AS 2016 3097
Accordo europeo del 26 maggio 2000 sul trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile interna (ADN)
Accordo europeo del 26 maggio 2000 sul trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile interna (ADN)
RS 0.747.208; RU 2011 1015
Comunicazione secondo l’articolo 7 paragrafo 3 ADN In applicazione del paragrafo 1.5.3.2 del regolamento1 allegato all’ADN, le parti contraenti Svizzera, Germania e Paesi Bassi hanno convenuto deroghe ai paragrafi 9.3.1.13.3, 9.3.2.13.3 e 9.3.3.13.3. Le deroghe summenzionate entrano in vigore il 19 agosto 2016 con effetto sino al 31 dicembre 2019.
1 Il testo di questo regolamento non è pubblicato nella RU. Può essere consultato gratuita- mente presso l’Ufficio federale dei trasporti, Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen, o scaricato dai siti Internet www.bav.admin.ch, www.ccr-zkr.org > Documents > Règlements de la CCNR (soltanto in tedesco e francese) o www.unece.org > Transport > Dangerous Goods > Legal Instruments and Recommendations (soltanto in francese, inglese e russo). Ne possono essere richieste copie all’UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.
2016-2150 3097
Trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile interna. RU 2016 Acc. europeo