con altri mezzi, i prodotti sono usati con gli opportuni dispositivi di protezio- ne individuale. Acido Acido perossietanoico La specifica si basa 1° ottobre 2017 30 settembre 4 Nel valutare il prodotto occorre prestare particolare peracetico N. CE: 201-186-8 sulle materie prime 2027 attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia N. CAS: 79-21-0 perossido di idroge- attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di no e acido acetico omologazione ma non presi in considerazione nella utilizzate per produr- valutazione del rischio, a livello dell’UE, relativa al re l’acido peracetico. principio attivo. Acido peracetico in Le omologazioni di biocidi sono soggette alle seguenti una soluzione condizioni: acquosa contenente 1. a causa della presenza di perossido di idrogeno, le acido acetico e disposizioni del regolamento (UE) n. 98/2013 perossido di idroge- relative allʼimmissione sul mercato di precursori no. di esplosivi vanno considerate a titolo complementare;

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Nome comune Denominazione IUPAC Grado minimo di Data di iscrizione Scadenza Tipo Disposizioni specifiche Numeri di identificazione purezza del principio dell’iscrizione di attivo prodotto

2. per gli utilizzatori professionali sono stabilite

procedure operative sicure e misure organizzative idonee. Qualora l’esposizione non possa essere ri- dotta a livelli accettabili con altri mezzi, i prodotti sono usati con gli opportuni dispositivi di protezio- ne individuale;

3. i biocidi contenenti acido peracetico non sono

incorporati in materiali e oggetti destinati a venire a contatto con le derrate alimentari ai sensi dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 20056 sui materiali e gli oggetti, a meno che il DFI non abbia determinato limiti specifici relativi alla cessione di acido peracetico ai prodotti alimentari o non abbia stabilito, a norma della suddetta ordinanza, che tali limiti non sono necessari. Acido peracetico Acido perossietanoico La specifica si basa 1° ottobre 2017 30 settembre 5 Nel valutare il prodotto occorre prestare particolare N. CE: 201-186-8 sulle materie prime 2027 attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia N. CAS: 79-21-0 perossido di idroge- attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di no e acido acetico omologazione ma non presi in considerazione nella utilizzate per produr- valutazione del rischio, a livello dell’UE, relativa al re l’acido peracetico. principio attivo. Acido peracetico in Le omologazioni di biocidi sono soggette alle seguenti una soluzione condizioni: acquosa contenente 1. a causa della presenza di perossido di idrogeno, le acido acetico e disposizioni del regolamento (UE) n. 98/2013 rela- perossido di idroge- tive allʼimmissione sul mercato di precursori di no. esplosivi vanno considerate a titolo complementare;

2. per gli utilizzatori professionali sono stabilite

procedure operative sicure e misure organizzative idonee. Qualora l’esposizione non possa essere ri-

6 RS 817.023.21

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Nome comune Denominazione IUPAC Grado minimo di Data di iscrizione Scadenza Tipo Disposizioni specifiche Numeri di identificazione purezza del principio dell’iscrizione di attivo prodotto dotta a livelli accettabili con altri mezzi, i prodotti sono usati con gli opportuni dispositivi di protezio- ne individuale. Acido peracetico Acido perossietanoico La specifica si basa 1° ottobre 2017 30 settembre 6 Nel valutare il prodotto occorre prestare particolare N. CE: 201-186-8 sulle materie prime 2027 attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia N. CAS: 79-21-0 perossido di idroge- attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di no e acido acetico omologazione ma non presi in considerazione nella utilizzate per produr- valutazione del rischio, a livello dell’UE, relativa al re l’acido peracetico. principio attivo. Acido peracetico in Le omologazioni di biocidi sono soggette alle seguenti una soluzione condizioni: acquosa contenente 1. a causa della presenza di perossido di idrogeno, le acido acetico e disposizioni del regolamento (UE) n. 98/2013 rela- perossido di idroge- tive allʼimmissione sul mercato di precursori di no. esplosivi vanno considerate a titolo complementare;

2. per gli utilizzatori professionali sono stabilite

procedure operative sicure e misure organizzative idonee. Qualora l’esposizione non possa essere ridotta a livelli accettabili con altri mezzi, i prodotti sono usati con gli opportuni dispositivi di protezio- ne individuale. Bifenil-2-olo Orto-fenilfenolo 995 g/kg 1° luglio 2017 30 giugno 2027 1 Nel valutare il prodotto occorre prestare particolare N. CE: 201-993-5 attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia N. CAS: 90-43-7 attribuiti a eventuali usi contemplati nella domanda di omologazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio, a livello dell’UE, relativa al principio attivo.

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Nome comune Denominazione IUPAC Grado minimo di Data di iscrizione Scadenza Tipo Disposizioni specifiche Numeri di identificazione purezza del principio dell’iscrizione di attivo prodotto

Bifenil-2-olo Orto-fenilfenolo 995 g/kg 1° luglio 2017 30 giugno 2027 2 Nel valutare il prodotto occorre prestare particolare N. CE: 201-993-5 attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia N. CAS: 90-43-7 attribuiti a eventuali usi contemplati nella domanda di omologazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio, a livello dell’UE, relativa al principio attivo. Le omologazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni: per gli utilizzatori professionali sono stabilite procedu- re operative sicure e misure organizzative idonee. Qualora l’esposizione non possa essere ridotta a livelli accettabili con altri mezzi, i prodotti sono usati con gli opportuni dispositivi di protezione individuale. Bifenil-2-olo Orto-fenilfenolo 995 g/kg 1° luglio 2017 30 giugno 2027 4 Nel valutare il prodotto occorre prestare particolare N. CE: 201-993-5 attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia N. CAS: 90-43-7 attribuiti a eventuali usi contemplati nella domanda di omologazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio, a livello dell’UE, relativa al principio attivo. Le omologazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:

1. per gli utilizzatori industriali o professionali sono

stabilite procedure operative sicure e misure orga- nizzative idonee. Qualora l’esposizione non possa essere ridotta a livelli accettabili con altri mezzi, i prodotti sono usati con gli opportuni dispositivi di protezione individuale;

