AS 2016 3291
AS 2016 3291
Ordinanza concernente i pagamenti diretti all’agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD)
Modifica del 16 settembre 2016
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 23 ottobre 20131 sui pagamenti diretti è modificata come segue:
Art. 14 cpv. 2, frase introduttiva 2 Sono computabili come superfici per la promozione della biodiversità le superfici di cui all’articolo 55 capoverso 1 lettere a–k, n, p e q e di cui all’allegato 1 numero 3 nonché gli alberi di cui all’articolo 55 capoverso 1 bis, se tali superfici e alberi:
Art. 17 cpv. 2 e 3 2 Le aziende con oltre 3 ettari di superficie coltiva aperta devono seminare, nell’anno in corso, una coltura autunnale, colture intercalari o sovesci invernali su ogni parti- cella con colture raccolte prima del 31 agosto.
3 Abrogato
Art. 36 cpv. 2 lett. a e 3 2 Per il calcolo del carico di aziende d’estivazione e di aziende con pascoli comuni- tari sono determinanti i seguenti periodi di calcolo: a. per animali della specie bovina e bufali, nonché per animali della specie equina, l’anno di contribuzione fino al 31 ottobre; 3 L’effettivo di animali della specie bovina e bufali, di animali della specie equina nonché di bisonti è rilevato sulla base dei dati della banca dati sul traffico di animali.
1 RS 910.13
2016-1136 3291
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Art. 37 cpv. 1 1 Per il calcolo dell’effettivo di animali della specie bovina e bufali, di animali della specie equina nonché di bisonti è determinante il numero di giorni/animali nel periodo di calcolo. Sono considerati soltanto i giorni/animali per i quali è possibile una chiara classificazione degli animali in base all’ubicazione. Non sono considerati gli animali privi di una valida notifica della nascita.
Abrogati
Art. 54 cpv. 1 1 Per le superfici situate nella zona di confine estera coltivate per tradizione familia- re per le quali sono versati pagamenti diretti dell’Unione europea (UE), i contributi per la sicurezza dell’approvvigionamento sono ridotti in maniera corrispondente.
Art. 55 cpv. 1, frase introduttiva, 1bis, frase introduttiva e 8 1 I contributi per la biodiversità sono concessi per ettaro alle seguenti superfici per la promozione della biodiversità di proprietà o in affitto: 1bis I contributi per la biodiversità sono concessi per albero ai seguenti alberi di proprietà o in affitto: 8 I contributi di cui al capoverso 1 lettera o sono limitati in base al carico effettivo.
Art. 57 cpv. 3 3 Se le aliquote del contributo del livello qualitativo I o del livello qualitativo II vengono ridotte, il gestore può notificare che a partire dall’anno della riduzione del contributo rinuncia all’ulteriore partecipazione.
3bis Se le aliquote del contributo per l’interconnessione o del contributo del livello qualitativo I o del livello qualitativo II vengono ridotte, il gestore può notificare che a partire dall’anno della riduzione del contributo rinuncia all’ulteriore partecipa- zione.
Art. 68 Contributo Il contributo per la produzione estensiva di cereali, girasoli, piselli proteici, favette e colza è versato per ettaro. Per le fasce di colture estensive in campicoltura di cui all’articolo 55 capoverso 1 lettera j non è versato alcun contributo per la produzione estensiva in virtù del presente articolo.
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Art. 69 cpv. 1 lett. d, 2 lett. b, 3 e 5 1 La coltivazione deve avvenire rinunciando completamente all’impiego dei seguenti prodotti: d. insetticidi, eccetto il caolino per la lotta contro il meligete della colza.
2 Le esigenze di cui al capoverso 1 devono essere adempiute per ogni coltura
sull’insieme dell’azienda per: b. Abrogata 3 Il contributo per il frumento da foraggio è versato se la varietà di frumento coltiva- ta è menzionata nell’elenco delle varietà di frumento raccomandate2 di Agroscope e swiss granum. 5 Per i produttori riconosciuti secondo le disposizioni d’esecuzione concernenti l’ordinanza del 7 dicembre 19983 sul materiale di moltiplicazione, i cereali per la produzione di sementi possono essere esclusi, su domanda, dalle esigenze di cui al capoverso 1. I produttori notificano al servizio cantonale competente le superfici e le colture interessate.
