AS 2016 3565
AS 2016 3565
Ordinanza relativa alla legge federale sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (Ordinanza sulla promozione della ricerca e dell’innovazione, O-LPRI)
Modifica del 30 settembre 2016
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 29 novembre 20131 sulla promozione della ricerca e dell’innova- zione è modificata come segue:
Art. 5, rubrica e cpv. 2 e 3 Verifica della fattibilità, elaborazione dei concetti di programma 2 Sulla base dei risultati dello studio di fattibilità, per le proposte considerate realiz- zabili il FNS formula nel concetto di programma il mandato di ricerca sotto forma di quesiti e problematiche da elaborare scientificamente. Tiene conto dei seguenti elementi principali dell’eventuale programma: a. gli obiettivi e le priorità del programma; b. la durata delle ricerche legate al programma; c. la ripartizione sommaria dei mezzi finanziari per le singole priorità; d. l’ambiente di ricerca nazionale e internazionale; e. i destinatari e l’utilità pratica. 3 Per i temi di ricerca vicini all’economia il FNS garantisce la partecipazione della CTI all’allestimento dei concetti di programma.
Art. 6 cpv.1 1 La SEFRI chiede ai servizi federali rappresentati nel Comitato interdipartimentale di coordinamento della ricerca del settore pubblico di esaminare i concetti di pro- gramma in merito all’importanza e all’urgenza dei programmi per l’esecuzione di
1 RS 420.11
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O sulla promozione della ricerca e dell’innovazione RU 2016
compiti federali. A tal fine può chiedere un parere al Consiglio svizzero della scien- za e dell’innovazione (CSSI).
Art. 7 Documentazione del bando di concorso e realizzazione dei programmi
1 Il FNS prepara per ogni programma la documentazione del bando di concorso
conformemente alla decisione del Consiglio federale. 2 Esso designa per ogni programma un gruppo direttivo o istituisce un’altra struttura direttiva adeguata.
3 Per ciascun programma la SEFRI designa persone all’interno dell’Amministra-
zione federale (osservatori federali), responsabili del flusso informativo e del trasfe- rimento di sapere fra il programma e gli uffici coinvolti.
4 Il DEFR approva la documentazione del bando di concorso. Può delegare questa
competenza alla SEFRI. I servizi interessati dell’Amministrazione federale vengono consultati prima dell’approvazione. 5 Il FNS pubblica il bando di concorso, valuta le proposte di progetto presentate e decide in merito ai progetti da realizzare nell’ambito dei programmi.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2016
30 settembre 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr