AS 2016 479
Regolamento del DATEC sull'organizzazione, i principi e gli obiettivi degli investimenti patrimoniali, nonché le relative condizioni, del Fondo di disattivazione e del Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari
Regolamento del DATEC sull’organizzazione, i principi e gli obiettivi degli investimenti patrimoniali, nonché le relative condizioni, del Fondo di disattivazione e del Fondo di smaltimento per impianti nucleari
del 27 gennaio 2016
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC), visto l’articolo 29a capoverso 2 lettera a dell’ordinanza del 7 dicembre 20071 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento (OFDS), ordina:
Sezione 1: Oggetto
Art. 1 Il presente regolamento stabilisce, a complemento di quanto previsto dalla legge federale del 21 marzo 20032 sull’energia nucleare (LENu) e dall’OFDS, l’organiz- zazione e le modalità di lavoro dei Fondi e i principi e gli obiettivi degli investimenti patrimoniali, nonché le relative condizioni.
Sezione 2: Organizzazione
Art. 2 Organi
1 Il Fondo di disattivazione e il Fondo di smaltimento dispongono di un’organiz-
zazione comune. 2 Gli organi di cui all’articolo 20 capoverso 1 OFDS svolgono i propri compiti con il medesimo organico per entrambi i Fondi.
RS 732.179
2015-2826 479
Organizzazione, principi e obiettivi degli investimenti patrimoniali, RU 2016
Art. 3 Requisiti dei membri della Commissione 1I membri della Commissione devono garantire un operato irreprensibile. Essi dispongono delle conoscenze specialistiche necessarie per lo svolgimento dei propri compiti. 2 Per la rappresentanza dei sessi e delle comunità linguistiche si applicano per ana- logia gli articoli 8c capoverso 1 e 8cbis capoverso 1 dell’ordinanza del 25 novembre
19983 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA). È possi-
bile derogare eccezionalmente a queste disposizioni per ragioni concernenti le qualifiche professionali. 3I membri che rappresentano i proprietari di impianti nucleari tenuti a versare contributi devono essere membri della direzione del proprietario o persone che beneficiano di un contatto diretto con la direzione e che dispongono di una visione completa delle attività del proprietario stesso. 4 All’inizio del periodo di permanenza in carica e in caso di variazioni, i membri indicano le loro relazioni d’interesse. Esse sono verificate ogni anno e pubblicate in forma elettronica.
Art. 4 Diritto di proposta per la composizione della Commissione 1 I membri indipendenti propongono, all’attenzione della Commissione, uno di loro per la carica di vicepresidente. L’Ufficio federale dell’energia (UFE), d’accordo con la presidenza, propone all’attenzione della Commissione gli altri membri indipen- denti. 2 I rappresentanti dei proprietari propongono, all’attenzione della Commissione, uno di loro per la carica di presidente. I proprietari propongono, all’attenzione della Commissione, i loro ulteriori rappresentanti.
3 La Commissione propone al DATEC, all’attenzione del Consiglio federale, i
candidati alla presidenza, alla vicepresidenza e gli altri membri. Il Dipartimento federale delle finanze propone al Consiglio federale un collaboratore dell’Ammini- strazione federale delle finanze (AFF) come membro.
Art. 5 Compiti della Commissione Oltre a quelli elencati nell’articolo 23 OFDS, la Commissione svolge in particolare i seguenti compiti: a. stabilisce la procedura di nomina dei membri del comitato per gli investi- menti e del comitato per il controllo dei costi; b. propone al DATEC quanto segue:
1. il profilo dei requisiti per i membri della Commissione, i presidenti del
comitato per gli investimenti e del comitato per il controllo dei costi e i rispettivi membri,
3 RS 172.010.1
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2. il tasso di occupazione dei membri della Commissione e dei comitati,
3 l’importo delle indennità per i membri indipendenti della Commissione
e dei comitati, nella misura in cui lo ritenga necessario; c. fissa l’indennità da versare agli specialisti consultati; d. emana le necessarie direttive, in particolare:
1. la direttiva concernente l’esercizio dei diritti di voto dei fondi nelle as-
semblee generali delle società anonime,
2. la direttiva concernente il rimborso delle spese;
e. approva la strategia d’investimento su proposta del comitato per gli investi- menti; f. verifica il rispetto delle direttive, dei principi e delle restrizioni concernenti gli investimenti; g. approva i rapporti di attività del comitato per gli investimenti e del comitato per il controllo dei costi; h. riferisce annualmente all’UFE in merito alla gestione dei rischi; i. propone al DATEC, all’attenzione del Consiglio federale, per la nomina, una società di revisione esperta registrata presso l’Autorità federale di sorve- glianza dei revisori; j. designa l’organo responsabile dell’investment controlling e stabilisce il pia- no di sorveglianza e di elaborazione dei rapporti per l’investment controlling stesso; k. approva il preventivo annuale per i costi amministrativi dei Fondi; l. fissa i termini di pagamento per le rate dei contributi da versare annual- mente; m. decide in merito all’entità e al momento in cui effettuare i rimborsi di cui all’articolo 13a capoversi 1 e 2 OFDS; n. stipula i contratti per entrambi i Fondi; sono fatte salve le competenze di spesa di cui all’articolo 19 capoverso 1; o. fissa i principi per l’informazione dell’opinione pubblica.
