AS 2016 3541
Legge federale sui sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport
Legge federale sui sistemi d’informazione della Confederazione nel campo dello sport (LSISpo)
del 19 giugno 2015
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 68 della Costituzione federale 1; visto il messaggio del Consiglio federale del 28 novembre 20142, decreta:
Sezione 1: Oggetto
Art. 1 1 La presente legge disciplina il trattamento dei dati personali (dati), compresi i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità, nei sistemi d’informazione dell’Ufficio federale dello sport (UFSPO) da parte di: a. autorità federali, cantonali e comunali; b. federazioni sportive e associazioni giovanili nazionali, come pure di loro organizzazioni affiliate e sottorganizzazioni, sempre che esse siano benefi- ciarie di un sostegno diretto o indiretto in virtù della legge del 17 giugno
20113 sulla promozione dello sport (LPSpo);
c. terzi che svolgono compiti in relazione con la promozione dello sport da parte della Confederazione. 2 Essa disciplina inoltre il trattamento dei dati nel sistema d’informazione dell’agen- zia nazionale antidoping.
RS 415.1
2013-0104 3541
Sistemi d’informazione della Confederazione nel campo dello sport. LF RU 2016
Sezione 2: Disposizioni generali per i sistemi d’informazione dell’UFSPO
Art. 2 Principi del trattamento dei dati 1 Per l’adempimento dei compiti necessari all’esecuzione della LPSpo 4 gli enti e le persone di cui all’articolo 1 capoverso 1 possono: a. trattare dati e renderli accessibili mediante procedura di richiamo nella misura in cui la presente legge o unʼaltra legge federale lo preveda espres- samente; b. utilizzare i numeri dʼassicurato dellʼassicurazione vecchiaia e superstiti (numero dʼassicurato AVS) secondo la legge federale del 20 dicembre 19465 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; c. comunicare dati in forma elettronica, sempre che sia garantita una protezione adeguata contro lʼaccesso e il trattamento non autorizzati. 2 Gli enti e le persone presso cui possono essere raccolti dati sono tenuti a comuni- carli gratuitamente. 3 I dati possono essere trattati anche in forma non elettronica per conseguire i mede- simi scopi. 4 Lʼente o la persona che raccoglie dati la cui dichiarazione è volontaria ne segnala espressamente il carattere volontario.
5 Le immagini che raffigurano persone chiaramente identificabili possono essere
pubblicate unicamente previo consenso di quest’ultime.
Art. 3 Responsabilità LʼUFSPO è responsabile della sicurezza dei sistemi dʼinformazione e della legalità del trattamento dei dati.
Art. 4 Trattamento dei dati per lavori ai sistemi dʼinformazione Le persone incaricate di compiti di manutenzione, esercizio o programmazione pos- sono trattare i dati contenuti nei sistemi dʼinformazione solo se ciò è necessario per adempiere i loro compiti e se la sicurezza dei dati è garantita. Il contenuto dei dati non può essere modificato.
Art. 5 Modifica dei sistemi dʼinformazione Il Consiglio federale può raggruppare, sostituire o eliminare sistemi dʼinformazione, sempre che in tal modo non vengano ampliati l’entità e lo scopo del trattamento dei dati, segnatamente i diritti di accesso.
4 RS 415.0 5 RS 831.10
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Art. 6 Conservazione, cancellazione, archiviazione e distruzione dei dati 1 I dati dei sistemi dʼinformazione sono conservati per tutto il tempo richiesto dallo scopo del trattamento. 2 I dati trattati nel sistema d’informazione per i dati medici sono conservati al mas- simo per dieci anni. Il Consiglio federale stabilisce la durata massima del periodo di conservazione dei dati negli altri sistemi d’informazione. 3 I dati non più necessari sono cancellati dal sistema d’informazione. Trascorso il periodo di conservazione di tutti i dati interessati, i dati obbligatoriamente collegati fra loro in un sistema dʼinformazione vengono cancellati in blocco. 4 I dati cancellati secondo il capoverso 3 e la relativa documentazione sono offerti all’Archivio federale. I dati e la documentazione che l’Archivio federale giudica privi di valore archivistico sono distrutti.
Art. 7 Statistica e ricerca L’UFSPO può comunicare i dati necessari per scopi statistici o di ricerca. I dati sono anonimizzati.
Sezione 3: Sistema nazionale dʼinformazione per lo sport
Art. 8 Scopo Il sistema nazionale dʼinformazione per lo sport serve alle autorità, alle organizza- zioni e alle persone di cui all’articolo 1 capoverso 1 per l’adempimento dei compiti secondo la LPSpo6, segnatamente negli ambiti seguenti: a. promozione generale dello sport e dellʼattività fisica; b. programma Gioventù e Sport; c. sport nella scuola; d. formazione degli allenatori; e. sport nell’esercito; f. correttezza e sicurezza nello sport.
Art. 9 Dati Il sistema nazionale dʼinformazione per lo sport contiene tutti i dati personali e le informazioni, compresi i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità, che sono necessari per lʼadempimento dei compiti negli ambiti di cui all’articolo 8, in particolare: a. le generalità; b. il numero dʼassicurato AVS;
6 RS 415.0
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c. indicazioni su attività, funzioni e appartenenza a gruppi di prestazione; d. le qualifiche e i riconoscimenti di monitore di sport e indicazioni relative alla sospensione, revoca o decadenza di tali riconoscimenti; e. i dati di cui allʼarticolo 10 LPSpo7, nella misura in cui siano necessari per motivare una decisione di rilascio, sospensione o revoca di riconoscimenti di quadro Gioventù e Sport o di quadro del programma Sport per gli adulti Svizzera; f. indicazioni su inchieste e su misure pronunciate in relazione a violazioni delle norme per la correttezza e sicurezza nello sport; g. i dati forniti volontariamente.
Art. 10 Raccolta dei dati LʼUFSPO raccoglie i dati presso: a. la persona interessata o il suo rappresentante legale; b. i docenti; c. le autorità dei Cantoni, dei Comuni e del Principato del Liechtenstein com- petenti in materia di sport; d. il casellario giudiziale e le competenti autorità di perseguimento penale e giudiziarie nel caso dei dati di cui allʼarticolo 9 lettera e; e. le federazioni sportive e le associazioni giovanili nazionali, come pure le loro organizzazioni affiliate e sottorganizzazioni nonché altre organizza- zioni, sempre che esse siano beneficiarie di un sostegno diretto o indiretto in virtù della LPSpo8 o collaborino alla realizzazione di programmi e progetti destinati a promuovere l’attività fisica e sportiva regolare; f. l’agenzia nazionale antidoping di cui all’articolo 19 LPSpo; g. l’Aggruppamento Difesa, per l’ambito dello sport nell’esercito.
Art. 11 Comunicazione dei dati
1 Mediante procedura di richiamo lʼUFSPO può rendere accessibili i dati:
a. alle autorità dei Cantoni, dei Comuni e del Principato del Liechtenstein competenti in materia di sport: i dati di cui all’articolo 9 lettere a–d non- ché g; b. alle federazioni sportive e associazioni giovanili nazionali, come pure alle loro organizzazioni affiliate e sottorganizzazioni nonché ad altre organizza- zioni, sempre che esse siano beneficiarie di un sostegno diretto o indiretto in virtù della LPSpo9, o collaborino alla realizzazione del programma Gioventù
7 RS 415.0 8 RS 415.0 9 RS 415.0
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e Sport o a programmi destinati a promuovere l’attività fisica e sportiva in generale: i dati di cui all’articolo 9 lettere a–d nonché g; c. alle scuole, scuole universitarie o università nella misura in cui partecipino alla realizzazione del programma Gioventù e Sport: i dati di cui all’articolo 9 lettere a–d nonché g; d. allʼAggruppamento Difesa, per l’ambito dello sport nellʼesercito: i dati di cui all’articolo 9 lettere a–d nonché g; e. all’Ufficio centrale di compensazione al fine di prevenire abusi in materia di indennità per perdita di guadagno: i dati di cui all’articolo 9 lettere a–d. 2 L’Ufficio centrale di compensazione può trasmettere alle casse di compensazione AVS competenti i dati di cui al capoverso 1 lettera e. 3 Su richiesta, lʼUFSPO può comunicare i dati di cui all’articolo 9 lettere a–d nonché g a enti e persone di cui al capoverso 1 nonché, in singoli casi, ad altri terzi sotto forma di raccolte di dati o elenchi in forma elettronica, nella misura in cui gli enti, le persone o i terzi svolgano compiti conformi agli scopi della LPSPo. I dati non pos- sono essere utilizzati per scopi commerciali e non possono essere trasmessi.
