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AS 2016 359

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica popolare cinese sulla soppressione reciproca dell'obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico

Traduzione1

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica popolare cinese sulla soppressione reciproca dell’obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico

Concluso l’11 dicembre 2015 Entrato in vigore mediante scambio di note il 29 gennaio 2016

Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica popolare cinese (in seguito «Parti contraenti»), nell’intento di semplificare la circolazione tra la Svizzera e la Repubblica popolare cinese (in seguito «Stati») dei rispettivi cittadini titolari di un passaporto diploma- tico; animati dal desiderio di rafforzare la collaborazione fondata sulla reciproca fiducia e sulla solidarietà, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Personale diplomatico e consolare 1. I cittadini di ciascuno Stato che sono titolari di un passaporto diplomatico nazio- nale valido e sono membri di una missione diplomatica, di un posto consolare o di una rappresentanza permanente del loro Stato presso un’organizzazione con cui è stato stipulato un accordo di sede possono entrare nel territorio dell’altro Stato e sog- giornarvi senza visto per la durata delle loro funzioni oppure lasciare tale territorio senza visto. Lo Stato accreditante notifica anticipatamente per via diplomatica allo Stato accreditatario il titolo e la funzione delle persone summenzionate. 2. I coniugi e i figli minorenni che accompagnano le persone di cui al paragrafo 1 beneficiano delle medesime agevolazioni a condizione che siano cittadini dello Stato accreditante, che siano titolari di un passaporto diplomatico nazionale valido e che vivano nella stessa economia domestica con le persone di cui al paragrafo 1.

RS 0.142.112.492

1 Dal testo originale francese (RO 2016 359).

2015-1751 359

Soppressione reciproca dell’obbligo del visto per i titolari RU 2016 di un passaporto diplomatico. Acc. con la Cina

Art. 2 Altri motivi di viaggio 1. I cittadini della Svizzera che sono titolari di un passaporto diplomatico nazionale valido e non sono contemplati dal paragrafo 1 dell’articolo 1 sono esentati dall’ob- bligo del visto per entrare nel territorio della Repubblica popolare cinese, soggior- narvi fino a 90 (novanta) giorni nell’arco di 180 (centottanta) giorni oppure per uscirne. Se intendono stabilirvisi, esercitarvi un’attività lucrativa, studiarvi, svolger- vi attività giornalistiche o altre attività che richiedono la previa approvazione della Repubblica popolare cinese, devono essere muniti di un visto per entrare nel territo- rio della Repubblica popolare cinese. 2. I cittadini della Repubblica popolare cinese che sono titolari di un passaporto diplomatico nazionale valido e non sono contemplati dal paragrafo 1 dell’articolo 1 sono esentati dall’obbligo del visto per entrare nel territorio della Svizzera, soggior- narvi fino a 90 (novanta) giorni nell’arco di 180 (centottanta) giorni oppure per uscirne, purché non vi esercitino un’attività lucrativa indipendente o salariata. 3. Per le persone che entrano nel territorio della Svizzera dopo aver transitato dal territorio di uno o più Stati che applicano integralmente le disposizioni dell’Acquis di Schengen, la data dell’attraversamento della frontiera esterna Schengen è conside- rata la data dell’inizio del soggiorno nello spazio formato da tali Stati (di al massimo 90 giorni), mentre la data di partenza è considerata la data della fine del soggiorno in tale spazio.

Art. 3 Valichi di frontiera per l’entrata I cittadini della Svizzera di cui agli articoli 1 e 2 si recano ai valichi di frontiera aperti agli stranieri per entrare nel territorio della Repubblica popolare cinese, per transitarvi e per uscirne. Coloro i quali beneficiano dell’esenzione prevista dal pre- sente Accordo sono tenuti a rispettare le formalità previste dal diritto cinese.

Art. 4 Rispetto della legislazione nazionale 1. Durante il loro soggiorno, i cittadini di ciascuno Stato rispettano le regolamenta- zioni in materia di entrata e soggiorno, come pure la legislazione vigente nel territo- rio dell’altro Stato. 2. I passaporti menzionati nel presente Accordo soddisfano i requisiti di validità previsti dal diritto nazionale dello Stato accreditatario.

