AS 2016 4629
Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico
Ordinanza sull’approvvigionamento elettrico (OAEl)
Modifica del 2 dicembre 2016
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 14 marzo 20081 sull’approvvigionamento elettrico è modificata come segue:
Art. 23 cpv. 5 Abrogato
Art. 24 cpv. 2, 3, 5 e 6 2 Il responsabile del gruppo di bilancio per le energie rinnovabili fissa in direttive regole trasparenti e non discriminatorie per l’immissione di elettricità ai sensi dell’articolo 7a della legge del 26 giugno 19982 sull’energia (LEne). Tali direttive necessitano dell’approvazione dell’UFE.
3 Abrogato
5 I gruppi di bilancio sono tenuti a ritirare, secondo il piano previsionale, l’elettricità del gruppo di bilancio per le energie rinnovabili proporzionalmente all’elettricità che ricevono i consumatori finali ad essi attribuiti. Nel caso di un nuovo gruppo di bilancio, l’elettricità ricevuta dai consumatori finali viene stimata. 6 Il responsabile del gruppo di bilancio per le energie rinnovabili esige dalla società nazionale di rete i costi per l’energia di compensazione del suo gruppo di bilancio e i costi di esecuzione.
2016-0994 4629
Approvvigionamento elettrico. O RU 2016
Art. 24a Rimunerazione alla società nazionale di rete 1 I gruppi di bilancio sono tenuti a pagare alla società nazionale di rete, a favore del fondo di cui all’articolo 15b capoverso 5 LEne3, per l’elettricità ritirata ai sensi dell’articolo 24 capoverso 5 dal gruppo di bilancio per le energie rinnovabili il prezzo di mercato secondo l’articolo 3bbis capoverso 2 dell’ordinanza del 7 dicembre
19984 sull’energia (OEn).
2 Per l’elettricità immessa nella rete secondo l’articolo 7a LEne attraverso punti di immissione sprovvisti di un dispositivo per la misurazione del profilo di carico, i gestori di rete alla cui rete sono allacciati i produttori di energia elettrica sono tenuti a pagare alla società nazionale di rete, a favore del fondo di cui all’articolo 15b capoverso 5 LEne, il prezzo di mercato secondo l’articolo 3bbis capoverso 2 OEn.
Art. 24b Rifiuto di pagare la rimunerazione La società nazionale di rete può rifiutarsi di rimunerare l’elettricità ritirata secondo l’articolo 7a LEne5 se il produttore non presenta le informazioni richieste o se non rispetta le regole.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.
2 dicembre 2016 In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
3 RS 730.0 4 RS 730.01 5 RS 730.0
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