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AS 2016 4115

Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Sultanato dell'Oman per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito

Traduzione1

Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Sultanato dell’Oman per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito

Conclusa il 22 maggio 2015 Approvata dall’Assemblea federale il 17 giugno 20162 Entrata in vigore mediante scambio di note il 13 ottobre 2016

Il Consiglio federale svizzero e il Governo del Sultanato dell’Oman, desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I Campo di applicazione della Convenzione

Art. 1 Soggetti La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Art. 2 Imposte considerate 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento. 2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte riscosse sul reddito complessivo o su elementi del reddito comprese le imposte sugli utili provenienti dall’alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull’ammontare complessivo degli stipendi o dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.

RS 0.672.961.61

1 Dal testo originale francese (RO 2016 4115).

2 RU 2016 4113

2015-1966 4115

Doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito. Conv. con l’Oman RU 2016

3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:

a) per quanto concerne la Svizzera: le imposte federali, cantonali e comunali sul reddito (reddito complessivo, reddito del lavoro, reddito del patrimonio, utili industriali e commerciali, guadagni in capitale e altri redditi); (qui di seguito indicate quale «imposta svizzera»); b) per quanto concerne il Sultanato dell’Oman: l’imposta sul reddito; (qui di seguito indicata quale «imposta omanese»). 4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali. 5. La Convenzione non si applica alle imposte prelevate alla fonte sulle vincite alle lotterie.

Capitolo II Definizioni

Art. 3 Definizioni generali

1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una

diversa interpretazione: a) (i) il termine «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera, (ii) l’espressione «Sultanato dell’Oman» designa il territorio del Sultanato dell’Oman e le isole che ne fanno parte, le sue acque territoriali e tutta la regione oltre le acque territoriali sulla quale il Sultanato dell’Oman esercita diritti sovrani relativi all’esplorazione e allo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini e delle acque sovra- stanti conformemente alle disposizioni del diritto internazionale e delle leggi del Sultanato dell’Oman; b) le espressioni «uno Stato contraente» e «l’altro Stato contraente» designano a seconda del contesto, il Sultanato dell’Oman o la Svizzera; c) il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società e ogni altra associazione di persone; d) il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente con- siderato persona giuridica ai fini dell’imposizione; e) le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell’altro Stato contraente» designano rispettivamente un’impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente o un’impresa esercitata da un residente dell’altro Stato contraente;

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f) per «traffico internazionale» s’intende qualsiasi attività di trasporto effettua- ta per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un’impresa di uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l’aeromobile sia uti- lizzato esclusivamente tra località situate nell’altro Stato contraente; g) l’espressione «autorità competente» designa: (i) per quanto concerne la Svizzera, il capo del Dipartimento federale delle finanze o il suo rappresentante autorizzato, (ii) per quanto concerne il Sultanato dell’Oman, il Ministero delle finanze o il suo rappresentante autorizzato; h) per quel che concerne uno Stato contraente, il termine «nazionali» designa: (i) le persone fisiche che possiedono la cittadinanza di uno Stato contraen- te, (ii) tutte le persone giuridiche, società di persone o associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente; i) l’espressione «istituzione di previdenza» o «cassa pensioni» designa tutti i piani, le istituzioni, i fondi, le fondazioni d’investimento, i trust o altre isti- tuzioni di uno Stato contraente, che sono: (i) riconosciuti da uno Stato contraente e generalmente esentati dall’impo- sta sul reddito, e che (ii) sono principalmente impiegati nell’amministrazione o nel versamento di pensioni o altre rimunerazioni analoghe oppure nel conseguimento di redditi per una o altre istituzioni di previdenza.

2. Per l’applicazione delle disposizioni della Convenzione da parte di uno Stato

contraente, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, le espressioni che non vi siano definite hanno il significato che ad esse è attribuito nel momento in cui la Convenzione è applicata conformemente alla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, ritenuto che il senso attribuito a queste espressioni dalla legislazione fiscale applicabile in questo Stato prevale sul senso loro attribuito da un’altra legislazione di detto Stato.

Art. 4 Residenza 1. Ai fini della presente Convenzione, l’espressione «residente di uno Stato con- traente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assog- gettata a imposta nello stesso Stato a motivo del domicilio, della residenza perma- nente, della sede di direzione, del luogo di registrazione o d’ogni altro criterio di natura analoga. Per quanto concerne il Sultanato dell’Oman, una persona fisica è considerata resi- dente di detto Stato contraente se dispone di un’abitazione permanente, ha il centro dei suoi interessi vitali o soggiorna abitualmente nel Sultanato dell’Oman.

2. Ai fini del paragrafo 1, il termine «residente» comprende:

a) uno Stato contraente, i governi locali, tutte le suddivisioni politiche o gli enti locali di detto Stato;

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b) un’istituzione governativa di diritto pubblico come la banca nazionale, i fon- di, le società, le autorità, le fondazioni, le agenzie o altri enti simili. 3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguen- te modo: a) detta persona è considerata residente soltanto dello Stato nel quale ha un’abitazione permanente; se dispone di un’abitazione permanente in entrambi gli Stati, essa è considerata residente soltanto dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli inte- ressi vitali); b) se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non dispone di un’abitazione perma- nente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente soltanto dello Stato in cui soggiorna abitualmente; c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati o non soggior- na abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente soltanto dello Stato del quale ha la cittadinanza; d) se detta persona ha la cittadinanza di entrambi gli Stati o non ha la cittadi- nanza di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvo- no la questione di comune accordo.

4. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una

persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, essa è considerata residen- te soltanto dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

Art. 5 Stabile organizzazione 1. Ai fini della presente Convenzione, l’espressione «stabile organizzazione» desi- gna una sede fissa di affari in cui l’impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

2. L’espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare:

a) una sede di direzione; b) una succursale; c) un ufficio; d) un’officina; e) un laboratorio; e f) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o qualsiasi altro luogo di estrazione di risorse naturali. 3. Un cantiere di costruzione o una catena di montaggio costituiscono una stabile organizzazione soltanto se la loro durata eccede i nove mesi.

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4. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo non si considera che vi sia stabile organizzazione se: a) si fa uso di installazioni ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all’impresa; b) le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna; c) le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini della tra- sformazione da parte di un’altra impresa; d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di racco- gliere informazioni per l’impresa; e) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di pubblicità, di fornire infor- mazioni, di effettuare ricerche scientifiche o di esercitare attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario per l’impresa; f) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini dell’esercizio cumulativo delle attività menzionate nelle lettere a)–e), a condizione che l’insieme delle atti- vità della sede fissa di affari risultante da questo cumulo mantenga un carat- tere preparatorio o ausiliario. 5. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, se una persona – diversa da un agente che goda di uno statuto indipendente, di cui al paragrafo 6 – agisce per conto di un’impresa e dispone in uno Stato contraente di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti in nome dell’impresa, si considera che detta impresa abbia in questo Stato una stabile organizzazione per tutte le attività che questa persona esercita a suo nome, a meno che le attività di questa persona non si limitino a quelle menzionate al paragrafo 4 e che, se fossero esercitate tramite una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare tale sede come una stabile organizzazione giusta le disposizioni di tale paragrafo.

6. Non si considera che un’impresa abbia una stabile organizzazione in uno Stato

contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno statuto indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell’ambito della loro ordinaria attività. 7. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell’altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione che in altro modo) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell’altra.

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Capitolo III Imposizione dei redditi

Art. 6 Redditi immobiliari 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (com- presi i redditi delle attività agricole e forestali) situati nell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. L’espressione «beni immobili» ha il significato che ad essa è attribuito dal diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. Essa comprende in ogni caso gli accessori, le scorte vive o morte delle aziende agricole (compresi gli allevamenti di pesci) e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. L’usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti e altre risorse naturali sono anch’essi considerati «redditi immobiliari». Le navi e gli aeromobili non sono considerati beni immobili. 3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dall’utilizzazione diretta, dalla locazione o dall’affitto nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un’impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l’esercizio di una libera professione.

Art. 7 Utili delle imprese 1. Gli utili di un’impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l’impresa non eserciti la sua attività nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l’impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell’impresa sono imponibili nell’altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili siano attribuibili alla stabile organizzazione. 2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un’impresa di uno Stato con- traente svolge la sua attività nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente sono attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che essa avrebbe potuto conseguire se fosse stata un’impresa distinta svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e avesse trattato in piena indipendenza con l’impresa di cui è la stabile organizzazione. 3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizza- zione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove. 4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire a una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell’impresa fra le diverse parti di essa, le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo non impediscono a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili

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secondo la ripartizione in uso; il metodo di riparto adottato dovrà tuttavia essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo. 5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l’impresa. 6. Ai fini dell’applicazione dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in

altri articoli della presente Convenzione le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.

Art. 8 Navigazione marittima ed aerea 1. Gli utili di un’impresa di uno Stato contraente derivanti dall’esercizio, nel traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto in questo Stato contraente. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune («pool»), a un esercizio in comune o a un organi- smo internazionale di esercizio.

Art. 9 Imprese associate

1. Quando:

a) un’impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un’impresa dell’altro Stato con- traente; o b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla dire- zione, al controllo o al capitale di un’impresa di uno Stato contraente e di un’impresa dell’altro Stato contraente, e, nell’uno e nell’altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza. 2. Quando uno Stato contraente include negli utili di un’impresa di questo Stato – e tassa in conseguenza – utili sui quali un’impresa dell’altro Stato contraente è stata tassata in questo altro Stato e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati conseguiti dall’impresa del primo Stato se le condizioni convenute tra le due impre- se fossero state quelle che sarebbero state fissate tra imprese indipendenti, l’altro Stato procede ad un adeguato aggiustamento dell’ammontare d’imposta prelevato su questi utili. Per determinare questo aggiustamento occorre tener conto delle altre disposizioni della presente Convenzione; se necessario, le autorità competenti degli Stati contraenti potranno consultarsi.

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Art. 10 Dividendi 1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente a un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali dividendi possono essere anche tassati nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente e in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se il beneficiario effettivo dei dividendi è un residente nell’altro Stato contraente, l’imposta così applicata non può eccedere: a) il 5 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi, se il beneficiario effettivo è una società (diversa da una società di persone) che detiene direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi; b) il 15 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi. 3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, lo Stato contraente di cui è residente la società che paga i dividendi esclude dall’imposizione i dividendi pagati se il beneficiario effettivo dei dividendi è: a) l’altro Stato contraente, una delle sue suddivisioni politiche o la sua banca nazionale; b) un’istituzione di previdenza o una cassa pensioni dell’altro Stato contraente; oppure c) nel caso del Sultanato dell’Oman, il Fondo di riserva generale, il Fondo d’investimento omanese e tutte le altre persone giuridiche o istituzioni dete- nute interamente dal Governo del Sultanato dell’Oman come, se del caso, convenuto tra le autorità competenti degli Stati contraenti. 4. Le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 non riguardano in alcun caso l’imposizione della società per gli utili con i quali sono pagati i dividendi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo la procedu- ra di applicazione di dette limitazioni. 5. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili – ad eccezione dei crediti – nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione dello Stato di cui è residente la società distributrice. 6. Le disposizioni dei paragrafi 1–3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti, nell’altro Stato

contraente di cui la società che paga i dividendi è residente, sia un’attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una profes- sione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatri- ce dei dividendi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi sono applicabili, a seconda dei casi, le disposizioni dell’arti- colo 7 o dell’articolo 14. 7. Qualora una società residente di uno Stato contraente ritrae utili o redditi dall’al- tro Stato contraente, detto altro Stato non può prelevare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto

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altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettiva- mente ad una stabile organizzazione o ad una base fissa situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

Art. 11 Interessi 1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente, il cui beneficiario effettivo è un residente dell’altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali interessi possono anche essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma se il beneficiario effettivo degli interessi è residente dell’altro Stato contraente, l’imposta così applicata non può eccedere il 5 per cento dell’importo lordo degli interessi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità d’applicazione di dette limitazioni. 3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati a un beneficiario effettivo residente nell’altro Stato contraente sono esenti dall’imposta nel primo Stato contraente purché questi interessi siano pagati: a) al Governo dell’altro Stato, alle sue suddivisioni politiche, ai suoi enti locali o alla sua banca nazionale; b) nel caso del Sultanato dell’Oman, al Fondo di riserva generale, al Fondo d’investimento omanese e a tutte le altre persone giuridiche o istituzioni detenute interamente dal Governo del Sultanato dell’Oman come, se del caso, convenuto tra le autorità competenti degli Stati contraenti; c) in relazione a un debito derivante dalla vendita a credito di equipaggiamenti, merci o servizi; d) in relazione a un mutuo di qualunque natura concesso da un istituto banca- rio; e) a un’istituzione di previdenza o a una cassa pensioni; oppure f) in relazione a prestiti tra società. 4. Ai fini del presente articolo il termine «interessi» designa i redditi provenienti da crediti di ogni natura, corredati o meno di garanzie ipotecarie o di una clausola di partecipazione agli utili del debitore e, segnatamente i redditi provenienti da prestiti pubblici e obbligazioni di prestiti, compresi i premi ed altri frutti relativi a detti titoli. Le penali per pagamento tardivo non sono considerate interessi ai sensi del presente articolo. 5. Le disposizioni dei paragrafi 1–3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti, nell’altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, sia un’attività industriale o commer- ciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indi-

pendente mediante una base fissa ivi situata, e il credito generatore degli interessi si

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ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi sono applicabili, a seconda dei casi, le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14. 6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente anche quando il debitore è una persona residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per la quale è stato contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e questi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa. 7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le dispo- sizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest’ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Con- venzione.

Art. 12 Canoni 1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati a un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono e in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se il beneficia- rio effettivo dei canoni è un residente dell’altro Stato contraente, l’imposta così applicata non può eccedere l’8 per cento dell’ammontare lordo dei canoni. Le autori- tà competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità d’appli- cazione di dette limitazioni. 3. Ai fini del presente articolo il termine «canoni» designa i compensi di qualsiasi specie corrisposti per l’uso o la concessione dell’uso di diritti d’autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, comprese le pellicole cinematografiche, di brevet- ti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, come pure per l’uso o la concessione dell’uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche e per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato con- traente dal quale provengono i canoni, sia un’attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata e i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi sono appli- cabili, a seconda dei casi, le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14. 5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è una persona residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile orga-

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nizzazione o una base fissa per le cui necessità è stato contratto l’obbligo al paga- mento dei canoni e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa. 6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare dei canoni, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest’ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile conformemente alla legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Art. 13 Utili di capitale 1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall’alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui all’articolo 6 e situati nell’altro Stato con- traente, sono imponibili in quest’ultimo Stato. 2. Gli utili derivanti dall’alienazione di beni mobili facenti parte dell’attivo di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente ha nell’altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell’altro Stato contraente per l’esercizio di una libera professione, compresi gli utili derivanti dall’alienazione di detta stabile orga- nizzazione (da sola o in uno con l’intera impresa), o di detta base fissa, sono impo- nibili in detto altro Stato. 3. Gli utili di un’impresa di uno Stato contraente derivanti dall’alienazione di navi o di aeromobili impiegati nel traffico internazionale o di beni mobili adibiti al loro esercizio, sono imponibili soltanto in questo Stato. 4. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall’alienazione di azioni o di altri diritti di partecipazione in una società i cui beni consistono per più del 50 per cento, direttamente o indirettamente, in beni immobili di cui all’articolo 6 situati nell’altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato contraente. 5. Gli utili derivanti dall’alienazione di ogni altro bene diverso da quelli indicati nei paragrafi 1–4 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l’alienante è residente.

Art. 14 Professioni indipendenti 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall’esercizio di una libera professione o d’altre attività indipendenti sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che egli non disponga abitualmente di una base fissa nell’altro Stato contraen- te per l’esercizio della propria attività. Ove disponga di una tale base fissa, i redditi sono imponibili nell’altro Stato, ma unicamente nella misura in cui essi sono impu- tabili a detta base fissa.

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2. L’espressione «libera professione» comprende, in particolare, le attività indipen- denti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti di medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Art. 15 Lavoro subordinato 1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le altre rimunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispet- tivo di un’attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l’attività non venga svolta nell’altro Stato contraente. Se l’attività è quivi svolta, le rimunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato. 2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le rimunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto nell’altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se: a) il beneficiario soggiorna nell’altro Stato per al massimo 183 giorni nel corso dell’anno fiscale considerato; e b) le rimunerazioni sono pagate da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente dell’altro Stato; e c) l’onere delle rimunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell’altro Stato. 3. Nonostante i precedenti paragrafi del presente articolo, le rimunerazioni percepite da ogni impiegato di un’impresa di uno Stato contraente in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o aeromobili impiegati nel traffico internazionale sono imponibili in questo Stato contraente.

Art. 16 Compensi e gettoni di presenza Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione o di vigilanza di una società residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

Art. 17 Artisti e sportivi 1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell’altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, come artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista o di sportivo sono imponibili in detto altro Stato. 2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo in tale qualità è attribuito a una persona diversa dall’artista o dallo sportivo medesimo, detto reddito è imponibile, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15, nello Stato contraente nel quale le prestazioni dell’artista o dello sportivo sono esercitate. Le disposizioni del periodo precedente non si applicano se è dimostrato che né l’artista dello spettacolo o lo sportivo né persone a lui associate partecipano direttamente agli utili di questa persona.

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3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non trovano applicazione per i redditi prove- nienti da attività esercitate in un altro Stato contraente da artisti dello spettacolo o sportivi se questi redditi derivano direttamente o indirettamente, esclusivamente o principalmente da fondi pubblici dell’altro Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o dei suoi enti locali. In questo caso i redditi sono imponibili unicamente nello Stato contraente in cui l’artista dello spettacolo o lo sportivo è residente.

Art. 18 Pensioni e altre prestazioni analoghe Le pensioni e le altre rimunerazioni analoghe in corrispettivo di un impiego anterio- re nonché altre prestazioni di pensione provenienti da uno Stato contraente e versate a un residente dell’altro Stato contraente, sono imponibili nel primo Stato.

Art. 19 Funzioni pubbliche 1. a) I salari, gli stipendi e le rimunerazioni analoghe pagate da uno Stato con- traente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale a una perso- na fisica, in corrispettivo di servizi resi a tale Stato, suddivisione politica o ente locale, sono imponibili soltanto in detto Stato contraente. b) Tuttavia, tali salari, stipendi e rimunerazioni analoghe sono imponibili sol- tanto nell’altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato e la persona fisica sia un residente di detto Stato contraente che: (i) abbia la cittadinanza di detto Stato contraente; o (ii) non sia divenuta residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i ser- vizi.

2. a) Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le pensioni corrisposte da uno

Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale, direttamente o mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una per- sona fisica in corrispettivo di servizi resi a tale Stato, suddivisione politica o ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato contraente. b) Tuttavia, tali pensioni e altre rimunerazioni analoghe sono imponibili soltan- to nell’altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la cittadinanza. 3. Le disposizioni degli articoli 15, 16, 17 e 18 si applicano ai salari, agli stipendi e alle rimunerazioni analoghe versati a titolo di servizi resi nel quadro di un’attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente, da una sua suddivisio- ne politica o da un suo ente locale.

Art. 20 Studenti Le somme che uno studente o un praticante, il quale è o era, immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell’altro Stato contraente e che soggior- na nel primo Stato al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di studio o di formazio- ne non sono imponibili in questo altro Stato, a condizione che tali somme provenga- no da fonti situate al di fuori di detto Stato.

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Art. 21 Altri redditi 1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, di qualsiasi prove- nienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzio- ne sono imponibili soltanto in tale Stato. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli pro- venienti da beni immobili come sono definiti nel paragrafo 2 dell’articolo 6, quando il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, esercita nell’altro Stato contraente, sia un’attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, cui si ricollega effettivamente il diritto o il bene generatore dei redditi. In tale ipotesi sono applicabili, a seconda dei casi, le disposizioni dell’articolo 7 o dell’articolo 14.