Art. 5 Visita di alti funzionari I funzionari del governo centrale che rivestono la carica di viceministro o una carica superiore nonché gli ufficiali che rivestono il grado di divisionario o un grado supe- riore nelle forze armate di uno Stato e che sono titolari di un passaporto diplomatico nazionale valido informano previamente le autorità competenti dell’altro Stato, per via diplomatica, della loro entrata in veste ufficiale nel territorio di questo.

Soppressione reciproca dell’obbligo del visto per i titolari RU 2016 di un passaporto diplomatico. Acc. con la Cina

Art. 6 Rifiuto d’entrata Le autorità competenti di ciascuna Parte contraente si riservano il diritto di rifiutare l’entrata o il soggiorno nel proprio territorio ai cittadini dell’altro Stato di cui agli articoli 1 e 2, per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine pubblico, di salute pubbli- ca o per altri gravi motivi.

Art. 7 Notifica dei documenti pertinenti 1. Le autorità competenti delle Parti contraenti si scambiano per via diplomatica facsimile personalizzati dei loro passaporti entro 30 (trenta) giorni dalla firma del presente Accordo. 2. La Parte contraente che introduce nuovi passaporti diplomatici o modifica i pro- pri passaporti invia all’altra Parte contraente i nuovi facsimile personalizzati uni- tamente a tutte le informazioni rilevanti sull’utilizzo dei documenti, al più tardi 30 (trenta) giorni prima della loro introduzione.

Art. 8 Risoluzione delle controversie 1. Le autorità competenti delle Parti contraenti si consultano sui problemi che pos- sono derivare dall’applicazione o dall’interpretazione del presente Accordo. 2. Le Parti contraenti risolvono per via diplomatica tutte le controversie derivanti dall’applicazione o dall’interpretazione del presente Accordo.

Art. 9 Modifiche Le Parti contraenti possono concordare modifiche al presente Accordo per via di- plomatica. Le modifiche entrano in vigore 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione dell’ultima notifica con la quale le Parti contraenti si comunicano di aver espletato le necessarie procedure interne.

Art. 10 Clausola di non incidenza Il presente Accordo lascia impregiudicati gli obblighi delle Parti contraenti derivanti dalle convenzioni internazionali cui hanno aderito, in particolare la Convenzione di Vienna del 18 aprile 19612 sulle relazioni diplomatiche e la Convenzione di Vienna del 24 aprile 19633 sulle relazioni consolari.

Art. 11 Durata di validità ed entrata in vigore Il presente Accordo è concluso a tempo indeterminato. Entra in vigore 30 (trenta) giorni dopo la ricezione dell’ultima notifica scritta con la quale le Parti contraenti si comunicano di aver espletato le necessarie procedure interne.

2 RS 0.191.01 3 RS 0.191.02

Soppressione reciproca dell’obbligo del visto per i titolari RU 2016 di un passaporto diplomatico. Acc. con la Cina

Art. 12 Sospensione Ciascuna Parte contraente può sospendere integralmente o parzialmente l’applica- zione delle disposizioni del presente Accordo per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine pubblico, di salute pubblica o per altri gravi motivi. Tale sospensione è noti- ficata per via diplomatica all’altra Parte contraente almeno 48 (quarantotto) ore pri- ma che produca effetto. La Parte contraente che ha sospeso l’applicazione del pre- sente Accordo informa senza indugio l’altra Parte contraente non appena i motivi della sospensione non sussistono più. La sospensione termina il giorno della ricezio- ne di tale notifica.

Art. 13 Denuncia Ciascuna Parte contraente può notificare in qualsiasi momento per via diplomatica all’altra Parte contraente la sua decisione di denunciare il presente Accordo. La denuncia dell’Accordo ha effetto 30 (trenta) giorni dopo la ricezione della notifica da parte dell’altra Parte contraente.

Fatto a Pechino, l’11 dicembre 2015, in due esemplari nelle lingue francese, cinese e inglese, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di divergenze d’interpre- tazione prevale il testo inglese.

Per il Per il Consiglio federale svizzero: Governo della Repubblica popolare cinese: Jean-Jacques de Dardel Xuanyou (K) Kong

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