2. in considerazione dei rischi rilevati per le acque di

superficie e i comparti sedimenti e suolo, i biocidi non sono autorizzati per la disinfezione su larga scala, tranne qualora si possa dimostrare che i rischi possono essere ridotti a un livello accettabile;

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Nome comune Denominazione IUPAC Grado minimo di Data di iscrizione Scadenza Tipo Disposizioni specifiche Numeri di identificazione purezza del principio dell’iscrizione di attivo prodotto

3. per i prodotti che possono lasciare residui negli

alimenti o nei mangimi, gli SV verificano la neces- sità di fissare nuove concentrazioni massime o nuo- vi valori massimi o di modificare quelli esistenti in adottare le opportune misure di riduzione del ri- schio intese a garantire che le concentrazioni mas- sime o i valori massimi applicabili non siano supe- rati;

4. i biocidi contenenti bifenil-2-olo non sono incorpo-

rati in materiali e oggetti destinati a venire a contat- to con le derrate alimentari ai sensi dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sui materiali e gli oggetti, a meno che il DFI non abbia determinato limiti specifici relativi alla cessione di bifenil-2-olo ai prodotti alimentari o non abbia stabilito, a norma della suddetta ordinanza, che tali limiti non sono necessari. Bifenil-2-olo Orto-fenilfenolo 995 g/kg 1° luglio 2017 30 giugno 2027 6 Nel valutare il prodotto occorre prestare particolare N. CE: 201-993-5 attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia N. CAS: 90-43-7 attribuiti a eventuali usi contemplati nella domanda di omologazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio, a livello dell’UE, relativa al principio attivo. Le omologazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:

1. per gli utilizzatori industriali o professionali sono

stabilite procedure operative sicure e misure orga- nizzative idonee. Qualora l’esposizione non possa

7 RS 817.021.23 8 RS 916.307.1

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Nome comune Denominazione IUPAC Grado minimo di Data di iscrizione Scadenza Tipo Disposizioni specifiche Numeri di identificazione purezza del principio dell’iscrizione di attivo prodotto essere ridotta a livelli accettabili con altri mezzi, i prodotti sono usati con gli opportuni dispositivi di protezione individuale;

2. in considerazione dei rischi rilevati per il comparto

acquatico i biocidi non sono autorizzati per la con- servazione di fluidi di lavaggio e pulizia e di altri detergenti per uso professionale, tranne qualora si possa dimostrare che i rischi possono essere ridotti a un livello accettabile. Bifenil-2-olo Orto-fenilfenolo 995 g/kg 1° luglio 2017 30 giugno 2027 13 Nel valutare il prodotto occorre prestare particolare N. CE: 201-993-5 attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia N. CAS: 90-43-7 attribuiti a eventuali usi contemplati nella domanda di omologazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio, a livello dell’UE, relativa al principio attivo. Le omologazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni: per gli utilizzatori industriali o professionali sono stabi- lite procedure operative sicure e misure organizzative idonee. Qualora l’esposizione non possa essere ridotta a livelli accettabili con altri mezzi, i prodotti sono usati con gli opportuni dispositivi di protezione individuale.

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Nome comune Denominazione IUPAC Grado minimo di Data di iscrizione Scadenza Tipo Disposizioni specifiche Numeri di identificazione purezza del principio dell’iscrizione di attivo prodotto

C(M)IT/MIT Massa di reazione di 5- 579 g/kg (peso a 1° luglio 2017 30 giugno 2027 2 Nel valutare il prodotto occorre prestare particolare (3:1) cloro-2-metil-2H- secco teorico calco- attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia isotiazol-3-one e 2- lato). attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di metil-2H-isotiazol-3- La sostanza attiva è omologazione ma non presi in considerazione nella one (3:1) fabbricata come valutazione del rischio, a livello dell’UE, relativa al N. CE: n.d. concentrato tecnico principio attivo. N. CAS: 55965-84-9 (TK) con diversi Le omologazioni di biocidi sono soggette alla seguente solventi e stabiliz- condizione: zanti. per gli utilizzatori professionali sono stabilite procedure operative sicure e misure organizzative idonee. Qualora l’esposizione non possa essere ridotta a livelli accettabili con altri mezzi, i prodotti sono usati con gli opportuni dispositivi di protezione individuale. L’immissione sul mercato degli articoli trattati è soggetta alla seguente condizione: la persona responsabile dell’immissione sul mercato di un articolo contenente C(M)IT/MIT (3:1) o trattato con tale prodotto garantisce che l’etichetta rechi le infor- mazioni elencate all’articolo 58 paragrafo 3 secondo comma del regolamento (UE) n. 528/2012. C(M)IT/MIT Massa di reazione di 5- 579 g/kg (peso a 1° luglio 2017 30 giugno 2027 4 Nel valutare il prodotto occorre prestare particolare (3:1) cloro-2-metil-2H- secco teorico attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia isotiazol-3-one e 2- calcolato). attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di metil-2H-isotiazol-3- La sostanza attiva è omologazione ma non presi in considerazione nella one (3:1) fabbricata come valutazione del rischio, a livello dell’UE, relativa al N. CE: n.d. concentrato tecnico principio attivo. N. CAS: 55965-84-9 (TK) con diversi Le omologazioni di biocidi sono soggette alle seguenti solventi e condizioni: stabilizzanti. 1. per gli utilizzatori professionali sono stabilite procedure operative sicure e misure organizzative idonee. Qualora l’esposizione non possa essere ridotta a livelli accettabili con altri mezzi, i prodotti

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Nome comune Denominazione IUPAC Grado minimo di Data di iscrizione Scadenza Tipo Disposizioni specifiche Numeri di identificazione purezza del principio dell’iscrizione di attivo prodotto sono usati con gli opportuni dispositivi di protezione individuale;

2. in considerazione dei rischi identificati per gli

utilizzatori professionali, i biocidi sono caricati solo tramite sistemi automatizzati, tranne qualora si possa dimostrare che i rischi possono essere ridotti a un livello accettabile con altri mezzi;

3. per i prodotti che possono lasciare residui negli

alimenti o nei mangimi, gli SV verificano la necessità di fissare nuove concentrazioni massime o nuovi valori massimi o di modificare quelli esistenti in conformità all’OSoE o all’OLALA, nonché di adottare le opportune misure di riduzione del rischio intese a garantire che le concentrazioni massime o i valori massimi applicabili non siano superati;