Art. 78 cpv. 3, 4, frase introduttiva e lett. c 3 Per ettaro e dose i concimi liquidi aziendali e ottenuti dal riciclaggio distribuiti con procedimenti di spandimento a basse emissioni sono computati in Suisse-Bilanz con 3 kg di azoto disponibile. Per il computo sono determinanti la notifica delle superfici del rispettivo anno di contribuzione nonché la Guida «Suisse-Bilanz» versione 1.134. 4 Il gestore s’impegna a effettuare le seguenti registrazioni per ogni superficie:
c. Abrogata
Art. 80 cpv. 3, frase introduttiva, nonché lett. b, c ed f 3 Il gestore s’impegna a effettuare le seguenti registrazioni per ogni superficie:
b. Concerne soltanto il testo tedesco c. Abrogata f. Abrogata
2 L’elenco può essere consultato sul sito Internet www.swissgranum.ch.
3 RS 916.151 4 La guida può essere consultata sul sito Internet www.blw.admin.ch > Temi > Pagamenti diretti > Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate > Bilancio di concimazione equilibrato > Guida Suisse-Bilanz, versione 1.13, ottobre 2016.
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Titolo dopo l’art. 82 Sezione 4: Contributo per l’equipaggiamento di irroratrici con un sistema di risciacquo a ciclo dell’acqua di risciacquo separato per la pulizia di apparecchi per lo spandimento di prodotti fitosanitari
1 Per l’equipaggiamento di irroratrici di pieno campo e atomizzatori esistenti e nuovi con un sistema di risciacquo a ciclo dell’acqua di risciacquo separato è versato un contributo unico per irroratrice, se: a. il sistema di risciacquo risciacqua l’interno del serbatoio dell’irroratrice me- diante una pompa supplementare e ugelli di pulizia; b. dall’inizio alla fine del processo di risciacquo non viene effettuata alcuna regolazione manuale e il processo di risciacquo avviene autonomamente.
2 I contributi sono versati fino al 2022.
Art. 98 cpv. 3 lett. d n. 1
3 La domanda deve contenere in particolare i seguenti dati:
d. per i contributi d’estivazione:
1. la categoria e il numero di animali estivati, eccetto gli animali della
specie bovina e i bufali nonché gli animali della specie equina,
Art. 115 cpv. 10 Abrogato
Art. 115c Disposizione transitoria della modifica del 16 settembre 2016 1 Per il calcolo della correzione lineare secondo il modulo complementare 6 e del bilancio import/export secondo il modulo complementare 7 del metodo «Suisse- Bilanz» di cui all’allegato 1 numero 2.1.1, il Cantone può stabilire da solo il periodo di riferimento per il 2017 e il 2018. Per i polli da ingrasso il periodo di calcolo è l’anno civile. 2 Se si constatano lacune di cui all’allegato 8 numero 2.9.10 lettera k, i contributi per il 2017 non sono ridotti se si tratta di animali della specie bovina di età compresa tra i quattro mesi e i 160 giorni.
3 Fino all’anno di contribuzione 2019 compreso, i Cantoni possono registrare le
superfici e la loro utilizzazione, nonché gli altri elementi necessari per il calcolo dei pagamenti diretti relativi a ogni azienda utilizzando un metodo diverso da quello previsto all’articolo 113 a condizione che esso sia approvato dall’UFAG. Entro il 31 dicembre 2016 presentano all’UFAG, per approvazione, il metodo che hanno
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scelto e la scadenza per l’applicazione dei modelli di geodati secondo l’ordinanza del 21 maggio 20085 sulla geoinformazione. 4 La pulizia di irroratrici di pieno campo e atomizzatori con un sistema automatico di pulizia interna di cui all’allegato 1 numero 6.1.2 non è necessaria fino alla scadenza del versamento del contributo per l’efficienza delle risorse di cui all’articolo 82a.
5 Negli anni 2018 e 2019 il gestore oppure l’azienda d’estivazione o con pascoli
comunitari può notificare al servizio designato dal Cantone competente, per scritto o elettronicamente, entro il 1° maggio, rispettivamente entro il 15 novembre, se l’effettivo determinante di animali della specie equina realmente detenuto nel- l’azienda diverge dall’effettivo rilevato secondo l’articolo 36 capoversi 2 lettera a e 3. Il servizio designato dal Cantone competente corregge l’effettivo conformemen- te alla notifica o mette a disposizione una possibilità di correzione elettronica.
