AS 2016 3215
Ordinanza sulle foreste
Ordinanza sulle foreste (OFo)
Modifica del 17 agosto 2016
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 30 novembre 19921 sulle foreste è modificata come segue:
Art. 11 cpv. 1, frase introduttiva 1 Su indicazione dell’autorità competente secondo l’articolo 6 capoverso 1 LFo, nel registro fondiario va iscritto l’obbligo di:
Art. 19 cpv. 2 lett. a
2 I provvedimenti di cura dei popolamenti giovani comprendono:
a. la cura del novelleto e delle spessine, come pure il dirado delle perticaie al fine di ottenere popolamenti adatti alle condizioni stazionali, resistenti e capaci di adattarsi ai cambiamenti;
Art. 28 Principi (art. 26) 1 Per danni alla foresta si intendono danni che possono mettere in grave pericolo la foresta e le sue funzioni e che sono causati da: a. eventi naturali quali tempeste, incendi o siccità; b. organismi nocivi quali determinati virus, batteri, vermi, insetti, funghi o piante. 2 La vigilanza e la lotta contro gli organismi nocivi particolarmente pericolosi è disciplinata dall’ordinanza del 27 ottobre 20102 sulla protezione dei vegetali.
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Art. 29 Prevenzione e riparazione dei danni alla foresta (art. 27 cpv. 1)
I Cantoni provvedono a prevenire e a riparare i danni alla foresta in particolare mediante: a. provvedimenti tecnici e selvicolturali per la prevenzione e la lotta contro il fuoco; b. provvedimenti per la riduzione del carico fisico sul suolo; c. provvedimenti di vigilanza e di lotta contro gli organismi nocivi allo scopo di eliminarli, di contenerli o di limitare i danni.
Art. 30 Competenze della Confederazione (art. 26 cpv. 3 e 27a cpv. 2)
1 L’UFAM provvede alle basi per la prevenzione e la riparazione dei danni alla
foresta. Coordina i provvedimenti di portata intercantonale e li stabilisce, se necessa- rio. 2 L’Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (FNP) adempie, nei limiti del proprio mandato di base, i seguenti compiti: a. organizza, insieme ai servizi forestali cantonali, il rilevamento di dati impor- tanti ai fini della protezione della foresta; b. informa sulla comparsa di organismi nocivi o di altri fattori che possono mettere in pericolo la foresta; c. presta consulenza in materia di protezione della foresta ai servizi specializ- zati federali e cantonali.
Art. 31 cpv. 1 e 2
1 Concerne soltanto il testo francese
2 Il piano di prevenzione comprende provvedimenti forestali, provvedimenti venatori e provvedimenti per migliorare e acquietare gli spazi vitali, nonché un controllo dell’efficacia dei provvedimenti assunti.
Titolo prima dell’art. 32 Sezione 1: Formazione e formazione continua
Art. 32 Formazione e formazione continua sul piano teorico e pratico (art. 29 cpv. 1 e 2) 1 L’UFAM, in collaborazione con le scuole universitarie, i Cantoni e altre organiz- zazioni interessate, provvede al mantenimento delle conoscenze e delle capacità acquisite durante gli studi, come pure all’introduzione d’innovazioni teoriche e pratiche.
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2 I Cantoni offrono un numero sufficiente di posti per la formazione continua sul piano pratico e li coordinano fra di loro. La formazione continua sul piano pratico deve in particolare: a. essere orientata alla pianificazione, alla gestione e alla conservazione del bosco alla luce di tutte le funzioni della foresta; b. promuovere le competenze dirigenziali e le conoscenze amministrative; c. essere certificata da un attestato che provi le competenze e le conoscenze acquisite.
Art. 34 Sicurezza sul lavoro (art. 21a e 30) 1 In collaborazione con organizzazioni specializzate, i Cantoni provvedono affinché alla manodopera forestale non qualificata siano offerti corsi per migliorare la sicu- rezza durante i lavori di raccolta del legname nella foresta. 2 I corsi riconosciuti dalla Confederazione devono riguardare le conoscenze di base sulla sicurezza sul lavoro, in particolare sull’abbattimento, la sramatura, la depezza- tura e l’esbosco a regola d’arte e in sicurezza di alberi e tronchi d’alberi; devono avere una durata di almeno dieci giorni.
Capitolo 5, sezione 2 (art. 36 e 37) Abrogata
Art. 37a (art. 33 e 34)
1 L’UFAM è competente per i rilevamenti dei dati sulle foreste.
2 In collaborazione con l’FNP, rileva:
a. nell’inventario forestale nazionale, i dati di base concernenti le stazioni, le funzioni e lo stato delle foreste; b. i processi di sviluppo a lungo termine nelle riserve forestali naturali.
