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AS 2016 3571

AS 2016 3571

Ordinanza del DFF sulle agevolazioni doganali per le merci in base allo scopo d’impiego (Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)

Modifica del 20 ottobre 2016

La Direzione generale delle dogane, visto l’articolo 14 capoverso 3 della legge del 18 marzo 20051 sulle dogane, ordina:

I L’allegato 1 dell’ordinanza del 4 aprile 20072 sulle agevolazioni doganali è modifi- cato come segue:

Modifica dell’aliquota di dazio delle voci di tariffa 1702.3029 e 1702 3038

Voce di tariffa Designazione della merce Impiego Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo

1702. Glucosio, allo stato solido, per usi tecnici ––.60

30 29 chimicamente puro o no

30 38

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2016.

20 ottobre 2016 Direzione generale delle dogane: Hans Peter Hefti Sostituto del Direttore

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