II Gli allegati 1, 2 e 4–8 sono modificati secondo la versione qui annessa.
III 1 Fatti salvi i capoversi 2 e 3, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017. 2 Gli articoli 57 capoverso 3 e 62 capoverso 3bis nonché l’allegato 8 numeri 2.4.5a, 2.4a.5 e 3.8.1 entrano in vigore il 1° novembre 2016. 3 Gli articoli 36 capoverso 2 lettera a, 37 capoverso 1, 98 capoverso 3 lettera d numero 1 e 115c capoverso 5 entrano in vigore il 1° gennaio 2018.
16 settembre 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
5 RS 510.620
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Allegato 1 (art. 13 cpv. 1, 14 cpv. 2, 16 cpv. 2 e 3, 17 cpv. 1, 18 cpv. 3–5, 19–21, 25, 115 cpv. 11 e 16)
Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate
N. 2.1.1 2.1.1 Mediante il bilancio delle sostanze nutritive si deve dimostrare che l’apporto di azoto o di fosforo non è eccessivo. Il bilancio è calcolato sulla base del metodo «Suisse-Bilanz» secondo la Guida Suisse-Bilanz dell’UFAG e dell’Associazione svizzera per lo sviluppo dell’agricoltura e delle aree rurali (AGRIDEA). Si applica la versione 1.136 per il calcolo del bilancio di sostanze nutritive degli anni civili 2016 e 2017. L’UFAG è competente per l’omologazione dei software per il calcolo del bilancio delle sostanze nutri- tive.
N. 5
5 Adeguata protezione del suolo
5.1 Protezione contro l’erosione
5.1.1 La superficie coltiva non deve presentare perdite rilevanti di suolo dovute all’erosione e alla gestione. 5.1.2 Una perdita di suolo è considerata rilevante se corrisponde almeno ai casi di cui alla rubrica «2-4 t/ha» del Promemoria di Agridea del novembre 2007 7 «Quelle quantité de terre perdue?». 5.1.3 Una perdita di suolo è considerata dovuta alla gestione se non è riconduci- bile a una causa primariamente naturale o primariamente infrastrutturale o a una combinazione delle due. 5.1.4 In caso di perdite rilevanti di suolo dovute alla gestione, sulla particella o nel comprensorio in questione il gestore deve applicare: a. un piano di misure riconosciuto dal servizio cantonale competente; oppure b. sotto la propria responsabilità, i provvedimenti necessari per prevenire l’erosione.
5.1.5 Se la causa dell’erosione su una particella secondo il numero 5.1.2 non è
chiara, il servizio cantonale competente la stabilisce. Successivamente prov- vede affinché venga applicata una procedura concordata tesa ad evitare l’erosione nella rispettiva regione.
6 La guida può essere consultata sul sito Internet www.blw.admin.ch > Temi > Pagamenti diretti > Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate > Bilancio di concimazione equilibrato > Guida Suisse-Bilanz, versione 1.13, ottobre 2016. 7 Il promemoria può essere consultato sul sito Internet www.agridea.ch > Publications > Environnement, paysage > Protection des ressources (eau-air-sol) > Erosion: Quelle quan- tité de terre perdue?
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5.1.6 I casi ripetuti di erosione sulla stessa particella sono considerati come lacu- na. Se il gestore ha applicato correttamente il piano delle misure secondo il numero 5.1.4 lettera a non si applica alcuna riduzione dei contributi.
5.1.7 I controlli sono eseguiti in maniera mirata, dopo le piogge, in luoghi a
rischio. I servizi cantonali competenti tengono un elenco dei casi di erosione constatati.
N. 6.1.2 6.1.2 Le irroratrici a presa di forza o semoventi utilizzate per la protezione dei vegetali, dotate di un serbatoio di oltre 400 litri, devono essere equipaggiate con un serbatoio d’acqua. La pulizia delle irroratrici avviene con un sistema automatico di pulizia interna. La pulizia di pompa, filtro, condotte e ugelli deve avvenire sul campo.
N. 6.2.4 lett. c
Categoria Agente patogeno / Prodotti utilizzabili liberamente Utilizzabili nella PER di prodotti coltura nella PER solo con autorizzazione speciale secondo il n. 6.3
c. Insetticidi Criocera Prodotti fitosanitari a base Tutti gli altri prodot- dei cereali di Diflubenzuron, Tefluben- ti fitosanitari auto- zuron e Spinosad rizzati Dorifora Prodotti fitosanitari a base Tutti gli altri prodot- della patata di Teflubenzuron, Azadira- ti fitosanitari auto- chtin e Spinosad o a base rizzati di Bacillus thuringiensis Afidi delle patate Prodotti fitosanitari a base Tutti gli altri prodot- da tavola, dei piselli di Pirimicarb, Pymetrozin, ti fitosanitari auto- proteici, delle Spirotetramat e Flonicamid rizzati favette, del tabacco, delle barbabietole (da foraggio e da zucchero) e dei girasoli Piralide del mais Prodotti fitosanitari a base Tutti gli altri prodot- da granella di Trichogramme spp. ti fitosanitari auto- rizzati
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N. 7.1 lett. d
7.1 Sono applicabili le seguenti disposizioni:
d. Semi di graminacee e trifoglio – Protezione dei Per la produzione di semi di graminacee e di trifoglio vegetali possono essere utilizzati gli erbicidi autorizzati per prati e pascoli. Per il trifoglio possono essere utilizzati soltanto gli insetticidi autorizzati.
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Allegato 2 (art. 29 cpv. 2, 33, 34 cpv. 3, 38 cpv. 1, 40 cpv. 3 e 48)
N. 3
3 Densità massima per i pascoli destinati agli ovini
Si applica la seguente densità massima:
Ubica- Altitudine Sistema di Densità massima per ha Densità massima per ha zione pascolo di superficie di pascolo di superficie di pascolo netta su pascoli magri netta su pascoli grassi
Ovini* CN Ovini* CN
Sotto il fino a 900 m Gregge 14 1,21 34 2,93 limite 900–1100 m permanente- 13 1,12 30 2,58 del mente sorve- bosco 1100–1300 m gliato o 11 0,95 25 2,15 1300–1500 m pascolo da 9 0,77 21 1,81 rotazione 1500–1700 m 7 0,60 16 1,38 oltre 1700 m 6 0,52 11 0,95 fino a 900 m Altri pascoli 4 0,34 7 0,60 900–1500 m 3 0,26 5 0,43 oltre 1500 m 2 0,17 3 0,26 Sopra il fino a 2000 m Gregge 5 0,43 8 0,69 limite Nord delle Alpi fino a permanente- 3 0,34 5 0,43 del 2200 m mente sorve- bosco gliato o Alpi centrali fino a 2400 m pascolo da Sud delle Alpi fino a 2300 m rotazione Nord delle Alpi fino a Altri pascoli 2 0,17 2,5 0,22
2200 m
Alpi centrali fino a 2400 m Sud delle Alpi fino a 2300 m Super- Altipiano, Prealpi e Ticino Gregge 2 0,17 3 0,26 fici in meridionale oltre 2000 m permanente- altitu- Nord delle Alpi oltre 2200 m mente sorve- dine gliato o Alpi centrali oltre 2400 m pascolo da Sud delle Alpi oltre 2300 m rotazione Altri pascoli 0,5 0,04 1,5 0,13 * Media ponderata per ovino estivato 0,0861 UBG in 100 giorni
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Allegato 4 (art. 58 cpv. 1, 2, 4 e 9, 59 cpv. 1, 62 cpv. 1 lett. a e 2)
Condizioni concernenti le superfici per la promozione della biodiversità
A Superfici per la promozione della biodiversità
N. 2.1.1
2.1.1 Per ettaro e anno è ammessa una concimazione con 30 kg al massimo di
azoto disponibile. L’azoto può essere apportato soltanto sotto forma di leta- me o compost. Se sull’insieme dell’azienda sono disponibili soltanto sistemi per spandere il liquame completo sono ammesse piccole dosi (massimo
15 kg di azoto disponibile per ha e dose) di liquame completo diluito, tutta-
via non precedentemente il primo sfalcio.
N. 12.1.1 e 12.1.8 12.1.1 Definizione: alberi da frutto a granella, alberi da frutto a nocciolo nonché noci e castagni.
12.1.8 Gli alberi da frutto ad alto fusto nei campi il cui tronco dista meno di
10 metri dai margini del bosco, dalle siepi, dai boschetti campestri e riviera-
schi nonché dai corsi d’acqua non devono essere trattati con prodotti fitosa- nitari.
12.2.4 Concerne soltanto i testi tedesco e francese
12.2.4a La limitazione di cui al numero 12.2.4 non si applica ai popolamenti piantati prima del 1° aprile 2001. In caso di sostituzione di alberi di tali popolamenti si applica il numero 12.2.4.
B Interconnessione
N. 2.2 lett. c Concerne soltanto il testo francese
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Allegato 5 (art. 71 cpv. 1 e 4)
Esigenze specifiche del programma per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita (PLCSI)
N. 3.1
3.1 Il gestore deve dimostrare ogni anno sulla base di un bilancio foraggero che
nell’azienda sono adempiute le esigenze. Il bilancio è calcolato sulla base del metodo «GMF-Futterbilanz» dell’UFAG, secondo la Guida Suisse- Bilanz. Si applica la versione 1.138 per il calcolo del bilancio foraggero degli anni civili 2016 e 2017. L’UFAG è competente per l’omologazione dei software per il calcolo del bilancio foraggero.
N. 3.4
3.4 Sono esonerate dal calcolo del bilancio foraggero le aziende che sommini-
strano esclusivamente foraggio ottenuto da prati e pascoli propri del- l’azienda secondo il numero 1.2.
8 La guida può essere consultata sul sito Internet www.blw.admin.ch > Temi > Pagamenti diretti > Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate > Bilancio di concimazione equilibrato > Guida Suisse-Bilanz, versione 1.13, ottobre 2016.
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Allegato 6 (art. 74 cpv. 4 e 6, 75 cpv. 2, 4 e 5 e 76 cpv. 1)
Esigenze specifiche del programma SSRA e URA
Lett. D n. 1.1 lett. a
1.1 Variante standard delle uscite
a. Giorni di uscita e documentazione: – Dal 1° maggio al 31 ottobre occorre concedere agli animali almeno
26 giorni al mese di uscita al pascolo.
Per gli animali che, durante un certo periodo, hanno quotidiana- mente accesso al pascolo occorre annotare nel registro delle uscite soltanto il primo e l’ultimo giorno di tale periodo. – Dal 1° novembre al 30 aprile occorre concedere agli animali almeno 13 giorni al mese di uscita all’aperto. Per gli animali che, durante un certo periodo, possono uscire quo- tidianamente all’aperto occorre annotare nel registro delle uscite soltanto il primo e l’ultimo giorno di tale periodo.
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Allegato 7 (art. 61 cpv. 4, 63 cpv. 4, 83 cpv. 1 e 86 cpv. 3)
Aliquote dei contributi
N. 2.1.1 e 2.1.2
2.1.1 Il contributo di base ammonta a 860 franchi per ettaro e anno.
2.1.2 Per le superfici permanentemente inerbite gestite come superfici per la
promozione della biodiversità di cui all’articolo 55 capoverso 1 lettera a, b, c, d o g il contributo di base ammonta a 430 franchi per ettaro e anno.
N. 3.1.1 n. 12
3.1.1 Sono stabiliti i seguenti contributi:
Contributo per la qualità secondo livelli qualitativi
I II
fr./ha e anno fr./ha e anno
12. Superfici inerbite e terreni da strame ricchi – 150,
di specie nella regione d’estivazione al massi- mo tutta- via 300 per CN
N. 3.1.2
3.1.2 Sono stabiliti i seguenti contributi:
Contributo per la qualità secondo livelli qualitativi
I II
fr./ albero e fr./ albero e anno anno
1. Alberi da frutto ad alto fusto nei campi 13.50 31.50
Noci 13.50 16.50
2. Alberi indigeni isolati adatti al luogo e viali – –
alberati
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N. 4.2 4.2 Per i progetti per la qualità del paesaggio di cui all’articolo 64, la Confe- derazione mette a disposizione dei Cantoni annualmente 120 franchi al mas- simo per ettaro di superficie agricola utile e 80 franchi al massimo per CN del carico usuale nella regione d’estivazione.
N. 6.3.3 Abrogato
N. 6.4
6.4 Contributo per l’impiego del ciclo dell’acqua di risciacquo per
la pulizia delle irroratrici 6.4.1 Il contributo ammonta, per sistema di risciacquo, al 50 per cento del prezzo d’acquisto, al massimo tuttavia a 2000 franchi.
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Allegato 8 (art. 105 cpv. 1)
Riduzione dei pagamenti diretti
N. 1.3 lett. f
1.3 Per documenti incompleti, mancanti, inutilizzabili o non validi i Cantoni e
gli organi di controllo possono concedere ai gestori termini per l’inoltro successivo. Sono esclusi: f. per l’agricoltura biologica, l’elenco dell’effettivo di animali e il gior- nale dei trattamenti.
N. 2.1.7 lett. c
Lacuna per il punto di Riduzione controllo
c. Selve castanili curate Sfalcio insufficiente 600 fr./ha × superficie interessata in gestite in modo ha inadeguato (art. 105; Rimozione dei ricci di castagna 300 fr./ha × superficie interessata in art. 19 cpv. 7 e 22 e raccolta del fogliame insuffi- ha OTerm) cienti (<50 per cento della superficie) Rimozione insufficiente del 300 fr./ha × superficie interessata in legno morto e dei ricacci ha Diradamento e semina insuffi- 100 fr./ha × superficie interessata in cienti ha Piani della superficie mancanti 50 fr. per documento Riduzione applicata soltanto se la lacuna permane dopo il termine suppletivo o se il documento non è stato presentato successivamente
N. 2.1.8 lett. d ed e
Lacuna per il punto di Riduzione controllo
d. Computo non cor- Notifica di accesso alla BDTA o Correzione. In più riduzione pari retto degli animali autodichiarazione per animali all’ammontare della differenza di estivati sull’effettivo trasferiti per l’estivazione contra- contributo (valore dichiarato meno dell’azienda (art. 37 rie all’intenzione dell’azienda valore esatto) e 46) cedente e. Dichiarazione non Numero di animali estivati e/o di Correzione. In più riduzione pari corretta del numero giorni non corretto, non plausibile all’ammontare della differenza di di animali estivati o non rintracciabile contributo (valore dichiarato meno e/o di giorni (art. 98, valore esatto)
100 e 105)
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N. 2.2.2 lett. b
Lacuna per il punto di controllo Riduzione
b. Superamento del bilancio delle sostanze nutritive per azoto e/o 5 punti per % di supera- fosforo (all. 1 n. 2.1) mento, min. 12 punti e max. 80 punti; in caso di recidiva non si applica un punteggio massimo; in caso di superamento di entrambi i valori N e P2O5 per la riduzione è determi- nante quello più alto
N. 2.2.3 lett. a
Lacuna per il punto di controllo Riduzione
a. Piano aziendale, elenco delle particelle, rapporto sulla 50 fr. per documento o per rotazione delle colture o modulo delle quote colturali, analisi del suolo bollettini di consegna per il concime aziendale o estratti da Si applica la riduzione HODUFLU, registrazioni alimenti NPr, analisi del suolo soltanto se la lacuna risalenti a oltre 10 anni, test delle irroratrici risalenti a oltre 4 permane dopo il termine anni incompleti, mancanti, errati, inutilizzabili o non validi d’inoltro suppletivo o se il (all. 1 n. 1, 2.2 e 6.1) documento non è inoltrato successivamente
N. 2.2.6, rubrica, nonché lett. e, f ed h
2.2.6 Campicoltura e orticoltura / superficie inerbita
Lacuna per il punto di controllo Riduzione
e. Copertura del suolo non Coltura autunnale o coltura 1100 fr./ha × superficie della presente (art. 17 e all. 1 intercalare/sovescio particella in ha n. 5.1) invernale mancante f. Visibile perdita di suolo Inosservanza del piano 1100 fr./ha × superficie della dovuta alla gestione delle misure particella in ha, min. 500 fr., max. (art. 17 e all. 1 n. 5.2) 5000 fr. Casi di erosione senza piano Nessuna riduzione la prima volta; delle misure in caso di recidiva: 1200 fr./ha × superficie della particella in ha, min. 500 fr., max. 5000 fr.
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Lacuna per il punto di controllo Riduzione
h. Impiego di prodotti fitosanitari tra il 1° novembre Ogni lacuna: 600 fr./ha × super- e il 15 febbraio (all. 1 n. 6.2) ficie interessata in ha Impiego di prodotti fitosanitari non autorizzati e impiego non corretto (all. 1 n. 6.2 e 6.3) Impiego non corretto di erbicidi (all. 1 n. 6.2) Lotta senza considerare la soglia nociva o senza superare la stessa (all. 1 n. 6.2) Inosservanza delle esigenze relative all’impiego di insetticidi, prodotti da irrorare e granulati (all. 1 n. 6.2)
N. 2.3.1 lett. d
Lacuna per il punto di controllo Riduzione
d. Animali delle specie bovina e caprina in 1 punto per settimana iniziata e per UBG inte- stabulazione fissa: intervallo tra 2 giorni ressata di uscita maggiore di 2 settimane
2.4.5a Non vengono applicate riduzioni se è stata notificata la rinuncia di cui all’articolo 57 capoverso 3. 2.4.5b Per le superfici di cui all’articolo 55 capoversi 5 e 6 non sono versati CQ I e CQ II.