3 Nell’ambito del proprio mandato di base, l’FNP rileva il deterioramento degli
ecosistemi forestali mediante programmi di ricerca a lungo termine.
4 L’UFAM informa le autorità e la popolazione in merito ai rilevamenti.
Titolo prima dell’art. 37b Sezione 4: Promozione del legno
Art. 37b Vendita e utilizzazione del legno derivante da produzione sostenibile (art. 34a) 1 La vendita e l’utilizzazione del legno derivante da produzione sostenibile sono promossi unicamente in ambito precompetitivo e sovraziendale.
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2 Possono essere sostenuti, in particolare, progetti di ricerca e sviluppo innovativi che ai fini di una gestione forestale sostenibile migliorano la base di dati disponibile, le possibilità di vendita e di utilizzazione del legno o l’uso efficiente delle risorse, come pure le relazioni pubbliche. 3 Su richiesta, i risultati e le informazioni acquisiti in relazione alle attività sostenute devono essere forniti all’UFAM.
Art. 37c Utilizzazione del legno per costruzioni e impianti della Confederazione (art. 34b) 1 L’ideazione, la pianificazione, l’edificazione e l’esercizio di costruzioni e impianti della Confederazione devono tenere conto dell’obiettivo di promuovere l’utilizza- zione del legno o di prodotti in legno. 2 Per la valutazione della sostenibilità del legno e dei prodotti in legno occorre tenere conto delle linee guida e delle raccomandazioni esistenti, come quelle, ad esempio, emanate dalla Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei committenti pubblici.
Art. 40 rubrica, cpv. 1 frase introduttiva e lett. b e c, nonché 3 Foresta di protezione
1 L’ammontare delle indennità globali destinate a provvedimenti necessari per
garantire la funzione della foresta di protezione è stabilito in base: b. al numero di ettari di foresta di protezione da curare; c. all’entità e alla pianificazione dell’infrastruttura necessaria per la cura della foresta di protezione; 3 Il contributo, accordato tramite decisione formale, ai progetti scaturiti da eventi naturali eccezionali ammonta al massimo al 40 per cento dei costi ed è stabilito in base al capoverso 1 lettere a, c e d.
Art. 40a Provvedimenti contro i danni alla foresta al di fuori della foresta di protezione (art. 37a) 1 L’ammontare delle indennità globali destinate a provvedimenti per la prevenzione e la riparazione dei danni alla foresta al di fuori della foresta di protezione è stabilito in base: a. al pericolo rappresentato per le funzioni della foresta; b. al numero di ettari interessati da provvedimenti; c. alla qualità della fornitura della prestazione.
2 L’ammontare è negoziato tra l’UFAM e il Cantone interessato.
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3 Le indennità possono essere accordate singolarmente se i provvedimenti non erano prevedibili e sono particolarmente onerosi. Il contributo ammonta al massimo al
40 per cento dei costi ed è stabilito in base al capoverso 1 lettere a e c.
Art. 40b Indennità per costi (art. 37b) 1 Un’indennità può essere versata nei casi di rigore se singoli hanno subito un pre- giudizio particolarmente grave e non si può ragionevolmente pretendere che essi abbiano a sopportare il danno da sé. 2 Le domande di indennità, debitamente motivate, devono essere presentate al servi- zio cantonale competente dopo l’accertamento del danno, ma al più tardi a un anno dall’esecuzione dei provvedimenti.
3 Non è accordata nessuna indennità per perdita di guadagno o danni immateriali.
4 La Confederazione rimborsa ai Cantoni, nel quadro delle indennità globali di cui all’articolo 40a, dal 35 al 50 per cento delle spese cagionate dal versamento delle indennità.