Art. 12 Partecipazione alle spese Il Consiglio federale può prevedere che le autorità e le organizzazioni alle quali vengono resi accessibili dati mediante procedura di richiamo partecipino alle spese di sviluppo, esercizio e manutenzione del sistema.
Sezione 4: Sistema dʼinformazione per i dati medici
Art. 13 Scopo Il sistema d’informazione per i dati medici serve a garantire il servizio medico, il servizio medico d’urgenza e l’assistenza medica di sportivi e di pazienti del servizio medico dell’UFSPO.
Art. 14 Dati Il sistema d’informazione per i dati medici contiene tutti i dati personali e le infor- mazioni, compresi i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità, che sono necessari per l’adempimento dei compiti di cui all’articolo 13, in particolare: a. le generalità; b. i dati relativi allo stato di salute; c. i certificati e le perizie di specialisti; d. i dati necessari per la gestione dei fascicoli; e. i dati forniti volontariamente.
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Art. 15 Raccolta dei dati LʼUFSPO raccoglie i dati presso: a. la persona interessata o il suo rappresentante legale; b. il personale medico curante o incaricato di una perizia; c. le persone di fiducia designate dalla persona interessata.
Art. 16 Comunicazione dei dati
1 LʼUFSPO comunica i dati del sistema:
a. al personale medico curante; b. al personale medico che continua la cura, previo consenso della persona interessata. 2 LʼUFSPO comunica ad assicurazioni e casse malati i dati necessari per il conteggio delle prestazioni, previo consenso della persona interessata.
Sezione 5: Sistema d’informazione per i dati riguardanti la diagnostica delle prestazioni
Art. 17 Scopo Il sistema d’informazione per i dati riguardanti la diagnostica delle prestazioni serve allo svolgimento di test ed esami nel campo delle scienze dello sport, segnatamente test ed esami di diagnostica delle prestazioni e di psicologia dello sport, come pure a fornire le prestazioni corrispondenti.
Art. 18 Dati Il sistema d’informazione per i dati riguardanti la diagnostica delle prestazioni contiene tutti i dati personali e le informazioni, compresi i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità, che sono necessari per l’adem- pimento dei compiti di cui all’articolo 17, in particolare: a. le generalità; b. i dati riguardanti la diagnostica delle prestazioni; c. i dati psicologici, inclusi i dati relativi alla personalità, alla motivazione, allo stato d’animo e alla capacità di raccogliere le sfide; d. i dati relativi allo stato di salute; e. i dati forniti volontariamente.
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Art. 19 Raccolta dei dati L’UFSPO rileva i dati direttamente o li raccoglie presso: a. la persona interessata o il suo rappresentante legale; b. il personale incaricato di una perizia; c. le persone di fiducia designate dalla persona interessata.
Art. 20 Comunicazione dei dati
1 L’UFSPO comunica i dati:
a. agli sportivi interessati: i dati che li riguardano; b. a persone, autorità e organizzazioni che hanno dato l’incarico di svolgere test o esami; c. al personale medico curante previo consenso della persona interessata. 2 Su richiesta degli sportivi interessati, l’UFSPO può rendere accessibili mediante procedura di richiamo i seguenti dati: a. i dati che li riguardano; b. i dati riguardanti altre persone, previo consenso delle stesse.
Sezione 6: Sistema d’informazione della Scuola universitaria federale dello sport di Macolin
Art. 21 Scopo Il sistema d’informazione della Scuola universitaria federale dello sport di Macolin (SUFSM) serve all’UFSPO come sistema d’informazione e di documentazione: a. per organizzare e svolgere l’attività della SUFSM; b. per amministrare i diplomi.
Art. 22 Dati Il sistema d’informazione della SUFSM contiene tutti i dati personali e le informa- zioni, compresi i dati personali degni di particolare protezione e i profili della perso- nalità, che sono necessari per l’adempimento dei compiti di cui all’articolo 21, in particolare: a. riguardo ai docenti e agli incaricati di corsi:
1. le generalità,
2. il numero d’assicurato AVS,
3. i diplomi e i titoli,
4. le competenze linguistiche,
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5. le funzioni,
6. il piano delle attività;
b. riguardo agli studenti:
1. le generalità,
2. il numero d’assicurato AVS,
3. le fotografie,
4. i diplomi e i titoli,
5. le competenze linguistiche,
6. i cicli di formazione e di formazione continua conclusi e il piano delle
lezioni,
7. i dati relativi a immatricolazione ed exmatricolazione,
8. i provvedimenti disciplinari,
9. le valutazioni delle competenze,
10. le qualifiche finali.
Art. 23 Raccolta dei dati L’UFSPO raccoglie i dati presso: a. la persona interessata; b. i membri del corpo insegnante.
Art. 24 Scambio automatico con altri sistemi d’informazione 1 Per gestire l’impiego dei docenti e il calcolo delle loro retribuzioni, il sistema d’in- formazione della SUFSM può essere collegato al sistema d’informazione concernen- te il personale dell’Amministrazione federale e al sistema d’informazione finanziaria usato dall’UFSPO. 2 Ai fini della fatturazione agli studenti il sistema può essere collegato al sistema d’informazione finanziaria usato dall’UFSPO.
Sezione 7: Sistema d’informazione per la valutazione dei corsi
Art. 25 Scopo Il sistema d’informazione per la valutazione dei corsi serve all’UFSPO per la valuta- zione di corsi e attività didattiche: a. svolti dall’UFSPO o da terzi da esso incaricati; b. svolti da terzi e sostenuti con i contributi della Confederazione.
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Art. 26 Dati Il sistema d’informazione per la valutazione dei corsi contiene tutti i dati personali e le informazioni, compresi i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità, che sono necessari per la valutazione di corsi e attività didattiche, in particolare: a. i dati relativi a singoli corsi e attività didattiche; b. le generalità di partecipanti, capicorso e docenti; c. informazioni e valutazioni:
1. sul corso o sull’attività didattica in generale,
2. sui capicorso e sui docenti;
d. i dati su formazioni assolte e attività pregresse forniti volontariamente da capicorso e docenti.
Art. 27 Raccolta dei dati L’UFSPO raccoglie i dati presso: a. i partecipanti; b. i capicorso; c. i docenti; d. gli esperti incaricati della valutazione del corso; e. gli organizzatori dei corsi.
Art. 28 Comunicazione dei dati L’UFSPO può comunicare i dati alle persone o alle organizzazioni che si occupano dell’organizzazione e dello svolgimento del corso o del ciclo formativo.
Art. 29 Scambio automatico con altri sistemi d’informazione Al fine di disporre dei dati relativi a corsi e attività didattiche nonché delle generalità delle persone interessate, il sistema può essere collegato al sistema nazionale d’in- formazione per lo sport e al sistema d’informazione della SUFSM.
Sezione 8: Sistema d’informazione dell’agenzia nazionale antidoping
Art. 30 Scopo Il sistema d’informazione dell’agenzia nazionale antidoping serve all’adempimento dei compiti previsti dalla LPSpo10 nel campo della lotta al doping, segnatamente:
10 RS 415.0
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a. formazione, consulenza, documentazione, ricerca e informazione; b. controllo e indagine; c. inflizione di sanzioni; d. amministrazione delle misure secondo l’articolo 20 capoverso 4 LPSpo; e. coordinamento a livello nazionale e internazionale.
Art. 31 Responsabilità e trattamento dei dati 1 L’agenzia nazionale antidoping è responsabile della sicurezza del sistema e della legalità del trattamento dei dati. 2 I dati possono essere trattati anche in forma non elettronica per raggiungere i medesimi scopi. 3 Le persone incaricate di compiti di manutenzione, esercizio o programmazione del sistema d’informazione dell’agenzia nazionale antidoping possono trattare i dati contenuti nel sistema solo se ciò è necessario per adempiere i loro compiti e se la sicurezza dei dati è garantita. Il contenuto dei dati non può essere modificato.
4 I dati necessari per scopi statistici o di ricerca sono anonimizzati.
Art. 32 Dati Il sistema d’informazione dell’agenzia nazionale antidoping contiene tutti i dati personali e le informazioni, compresi i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità, che sono necessari per la lotta contro il doping, in parti- colare: a. le generalità dell’atleta e indicazioni sulla sua appartenenza a una federa- zione sportiva; b. indicazioni sul luogo di permanenza dell’atleta nella misura in cui questi sia assegnato a un pool di controllo dell’agenzia nazionale antidoping secondo l’articolo 19 capoverso 2 LPSpo11; c. informazioni su attività e funzioni dell’atleta e delle persone che lo accom- pagnano, lo allenano o lo sottopongono a trattamenti; d. i dati medici; e. i dati emersi dalle indagini o dall’analisi di campioni nei test antidoping; f. i certificati e le perizie di specialisti; g. le sanzioni inflitte per violazioni delle norme sul doping; h. i dati concernenti perseguimenti penali per violazioni della LPSpo; i. le misure di cui all’articolo 20 capoverso 4 LPSpo; j. i dati forniti volontariamente.
11 RS 415.0
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Art. 33 Raccolta dei dati
1 L’agenzia nazionale antidoping raccoglie i dati presso:
a. la persona interessata o il suo rappresentante legale; b. il personale curante o incaricato di una perizia; c. le organizzazioni sportive nazionali e internazionali; d. gli organi antidoping nazionali e internazionali; e. i laboratori di analisi; f. le autorità doganali; g. l’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici; h. le competenti autorità di polizia, di perseguimento penale e giudiziarie; i. altri informatori. 2 Gli enti e le persone di cui al capoverso 1 lettere a–d ed f–i presso i quali possono essere raccolti dati sono tenuti a comunicarli gratuitamente. 3 L’ente o la persona che raccoglie dati la cui dichiarazione è volontaria ne segnala espressamente il carattere volontario.
Art. 34 Comunicazione dei dati
1 L’agenzia nazionale antidoping comunica i dati del sistema:
a. alla persona interessata: i dati che la riguardano; b. al personale curante o incaricato di una perizia; c. alle organizzazioni sportive nazionali e internazionali, per svolgere controlli e valutazioni come pure infliggere sanzioni contro persone che praticano il doping; d. agli organi antidoping esteri o internazionali nei limiti dell’articolo 25 LPSpo12; e. alle competenti autorità di polizia, di perseguimento penale e giudiziarie, in relazione alle fattispecie di cui all’articolo 22 LPSpo. 2 Se lo ritiene necessario per lottare contro il doping, l’agenzia nazionale antidoping può rifiutare o ritardare la comunicazione di dati, in particolare di dati relativi a profili biologici, a perseguimenti penali secondo l’articolo 22 LPSpo e a sanzioni di diritto privato per violazioni delle norme antidoping. 3 Per la durata della squalifica, l’agenzia nazionale antidoping pubblica su Internet le generalità degli sportivi sospesi dalla partecipazione alle competizioni a titolo di sanzione.
12 RS 415.0
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Art. 35 Durata del periodo di conservazione 1 I dati del sistema possono essere conservati per tutto il tempo richiesto dallo scopo del trattamento, al massimo tuttavia per i periodi seguenti: a. i dati di persone titolari di una licenza di una federazione sportiva per la par- tecipazione a competizioni sportive: dieci anni dal ritiro definitivo della licenza di competizione, al più tardi fino a quando la persona interessata ha compiuto i 70 anni; b. i dati concernenti perseguimenti penali per violazioni della LPSpo13 che sono stati cancellati dal registro penale: fino a quando la persona interessata ne richiede la distruzione; c. altri dati: dieci anni dal loro ultimo trattamento. 2 I dati non più necessari e la relativa documentazione sono offerti all’Archivio federale. I dati e la documentazione che l’Archivio federale giudica privi di valore archivistico sono distrutti.
Sezione 9: Disposizioni finali
Art. 36 Disposizioni d’esecuzione Il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie in merito: a. alle responsabilità per il trattamento dei dati; b. ai dati trattati; c. ai dettagli relativi alla raccolta e ai diritti di trattamento dei dati, segnata- mente mediante procedura di richiamo; d. alla collaborazione con i Cantoni; e. alle misure organizzative e tecniche necessarie per assicurare la protezione e la sicurezza dei dati.
Art. 37 Abrogazione di un altro atto normativo La legge federale del 17 giugno 201114 sui sistemi d’informazione della Confedera- zione nel campo dello sport è abrogata.
13 RS 415.0 14 RU 2012 4639
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Art. 38 Entrata in vigore
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina lʼentrata in vigore.
Consiglio nazionale, 19 giugno 2015 Consiglio degli Stati, 19 giugno 2015 Il presidente: Stéphane Rossini Il presidente: Claude Hêche Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz La segretaria: Martina Buol
Referendum ed entrata in vigore
1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente
l’8 ottobre 2015.15
2 La presente legge entra in vigore il 1° novembre 2016.
12 ottobre 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
15 FF 2015 4003
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