AS 2016 351
AS 2016 351
Ordinanza sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (Ordinanza sull’assicurazione contro la disoccupazione, OADI)
Modifica del 13 gennaio 2016
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 31 agosto 19831 sull’assicurazione contro la disoccupazione è modificata come segue:
Art. 50 cpv. 3
3 Se il Consiglio federale prolunga la durata massima dell’indennità per lavoro
ridotto (art. 35 cpv. 2 LADI e 57b della presente ordinanza), per ogni periodo di conteggio dalla perdita di lavoro computabile è dedotto un giorno di attesa.
Art. 57b Durata massima dell’indennità per lavoro ridotto (art. 35 cpv. 2 LADI)
La durata massima dell’indennità per lavoro ridotto è prolungata di sei periodi di conteggio.
1 RS 837.02
2015-3290 351
O sull’assicurazione contro la disoccupazione RU 2016
II
1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2016.
2 Ha effetto sino al 31 luglio 2017; dopo tale data tutte le modifiche in essa conte- nute decadono.
13 gennaio 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr