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AS 2016 4617

Ordinanza sull'energia

Ordinanza sull’energia (OEn)

Modifica del 2 dicembre 2016

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sull’energia è modificata come segue:

Art. 3gbis cpv. 4 lett. b n. 1 4 Nell’emettere queste decisioni, la società nazionale di rete prende in considera- zione: b. i progetti nella lista d’attesa per le altre tecnologie di produzione nel seguen- te ordine:

1. i progetti per i quali, entro il 31 ottobre precedente, è pervenuta una

notifica completa di messa in esercizio o per i quali è stata presentata la notifica completa dello stato di avanzamento del progetto ovvero, nel caso delle piccole centrali idroelettriche e degli impianti eolici, la seconda notifica completa dello stato di avanzamento del progetto: secondo la data di inoltro della rispettiva notifica,

Art. 3ibis cpv. 1 1 La società nazionale di rete versa trimestralmente la rimunerazione ai produttori, indipendentemente dalla loro potenza allacciata. Se le risorse finanziarie del Fondo di cui all’articolo 3k e quelle derivanti dalla rimunerazione del prezzo di mercato da parte dei gruppi di bilancio e dei gestori di rete non sono sufficienti per il pagamento delle rimunerazioni dovute, la rimunerazione viene versata pro rata nel corso dell’anno. Il saldo è versato nel corso dell’anno successivo.

1 RS 730.01

2015-2821 4617

Energia. O RU 2016

Art. 3p cpv. 1 1 Il responsabile del gruppo di bilancio per le energie rinnovabili deve notificare trimestralmente alla società nazionale di rete segnatamente le quantità di elettricità suddivise per tecnologia di produzione, categoria e classe di potenza.

Art. 6 cpv. 2 secondo periodo 2 … Il gruppo di bilancio per le energie rinnovabili è tenuto al ritiro e la società nazionale di rete alla rimunerazione dell’elettricità a partire dall’inizio dell’anno civile.

Art. 29e Disposizione transitoria relativa alla modifica del 2 dicembre 2016 I progetti che, secondo l’articolo 3gbis capoverso 4 lettera b numero 1, sono posti in cima alla lista d’attesa entro il 31 ottobre 2016 sulla base della notifica completa di messa in esercizio o della notifica dello stato di avanzamento del progetto, o, nel caso delle piccole centrali idroelettriche e degli impianti eolici, sulla base della seconda notifica dello stato di avanzamento del progetto, sono presi in considera- zione nel seguente ordine: 1. i progetti che sono posti in cima alla lista d’attesa entro il 31 ottobre 2015: secondo la data di notifica ai sensi dell’articolo 3g capoverso 2; 2. i progetti che sono posti in cima alla lista d’attesa entro il 31 ottobre 2016: secondo la data di notifica ai sensi dell’articolo 3g capoverso 2.

II Le appendici 1.1–1.5 e 1.8 sono modificate secondo la versione qui annessa.

III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

2 dicembre 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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Energia. O RU 2016

Appendice 1.1 (art. 3, 3a, 3b, 3d, 3g, 3h e 22 cpv. 2)

Condizioni di raccordo per le piccole centrali idroelettriche

N. 3.2.3 3.2.3 Rimunerazione di base nel caso di una messa in esercizio dopo il 1° gennaio 2014

Categoria di impianto Classe di potenza Rimunerazione di base (cent./kWh)

Messa in esercizio

1.1.2014– A partire dal 31.12.2016 1.1.2017

Categoria 1 ≤300 kW 16.1 13.9 ≤1 MW 10.9 8.9 ≤10 MW 6.9 6.6

Categoria 2 ≤10 kW 27.9 27.9 ≤50 kW 21.1 21.1 ≤300 kW 14.9 12.2 ≤1 MW 10.9 8.9 ≤10 MW 6.9 6.6

N. 3.4.3 3.4.3 Bonus per le opere idrauliche secondo le classi di potenza nel caso di una messa in esercizio dopo il 1° gennaio 2014

Categoria di impianto Classe di potenza Bonus per le opere idrauliche (cent./kWh)

Messa in esercizio

1.1.2014– A partire dal 31.12.2016 1.1.2017

Categoria 1 ≤300 kW 3.6 3.1 ≤10 MW 2.8 1.4

Categoria 2 ≤10 kW 6.2 6.2 ≤50 kW 4.5 4.5 ≤300 kW 3.4 2.8 >300 kW 2.8 1.4

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Energia. O RU 2016

N. 5.3

5.3 Notifica della messa in esercizio

5.3.1 Per tutti gli impianti, eccetto quelli di cui al numero 5.3.2, la notifica della messa in esercizio deve essere effettuata al più tardi entro sei anni dalla co- municazione della decisione positiva. 5.3.2 Per gli impianti che, secondo l’articolo 3gbis capoverso 4 lettera b numero 1, sulla base della seconda notifica completa dello stato di avanzamento del progetto sono posti in cima alla lista d’attesa, la notifica della messa in eser- cizio deve essere presentata al più tardi entro tre anni dalla comunicazione della decisione positiva.