N. 2.4.17
Lacuna per il punto di controllo Riduzione
a. Q I: inadempimento di condizioni e oneri; nessuna misura 200 % x CQ I fitosanitaria (art. 57, 58, all. 4 n. 12.1) b. QI: impiego di erbicidi ai piedi del tronco di alberi di età 300 % x CQ I superiore ai 5 anni (art. 57, 58, all. 4 n. 12.1) c. Q II: assenza o numero insufficiente di strutture che promuo- Nessuna riduzione: versa- vono la biodiversità secondo le istruzioni, meno di 10 alberi mento del CQ II solo per in almeno 20 are, meno di 30 alberi per ha e più di 30 m di alberi da frutto ad alto fusto distanza tra gli alberi, nessuno sfalcio a regola d’arte, meno nei campi che adempiono le di un terzo delle corone degli alberi ha un diametro di oltre esigenze
3 m, superficie computabile combinata localmente a una
distanza maggiore di 50 m, meno di una cavità ogni 10 alberi (art. 59, all. 4 n. 12.2) d. Q II: diminuzione del numero di alberi Per albero mancante: (art. 59, all. 4 n. 12.2.7) 200 % CQ II
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N. 2.4.19 lett. b
Lacuna per il punto di controllo Riduzione
b. Q I: concimazione non soltanto sotto i ceppi, impiego di Ogni lacuna: 1000 fr. prodotti fitosanitari (tranne gli erbicidi sotto i ceppi), impiego di pesticidi non biologici e non della classe N contro insetti, acari e funghi (art. 57, all. 4 n. 14.1)
2.4a.5 Non vengono applicate riduzioni se è stata notificata la rinuncia di cui all’articolo 62 capoverso 3bis. 2.4a.6 Per le superfici di cui all’articolo 55 capoversi 5 e 6 non vengono versati contributi per l’interconnessione.
N. 2.7.1 lett. a
Lacuna per il punto di controllo Riduzione
a. Bilancio foraggero utilizzato come prova non riconosciuto 200 fr. dall’UFAG quindi non valido o mancante (all. 5 n. 3.1) Se la lacuna permane dopo il termine suppletivo: 120 % dei contributi
N. 2.8.2 lett. c e d
Lacuna per il punto di controllo Riduzione
c. Azienda biologica non riconosciuta (art. 5 cpv. 2 O 110 punti sull’agricoltura biologica) d. Autorizzazione per una riconversione graduale non 110 punti disponibile, oneri del piano di riconversione (scaden- ze, produzione parallela) non adempiuti (art. 9 O sull’agricoltura biologica)
N. 2.8.4 lett. b
Lacuna per il punto di controllo Riduzione
b. Impiego di sementi non biologiche, non conciate, di 10 punti materiale vegetativo di moltiplicazione di livello 2 (norma bio) senza autorizzazione eccezionale e non indicato su OrganicXseeds per gruppi di varietà per cui non è più disponibile un’offerta biologica (art. 13 O sull’agricoltura biologica) Impiego di sementi non biologiche, conciate o di 30 punti tuberi-seme non biologici, conciati (art. 13 O sull’agricoltura biologica)
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Lacuna per il punto di controllo Riduzione
Immagazzinamento di sementi non biologiche, 15 punti conciate o di tuberi-seme non biologici, conciati (art. 13 O sull’agricoltura biologica) Impiego di materiale vegetale non biologico per la 30 punti (15 punti per quantità coltivazione a titolo lucrativo (art. 13 O piccole fino a 100 piantine/bulbi) sull’agricoltura biologica) Impiego di sementi geneticamente modificate o di 110 punti piante transgeniche (art. 13 O sull’agricoltura biolo- gica)
N. 2.8.6 lett. a, d e n
Lacuna per il punto di controllo Riduzione
a. Elenco dell’effettivo di animali o giornale dei tratta- 50 fr. per documento menti incompleti, mancanti, errati o inutilizzabili (art. 16d cpv. 4, all. 1 n. 3.3 lett. e O sull’agricoltura biologica) d. Abrogata n. Immagazzinamento di alimenti per animali e/o 0 punti: in caso di recidiva 200 fr. e minerali non conformi alle disposizioni dell’ordi- 10 punti nanza sull’agricoltura biologica (art. 16a cpv. 1 O sull’agricoltura biologica e art. 4abis e 4b, all. 7 O DEFR sull’agricoltura biologica)
2.9.2a Le riduzioni in caso di schizzo della corte o dell’ACE mancante o non attuale vengono applicate, per principio, per categoria di animali. Se una la- cuna riguarda più categorie di animali, la riduzione ammonta a 600 franchi al massimo.