Capitolo IV Metodi per eliminare le doppie imposizioni

Art. 22 Eliminazione delle doppie imposizioni

1. Per quanto concerne la Svizzera, la doppia imposizione sarà evitata nel modo

seguente: a) Fatta salva la lettera b, qualora un residente della Svizzera consegua redditi che giusta le disposizioni della presente Convenzione sono imponibili nel Sultanato dell’Oman, la Svizzera esenta da imposta questi redditi, ma può nel calcolare l’ammontare dell’imposta sul resto del reddito di questo resi- dente, applicare l’aliquota corrispondente al reddito complessivo senza tener conto dell’avvenuta esenzione. Tuttavia, questa esenzione si applica agli utili di cui al paragrafo 4 dell’articolo 13 unicamente se ne è provata l’effettiva imposizione nel Sultanato dell’Oman. b) Qualora un residente della Svizzera riceva dividendi, interessi o canoni che secondo le disposizioni degli articoli 10, 11 o 12 sono imponibili nel Sulta- nato dell’Oman, la Svizzera accorda, su domanda del residente, uno sgravio che può avere le seguenti forme: (i) computo dell’imposta pagata nel Sultanato dell’Oman, giusta le dispo- sizioni degli articoli 10, 11 o 12, sull’imposta svizzera sul reddito di suddetto residente; l’ammontare computato non può tuttavia eccedere la frazione dell’imposta svizzera, calcolata prima del computo, che corri- sponde al reddito imponibile nel Sultanato dell’Oman; o (ii) riduzione forfettaria dell’imposta svizzera; o (iii) esenzione parziale dall’imposta svizzera dei dividendi, degli interessi o dei canoni di cui si tratta, pari almeno all’imposta prelevata nel Sultana- to dell’Oman sull’ammontare lordo dei dividendi. La Svizzera determina il tipo di sgravio applicabile e regola la procedura conformemente alle prescrizioni svizzere sull’applicazione delle convenzio-

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ni internazionali stipulate dalla Confederazione Svizzera per evitare le dop- pie imposizioni. c) Qualora un residente della Svizzera consegua redditi di cui all’articolo 18, la Svizzera accorda, a domanda del residente, un computo sull’imposta svizze- ra afferente a questo reddito equivalente all’imposta riscossa giusta l’artico- lo 18; questo computo non può tuttavia eccedere la frazione d’imposta sviz- zera, calcolata prima del computo, corrispondente ai redditi imponibili nel Sultanato dell’Oman. d) Una società che è residente della Svizzera e che riceve dei dividendi da una società che è residente del Sultanato dell’Oman fruisce, per quanto riguarda l’imposta svizzera afferente a detti dividendi, dei medesimi vantaggi di cui fruirebbe se la società che paga i dividendi fosse residente della Svizzera. 2. Per quanto concerne il Sultanato dell’Oman, la doppia imposizione sarà evitata nel modo seguente: Qualora un residente del Sultanato dell’Oman consegua redditi che giusta le dispo- sizioni della presente Convenzione sono imponibili in Svizzera, il Sultanato dell’Oman concede sull’imposta che preleva sui redditi di detto residente una dedu- zione di un importo uguale all’imposta sul reddito pagata in Svizzera, direttamente o tramite deduzione. Questo computo non può tuttavia eccedere la frazione dell’im- posta (calcolata prima del computo) corrispondente ai redditi imponibili in Svizzera. Se, giusta le disposizioni della presente Convenzione, i redditi conseguiti da un resi- dente del Sultanato dell’Oman sono esenti da imposta nel Sultanato dell’Oman, il Sultanato dell’Oman può nondimeno tenere conto di questi redditi esenti dall’im- posta nel calcolare l’ammontare dell’imposta sul resto del reddito di questo resi- dente.

Capitolo V Disposizioni speciali

Art. 23 Non discriminazione 1. I cittadini di uno Stato contraente non sono assoggettati nell’altro Stato contraen- te ad alcuna imposizione né ad alcun obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i cittadini di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione, in particolare in relazione alla residenza. Nonostante le disposizioni dell’articolo 1, la presente disposizione si applica parimenti alle persone che non sono residenti di nessuno dei due Stati contraenti.

2. L’imposizione di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato con-

traente possiede nell’altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell’imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo a uno Stato contraente di accordare ai residenti dell’altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le deduzioni d’imposta che esso

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accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di fami- glia. 3. A meno che non siano applicabili le disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo 9, del paragrafo 7 dell’articolo 11 o del paragrafo 6 dell’articolo 12, gli interessi, i canoni e altre spese pagati da un’impresa di uno Stato contraente a un residente dell’altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di tale impresa, come se fossero pagati a un residente del primo Stato contraente. 4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte, diretta- mente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell’altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna impo- sizione o ad alcun obbligo ad essa relativo diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese simili del primo Stato.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle imposte oggetto della

presente Convenzione.

Art. 24 Procedura amichevole 1. Quando ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lei un’imposizione non conforme alla presente Convenzione, una persona può, indipendentemente dai mezzi giuridici previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il suo caso all’autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nell’ambito di appli- cazione del paragrafo 1 dell’articolo 23, a quella dello Stato contraente di cui pos- siede la cittadinanza. Il caso dovrà essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un’imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione. 2. L’autorità competente, se il reclamo le appare fondato e se essa non è in grado di giungere a una soluzione soddisfacente, si adopera per regolare il caso in via di amichevole composizione con l’autorità competente dell’altro Stato contraente, al fine di evitare un’imposizione non conforme alla Convenzione. 3. Le autorità competenti degli Stati contraenti si adoperano per risolvere in via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all’interpretazione o all’ap- plicazione della Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione. 4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente fra di loro al fine di pervenire ad un accordo ai sensi dei paragrafi precedenti.