Art. 41, rubrica, cpv. 1 lett. b ed e, nonché 4 Diversità biologica nella foresta (art. 38 cpv. 1) 1 L’ammontare degli aiuti finanziari globali destinati a provvedimenti che contribui- scono alla conservazione e al miglioramento della diversità biologica nella foresta è stabilito in base: b. Abrogata e. al numero di ettari di superficie da delimitare al di fuori delle riserve foresta- li con un’alta percentuale di soprassuolo vecchio e di legno morto o con suf- ficienti alberi che presentano caratteristiche di particolare valore per la bio- diversità nella foresta (alberi-biotopo);
4 Abrogato
Art. 42 Abrogato
Art. 43, rubrica, cpv. 1 lett. a ed e−j, nonché 4 e 5 Gestione forestale 1 L’ammontare degli aiuti finanziari globali destinati a provvedimenti volti a miglio- rare la redditività della gestione forestale è stabilito: a. per le basi della pianificazione cantonale: secondo l’estensione della super- ficie forestale cantonale e della superficie forestale presa in considerazione nella pianificazione o in un’analisi dell’effetto dei provvedimenti;
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e. per la promozione della formazione professionale degli operai forestali: secondo il numero delle giornate di corso frequentate presso un organizza- tore di corsi riconosciuto dalla Confederazione; f. per la formazione pratica degli operatori forestali con un titolo universitario: secondo il numero delle giornate di formazione frequentate; g. per la cura dei popolamenti giovani: secondo il numero di ettari di popola- menti giovani da curare; h. per l’adeguamento mirato dei popolamenti forestali alle condizioni climati- che in mutamento: secondo il numero di ettari di superficie interessati da provvedimenti; i. per la produzione di materiale di riproduzione forestale: secondo l’infra- struttura e l’equipaggiamento degli essicatoi forestali nonché il numero delle specie arboree importanti per la diversità genetica nelle piantagioni da seme; j. per l’adattamento o il ripristino di strutture di raccordo: secondo il numero di ettari di superficie forestale raccordata. 4 Gli aiuti finanziari globali per la cura dei popolamenti giovani e per l’adeguamento mirato dei popolamenti forestali alle condizioni climatiche in mutamento sono accordati solo se i relativi provvedimenti soddisfano i requisiti della selvicoltura naturalistica. 5 Gli aiuti finanziari globali per la produzione di materiale di riproduzione forestale sono accordati solo se è stato presentato un progetto di costruzione o un piano di gestione approvato dal Cantone, corredato di preventivo e garanzia del finanziamen- to.
Art. 44 cpv. 1 e 4 Abrogati
II L’abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell’allegato.
III Disposizione transitoria della modifica del 17 agosto 2016 1 L’ammontare delle indennità per provvedimenti contro i danni alla foresta al di fuori della foresta di protezione realizzati prima del 31 dicembre 2019 può essere stabilito in base all’entità e alla qualità dei provvedimenti invece che secondo il criterio di cui all’articolo 40a capoverso 1. 2 L’ammontare degli aiuti finanziari per le strutture di raccordo adattate o ripristinate prima del 31 dicembre 2019 può essere stabilito in base all’entità e alla qualità dei provvedimenti invece che secondo i criteri di cui all’articolo 43 capoverso 1 lettera j.
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IV 1 Fatti salvi i capoversi 2 e 3, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.
2 L’ordinanza concernente l’esame dell’impatto sull’ambiente secondo l’allegato
cifra II 2 entra in vigore il 1° ottobre 2016.
3 Entrano in vigore il 1° gennaio 2018:
a. l’articolo 32 e il capitolo 5 sezione 2 (art. 36 e 37); b. l’allegato cifra I (abrogazione del regolamento); c. l’ordinanza sugli emolumenti dell’UFAM secondo l’allegato cifra II 3.
17 agosto 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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Allegato
Abrogazione e modifica di altri atti normativi
I Il seguente atto normativo è abrogato: Regolamento del 2 agosto 19943 concernente la formazione pratica dei diplomati universitari in ambito forestale.
II Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Ordinanza del 21 maggio 20084 sulla geoinformazione
Allegato 1 Identificatore 156: Abrogato Identificatore 157: margine statico delle foreste RS 921.0, art. 10 cpv. 2, 13; RS 921.01, art. 12a
2. Ordinanza del 19 ottobre 19885 concernente l’esame dell’impatto
sull’ambiente
Art. 24 Disposizione transitoria della modifica del 17 agosto 2016 Le domande pendenti al momento dell’entrata in vigore della presente modifica sono valutate secondo il nuovo diritto. I ricorsi pendenti sono valutati secondo il diritto che era in vigore al momento dell’emanazione della decisione impugnata.
