Lexipedia

AS 2016 4629

Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico

Ordinanza sull’approvvigionamento elettrico (OAEl)

Modifica del 2 dicembre 2016

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 14 marzo 20081 sull’approvvigionamento elettrico è modificata come segue:

Art. 23 cpv. 5 Abrogato

Art. 24 cpv. 2, 3, 5 e 6 2 Il responsabile del gruppo di bilancio per le energie rinnovabili fissa in direttive regole trasparenti e non discriminatorie per l’immissione di elettricità ai sensi dell’articolo 7a della legge del 26 giugno 19982 sull’energia (LEne). Tali direttive necessitano dell’approvazione dell’UFE.

3 Abrogato

5 I gruppi di bilancio sono tenuti a ritirare, secondo il piano previsionale, l’elettricità del gruppo di bilancio per le energie rinnovabili proporzionalmente all’elettricità che ricevono i consumatori finali ad essi attribuiti. Nel caso di un nuovo gruppo di bilancio, l’elettricità ricevuta dai consumatori finali viene stimata. 6 Il responsabile del gruppo di bilancio per le energie rinnovabili esige dalla società nazionale di rete i costi per l’energia di compensazione del suo gruppo di bilancio e i costi di esecuzione.

2016-0994 4629

Approvvigionamento elettrico. O RU 2016

Art. 24a Rimunerazione alla società nazionale di rete 1 I gruppi di bilancio sono tenuti a pagare alla società nazionale di rete, a favore del fondo di cui all’articolo 15b capoverso 5 LEne3, per l’elettricità ritirata ai sensi dell’articolo 24 capoverso 5 dal gruppo di bilancio per le energie rinnovabili il prezzo di mercato secondo l’articolo 3bbis capoverso 2 dell’ordinanza del 7 dicembre

19984 sull’energia (OEn).

2 Per l’elettricità immessa nella rete secondo l’articolo 7a LEne attraverso punti di immissione sprovvisti di un dispositivo per la misurazione del profilo di carico, i gestori di rete alla cui rete sono allacciati i produttori di energia elettrica sono tenuti a pagare alla società nazionale di rete, a favore del fondo di cui all’articolo 15b capoverso 5 LEne, il prezzo di mercato secondo l’articolo 3bbis capoverso 2 OEn.

Art. 24b Rifiuto di pagare la rimunerazione La società nazionale di rete può rifiutarsi di rimunerare l’elettricità ritirata secondo l’articolo 7a LEne5 se il produttore non presenta le informazioni richieste o se non rispetta le regole.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

2 dicembre 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

3 RS 730.0 4 RS 730.01 5 RS 730.0

4630