Art. 25 Scambio di informazioni 1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni vero- similmente rilevanti per l’esecuzione della presente Convenzione oppure per l’ap- plicazione o l’esecuzione del diritto interno relativo alle imposte considerate dalla Convenzione nella misura in cui l’imposizione prevista non sia contraria alla Con- venzione. Lo scambio di informazioni non è limitato dall’articolo 1.

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2. Le informazioni ottenute in virtù del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete allo stesso modo di quelle ottenute in applicazione della legislazione fiscale di questo Stato e sono accessibili soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative) che si occupano dell’accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, dell’esecuzione o del perseguimento penale relativi a tali imposte oppure della decisione circa i rimedi giuridici inerenti a tali imposte. Tali persone o autorità possono utilizzare le informazioni unicamente per questi fini. Possono rivelarle nell’ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria. 3. I paragrafi 1 e 2 non possono essere interpretati nel senso che facciano obbligo a uno Stato contraente di: a) eseguire misure amministrative in deroga alla sua legislazione e alla sua prassi amministrativa o a quelle dell’altro Stato contraente; b) fornire informazioni che non possono essere ottenute in virtù della sua legi- slazione o nell’ambito della sua prassi amministrativa normale oppure di quelle dell’altro Stato contraente; c) fornire informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali o d’affari, industriali o professionali oppure metodi commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all’ordine pubblico. 4. Qualora, ai sensi del presente articolo, uno Stato contraente chieda informazioni, l’altro Stato contraente usa le possibilità a sua disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste, anche qualora queste informazioni non gli siano utili a fini fiscali propri. L’obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alle limitazioni pre- viste nel paragrafo 3; esse non sono tuttavia da interpretare come il rifiuto di comu- nicare informazioni a uno Stato contraente unicamente poggiandosi sul fatto che queste ultime non presentano per lui alcun interesse per la sua legislazione fiscale nazionale.

5. In nessun caso le disposizioni del paragrafo 3 devono essere interpretate nel

senso che permettono a uno Stato contraente di rifiutare di comunicare informazioni unicamente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona operante come agente o fiduciario oppure perché dette informazioni si rifanno ai diritti di proprietà di una persona. Nonostante le disposi- zioni del paragrafo 3 o le disposizioni contrarie del diritto interno, le autorità fiscali dello Stato richiesto sono autorizzate a divulgare le informazioni menzionate in que- sto paragrafo, sempre che sia necessario per soddisfare gli obblighi da esso previsti.

Art. 26 Membri di missioni diplomatiche e di rappresentanze consolari 1. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri di missioni diplomatiche e di rappresentanze consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari. 2. Nonostante le disposizioni dell’articolo 4, ogni persona fisica che è membro di una missione diplomatica, di una rappresentanza consolare o di una delegazione permanente di uno Stato contraente, situata nell’altro Stato contraente o in uno Stato

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terzo, è considerata residente dello Stato accreditante ai fini della presente Conven- zione, a condizione che: a) conformemente al diritto internazionale non sia assoggettata, nello Stato accreditatario, a imposta sui redditi provenienti da fonti esterne a questo Sta- to; e b) abbia, nello Stato accreditante, i medesimi obblighi dei residenti di questo Stato quanto all’imposta sul reddito complessivo. 3. La Convenzione non si applica alle organizzazioni internazionali, ai loro organi o ai loro funzionari, né ai membri di una missione diplomatica, di un posto consolare o di una delegazione permanente di uno Stato terzo, qualora si trovino sul territorio di uno Stato contraente o non siano trattati, in materia di imposte sul reddito, come residenti dell’uno o dell’altro Stato contraente.

Capitolo VI Disposizioni finali

Art. 27 Entrata in vigore

1. Ciascuno Stato contraente notificherà all’altro, per via diplomatica, l’adem-

pimento della procedura legale per l’entrata in vigore della presente Convenzione. La Convenzione entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda di queste notificazioni.

2. Le disposizioni della Convenzione si applicheranno:

a) per quanto concerne le imposte trattenute alla fonte, ai redditi pagati o ac- creditati il 1° gennaio dell’anno civile successivo a quello nel corso del qua- le la presente Convenzione è entrata in vigore, o dopo tale data; b) per quanto concerne le altre imposte, agli anni fiscali che iniziano il 1° gen- naio dell’anno civile successivo a quello nel corso del quale la presente Convenzione è entrata in vigore, o dopo tale data; c) per quanto concerne l’articolo 25, alle informazioni riguardanti gli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell’anno civile successivo all’entrata in vigore della presente Convenzione, o dopo tale data. 3. La Convenzione firmata il 3 novembre 20073 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Sultanato dell’Oman per evitare la doppia imposizione del reddito proveniente dai trasporti aerei internazionali cessa di essere applicabile ed è sospesa per tutto l’anno fiscale in cui la presente Convenzione trova applicazione.