Art. 6 Comitato della Commissione
1 Il comitato della Commissione è formato:
a. dal presidente della Commissione; b. dal vicepresidente della Commissione; c. dai presidenti del comitato per gli investimenti e del comitato per il controllo dei costi; e d. da un membro della Commissione designato dai proprietari.
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2 Il presidente della Commissione dirige il comitato.
3 Per la trattazione di questioni specifiche, possono essere chiamati a partecipare alle sedute del comitato altri membri della Commissione.
4 Il comitato della Commissione si riunisce almeno trimestralmente.
5 Il comitato della Commissione può deliberare se è presente la maggioranza dei
suoi membri. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei membri presenti. Il presidente vota e, in caso di parità, il suo voto prevale.
Art. 7 Compiti del comitato della Commissione Il comitato della Commissione svolge in particolare i seguenti compiti: a. gestisce gli affari correnti su mandato della Commissione; b. prepara le sue decisioni, in particolare:
1. le proposte per la nomina dei membri della Commissione, del comitato
per gli investimenti e del comitato per il controllo dei costi,
2. la proposta concernente la fissazione del tasso di occupazione dei
membri della Commissione e dei comitati, all’attenzione del DATEC,
3. la proposta concernente la fissazione delle indennità per i membri indi-
pendenti della Commissione e dei comitati, all’attenzione del DATEC; c. riferisce trimestralmente all’UFE, in particolare in merito agli affari correnti nonché all’evoluzione e allo stato del patrimonio; d. è responsabile della comunicazione interna ed esterna; e. informa la Commissione sulle proprie attività.
Art. 8 Comitato per gli investimenti
1 Il comitato per gli investimenti comprende 8–12 membri. Un membro è inviato
dall’AFF. 2 Per la rappresentanza dei sessi e delle comunità linguistiche si applicano per ana- logia gli articoli 8c capoverso 1 e 8cbis capoverso 1 OLOGA4. È possibile derogare eccezionalmente a queste disposizioni per ragioni concernenti le qualifiche profes- sionali. 3 La presidenza del comitato per gli investimenti è esercitata da un membro indipen- dente della Commissione. 4 I membri del comitato per gli investimenti dispongono delle competenze speciali- stiche necessarie per lo svolgimento dei compiti del comitato stesso. Essi soddisfano il profilo dei requisiti stabilito dal DATEC. 5 Per le indennità versate agli specialisti consultati dal comitato per gli investimenti si applicano per analogia le disposizioni dell’articolo 21c capoversi 1 e 3 OFDS.
4 RS 172.010.1
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6 Il comitato per gli investimenti si riunisce almeno quattro volte l’anno.
7 Per il quorum e le votazioni si applicano per analogia le disposizioni dell’arti- colo 25 OFDS.
Art. 9 Compiti del comitato per gli investimenti Il comitato per gli investimenti svolge in particolare i seguenti compiti: a. dirige, coordina e sorveglia la gestione del patrimonio; b. elabora, all’attenzione della Commissione, la strategia d’investimento ed è responsabile della sua attuazione. La strategia d’investimento comprende l’attribuzione delle risorse dei fondi alle diverse categorie d’investimento. La strategia è definita individualmente per ciascun soggetto tenuto a versare contributi o in modo unitario per tutti i soggetti. Essa tiene conto della capa- cità degli esercenti di far fronte al rischio; c. definisce il processo d’investimento; d. di concerto con l’organo cui compete l’investment controlling, sorveglia l’attività degli amministratori patrimoniali nonché il rispetto delle direttive, dei principi e delle restrizioni concernenti gli investimenti; e. sorveglia a valuta periodicamente i rischi d’investimento dei Fondi; f. sorveglia gli specialisti da esso convocati e i lavori commissionati all’Uffi- cio; g. informa la Commissione sulle proprie attività e sull’attuazione delle direttive concernenti gli investimenti.
