AS 2016 393
Ordinanza sulla navigazione militare
Ordinanza sulla navigazione militare (ONM)
Modifica del 13 gennaio 2016
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 1° marzo 20061 sulla navigazione militare è modificata come segue:
Sostituzione di termini 1 In tutta l’ordinanza «permesso» è sostituito, con i necessari adeguamenti gramma- ticali, con «licenza». 2 In tutta l’ordinanza «natanti-traghetto» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «chiatte da traghetto».
3 Nell’articolo17 capoverso 3 «luci» è sostituito, con i necessari adeguamenti
grammaticali, con «fanali».
Art. 3 lett. a e c Nella presente ordinanza sono utilizzate le definizioni seguenti: a. natanti militari: natanti acquistati, noleggiati, presi in leasing, presi in presti- to o requisiti per l’esercito; c. licenza di condurre natanti civile: licenza di condurre natanti cantonale o federale.
Art. 4 cpv. 1 lett. c, d e f, 2, frase introduttiva (concerne soltanto i testi tedesco e francese) e lett. b, nonché 5bis 1 L’Ufficio della circolazione e della navigazione dell’esercito (UCNEs) è compe- tente per: c. l’ammissione dei conduttori di natanti militari e dei periti d’esame militari;
1 RS 510.755
2015-1532 393
Navigazione militare. O RU 2016
d. il rilascio e la revoca della licenza di navigazione militare, della licenza di condurre natanti militare e della licenza di perito d’esame militare; f. il rilascio dei brevetti e delle autorizzazioni per la navigazione a mezzo radar ufficiali.
2 La Formazione d’addestramento del genio/del salvataggio è competente per:
b. la messa a disposizione del personale specializzato e dei periti d’esame ne- cessari all’istruzione e agli esami, conformemente alle direttive dell’UCNEs; 5bis La Formazione d’addestramento responsabile garantisce l’applicazione della presente ordinanza e delle prescrizioni civili nell’ambito delle attività premilitari e delle attività militari fuori del servizio.
Art. 6 cpv. 2 lett. d
2 Non devono essere immatricolati:
d. i veicoli galleggianti a motore atti a trainare una o più persone, attrezzate con apparecchi da immersione, sotto la superficie dell’acqua (scooter da immersione).
Art. 7 cpv. 1bis 1bis Le barche da traghetto sono impiegate senza licenza di navigazione. Le loro licenze di navigazione sono conservate presso il Centro logistico dell’esercito com- petente.
Art.8 cpv. 1 1 I natanti militari portano fanali per la navigazione, fanali d’ingombro e fanali a luce intermittente o, come minimo, un fanale chiaro visibile per tutto l’orizzonte. I fanali non devono essere fissati in maniera permanente.
Art. 9 cpv. 2 2 I civili non possono essere presi a bordo di natanti militari. Sono eccettuati i civili che: a. partecipano a un’esercitazione militare, a un’attività di servizio della truppa o a manifestazioni militari fuori del servizio; b. devono essere trasportati come visitatori in occasione di esercitazioni mili- tari, giornate delle porte aperte, consegne di bandiere o stendardi, cerimonie di promozione o durante manifestazioni militari fuori del servizio; c. partecipano a visite militari organizzate o devono essere trasportati nel qua- dro di impieghi della truppa autorizzati secondo l’ordinanza del 21 agosto
20132 concernente l’appoggio a favore di attività civili o attività fuori del
servizio mediante mezzi militari;
2 RS 513.74
394
Navigazione militare. O RU 2016
d. devono essere presi a bordo per altre ragioni di servizio o di ordine militare; e. sono presi a bordo in casi d’emergenza o per prestare soccorso.
