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AS 2016 3681

Ordinanza del DFF sulle dogane

Ordinanza del DFF sulle dogane (OD-DFF)

Modifica del 19 ottobre 2016

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) ordina:

I L’ordinanza del DFF del 4 aprile 20071 sulle dogane è modificata come segue:

Sostituzione di un’espressione Negli articoli 16 capoverso 2, 19 capoversi 1 e 2, 20 capoversi 1 e 2, 21 capoversi 3 e 4, 22 capoverso 3 e 26 capoversi 1–3 «Amministrazione delle dogane» è sostituito con «AFD».

Art. 14 Controlli (art. 43 cpv. 1 lett. a LD; art. 119 cpv. 2 OD)

L’Amministrazione federale delle dogane (AFD) è abilitata a verificare il registro del bestiame durante il pascolo transfrontaliero.

Art. 15 Modalità di pagamento (art. 73 cpv. 2 LD)

L’obbligazione doganale può essere pagata come segue: a. nell’ambito della procedura accentrata di conteggio dell’AFD (PCD): non in contanti mediante fattura; b. in contanti e in franchi svizzeri; c. in contanti e nelle valute estere accettate dall’AFD al tasso di cambio fissato da quest’ultima; d. mediante carta di debito o credito accettata dall’AFD; e. mediante assegni accettati dall’AFD.

1 RS 631.011

2016-2085 3681

Dogane. O del DFF RU 2016

Titolo prima dell’art. 27 Sezione 6: Amministrazione federale delle dogane

Art. 28 Abrogato

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

19 ottobre 2016 Dipartimento federale delle finanze:

Ueli Maurer

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