4. i biocidi contenenti C(M)IT/MIT (3:1) non sono

incorporati in materiali e oggetti destinati a venire a contatto con le derrate alimentari ai sensi dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sui materiali e gli oggetti, a meno che il DFI non abbia determinato limiti specifici relativi alla cessione di C(M)IT/MIT (3:1) ai prodotti alimentari o non abbia stabilito, a norma della suddetta ordinanza, che tali limiti non sono necessari. L’immissione sul mercato degli articoli trattati è soggetta alla seguente condizione: la persona responsabile dell’immissione sul mercato di un articolo contenente C(M)IT/MIT (3:1) o trattato con tale prodotto garantisce che l’etichetta rechi le informazioni elencate all’articolo 58 paragrafo 3 secondo comma del regolamento (UE) n. 528/2012.

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Nome comune Denominazione IUPAC Grado minimo di Data di iscrizione Scadenza Tipo Disposizioni specifiche Numeri di identificazione purezza del principio dell’iscrizione di attivo prodotto

C(M)IT/MIT Massa di reazione di 5- 579 g/kg (peso a 1° luglio 2017 30 giugno 2027 6 Nel valutare il prodotto occorre prestare particolare (3:1) cloro-2-metil-2H- secco teorico calco- attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia isotiazol-3-one e 2- lato). attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di metil-2H-isotiazol-3- La sostanza attiva è omologazione ma non presi in considerazione nella one (3:1) fabbricata come valutazione del rischio, a livello dell’UE, relativa al N. CE: n.d. concentrato tecnico principio attivo. N. CAS: 55965-84-9 (TK) con diversi Le omologazioni di biocidi sono soggette alle seguenti solventi e stabiliz- condizioni: zanti. 1. per gli utilizzatori industriali o professionali sono stabilite procedure operative sicure e misure orga- nizzative idonee. Qualora l’esposizione non possa essere ridotta a livelli accettabili con altri mezzi, i prodotti sono usati con gli opportuni dispositivi di protezione individuale;

2. in considerazione dei rischi per l’ambiente, i biocidi

non devono essere utilizzati per la preservazione dei fluidi di lavorazione della pasta di cellulosa e della carta, tranne qualora si possa dimostrare che i rischi possono essere ridotti a un livello accettabile. L’immissione sul mercato di articoli trattati è soggetta alle seguenti condizioni:

1. in considerazione dei rischi identificati per la salute

umana, le miscele trattate con C(M)IT/MIT (3:1) o contenenti tale prodotto e immesse sul mercato per l’uso da parte del pubblico non devono contenere C(M)IT/MIT (3:1) a una concentrazione che deter- mini la classificazione come sensibilizzante della pelle, tranne qualora l’esposizione possa essere evi- tata con mezzi diversi dall’uso di dispositivi di pro- tezione individuale;

2. in considerazione dei rischi identificati per la salute

umana, i detergenti liquidi trattati con C(M)IT/MIT (3:1) o contenenti tale prodotto e immessi sul mer-

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Nome comune Denominazione IUPAC Grado minimo di Data di iscrizione Scadenza Tipo Disposizioni specifiche Numeri di identificazione purezza del principio dell’iscrizione di attivo prodotto cato per l’uso da parte di utilizzatori professionali non devono contenere C(M)IT/MIT (3:1) a una concentrazione che determini la classificazione come sensibilizzante della pelle, tranne qualora l’esposizione possa essere evitata con mezzi diversi dall’uso di dispositivi di protezione individuale;

3. in considerazione dei rischi identificati per la salute

umana, le miscele trattate con C(M)IT/MIT (3:1) o contenenti tale prodotto diverse dai detergenti li- quidi e immesse sul mercato per l’uso da parte di utilizzatori professionali non devono contenere C(M)IT/MIT (3:1) a una concentrazione che deter- mini la classificazione come sensibilizzante della pelle, tranne qualora l’esposizione possa essere evi- tata anche indossando dispositivi di protezione in- dividuale;

4. la persona responsabile dell’immissione sul merca-

to di un articolo contenente C(M)IT/MIT (3:1) o trattato con tale prodotto garantisce che l’etichetta rechi le informazioni elencate all’articolo 58 para- grafo 3 secondo comma del regolamento (UE) n. 528/2012. C(M)IT/MIT Massa di reazione di 5- 579 g/kg (peso a 1° luglio 2017 30 giugno 2027 11 Nel valutare il prodotto occorre prestare particolare (3:1) cloro-2-metil-2H- secco teorico calco- attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia isotiazol-3-one e 2- lato). attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di metil-2H-isotiazol-3- La sostanza attiva è omologazione ma non presi in considerazione nella one (3:1) fabbricata come valutazione del rischio, a livello dell’UE, relativa al N. CE: n.d. concentrato tecnico principio attivo. N. CAS: 55965-84-9 (TK) con diversi Le omologazioni di biocidi sono soggette alle seguenti solventi e stabiliz- condizioni: zanti. 1. per gli utilizzatori professionali sono stabilite procedure operative sicure e misure organizzative

O sui biocidi RU 2016

Nome comune Denominazione IUPAC Grado minimo di Data di iscrizione Scadenza Tipo Disposizioni specifiche Numeri di identificazione purezza del principio dell’iscrizione di attivo prodotto idonee. Qualora l’esposizione non possa essere ri- dotta a livelli accettabili con altri mezzi, i prodotti sono usati con gli opportuni dispositivi di protezio- ne individuale;

2. in considerazione dei rischi identificati per

l’ambiente, i prodotti non devono essere autorizzati per la preservazione del liquido di sviluppo fotogra- fico, per la preservazione della soluzione per il trat- tamento del legno e per l’uso in sistemi di raffred- damento a ricircolo aperto di grandi dimensioni, tranne qualora si possa dimostrare che i rischi pos- sono essere ridotti a un livello accettabile;

3. in considerazione dei rischi identificati per

l’ambiente, e tranne qualora si possa dimostrare che i rischi possono essere ridotti a un livello accettabi- le, le etichette e, se del caso, le schede dei dati di sicurezza devono indicare che: a. per gli usi in sistemi di raffreddamento a ricirco- lo aperto di piccole dimensioni sono predisposte misure di riduzione del rischio di contaminazio- ne diretta del comparto terrestre per deposizione atmosferica, b. per usi diversi da quelli specificati alla condi- zione 2), il rilascio di acque reflue dalle strutture deve essere diretto a un impianto di depurazione delle acque. L’immissione sul mercato degli articoli trattati è soggetta alla seguente condizione: la persona responsabile dell’immissione sul mercato di un articolo contenente C(M)IT/MIT (3:1) o trattato con tale prodotto garantisce che l’etichetta rechi le infor- mazioni elencate all’articolo 58 paragrafo 3 secondo comma del regolamento (UE) n. 528/2012.

