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AS 2016 351

AS 2016 351

Ordinanza sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (Ordinanza sull’assicurazione contro la disoccupazione, OADI)

Modifica del 13 gennaio 2016

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 31 agosto 19831 sull’assicurazione contro la disoccupazione è modificata come segue:

Art. 50 cpv. 3

3 Se il Consiglio federale prolunga la durata massima dell’indennità per lavoro

ridotto (art. 35 cpv. 2 LADI e 57b della presente ordinanza), per ogni periodo di conteggio dalla perdita di lavoro computabile è dedotto un giorno di attesa.

Art. 57b Durata massima dell’indennità per lavoro ridotto (art. 35 cpv. 2 LADI)

La durata massima dell’indennità per lavoro ridotto è prolungata di sei periodi di conteggio.

1 RS 837.02

2015-3290 351

O sull’assicurazione contro la disoccupazione RU 2016

II

1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2016.

2 Ha effetto sino al 31 luglio 2017; dopo tale data tutte le modifiche in essa conte- nute decadono.

13 gennaio 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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