AS 2016 4717
Decreto federale che approva l'Accordo multilaterale tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari
Decreto federale che approva l’Accordo multilaterale tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari
del 18 dicembre 2015
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)1; visto il messaggio del Consiglio federale del 5 giugno 20152, decreta:
Art. 1 1 L’Accordo multilaterale del 29 ottobre 20143 tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari (Accordo SAI) è approvato. 2 Il Consiglio federale è autorizzato a ratificare l’Accordo SAI a condizione che:
a. il decreto federale del 18 dicembre 20154 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d’Europa e dell’OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, nonché la legge federale del 18 dicembre 20155 sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali siano stati adottati dall’Assemblea federale; e b. i due atti normativi:
1. non siano stati oggetto di una votazione popolare, o
2. siano stati accettati in votazione popolare.
4 RU 2016 … 5 RS 653.1
2015-0666 4717
Approvazione dell’Accordo multilaterale tra Autorità Competenti concernente RU 2016 lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari. DF
Art. 2 Il Consiglio federale deposita le notifiche seguenti in virtù della sezione 7 paragra- fo 1 lettere a ed e dell’Accordo SAI6: a. la Svizzera ha costituito le legislazioni necessarie per attuare lo standard comune di comunicazione di informazioni che precisano le date pertinenti che riguardano i conti preesistenti, i nuovi conti e l’applicazione o la fine delle procedure di comunicazione e adeguata verifica; b. la Svizzera ha istituito misure adeguate volte a garantire il rispetto degli standard prescritti in materia di riservatezza e di protezione dei dati.
Art. 3
1 Il Dipartimento federale delle finanze comunica, conformemente alla sezione 7
paragrafo 1 lettera c dell’Accordo SAI7, i metodi di trasmissione dei dati, compren- denti standard di cifratura, applicabili per quanto concerne la Svizzera (allegato B dell’Accordo SAI). 2 Trasmette, conformemente alla sezione 7 paragrafo 1 lettera e dell’Accordo SAI, il questionario compilato relativo alla riservatezza e alla protezione dei dati per quanto concerne la Svizzera (allegato D dell’Accordo SAI). 3 Informa in merito a qualsiasi cambiamento concernente la comunicazione di cui al capoverso 1 o il questionario di cui al capoverso 2.
Art. 4 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).
Consiglio nazionale, 18 dicembre 2015 Consiglio degli Stati, 18 dicembre 2015 La presidente: Christa Markwalder Il presidente: Raphaël Comte Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz La segretaria: Martina Buol
Referendum Il termine di referendum per il presente decreto è decorso infruttuosamente il 9 aprile 2016.8
13 dicembre 2016 Cancelleria federale
6 RS 0.653.1 7 RS 0.653.1 8 FF 2015 7947
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