O sui biocidi RU 2016

Nome comune Denominazione IUPAC Grado minimo di Data di iscrizione Scadenza Tipo Disposizioni specifiche Numeri di identificazione purezza del principio dell’iscrizione di attivo prodotto

C(M)IT/MIT Massa di reazione di 5- 579 g/kg (peso a 1° luglio 2017 30 giugno 2027 12 Nel valutare il prodotto occorre prestare particolare (3:1) cloro-2-metil-2H- secco teorico calco- attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia isotiazol-3-one e 2- lato). attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di metil-2H-isotiazol-3- La sostanza attiva è omologazione ma non presi in considerazione nella one (3:1) fabbricata come valutazione del rischio, a livello dell’UE, relativa al N. CE: n.d. concentrato tecnico principio attivo. N. CAS: 55965-84-9 (TK) con diversi Le omologazioni di biocidi sono soggette alle seguenti solventi e stabiliz- condizioni: zanti. 1. per gli utilizzatori professionali sono stabilite procedure operative sicure e misure organizzative idonee. Qualora l’esposizione non possa essere ri- dotta a livelli accettabili con altri mezzi, i prodotti sono usati con gli opportuni dispositivi di protezio- ne individuale;

2. in considerazione dei rischi identificati per

l’ambiente, i prodotti non devono essere autorizzati per l’uso negli impianti off-shore, tranne qualora si possa dimostrare che i rischi possono essere ridotti a un livello accettabile;

3. in considerazione dei rischi identificati per la salute

umana, le etichette o le schede di dati di sicurezza dei prodotti autorizzati per l’uso negli impianti off- shore devono indicare che il fango di perforazione non deve contenere C(M)IT/MIT (3:1) a una con- centrazione che determini la classificazione come sensibilizzante della pelle, tranne qualora si possa- no stabilire procedure operative sicure e misure or- ganizzative idonee;

4. in considerazione dei rischi identificati per

l’ambiente, le etichette o le schede di dati di sicu- rezza dei prodotti autorizzati per l’uso nelle cartiere devono indicare che è necessario diluire opportu- namente gli scarichi industriali rilasciati nei corsi

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Nome comune Denominazione IUPAC Grado minimo di Data di iscrizione Scadenza Tipo Disposizioni specifiche Numeri di identificazione purezza del principio dell’iscrizione di attivo prodotto d’acqua dalle strutture dopo il trattamento meccani- co/chimico o dopo il trattamento in un impianto di depurazione delle acque reflue, tranne qualora si possa dimostrare che i rischi possono essere ridotti a un livello accettabile con altri mezzi. L’immissione sul mercato degli articoli trattati è soggetta alla seguente condizione: la persona responsabile dell’immissione sul mercato di un articolo contenente C(M)IT/MIT (3:1) o trattato con tale prodotto garantisce che l’etichetta rechi le infor- mazioni elencate all’articolo 58 paragrafo 3 secondo comma del regolamento (UE) n. 528/2012. C(M)IT/MIT Massa di reazione di 5- 579 g/kg (peso a 1° luglio 2017 30 giugno 2027 13 Nel valutare il prodotto occorre prestare particolare (3:1) cloro-2-metil-2H- secco teorico calco- attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia isotiazol-3-one e 2- lato). attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di metil-2H-isotiazol-3- La sostanza attiva è omologazione ma non presi in considerazione nella one (3:1) fabbricata come valutazione del rischio, a livello dell’UE, relativa al N. CE: n.d. concentrato tecnico principio attivo. N. CAS: 55965-84-9 (TK) con diversi Le omologazioni di biocidi sono soggette alle seguenti solventi e stabiliz- condizioni: zanti. 1. per gli utilizzatori professionali sono stabilite procedure operative sicure e misure organizzative idonee. Qualora l’esposizione non possa essere ri- dotta a livelli accettabili con altri mezzi, i prodotti sono usati con gli opportuni dispositivi di protezio- ne individuale;

2. in considerazione dei rischi identificati per gli

utilizzatori professionali, il carico dei prodotti nei fluidi utilizzati nella lavorazione dei metalli deve essere automatizzato o semiautomatizzato, tranne qualora si possa dimostrare che i rischi possono es- sere ridotti a un livello accettabile con altri mezzi;

O sui biocidi RU 2016

Nome comune Denominazione IUPAC Grado minimo di Data di iscrizione Scadenza Tipo Disposizioni specifiche Numeri di identificazione purezza del principio dell’iscrizione di attivo prodotto

3. in considerazione dei rischi identificati per gli

utilizzatori professionali, le etichette e, se del caso, le schede di dati di sicurezza devono indicare che i prodotti non devono essere impiegati nei fluidi uti- lizzati nella lavorazione dei metalli a una concen- trazione che determini la classificazione come sen- sibilizzante della pelle, tranne qualora si possa dimostrare che i rischi possono essere ridotti a un livello accettabile con altri mezzi. L’immissione sul mercato degli articoli trattati è soggetta alla seguente condizione: la persona responsabile dell’immissione sul mercato di un articolo contenente C(M)IT/MIT (3:1) o trattato con tale prodotto garantisce che l’etichetta rechi le infor- mazioni elencate all’articolo 58 paragrafo 3 secondo comma del regolamento (UE) n. 528/2012. Esaflumuron 1-[3,5-dicloro-4- 984 g/kg 1° aprile 2017 31 marzo 2022 18 L’esaflumuron è considerato un candidato alla sostitu- (1,1,2,2-tetrafluoroetossi) zione in conformità dell’articolo 10 paragrafo 1 lette- fenil]-3-(2,6- difluoro- re a) e d) del regolamento (UE) n. 528/2012. benzoil)urea N. CE: 401- Nel valutare il prodotto occorre prestare particolare 400-1 attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia N. CAS: 86479-06-3 attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di omologazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio, a livello dell’UE, del principio attivo. Inoltre, conformemente all’allegato VI punto 10 del regolamento (UE) n. 528/2012 nel valutare il prodotto occorre anche esaminare se le condizioni dell’articolo 5 paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 528/2012 possono essere rispettate. Le omologazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:

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Nome comune Denominazione IUPAC Grado minimo di Data di iscrizione Scadenza Tipo Disposizioni specifiche Numeri di identificazione purezza del principio dell’iscrizione di attivo prodotto

1. i prodotti possono essere autorizzati per l’impiego

nella Svizzera solo qualora sia soddisfatta almeno una delle condizioni di cui all’articolo 5 paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 528/2012;

2. per gli utilizzatori professionali sono stabilite

procedure operative sicure e misure organizzative idonee. Qualora l’esposizione non possa essere ri- dotta a livelli accettabili con altri mezzi, i prodotti sono usati con gli opportuni dispositivi di protezio- ne individuale;

3. poiché l’esaflumuron è considerato molto persisten-

te, molto bioaccumulabile e tossico, l’esposizione degli animali non bersaglio e dell’ambiente dovreb- be essere ridotta al minimo tenendo presente e ap- plicando tutte le opportune misure di attenuazione del rischio. Ciò include la restrizione al solo uso professionale e l’obbligo di utilizzare contenitori per esche protetti. L’immissione sul mercato degli articoli trattati è subordinata alla condizione seguente: il responsabile dell’immissione sul mercato di un articolo che è stato trattato con esaflumuron o che contiene tale sostanza garantisce che l’etichetta comu- nichi le informazioni elencate all’articolo 58 paragrafo

3 secondo comma del regolamento (UE) n. 528/2012.

Formaldeide N,N- 92,1 % p/p 1° aprile 2017 31 marzo 2022 6 La MBM è considerata candidata alla sostituzione in rilasciata dalla metilenbismorfolina conformità dell’articolo 10 paragrafo 1 lettera a) del N,N- N. CE: 227-062-3 regolamento (UE) n. 528/2012. metilenbismorfo- N. CAS: 5625-90-1 Nel valutare il prodotto occorre prestare particolare lina (nel seguito attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia «MBM») attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di omologazione ma non presi in considerazione nella

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Nome comune Denominazione IUPAC Grado minimo di Data di iscrizione Scadenza Tipo Disposizioni specifiche Numeri di identificazione purezza del principio dell’iscrizione di attivo prodotto valutazione del rischio, a livello dell’UE, del principio attivo. A norma dell’allegato VI punto 10 del regola- mento (UE) n. 528/2012, la valutazione del prodotto deve inoltre comprendere una valutazione intesa ad accertare se le condizioni di cui all’articolo 5 paragrafo

2 del regolamento (UE) n. 528/2012 possono essere

rispettate. Le omologazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:

1. i prodotti possono essere autorizzati per l’impiego

nella Svizzera solo qualora sia soddisfatta almeno una delle condizioni di cui all’articolo 5 paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 528/2012;

2. per gli utilizzatori professionali si stabiliscono

procedure operative sicure e misure organizzative idonee. Qualora l’esposizione non possa essere ri- dotta a livelli accettabili con altri mezzi, i prodotti sono usati con gli opportuni dispositivi di protezio- ne individuale;

3. in considerazione dei rischi per gli utilizzatori

professionali, la miscelazione e il carico di prodotti in recipienti di formulazione devono essere automa- tizzati tranne qualora si possa dimostrare che la po- tenziale esposizione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie alla MBM può essere ridotta a livel- li accettabili con altri mezzi. L’immissione sul mercato di articoli trattati è soggetta alla seguente condizione: la persona responsabile dell’immissione sul mercato di un articolo trattato con MBM o contenente MBM assicura che l’etichetta rechi le informazioni di cui all’articolo 58 paragrafo 3 secondo comma del regola- mento (UE) n. 528/2012.

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Formaldeide N,N- 92,1 % p/p 1° aprile 2017 31 marzo 2022 13 La MBM è considerata candidata alla sostituzione in rilasciata dalla metilenbismorfolina conformità dell’articolo 10 paragrafo 1 lettera a) del N,N- N. CE: 227-062-3 regolamento (UE) n. 528/2012. metilenbismorfo- N. CAS: 5625-90-1 Nel valutare il prodotto occorre prestare particolare lina (nel seguito attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia «MBM») attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di omologazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio, a livello dell’UE, del principio attivo. A norma dell’allegato VI punto 10 del regola- mento (UE) n. 528/2012, la valutazione del prodotto deve inoltre comprendere una valutazione intesa ad accertare se le condizioni di cui all’articolo 5 paragrafo

2 del regolamento (UE) n. 528/2012 possono essere

rispettate. Le omologazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:

1. i prodotti possono essere autorizzati per l’impiego

nella Svizzera solo qualora sia soddisfatta almeno una delle condizioni di cui all’articolo 5 paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 528/2012;

2. per gli utilizzatori professionali si stabiliscono

procedure operative sicure e misure organizzative idonee. Qualora l’esposizione non possa essere ri- dotta a livelli accettabili con altri mezzi, i prodotti sono usati con gli opportuni dispositivi di protezio- ne individuale;

3. in considerazione dei rischi per gli utilizzatori

professionali, la miscelazione e il carico di prodotti in recipienti di formulazione devono essere automa- tizzati tranne qualora si possa dimostrare che la po- tenziale esposizione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie alla MBM può essere ridotta a livel- li accettabili con altri mezzi.