5.3.3 La notifica della messa in esercizio deve contenere almeno le seguenti

indicazioni: a. data della messa in esercizio; b. eventuali modifiche dei dati di cui al numero 5.1 e 5.2.

9 Disposizione transitoria relativa alla modifica del 2 dicembre 2016

9.1 I gestori che mettono in esercizio i loro impianti a partire dal 1° gennaio

2017 e che tuttavia già prima di questa data hanno ricevuto una decisione

positiva e hanno presentato la prima notifica completa dello stato di avan- zamento del progetto sottostanno, sia per quanto riguarda la durata sia per il calcolo della rimunerazione, alle condizioni determinanti prima della presen- te modifica.

9.2 Per impianti che, secondo l’articolo 3gbis capoverso 4 lettera b numero 1,

sulla base della seconda notifica completa dello stato di avanzamento del progetto sono posti in cima alla lista d’attesa, la notifica della messa in eser- cizio deve essere presentata entro i seguenti termini: a. al più tardi entro sei anni dalla comunicazione della decisione positiva qualora il gestore l’abbia ricevuta entro il 31 dicembre 2015; b. al più tardi entro il 31 dicembre 2019 qualora il gestore abbia ricevuto una decisione positiva tra il 1º gennaio 2016 e il 1º gennaio 2017.

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Energia. O RU 2016

Appendice 1.2 (art. 3a, 3b, 3d, 3g, 3h e 22 cpv. 2)

Condizioni di raccordo per gli impianti fotovoltaici

N. 3.1.3 3.1.3 Nel caso di una messa in esercizio a partire dal 1° aprile 2015, la rimunera- zione per gli impianti nuovi è calcolata come segue:

Categoria Classe Tasso di rimunerazione di impianto di potenza (cent./kWh)

Messa in esercizio

1.4.2015– 1.10.2015– 1.4.2016– 1.10.2016– 1.4.2017– A partire dal 30.9.2015 31.3.2016 30.9.2016 31.03.2017 30.9.2017 1.10.2017

≤30 kW 23,4 20,4 19,5 19,0 16,3 13,7 annessi/ ≤100 kW 18,5 17,7 16,6 15,6 14,6 13,7 isolati ≤1000 kW 18,8 17,6 16,4 15,2 14,4 13,7 >1000 kW 18,5 17,6 16,5 15,3 14,5 13,7

integrati ≤30 kW 27,4 24,0 22,4 21,9 18,7 15,8 ≤100 kW 21,1 20,1 19,1 17,9 16,8 15,8

Gli impianti integrati con potenza nominale >100 kW sono considerati impianti annessi; per il calcolo della rimunerazione si applica il numero 3.2.

N. 5.3 frase introduttiva e lett. e

5.3 Notifica della messa in esercizio

La notifica della messa in esercizio deve essere effettuata al più tardi entro

12 mesi dalla comunicazione della decisione positiva relativa al progetto e

deve contenere almeno le seguenti indicazioni: e. certificazione dei dati dell’impianto;

8 Disposizione transitoria relativa alla modifica del 2 dicembre 2016

I gestori che hanno ricevuto una decisione positiva prima del 1° gennaio 2017 devo- no effettuare la notifica della messa in esercizio al più tardi entro 15 mesi dalla comunicazione della decisione positiva.

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Appendice 1.3 (art. 3a, 3b, 3d, 3g, 3h e 22 cpv. 2)

Condizioni di raccordo per gli impianti eolici

N. 5.3

5.3 Notifica della messa in esercizio

5.3.1 Per tutti gli impianti, eccetto quelli di cui al numero 5.3.2, la notifica della messa in esercizio deve essere presentata al più tardi entro sette anni dalla comunicazione della decisione positiva.

