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AS 2016 4687

Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata

Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata

del 18 dicembre 2015

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)1; visto il messaggio del Consiglio federale del 29 novembre 20132, decreta:

Art. 1 1 La Convenzione internazionale del 20 dicembre 20063 per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata (Convenzione) è approvata.

2 Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

Art. 2 All’atto della ratifica, il Consiglio federale formula le dichiarazioni previste dagli articoli 31 e 32 della Convenzione.

Art. 3 1 La legge federale relativa alla Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata4 è adottata nella versione di cui all’allegato 1.

4 La LF del 18 dic. 2015 relativa alla Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata è pubblicata alla RU 2016 4499.

2013-1509 4687

Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero della Convenzione internazionale RU 2016

2 Le modifiche dei seguenti atti normativi sono adottate nella versione di cui

all’allegato 2: a. Codice penale5; b. Codice di procedura penale6; c. Codice penale militare del 13 giugno 19277; d. Procedura penale militare del 23 marzo 19798.

Art. 4 1 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 1 e 2 Il Consiglio federale determina l’entrata in vigore degli atti normativi di cui agli allegati 1 e 2.

Consiglio nazionale, 18 dicembre 2015 Consiglio degli Stati, 18 dicembre 2015 La presidente: Christa Markwalder Il presidente: Raphaël Comte Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz La segretaria: Martina Buol

Referendum ed entrata in vigore

1 Il termine di referendum per il presente decreto è decorso infruttuosamente il

9 aprile 2016.9 2 Conformemente all’articolo 4 capoverso 2, le leggi di cui all’articolo 3 entrano in vigore il 1° gennaio 2017.

2 novembre 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

5 RS 311.0 6 RS 312.0 7 RS 321.0 8 RS 322.1 9 FF 2015 7939

Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero della Convenzione internazionale RU 2016

Allegato 2

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Codice penale10

Art. 64 cpv. 1bis, frase introduttiva 1bis Il giudice ordina l’internamento a vita se l’autore ha commesso un assassinio, un omicidio intenzionale, una lesione personale grave, una rapina, una violenza carnale, una coazione sessuale, un sequestro di persona o un rapimento, una presa d’ostaggio, una sparizione forzata, una tratta di esseri umani, un genocidio, un crimine contro l’umanità o un crimine di guerra (titolo dodicesimoter) e se sono adempite le con- dizioni seguenti:

Sparizione forzata 1 È punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno chiunque, nell’intento di sottrarre una persona per un prolungato periodo di tempo alla protezione della legge: a. priva la persona della libertà su mandato o con l’approvazione di uno Stato o di un’organizzazione politica, negando in segui- to la fornitura di informazioni sulla sorte di tale persona o sul luogo in cui questa si trova; o b. si rifiuta di fornire informazioni sulla sorte di tale persona o sul luogo in cui questa si trova, su mandato di uno Stato o di un’organizzazione politica oppure in violazione di un obbligo legale.

2 È punibile anche chi commette il reato all’estero, si trova in Svizzera

e non è estradato. È applicabile l’articolo 7 capoversi 4 e 5.

1 È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena

pecuniaria chiunque prende, conformemente a un piano, concrete disposizioni tecniche od organizzative la cui natura ed estensione mostrano che egli si accinge a commettere uno dei seguenti reati: fbis. Sparizione forzata (art. 185bis);

10 RS 311.0

Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero della Convenzione internazionale RU 2016

2. Codice di procedura penale11

Art. 269 cpv. 2 lett. a 2 La sorveglianza può essere disposta per perseguire i reati di cui alle disposizioni seguenti: a. CP12: articoli 111–113, 115, 118 capoverso 2, 122, 124, 127, 129, 135, 138– 140, 143, 144 capoverso 3, 144bis numero 1 secondo comma e numero 2 se- condo comma, 146–148, 156, 157 numero 2, 158 numero 1 terzo comma e numero 2, 160, 163 numero 1, 180–185bis, 187, 188 numero 1, 189–191, 192 capoverso 1, 195–197, 221 capoversi 1 e 2, 223 numero 1, 224 capoverso 1, 226, 227 numero 1 primo comma, 228 numero 1 primo comma, 230 bis, 231,

232 numero 1, 233 numero 1, 234 capoverso 1, 237 numero 1, 238 capover-

so 1, 240 capoverso 1, 242, 244, 251 numero 1, 258, 259 capoverso 1, 260bis–260quinquies, 261bis, 264–267, 271, 272 numero 2, 273, 274 numero 1 secondo comma, 285, 301, 303 numero 1, 305, 305 bis numero 2, 310, 312, 314, 317 numero 1, 319, 322ter, 322quater e 322septies;

Art. 286 cpv. 2 lett. a 2 L’inchiesta mascherata può essere disposta per perseguire i reati di cui alle dispo- sizioni seguenti: a. CP13: articoli 111–113, 122, 124, 129, 135, 138-140, 143 capoverso 1, 144 capoverso 3, 144bis numero 1 secondo comma e numero 2 secondo comma,

146 capoversi 1 e 2, 147 capoversi 1 e 2, 148, 156, 160, 182–185bis, 187,

188 numero 1, 189 capoversi 1 e 3, 190 capoversi 1 e 3, 191, 192 capover-

so 1, 195, 196, 197 capoversi 3–5, 221 capoversi 1 e 2, 223 numero 1, 224 capoverso 1, 227 numero 1 primo comma, 228 numero 1 primo comma, 230bis, 231, 232 numero 1, 233 numero 1, 234 capoverso 1, 237 numero 1,

238 capoverso 1, 240 capoverso 1, 242, 244 capoverso 2, 251 numero 1,

260bis–260quinquies, 264–267, 271, 272 numero 2, 273, 274 numero 1 secondo comma, 301, 305bis numero 2, 310, 322ter, 322quater e 322septies;

11 RS 312.0 12 RS 311.0 13 RS 311.0

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3. Codice penale militare del 13 giugno 192714

Sparizione forzata È punito con una pena detentiva non inferiore a un anno chiunque, nell’intento di sottrarre una persona per un prolungato periodo di tempo alla protezione della legge: a. priva una persona della libertà su mandato o con l’appro- vazione di uno Stato o di un’organizzazione politica, negando in seguito la fornitura di informazioni sulla sorte di tale per- sona o sul luogo in cui questa si trova; o b. si rifiuta di fornire informazioni sulla sorte di tale persona o sul luogo in cui questa si trova, su mandato di uno Stato o di un’organizzazione politica oppure in violazione di un obbligo legale.

1 È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena

pecuniaria chiunque prende, conformemente a un piano, concrete disposizioni tecniche od organizzative la cui natura ed estensione mostrano che egli si accinge a commettere uno dei seguenti reati: ibis. Sparizione forzata (art. 151d);

4. Procedura penale militare del 23 marzo 197915

Art. 70 cpv. 2 2 La sorveglianza può essere disposta per perseguire i reati di cui alle disposizioni seguenti del CPM16: articoli 86, 86a, 103 numero 1, 106 capoversi 1 e 2, 108–114a, 115, 116, 121, 130–132, 134 capoverso 3, 135 capoversi 1, 2 e 4, 137a, 137b, 141, 142, 151a–151d, 155, 156, 160 capoversi 1 e 2, 161 numero 1, 162, 164–169, 169a numero 1, 170 capoverso 1, 171b, 172 e 177.

14 RS 321.0 15 RS 322.1 16 RS 321.0

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