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Nome comune Denominazione IUPAC Grado minimo di Data di iscrizione Scadenza Tipo Disposizioni specifiche Numeri di identificazione purezza del principio dell’iscrizione di attivo prodotto L’immissione sul mercato di articoli trattati è soggetta alla seguente condizione: la persona responsabile dell’immissione sul mercato di un articolo trattato con MBM o contenente MBM assicura che l’etichetta rechi le informazioni di cui all’articolo 58 paragrafo 3 secondo comma del regola- mento (UE) n. 528/2012. PHMB (1600; CoPo- 956 g/kg (specifica 1° luglio 2017 30 giugno 2024 2 Il PHMB (1600; 1.8) è considerato candidato alla 1.8) [cloridrato di li(bisiminoimidocarbonil,del peso a secco sostituzione in conformità dell’articolo 10 paragrafo 1 poliesametilene esametilene idrocloride), calcolato). lettera d) del regolamento (UE) n. 528/2012. biguanide (iminoimidocarbonil, Il principio attivo Nel valutare il prodotto occorre prestare particolare con un peso esametilene idrocloride) così come prodotto è attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia molecolare medio N. CE: n.d. una soluzione attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di numerale (Mn) di N. CAS: 27083-27-8 e acquosa contenente omologazione ma non presi in considerazione nella 1600 e un indice 32289-58-0 il 20 % p/p di valutazione del rischio, a livello dell’UE, relativa al di polidispersità PHMB (1600; 1.8) principio attivo. (PDI) di 1.8] Le omologazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:

1. per gli utilizzatori industriali o professionali sono

stabilite procedure operative sicure e misure orga- nizzative idonee. Qualora l’esposizione non possa essere ridotta a un livello accettabile con altri mez- zi, i prodotti sono usati con gli opportuni dispositivi di protezione individuale;

2. in considerazione dei rischi identificati per la salute

umana e per l’ambiente, i prodotti non devono esse- re autorizzati per il trattamento delle piscine tranne qualora si possa dimostrare che i rischi possono es- sere ridotti a un livello accettabile;

3. in considerazione dei rischi identificati per la salute

umana e per l’ambiente, i prodotti non devono esse- re autorizzati per la disinfezione per immersione

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Nome comune Denominazione IUPAC Grado minimo di Data di iscrizione Scadenza Tipo Disposizioni specifiche Numeri di identificazione purezza del principio dell’iscrizione di attivo prodotto delle attrezzature mediche tranne qualora si possa dimostrare che i rischi possono essere ridotti a un livello accettabile;

4. in considerazione dei rischi identificati per la salute

umana, le salviette pronte all’uso non devono essere autorizzate per gli utilizzatori non professionali tranne qualora si possa dimostrare che i rischi pos- sono essere ridotti a un livello accettabile;

5. in considerazione dei rischi identificati per la salute

umana, le etichette e, se del caso, le schede di dati di sicurezza delle salviette pronte all’uso devono indicare che l’utilizzo è limitato alle aree non ac- cessibili al pubblico tranne qualora si possa dimo- strare che i rischi possono essere ridotti a un livello accettabile con altri mezzi. L’immissione sul mercato degli articoli trattati è subordinata alla seguente condizione: la persona responsabile dell’immissione sul mercato di un articolo che è stato trattato con PHMB (1600; 1.8) o che contiene tale sostanza garantisce che l’etichetta rechi le informazioni elencate all’articolo 58 paragrafo

3 secondo comma del regolamento (UE) n. 528/2012.

PHMB (1600; CoPo- 956 g/kg (specifica 1° luglio 2017 30 giugno 2024 3 Il PHMB (1600; 1.8) è considerato candidato alla 1.8) [cloridrato di li(bisiminoimidocarbonil,del peso a secco sostituzione in conformità dell’articolo 10 paragrafo 1 poliesametilene esametilene idrocloride), calcolato). lettera d) del regolamento (UE) n. 528/2012. biguanide (iminoimidocarbonil, Il principio attivo Nel valutare il prodotto occorre prestare particolare con un peso esametilene idrocloride) così come prodotto è attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia molecolare medio N. CE: n.d. una soluzione attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di numerale (Mn) di N. CAS: 27083-27-8 e acquosa contenente omologazione ma non presi in considerazione nella 1600 e un indice 32289-58-0 il 20 % p/p di valutazione del rischio, a livello dell’UE, relativa al di polidispersità PHMB (1600; 1.8) principio attivo. Le omologazioni di biocidi sono (PDI) di 1.8] soggette alle seguenti condizioni:

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Nome comune Denominazione IUPAC Grado minimo di Data di iscrizione Scadenza Tipo Disposizioni specifiche Numeri di identificazione purezza del principio dell’iscrizione di attivo prodotto

1. per gli utilizzatori professionali sono stabilite

procedure operative sicure e misure organizzative idonee. Qualora l’esposizione non possa essere ri- dotta a un livello accettabile con altri mezzi, i pro- dotti sono usati con gli opportuni dispositivi di pro- tezione individuale;

2. in considerazione dei rischi identificati per la salute

umana, i prodotti non devono essere autorizzati per la disinfezione per immersione delle attrezzature tranne qualora si possa dimostrare che i rischi pos- sono essere ridotti a un livello accettabile. In caso di omologazione dei prodotti inoltre, in considera- zione dei rischi identificati per l’ambiente, le eti- chette e, se del caso, le schede di dati di sicurezza devono indicare che non è consentita l’immissione negli impianti di depurazione delle acque reflue tranne qualora si possa dimostrare che i rischi pos- sono essere ridotti a un livello accettabile con altri mezzi;

3. in considerazione dei rischi identificati per la salute

umana, le etichette e, se del caso, le schede di dati di sicurezza delle salviette pronte all’uso devono indicare che l’utilizzo è limitato alle aree non ac- cessibili al pubblico tranne qualora si possa dimo- strare che i rischi possono essere ridotti a un livello accettabile con altri mezzi;

4. per i prodotti che possono lasciare residui negli

alimenti o nei mangimi, gli SV verificano la necessità di fissare nuove concentrazioni massime o nuovi valori massimi o di modificare quelli esistenti in conformità all’OSoE o all’OLALA, nonché di adottare le opportune misure di riduzione del ri- schio intese a garantire che le concentrazioni mas-

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Nome comune Denominazione IUPAC Grado minimo di Data di iscrizione Scadenza Tipo Disposizioni specifiche Numeri di identificazione purezza del principio dell’iscrizione di attivo prodotto sime o i valori massimi applicabili non siano supe- rati. L’immissione sul mercato degli articoli trattati è subordinata alla seguente condizione: la persona responsabile dell’immissione sul mercato di un articolo che è stato trattato con PHMB (1600; 1.8) o che contiene tale sostanza garantisce che l’etichetta rechi le informazioni elencate all’articolo 58 paragrafo

3 secondo comma del regolamento (UE) n. 528/2012.

PHMB (1600; CoPo- 956 g/kg (specifica 1° luglio 2017 30 giugno 2027 4 Il PHMB (1600; 1.8) è considerato candidato alla 1.8) [cloridrato di li(bisiminoimidocarbonil,del peso a secco sostituzione in conformità all’articolo 10 paragrafo 1 poliesametilene esametilene idrocloride), calcolato). lettera d) del regolamento (UE) n. 528/2012. biguanide (iminoimidocarbonil, Il principio attivo Nel valutare il prodotto occorre prestare particolare con un peso esametilene idrocloride) così come prodotto è attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia molecolare N. CE: n.d. una soluzione attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di medio numerale N. CAS: 27083-27-8 e acquosa contenente omologazione ma non presi in considerazione nella (Mn) di 1600 e 32289-58-0 il 20 % p/p di valutazione del rischio, a livello dell’UE, relativa al un indice di PHMB (1600; 1.8) principio attivo. Le omologazioni di biocidi sono polidispersità soggette alle seguenti condizioni: (PDI) di 1.8] 1. per gli utilizzatori professionali sono stabilite procedure operative sicure e misure organizzative idonee. Qualora l’esposizione non possa essere ri- dotta a un livello accettabile con altri mezzi, i pro- dotti sono usati con gli opportuni dispositivi di pro- tezione individuale;

2. in considerazione dei rischi rilevati per la salute

umana e per i comparti acquatico e del suolo, i pro- dotti non devono essere autorizzati per la disinfe- zione per immersione degli utensili, a meno che non si possa dimostrare che i rischi possono essere ridotti a un livello accettabile;

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3. in considerazione dei rischi rilevati per la salute

umana e per il comparto acquatico, i prodotti non devono essere autorizzati per la disinfezione me- diante stesura (con una spugnata ecc.) delle superfi- ci, a meno che non si possa dimostrare che i rischi possono essere ridotti a un livello accettabile;

4. in considerazione dei rischi rilevati per la salute

umana, le etichette e, se del caso, le schede di dati di sicurezza delle salviette pronte all’uso devono indicare che l’uso è limitato alle aree non accessibi- li al pubblico, a meno che non si possa dimostrare che i rischi possono essere ridotti a un livello accet- tabile con altri mezzi;

5. per i prodotti che possono lasciare residui negli

alimenti o nei mangimi, gli SV verificano la neces- sità di fissare nuove concentrazioni massime o nuo- vi valori massimi o di modificare quelli esistenti in conformità all’OSoE o all’OLALA, nonché di adot- tare le opportune misure di riduzione del rischio intese a garantire che le concentrazioni massime o i valori massimi applicabili non siano superati;

6. i biocidi contenenti PHMB (1600; 1.8) non sono

incorporati in materiali e oggetti destinati a venire a contatto con le derrate alimentari ai sensi dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sui materiali e gli oggetti, a meno che il DFI non abbia determinato limiti specifici relativi alla cessione di PHMB (1600; 1.8) ai prodotti alimentari o non ab- bia stabilito, a norma della suddetta ordinanza, che tali limiti non sono necessari. L’immissione sul mercato degli articoli trattati è subordinata alla condizione seguente: il responsabile dell’immissione sul mercato di un

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Nome comune Denominazione IUPAC Grado minimo di Data di iscrizione Scadenza Tipo Disposizioni specifiche Numeri di identificazione purezza del principio dell’iscrizione di attivo prodotto articolo che è stato trattato con PHMB (1600; 1.8) o che contiene tale sostanza garantisce che l’etichetta comunichi le informazioni elencate all’articolo 58 paragrafo 3 secondo comma del regolamento (UE) n. 528/2012. PHMB (1600; CoPo- 956 g/kg (specifica 1° luglio 2017 30 giugno 2024 11 Il PHMB (1600; 1.8) è considerato candidato alla 1.8) [cloridrato di li(bisiminoimidocarbonil,del peso a secco sostituzione in conformità dell’articolo 10 paragrafo 1 poliesametilene esametiylene idroclori- calcolato). lettera d) del regolamento (UE) n. 528/2012. biguanide de), (iminoimidocarbo- Il principio attivo Nel valutare il prodotto occorre prestare particolare con un peso nil, esametilene idroclo- così come prodotto è attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia molecolare medio ride) una soluzione attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di numerale (Mn) di N. CE: n.d. acquosa contenente omologazione ma non presi in considerazione nella 1600 e un indice N. CAS: 27083-27-8 e il 20 % p/p di valutazione del rischio, a livello dell’UE, relativa al di polidispersità 32289-58-0 PHMB (1600; 1.8) principio attivo. Le omologazioni di biocidi sono (PDI) di 1.8] soggette alle seguenti condizioni:

1. per gli utilizzatori industriali o professionali sono

stabilite procedure operative sicure e misure orga- nizzative idonee. Qualora l’esposizione non possa essere ridotta a un livello accettabile con altri mez- zi, i prodotti sono usati con gli opportuni dispositivi di protezione individuale;

2. in considerazione dei rischi identificati per la salute

umana, le etichette e, se del caso, le schede di dati di sicurezza devono indicare che il caricamento del prodotto nel sistema di raffreddamento deve essere automatizzato, che la pompa deve essere risciac- quata prima della pulizia e che un adeguato disposi- tivo di protezione individuale deve essere indossato durante la fase della pulizia tranne qualora si possa dimostrare che i rischi possono essere ridotti a un livello accettabile con altri mezzi;

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3. in considerazione dei rischi identificati per le acque,

i sedimenti e il suolo, le etichette e, se del caso, le schede di dati di sicurezza devono indicare che i liquidi residui a seguito del drenaggio del sistema di ricircolo a circuito chiuso devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi tranne qualora si possa di- mostrare, al momento dell’omologazione, che i ri- schi possono essere ridotti a un livello accettabile con altri mezzi. L’immissione sul mercato degli articoli trattati è subordinata alla seguente condizione: la persona responsabile dell’immissione sul mercato di un articolo che è stato trattato con PHMB (1600; 1.8) o che contiene tale sostanza garantisce che l’etichetta rechi le informazioni elencate all’articolo 58 paragrafo

3 secondo comma del regolamento (UE) n. 528/2012.