N. 2.10.2 lett. b–d
Lacuna per il punto di controllo Riduzione
b. Per ogni superficie sono state notificate per i contributi più Riduzione a quattro dosi; di quattro dosi (art. 78 cpv. 1) pagamento di quattro dosi c. Registrazioni (data dello spandimento e superficie concimata) 120 % dei contributi non disponibili, errate o inutilizzabili (art. 78 cpv. 4) d. Dosi notificate per i contributi tra il 15.11 e il 15.2 120 % dei contributi (art. 78 cpv. 1 e 2)
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N. 2.10.3 lett. j
Lacuna per il punto di controllo Riduzione
j. Le seguenti registrazioni per superficie sono incomplete, 120 % dei contributi mancanti, errate o inutilizzabili: tipo di lavorazione rispettosa del suolo, coltura principale e coltura principale precedente, impiego di erbicidi, superficie (art. 80 cpv. 3)
N. 2.10.5 2.10.5 Contributo per l’impiego del ciclo dell’acqua di risciacquo per la pulizia delle irroratrici
Lacuna per il punto di controllo Riduzione
Sistema di pulizia dichiarato nella fattura non presente Restituzione del contributo nell’azienda (art. 82a, all. 7 n. 6.4) per l’acquisto di nuovi apparecchi o per l’equipag- giamento e ulteriori 1000 fr.
N. 3.5
3.5 Documenti e registrazioni
Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di importi forfettari. Alla prima recidiva le riduzioni sono raddoppiate. A partire dalla seconda recidiva si verifica l’esclusione dai contributi.
Lacuna per il punto di controllo Riduzione
Registro dell’apporto di concimi mancante (art. 30), 200 fr. per documento mancante o se sono stati apportati concimi per registrazione mancante, max. Registro dell’apporto di foraggio mancante (art. 31), 3000 fr. se è stato apportato foraggio Riduzione applicata soltanto se la Piano di gestione mancante (art. 33), se è stato allestito lacuna permane dopo il termine un piano di gestione suppletivo o se i documenti o le registrazioni dell’anno in corso o Registrazioni giusta il piano di gestione mancanti dell’anno precedente non sono stati (all. 2 n. 2), se richieste presentati successivamente Registrazioni giusta gli oneri cantonali mancanti (art. 34), se richieste Documenti d’accompagnamento o elenchi degli animali mancanti (art. 36) Piano delle superfici mancante (art. 38) Registro dei pascoli o piano dei pascoli mancante (all. 2 n. 4), se il gregge è permanentemente sorvegliato o su un pascolo da rotazione
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N. 3.8
3.8 Contributo per la biodiversità per superfici inerbite e terreni da
strame ricchi di specie nella regione d’estivazione 3.8.1
Lacuna per il punto di controllo Riduzione
a. Q II: inadempimento di condizioni e oneri 200 % x CQ II (art. 57, 58 e 59, all. 4 n. 15.1) b. Q II: presenza insufficiente di piante indicatrici Nessuna. Versamento di (art. 59, all. 4 n. 15.1); qualità biologica in calo durante CQ II soltanto per il periodo obbligatorio superfici con presenza sufficiente di piante indicatrici
3.8.2 Non vengono applicate riduzioni se è stata notificata la rinuncia di cui
all’articolo 57 capoverso 3.
N. 3.10.4 3.10.4 Il Cantone può rinunciare alla riduzione alla prima infrazione alle prescri- zioni in materia di protezione degli animali sotto il profilo dei requisiti edili se il servizio veterinario cantonale ha fissato un termine per colmare la lacu- na.
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