3 RU 2009 3201

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Art. 28 Denuncia La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno Stato contraente. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per via di- plomatica con un preavviso scritto minimo di sei mesi prima della fine di ogni anno civile. In tal caso, la Convenzione cessa di essere applicabile: a) con riferimento alle imposte trattenute alla fonte, ai redditi pagati o accredi- tati il 1° gennaio dell’anno civile successivo a quello nel corso del quale è stata notificata la denuncia, o dopo tale data; b) con riferimento alle altre imposte, per tutti gli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell’anno civile successivo a quello nel corso del quale è stata notificata la denuncia, o dopo tale data.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Con- venzione.

Fatto in doppio esemplare a Sugiez, il 22 maggio 2015, in lingua francese, araba e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza d’interpretazione prevarrà il testo inglese.

Per il Per il Consiglio federale svizzero: Governo del Sultanato dell’Oman: Yves Rossier Bader bin Hamad bin Hamoud Al Bousaeedi

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Protocollo

La Confederazione Svizzera e il Sultanato dell’Oman all’atto della firma a Sugiez, il 22 maggio 2015, della Convenzione conclusa fra i due Stati per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, hanno convenuto le seguenti disposizioni che formano parte integrante della Convenzione.

1. In generale

a) Le autorità competenti possono consultarsi in vista di prendere le misure appropriate per prevenire l’impiego abusivo della Convenzione. In particola- re, queste misure possono mirare a impedire che persone non residenti di uno Stato contraente abusino dei vantaggi previsti dalla presente Conven- zione. b) Le disposizioni degli articoli 10, 11 e 12 non si applicano se il principale obiettivo di una persona interessata dalla costituzione o attribuzione di azio- ni, di crediti o di altri diritti per i quali sono pagati dividendi, interessi o canoni è di beneficiare dei vantaggi fiscali previsti agli articoli 10, 11 e 12 per mezzo della costituzione o dell’attribuzione in questione.

2. Ad art. 3 par. 1 lett. i)

Resta inteso che l’espressione «istituzione di previdenza» o «cassa pensioni» com- prende le seguenti istituzioni nonché tutte le istituzioni identiche o simili, costituite sulla base delle leggi interne emanate dopo la firma della Convenzione: a) nel Sultanato dell’Oman, le casse pensioni costituite conformemente alla legislazione del Sultanato dell’Oman; b) in Svizzera, le istituzioni che rientrano nel campo d’applicazione: (i) della legge federale del 20 dicembre 19464 su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, (ii) della legge federale del 19 giugno 19595 su l’assicurazione per l’inva- lidità, (iii) della legge federale del 6 ottobre 20066 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità,

4 RS 831.10 5 RS 831.20 6 RS 831.30

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(iv) la legge federale del 25 giugno 19827 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, comprese le istituzioni di previ- denza non registrate che offrono piani di previdenza professionali, e (v) le forme previdenziali riconosciute della previdenza individuale vinco- lata equiparabili alla previdenza professionale secondo l’articolo 82 del- la legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.

3. Ad art. 4

a) Con riferimento al paragrafo 1 dell’articolo 4 i criteri di abitazione perma- nente, di centro degli interessi vitali o di soggiorno abituale nel caso di una persona fisica implica una presenza sostanziale di detta persona nel Sultana- to dell’Oman. b) Con riferimento al paragrafo 1 dell’articolo 4, resta inteso e confermato che l’espressione «residente di uno Stato contraente» comprende in particolare: (i) un’istituzione di previdenza o una cassa pensioni costituite in detto Sta- to contraente; e (ii) un’organizzazione che persegue unicamente scopi religiosi, di utilità pubblica, scientifici, culturali, sportivi o pedagogici nonostante il fatto che i redditi o gli utili sono interamente o in parte esentati da imposta in questo Stato secondo il suo diritto interno.

4. Ad art. 7

Con riferimento ai paragrafi 1 e 2 dell’articolo 7, resta inteso che, qualora un’im- presa di uno Stato contraente venda merci o eserciti un’altra attività nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, gli utili di detta stabile organizzazione non sono determinati sulla base dell’importo totale ricevuto dall’impresa, bensì unicamente sulla base dei proventi complessivi attribuibili all’at- tività effettiva della stabile organizzazione per queste vendite o per queste opera- zioni. Nei casi di contratti di pianificazione, di fornitura, di montaggio o di costruzione di equipaggiamenti o di stabilimenti industriali, commerciali o scientifici, oppure di opere pubbliche, qualora l’impresa abbia una stabile organizzazione, gli utili di questa stabile organizzazione non sono determinati sulla base dell’importo comples- sivo del contratto, bensì unicamente sulla base della parte del contratto effettivamen- te eseguita dalla stabile organizzazione nello Stato contraente in cui essa è situata. Gli utili inerenti alla parte del contratto eseguita dalla sede principale dell’impresa sono imponibili unicamente nello Stato contraente di cui l’impresa è residente.

5. Ad art. 7 par. 3

Resta inteso che nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione le spese, per cui è comprovato che siano giustificate commercialmente, comprese le spese attribuite alla sede principale, sono ammesse in deduzione conformemente alle disposizioni determinanti del diritto fiscale dello Stato interessato.

7 RS 831.40

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6. Ad art. 8

Ai sensi del presente articolo, l’espressione «esercizio, nel traffico internazionale, di navi o di aeromobili» da parte di un’impresa comprende: a) il noleggio o la locazione di navi o aeromobili, armati ed equipaggiati, impiegati nel traffico internazionale; b) il noleggio o la locazione di navi o di aeromobili a scafo nudo, qualora tale noleggio o locazione costituisca un’attività accessoria dell’esercizio, nel traf- fico internazionale, di navi o aeromobili; c) l’utilizzo, la manutenzione o la locazione di container, qualora tale utilizzo, manutenzione o locazione costituisca un’attività accessoria dell’esercizio, nel traffico internazionale, di navi o di aeromobili. I redditi e gli utili conseguiti da un’impresa di trasporto marittimo o aereo di uno Stato contraente derivanti dall’esercizio, nel traffico internazionale, di navi o di aeromobili comprendono anche gli interessi sui fondi generati direttamente da tale esercizio, a condizione che questi interessi siano accessori a detto esercizio.

7. Ad art. 12

Con riferimento all’articolo 12 (canoni), qualora in una convenzione, un accordo o un protocollo tra il Sultanato dell’Oman e uno Stato terzo firmato successivamente alla firma della presente Convenzione, il Sultanato dell’Oman dovesse concordare un’aliquota d’imposta sui canoni inferiore a quella prevista dalla presente Conven- zione o dovesse restringere la portata della definizione di tale reddito rispetto a quanto previsto dalla presente Convenzione, la medesima aliquota o la medesima portata prevista per i canoni in tale convenzione, accordo o protocollo sarà applicata anche tra i due Stati contraenti della presente Convenzione, con effetto a partire dalla data in cui le disposizioni di tale convenzione, accordo o protocollo sono entrate in vigore.

8. Ad art. 18 e 19

Resta inteso che il termine «pensioni» di cui agli articoli 18 e 19 non designa soltan- to i pagamenti ricorrenti, ma anche prestazioni in capitale.

9. Ad art. 18 e 23

Con riferimento all’articolo 18 e all’articolo 23, i contributi pagati da o per conto di una persona fisica che esercita un’attività dipendente in uno Stato contraente a un’istituzione di previdenza dell’altro Stato contraente devono essere trattati nel primo Stato menzionato, al fine della determinazione dell’imposta dovuta da tale persona fisica e degli utili di un’impresa imponibili in questo Stato, allo stesso modo e secondo le medesime condizioni e limitazioni dei contributi pagati a un’istituzione di previdenza in tale Stato contraente, a condizione che la persona fisica non fosse residente di tale Stato e fosse affiliata all’istituzione di previdenza immediatamente prima di iniziare la sua attività in questo Stato.

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10. Ad art. 25

a) Resta inteso che lo Stato richiedente domanda uno scambio di informazioni solo dopo aver esaurito le fonti abituali di informazioni previste nella sua procedura fiscale interna. b) Resta inteso che le autorità fiscali dello Stato richiedente forniscono le se- guenti informazioni alle autorità fiscali dello Stato richiesto quando presen- tano una richiesta di informazioni secondo l’articolo 25: (i) l’identità della persona oggetto del controllo o dell’inchiesta; (ii) il periodo oggetto della domanda; (iii) una descrizione delle informazioni richieste, in particolare della loro natura e della forma in cui lo Stato richiedente desidera riceverle dallo Stato richiesto; (iv) lo scopo fiscale per cui le informazioni sono state richieste; (v) per quanto noti, il nome e l’indirizzo del detentore presunto delle infor- mazioni richieste. c) Resta inteso che il riferimento allo scambio di informazioni «verosimilmente rilevanti» ha lo scopo di garantire uno scambio di informazioni in ambito fiscale il più ampio possibile, senza tuttavia consentire agli Stati contraenti di intraprendere una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing expedition») o di domandare informazioni la cui rilevanza in meri- to agli affari fiscali di un determinato contribuente non è verosimile. Sebbe- ne la lettera 10b) contenga importanti requisiti procedurali volti a impedire la «fishing expedition», i numeri da (i) a (v) della lettera 10b) devono essere interpretati in modo da non ostacolare uno scambio effettivo di informazioni. d) Resta inteso che, sulla base dell’articolo 25 della Convenzione, gli Stati con- traenti non sono tenuti a procedere a uno scambio di informazioni spontaneo o automatico. e) Resta inteso che, prima della trasmissione delle informazioni allo Stato richiedente, nel caso di uno scambio di informazioni si applicano nello Stato richiesto le norme di procedura amministrativa relative ai diritti del contri- buente. Resta inoltre inteso che questa disposizione serve a garantire al con- tribuente una procedura regolare e non mira a ostacolare o ritardare indebi- tamente gli scambi effettivi di informazioni.

Fatto in doppio esemplare a Sugiez, il 22 maggio 2015, in lingua francese, araba e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza d’interpretazione prevarrà il testo inglese.

Per il Per il Consiglio federale svizzero: Governo del Sultanato dell’Oman: Yves Rossier Bader bin Hamad bin Hamoud Al Bousaeedi

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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

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