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La seguente nuova riga viene inserita al di sopra dell’iscrizione del principio attivo «Folpet»:

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Folpet N-(triclorometiltio) 940 g/kg 1° gennaio 2016 31 dicembre 6 Nel valutare il prodotto occorre prestare particolare ftalimmide 2025 attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia N. CE: 205-088-6 attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di N. CAS: 133-07-3 autorizzazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio, a livello dellʼUE, relativa al principio attivo. Le omologazioni relative ai biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:

1. per gli utilizzatori industriali sono stabilite procedu-

re operative sicure e misure organizzative idonee. Qualora l’esposizione non possa essere ridotta a livelli accettabili con altri mezzi, i prodotti sono usati indossando gli opportuni dispositivi di prote- zione individuale;

2. considerati i rischi per il comparto suolo, le etichet-

te e, se disponibili, le schede di dati di sicurezza indicano che è necessario adottare misure atte a proteggere il suolo durante l’applicazione all’esterno delle miscele preservate, per prevenire le perdite e minimizzare le emissioni nell’ambiente, a meno che non venga dimostrato che i rischi posso- no essere ridotti a livelli accettabili con altri mezzi;

3. considerati i rischi per il comparto suolo, i prodotti

non possono essere autorizzati per la preservazione di miscele destinate a essere applicate all’esterno mediante polverizzazione, a meno che non venga dimostrato che i rischi possono essere ridotti a livel- li accettabili.

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Nome comune Denominazione IUPAC Grado minimo di Data di iscrizione Scadenza Tipo Disposizioni specifiche Numeri di identificazione purezza del principio dell’iscrizione di attivo prodotto L’immissione sul mercato degli articoli trattati è subordinata alla condizione seguente: il responsabile dell’immissione sul mercato di un articolo trattato con folpet o contenente tale prodotto garantisce che l’etichetta comunichi le informazioni elencate all’articolo 58 paragrafo 3 secondo comma del regolamento (UE) n. 528/2012.

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La scadenza dell’iscrizione dei seguenti principi attivi nell’allegato 2 viene prolungata:

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Brodifacoum 3-[3’-(4’-bromobifenil-4- 950 g/kg 1° febbraio 2012 30 giugno 2018 14 L’omologazione è soggetta alle seguenti condizioni: il)-1,2,3,4-tetraidro-1- 1. la concentrazione nominale del principio attivo nei naftil]-4-idrossicumarina prodotti non deve eccedere 50 mg/kg e sono omo- N. CE: 259-980-5 logati solo prodotti pronti all’uso; N. CAS: 56073-10-0 2. i prodotti devono contenere un agente repulsivo e, se del caso, un colorante;

3. i prodotti non devono essere utilizzati come polvere

tracciante;

4. l’esposizione primaria e secondaria per l’uomo, gli

animali non bersaglio e l’ambiente deve essere ridotta al minimo studiando e adottando tutte le mi- sure di riduzione del rischio idonee e disponibili. Tali misure comprendono in particolare la destina- zione a uso esclusivamente professionale, la defini- zione di un limite massimo per le dimensioni dell’imballaggio e l’obbligo di utilizzare scatole per esche a chiusura protetta e resistenti alle manomis- sioni. Flocoumafen 4-idrossi-3- 955 g/kg 1° ottobre 2011 30 giugno 2018 14 L’omologazione è soggetta alle seguenti condizioni: [(1RS,3RS;1RS,3RS)- 1. la concentrazione nominale del principio attivo nei 1,2,3,4-tetraidro-3-[4-(4- prodotti non deve superare 50 mg/kg e sono omolo- trifluorometilben- gati solo prodotti pronti all’uso; zilossi)fenil]-1- 2. i prodotti devono contenere un agente repulsivo e, naftil]cumarina se del caso, un colorante; N. CE: 421-960-0 3. i prodotti non devono essere utilizzati come polvere N. CAS: 90035-08-8 tracciante;

4. l’esposizione primaria e secondaria per l’uomo, gli

animali non bersaglio e l’ambiente deve essere ridotta al minimo studiando e adottando tutte le mi-

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Nome comune Denominazione IUPAC Grado minimo di Data di iscrizione Scadenza Tipo Disposizioni specifiche Numeri di identificazione purezza del principio dell’iscrizione di attivo prodotto sure di riduzione del rischio idonee e disponibili. Tali misure comprendono in particolare la destina- zione a uso esclusivamente professionale, la defini- zione di un limite massimo per le dimensioni dell’imballaggio e l’obbligo di utilizzare scatole per esche a chiusura protetta e resistenti alle manomis- sioni. Warfarin (RS)-4-idrossi-3-(3- ossi- 990 g/kg 1° febbraio 2012 30 giugno 2018 14 L’omologazione è soggetta alle seguenti condizioni: 1-fenil-butil)-cumarina 1. la concentrazione nominale del principio attivo non N. CE: 201-377-6 deve superare 790 mg/kg e sono omologati solo N. CAS: 81-81-2 prodotti pronti per l’uso;

2. i prodotti devono contenere un agente repulsivo e,

se del caso, un colorante;

3. l’esposizione primaria e secondaria per l’uomo, gli

animali non bersaglio e l’ambiente deve essere ridotta al minimo studiando e adottando tutte le mi- sure di riduzione del rischio idonee e disponibili. Tali misure comprendono in particolare la destina- zione a uso esclusivamente professionale, la defini- zione di un limite massimo per le dimensioni dell’imballaggio e l’obbligo di utilizzare scatole per esche a chiusura protetta e resistenti alle manomis- sioni.

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