3 RU 1994 2085, 2006 5241, 2007 4477 4 RS 510.620 5 RS 814.011
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Allegato, N. 4, n. 40.4 e 40.5
N. Tipo d’impianto Procedura
…
40.4 Discariche di tipo A e B con un Determinate dal diritto cantonale
volume superiore a 500 000 m3
40.5 Discariche di tipo C, D ed E Determinate dal diritto cantonale
…
3. Ordinanza del 3 giugno 20056 sugli emolumenti dell’UFAM
Allegato, N. 3a lett. e franchi
e. Controlli dei materiali da imballaggio in legno non lavorato secondo la norma internazionale per le misure fitosanitarie n. 15 della FAO:
1. emolumento per ritardo ai controlli o per omissione 200
della notifica
2. emolumento per materiali da imballaggio non con- 200
formi
3. supplemento per ritrovamento di organismi nocivi 200
per ogni carico di container
4. supplemento per ritrovamento di organismi nocivi 300
per ogni campione/analisi
4. Ordinanza del 27 ottobre 20107 sulla protezione dei vegetali
Art. 12 Deroghe per l’importazione di merci
1 L’Ufficiofederale competente può escludere temporaneamente dal divieto di
importazione le merci la cui importazione è vietata secondo l’allegato 3 parte A se: a. sono state temporaneamente escluse dal divieto di importazione nell’UE; e b. è esclusa la diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi. 2 Ai fini dell’esecuzione della presente ordinanza, l’Ufficio federale competente può stabilire agevolazioni per:
6 RS 814.014 7 RS 916.20
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a. le merci importate nel quadro del traffico turistico; b. il trasloco di masserizie, oggetti ereditati e corredi nuziali.
Art. 15 cpv. 3 e 4 3 Se la situazione fitosanitaria lo esige, l’Ufficio federale competente può, nei limiti delle proprie competenze, estendere l’obbligo di controllo alle merci menzionate nell’allegato 5 parte A provenienti da Stati membri dell’UE.
4 Abrogato
Art. 50 Gli aiuti finanziari per le misure di protezione della foresta sono disciplinati dagli articoli 40–40b dell’ordinanza del 30 novembre 19928 sulle foreste.
Art. 51 cpv. 2
2 Il DATEC è competente per i seguenti ambiti:
a. alberi e arbusti forestali all’interno e all’esterno delle foreste e piante selva- tiche minacciate; b. altre piante e parti di piante che possono compromettere notevolmente le funzioni della foresta.
Art. 52 cpv. 2, 6 e 7
2 L’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) è competente per l’esecuzione della
presente ordinanza e delle disposizioni che ne derivano nei seguenti ambiti: a. alberi e arbusti forestali all’interno e all’esterno delle foreste e piante selva- tiche minacciate; b. altre piante e parti di piante che possono compromettere notevolmente le funzioni della foresta.
6 Se compare un nuovo organismo nocivo non menzionato nell’allegato 1 o 2, che
potrebbe rivelarsi particolarmente pericoloso, l’Ufficio federale competente può stabilire le misure seguenti per tale organismo e per le merci interessate fino al definitivo accertamento dell’eventuale danno causato da detto organismo: a. divieti, obblighi di notifica e condizioni d’importazione di cui agli articoli 6– 9; b. misure di cui agli articoli 19, 24, 25, 28, 29 e 41–43; c. delimitazioni delle zone contaminate secondo l’articolo 45. 7 Se, in seguito a un inasprimento della situazione fitosanitaria in un Paese dovuto alla presenza di un organismo nocivo particolarmente pericoloso, aumenta il perico- lo fitosanitario per una parte della Svizzera o per tutta la Svizzera, l’Ufficio federale
8 RS 921.01
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competente può adottare misure speciali in conformità agli accordi internazionali. In particolare può: a. vietare il transito di merci; b. stabilire determinati requisiti per le merci e per la gestione delle stesse e richiedere i relativi certificati rilasciati dall’autorità competente del Paese esportatore o da un servizio accreditato; c. ordinare misure di vigilanza e di lotta supplementari contro l’organismo nocivo particolarmente pericoloso.
Art. 55 Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio L’Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio è competente per gli aspetti scientifici e tecnici della protezione della foresta.
Art. 57 cpv. 1 lett. c. 1 Gli Uffici federali competenti possono delegare i compiti qui elencati ai servizi o alle organizzazioni indipendenti seguenti: c. organizzazioni di controllo indipendenti conformemente all’articolo 180 della legge del 29 aprile 1998 sull’agricoltura o agli articoli 32 e 50a della legge del 4 ottobre 1991 sulle foreste: controlli delle particelle di produ- zione, rilascio dei passaporti delle piante di cui all’articolo 34, controlli delle aziende di cui all’articolo 37 e controlli specifici all’importazione.
Art. 59 cpv. 2
2 Contro le decisioni prese in base all’articolo 52 capoverso 2 può essere mossa
opposizione presso l’UFAM entro il termine di dieci giorni.
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