5.3.2 Per impianti che, secondo l’articolo 3gbis capoverso 4 lettera b numero 1,

sulla base della seconda notifica completa dello stato di avanzamento del progetto sono posti in cima alla lista d’attesa, la notifica della messa in eser- cizio deve essere presentata al più tardi entro tre anni dalla comunicazione della decisione positiva.

5.3.3 La notifica della messa in esercizio deve contenere almeno le seguenti

indicazioni: a. designazione del tipo di impianto; b. potenza elettrica nominale; c. altezza del mozzo; d. equipaggiamenti supplementari, ad esempio riscaldamento delle pale del rotore; e. data della messa in esercizio; f. eventuali modifiche dei dati di cui al numero 5.1.

8 Disposizione transitoria relativa alla modifica del 2 dicembre 2016

Per impianti che, secondo l’articolo 3gbis capoverso 4 lettera b numero 1, sulla base della seconda notifica completa dello stato di avanzamento del progetto sono posti in cima alla lista d’attesa, la notifica della messa in esercizio deve essere presentata entro i seguenti termini: a. al più tardi entro sette anni dalla comunicazione della decisione positiva qualora il gestore l’abbia ricevuta entro il 31 dicembre 2015; b. al più tardi entro il 31 dicembre 2019 qualora il gestore abbia ricevuto una decisione positiva tra il 1º gennaio 2016 e il 1º gennaio 2017.

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Appendice 1.4 (art. 3a, 3b, 3d, 3g, 3h e 22 cpv. 2)

Condizioni di raccordo per gli impianti geotermici

N. 4.3

4.3 Notifica della messa in esercizio

4.3.1 Per tutti gli impianti, eccetto quelli di cui al numero 4.3.2, la notifica della messa in esercizio deve essere effettuata al più tardi entro sei anni dalla co- municazione della decisione positiva. 4.3.2 Per gli impianti che, secondo l’articolo 3gbis capoverso 4 lettera b numero 1, sulla base della notifica completa dello stato di avanzamento del progetto sono posti in cima alla lista d’attesa, la notifica della messa in esercizio deve essere presentata al più tardi entro tre anni dalla comunicazione della deci- sione positiva.

4.3.3 La notifica della messa in esercizio deve contenere almeno le seguenti

indicazioni: a. data della messa in esercizio; b. eventuali modifiche dei dati di cui ai numeri 4.1 e 4.2; c. attestazione da parte di Swisstopo che il promotore del progetto ha messo a disposizione per l’elaborazione tutti i geodati ai sensi della legge federale del 5 ottobre 20072 sulla geoinformazione.

8 Disposizione transitoria relativa alla modifica del 2 dicembre 2016

Per impianti che, secondo l’articolo 3gbis capoverso 4 lettera b numero 1, sulla base della notifica completa dello stato di avanzamento del progetto sono posti in cima alla lista d’attesa, la notifica della messa in esercizio deve essere presentata entro i seguenti termini: a. al più tardi entro sei anni dalla comunicazione della decisione positiva qua- lora il gestore l’abbia ricevuta entro il 31 dicembre 2015; b. al più tardi entro il 31 dicembre 2019 qualora il gestore abbia ricevuto una decisione positiva tra il 1° gennaio 2016 e il 1° gennaio 2017.

2 RS 510.62

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Appendice 1.5 (art. 3a, 3b, 3d, 3g, 3h e 22 cpv. 2)

Condizioni di raccordo per gli impianti a biomassa

N. 3.1

3.1 Impianti ampliati o rinnovati in misura considerevole

L’aumento del coefficiente di sfruttamento elettrico giusta l’articolo 3a capoverso 2 deve essere almeno del 25 per cento a fronte di un calore ceduto almeno di pari entità.

N. 3.7.3

3.7.3 Notifica della messa in esercizio

3.7.3.1 Per tutti gli impianti, eccetto quelli di cui al numero 3.7.3.2, la notifica della messa in esercizio deve essere presentata al più tardi entro sei anni dalla co- municazione della decisione positiva. 3.7.3.2 Per gli impianti che, secondo l’articolo 3gbis capoverso 4 lettera b numero 1, in virtù della notifica completa dello stato di avanzamento del progetto sono posti in cima alla lista d’attesa, la notifica della messa in esercizio deve esse- re presentata al più tardi entro tre anni dalla comunicazione della decisione positiva.

3.7.3.3 La notifica della messa in esercizio deve contenere almeno le seguenti

indicazioni: a. eventuali modifiche dei dati di cui al numero 3.7.1; b. data della messa in esercizio.