Art. 11 cpv. 1
1 Gli esami di conduttore militari sono eseguiti da periti d’esame militari.
Art. 12 Licenza 1 Chi conduce natanti militari durante il servizio militare o nel quadro di un’attività militare fuori del servizio deve essere titolare di una licenza di condurre natanti militare. 2 I militari ricevono la licenza di condurre natanti militare se hanno superato l’esame e adempiono le condizioni fisiche, psichiche e militari per condurre in modo sicuro un natante. 3 Il personale militare e gli insegnanti specialisti non necessitano di alcuna licenza di condurre natanti militare quando, in servizio militare o nel quadro di attività militari fuori del servizio, conducono natanti militari con una licenza di condurre natanti civile della categoria corrispondente. 4 Coloro ai quali è stato revocata la licenza di condurre natanti civile non sono autorizzati a condurre natanti durante il servizio militare o nel quadro di un’attività militare fuori del servizio. 5 Nel caso di agenti di polizia, per le rispettive attività di servizio è sufficiente la licenza di condurre cantonale della categoria corrispondente. La licenza di condurre militare è rilasciata per cinque anni dal comando della Formazione d’addestramento del genio/del salvataggio una volta conclusa l’istruzione complementare.
Art. 13 cpv. 1, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese) e lett. f e 1bis 1 La licenza di condurre natanti militare è rilasciata per le seguenti categorie:
f. Abrogata 1bis Per condurre natanti dotati di impianti di navigazione a mezzo radar è necessario un brevetto radar ufficiale. Tale brevetto viene rilasciato quale categoria supplemen- tare di licenza VI.
Art. 14 cpv. 2 e 3
2 Revoca al militare la licenza di condurre natanti militare se:
a. sussiste un motivo di revoca secondo gli articoli 19–21 LNI; b. gli è stata revocata l’autorizzazione a condurre militare secondo l’articolo 38 dell’ordinanza dell’11 febbraio 20043 sulla circolazione stradale militare; c. non soddisfa più le esigenze poste ai conduttori di natanti militari;
3 RS 510.710
395
Navigazione militare. O RU 2016
d. non osserva le prescrizioni militari in materia di consumo di droga o di alcol; e. non soddisfa più i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza di con- durre natanti civile o militare; f. non soddisfa più i requisiti medici. 3 La licenza di condurre natanti militare è revocata per tutte le categorie. Contro la decisione di revoca della licenza di condurre natanti militare può essere inoltrato reclamo.
Art. 15 cpv. 2 Concerne soltanto i testi tedesco e francese
Art. 16 Periti d’esame 1 La condizione per il rilascio della licenza di perito d’esame militare è il possesso di una licenza di condurre natanti federale. 2 L’UCNEs emana, d’intesa con l’UFT, istruzioni concernenti l’istruzione, il perfe- zionamento e gli esami dei periti d’esame militari.
Art. 25 cpv. 2 2 Il Centro danni DDPS è competente per la liquidazione dei danni e per la decisione di prima istanza in merito al regresso e alla partecipazione alle spese per i danni. Del rimanente sono applicabili per analogia gli articoli 80, 81, 83, 85 e 87 dell’ordinanza dell’11 febbraio 20044 sulla circolazione stradale militare.
Art. 28a Disposizioni transitorie della modifica del 13 gennaio 2016 1 Su richiesta l’UCNEs rilascia un brevetto radar ufficiale ai conduttori di natanti militari che dopo il 1° gennaio 1995 hanno assolto con successo un’istruzione in materia di radar. 2 Nel caso di natanti dell’esercito che navigano a mezzo di radar, il radarista può condurre detti natanti fino al 31 dicembre 2018 senza brevetto radar o autorizzazione radar ufficiali.
II L’ordinanza dell’11 febbraio 20045 sulla circolazione stradale militare è modificata come segue:
Art. 38 cpv. 2
2 L’autorizzazione a condurre militare è revocata per tutte le categorie.
4 RS 510.710 5 RS 510.710
396
Navigazione militare. O RU 2016
Art. 47 cpv. 2 lett. c
2 I civili non sono autorizzati a viaggiare su veicoli militari, salvo se:
c. partecipano a visite militari organizzate o devono essere trasportati nel qua- dro di impieghi della truppa autorizzati conformemente all’ordinanza del
21 agosto 20136 concernente l’appoggio a favore di attività civili e di attività
fuori del servizio mediante mezzi militari;
III La presente ordinanza entra in vigore il 15 febbraio 2016.
13 gennaio 2016 In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
6 RS 513.74
397
Navigazione militare. O RU 2016
398