AS 2016 313
Ordinanza concernente il servizio della sicurezza aerea
Ordinanza concernente il servizio della sicurezza aerea (OSA)
Modifica del 13 gennaio 2016
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 18 dicembre 19951 concernente il servizio della sicurezza aerea è modificata come segue:
Ingresso visti gli articoli 40–40g, 49, 101b, 107a capoverso 4 e 108a capoverso 3 della legge federale del 21 dicembre 19482 sulla navigazione aerea (LNA); visti gli articoli 37a–37f della legge federale del 22 marzo 19853 concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e della tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali (LUMin); in esecuzione della Convenzione del 7 dicembre 19444 relativa all’aviazione civile internazionale (Convenzione di Chicago); in esecuzione dell’Accordo multilaterale del 12 febbraio 19815 sulle tasse di rotta e dell’accordo del 21 giugno 19996 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo; in particolare del regolamento (CE) n. 549/20047, del regolamento (CE) n. 550/20048 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/20139 nella versione vincolante per la Svizzera secondo il numero 5 dell’allegato all’Accordo,
7 Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l’istituzione del cielo unico europeo («Regola- mento quadro»).
8 Regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo («Regolamento sulla fornitura dei servizi»).
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Art. 10 Limitazione del campo d’applicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 In applicazione dell’articolo 1 paragrafo 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013, il regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 non vale per gli aerodromi della categoria II secondo l’articolo 25.
Art. 14 cpv. 2 2 Sono fatte salve le disposizioni nella legislazione europea concernenti l’elabora- zione dei piani di prestazione e la ripartizione del rischio del costo e del traffico nell’ambito dei servizi della sicurezza aerea. Determinanti sono in particolare le disposizioni degli articoli 7, 13 e 14 del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013.
Art. 21 cpv. 3 3 Ai fini del calcolo della base di costo per le tasse della sicurezza aerea delle rotte, Skyguide compila e trasmette all’UFAC le tabelle di rapportazione consolidate di cui all’allegato III dei Princìpi per fissare la base di costo per le tasse dei servizi di rotta e per il calcolo delle quote unitarie di Eurocontrol10.
Art. 24 cpv. 2 2 Ai fini del calcolo della base di costo per le tasse per la sicurezza di avvicinamento e di decollo, il fornitore dei servizi di navigazione aerea compila e trasmette all’UFAC le tabelle di rapportazione consolidate di cui agli allegati II, V, VI e VII del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013.
Art. 29 cpv. 3 e 4 3 Le richieste di aiuti finanziari devono essere presentate all’UFAC al più tardi entro il 30 novembre per l’anno successivo. La richiesta deve essere corredata di una previsione dei costi e dei ricavi, compresi i contributi secondo gli articoli 31 e 34. 4 L’ammontare delle tasse per la sicurezza di avvicinamento e di decollo riscosse negli aerodromi che beneficiano di aiuti finanziari secondo il presente articolo deve essere almeno pari a quello dell’anno precedente l’ottenimento di tali aiuti finan- ziari. Sono tuttavia ammesse riduzioni delle tasse in caso di comprovata riduzione dei costi. Questo importo minimo è adeguato almeno ogni cinque anni all’indice nazionale dei prezzi al consumo.
9 Regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea. 10 I Princìpi possono essere richiesti a Eurocontrol (Rue de la Fusée 96, 1130 Bruxelles, Belgio, www.eurocontrol.com) oppure essere consultati gratuitamente presso l’UFAC.
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Art. 32 cpv. 1 lett. a
1 Sono esonerati dalle tasse di rotta:
a. i voli secondo l’articolo 10 paragrafo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013; per i voli di ricerca o soccorso l’esenzione è limitata ai voli se- condo l’ordinanza del 7 novembre 200111 concernente il servizio di ricerche e di salvataggio dell’aviazione civile (ORSA);
Inserire dopo il titolo della sezione 6
Art. 34a Aerodromi della categoria I La fissazione e l’approvazione delle tariffe delle tasse per gli aerodromi della cate- goria I sono disciplinate dal regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013.
Art. 35, rubrica e cpv. 1 Aerodromi della categoria II: consultazione sulle tasse di avvicina- mento e di decollo 1 L’organo incaricato di fissare la tassa per gli aerodromi della categoria II consulta gli utenti dell’aerodromo direttamente interessati o le loro associazioni oralmente o per scritto a proposito delle tariffe delle tasse di avvicinamento e di decollo.
Art. 36, rubrica e cpv. 1 Aerodromi della categoria II: approvazione delle tasse di avvicina- mento e di decollo 1 Il DATEC approva le tariffe delle tasse praticate negli aerodromi della categoria II applicando per analogia l’articolo 15 della legge federale del 20 dicembre 1985 12 sulla sorveglianza dei prezzi.
Art. 41 cpv. 1, 3 e 4 1 Tutti gli aerodromi della categoria II ai quali Skyguide, o una società che opera sotto la sua responsabilità, garantisce i servizi per la sicurezza di avvicinamento e di decollo costituiscono fino al 31 dicembre 2016 una zona di tariffazione unitaria. In deroga all’articolo 27 Skyguide è responsabile del finanziamento dei servizi per la sicurezza di avvicinamento e di decollo in questa zona di tariffazione. In deroga all’articolo 30 gli aiuti finanziari concessi a questa zona di tariffazione conforme- mente all’articolo 29 sono versati fino al 31 dicembre 2016 a titolo d’indennizzo a Skyguide. L’UFAC conclude a questo scopo un accordo d’indennizzo con Skyguide. 3 Fino al 31 dicembre 2025 Skyguide può fissare, in deroga all’allegato V del rego- lamento di esecuzione (UE) n. 391/213, le tasse per la sicurezza di avvicinamento e
11 RS 748.126.1 12 RS 942.20
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di decollo della categoria I per gli aeromobili fino a un peso massimo al decollo di
30 tonnellate.
4 L’UFAC allestisce per la prima volta il conto della sicurezza aerea svizzera
(art. 40) per l’esercizio 2017.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2016.
13 gennaio 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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