N. 4.1

4.1 Impianti ampliati o rinnovati in misura considerevole

L’aumento del coefficiente di sfruttamento elettrico giusta l’articolo 3a capoverso 2 deve essere almeno del 25 per cento a fronte di un calore ceduto almeno di pari entità.

N. 5.9.3

5.9.3 Notifica della messa in esercizio

5.9.3.1 Per tutti gli impianti, eccetto quelli di cui al numero 5.3.9.2, la notifica della messa in esercizio deve essere presentata al più tardi entro sei anni dalla co- municazione della decisione positiva. 5.9.3.2 Per gli impianti che, secondo l’articolo 3gbis capoverso 4 lettera b numero 1, sulla base della notifica completa dello stato di avanzamento del progetto sono posti in cima alla lista d’attesa, la notifica della messa in esercizio deve

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essere presentata al più tardi entro tre anni dalla comunicazione della deci- sione positiva.

5.9.3.3 La notifica della messa in esercizio deve contenere almeno le seguenti

indicazioni: a. eventuali modifiche dei dati di cui al numero 5.9.1; b. data della messa in esercizio.

N. 6.1 lett. a

6.1 Impianti ampliati o rinnovati in misura considerevole

Gli aumenti di cui all’articolo 3a capoverso 2 ammontano: a. nel caso di cicli del vapore: almeno al 25 per cento del coefficiente di sfruttamento elettrico a fronte di un calore ceduto almeno di pari entità;

N. 6.2 lett. b n. 8

6.2 Esigenze minime generali

b. Biomassa non ammessa:

8. carburanti e combustibili biogeni il cui plusvalore ecologico è già

stato indennizzato attraverso gli attestati previsti dalla legislazione sul CO2, ad eccezione dell’olio di accensione biogeno utilizzato nelle centrali termo-elettriche a blocco.

N. 6.9.3

6.9.3 Notifica della messa in esercizio

6.9.3.1 Per tutti gli impianti, eccetto quelli di cui al numero 6.9.3.2, la notifica della messa in esercizio deve essere presentata al più tardi entro sei anni dalla comunicazione della decisione positiva. 6.9.3.2 Per gli impianti che, secondo l’articolo 3gbis capoverso 4 lettera b numero 1, sulla base della notifica completa dello stato di avanzamento del progetto sono posti in cima alla lista d’attesa, la notifica della messa in esercizio deve essere presentata al più tardi entro tre anni dalla comunicazione della deci- sione positiva. 6.9.3.3 La notifica della messa in esercizio deve contenere almeno le seguenti indi- cazioni: a. eventuali modifiche dei dati di cui al numero 6.9.1; b. data della messa in esercizio.

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8 Disposizione transitoria relativa alla modifica del 2 dicembre 2016

Per impianti che, secondo l’articolo 3gbis capoverso 4 lettera b numero 1, sulla base della notifica completa dello stato di avanzamento del progetto sono posti in cima alla lista d’attesa, la notifica della messa in esercizio deve essere presentata entro i seguenti termini: a. al più tardi entro sei anni dalla comunicazione della decisione positiva qua- lora il gestore l’abbia ricevuta entro il 31 dicembre 2015; b. al più tardi entro il 31 dicembre 2019 qualora il gestore abbia ricevuto una decisione positiva tra il 1° gennaio 2016 e il 1° gennaio 2017.

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Appendice 1.8 (art. 6b–6d)

Rimunerazione unica per impianti fotovoltaici di piccole dimensioni

N. 3.1

3.1 La rimunerazione unica è composta da un contributo di base e da un contri-

buto legato alla potenza. Per impianti ampliati o rinnovati in misura conside- revole è versato solo un contributo legato alla potenza. Si applicano i seguenti importi:

Categoria Messa in esercizio

1.1.2013– 1.1.2014– 1.4.2015– 1.10.2015 1.4.2017 A partire

31.12.2013 31.3.2015 30.9.2015 31.3.2017 31.3.2018 dal

1.4.2018

Contributo di base annessi / [CHF] 1500 1400 1400 1400 1400 1400 isolati Contributo legato alla potenza [CHF/kW] 1000 850 680 500 450 400 Contributo di base integrati [CHF] 2000 1800 1800 1800 1600 1600 Contributo legato alla potenza [CHF/kW] 1200 1050 830 610 520 460

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