Art. 10 Comitato per il controllo dei costi
1 Il comitato per il controllo dei costi comprende 8–12 membri.
2 Per la rappresentanza dei sessi e delle comunità linguistiche si applicano per ana- logia gli articoli 8c capoverso 1 e 8cbis capoverso 1 OLOGA5. È possibile derogare eccezionalmente a queste disposizioni per ragioni concernenti le qualifiche profes- sionali. 3 La presidenza del comitato per il controllo dei costi è esercitata da un membro indipendente della Commissione.
4 I membri del comitato per il controllo dei costi dispongono delle competenze
specialistiche necessarie per lo svolgimento dei compiti del comitato stesso. Essi soddisfano il profilo dei requisiti stabilito dal DATEC. 5 Per le indennità versate agli specialisti consultati dal comitato per il controllo dei costi si applicano per analogia le disposizioni dell’articolo 21c capoversi 1 e 3 OFDS.
5 RS 172.010.1
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6 Il comitato per il controllo dei costi si riunisce quando necessario.
7 Per il quorum e le votazioni si applicano per analogia le disposizioni dell’articolo 25 OFDS.
Art. 11 Compiti del comitato per il controllo dei costi Il comitato per il controllo dei costi svolge in particolare i seguenti compiti: a. elabora, all’attenzione della Commissione, la proposta da presentare al DATEC in merito alle disposizioni per l’elaborazione dello studio sul preve- dibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento (studio sui costi); b. sorveglia l’elaborazione dello studio sui costi e ne coordina la verifica, su mandato della Commissione. A tale riguardo stila un rapporto d’esame; c. prepara, all’attenzione della Commissione, la proposta da presentare al DATEC in merito alla fissazione del prevedibile ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento per ogni impianto nucleare; d. sulla base del modello attuariale e conformemente agli articoli 8 e 8a OFDS, calcola, all’attenzione della Commissione, l’importo dei contributi annui che i proprietari sono tenuti a versare; e. sulla base del modello attuariale, verifica il piano di accantonamento dei proprietari per i costi di smaltimento risultanti prima della messa fuori servi- zio definitiva di cui all’articolo 19 OFDS; f. calcola, all’attenzione della Commissione, eventuali rimborsi; g. assicura il controlling dei costi di disattivazione e di smaltimento risultanti e sorveglia il versamento delle risorse dei Fondi ai proprietari da parte dell’Ufficio; h. informa la Commissione sulle proprie attività.
Art. 12 Gruppi specializzati e gruppi di lavoro La presidenza dei gruppi specializzati e dei gruppi di lavoro è esercitata da un mem- bro indipendente della Commissione.
Art. 13 Ufficio 1 Almeno un rappresentante dell’Ufficio partecipa alle sedute della Commissione e dei suoi comitati con voto consultivo.
2 La direzione dell’Ufficio può essere affidata unicamente a un organo che:
a. dispone di esperienza pluriennale in questo ambito o in ambiti analoghi;
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b. con i proprietari, l’industria elettrica e gli organi incaricati dell’amministra- zione e della conservazione del patrimonio dei Fondi non intrattiene rela- zioni tali da poter far sorgere il sospetto di parzialità. 3 L’Ufficio dispone delle risorse di personale e delle conoscenze specialistiche necessarie per gestire in maniera efficiente gli affari dei due Fondi. In particolare, soddisfa i requisiti della legge del 10 ottobre 19976 sul riciclaggio di denaro. 4 Per lo svolgimento dei compiti dell’Ufficio deve essere assicurata di volta in volta una supplenza.
Art. 14 Compiti dell’Ufficio L’ufficio svolge in particolare i seguenti compiti: a. sbriga gli affari correnti secondo le istruzioni del comitato della Commis- sione; b. elabora annualmente il preventivo relativo ai costi amministrativi all’atten- zione della Commissione; c. verifica i calcoli del comitato per il controllo dei costi di cui all’articolo 11 lettera d.
Art. 15 Servizio di revisione 1 Se un medesimo Servizio di revisione è attivo sia per un proprietario sia per il Fondo di disattivazione e il Fondo di smaltimento, è necessario assicurare che i capi revisori responsabili siano distinti. Il Servizio di revisione attesta per scritto che fra le persone partecipanti alle verifiche non si svolge nessuno scambio scritto o orale di dati in relazione alla revisione dei conti dei Fondi e alla revisione dei conti del proprietario. 2 Dopo la presentazione di nuovi studi sui costi e prima della fissazione dei contribu- ti, il Servizio di revisione certifica la plausibilità del modello attuariale e ne verifica il corretto funzionamento nonché l’acquisizione dei dati dagli studi sui costi.
Art. 16 Gestione dei rischi e sistema di controllo interno La Commissione assicura una gestione dei rischi e un sistema di controllo interno adeguati. Per la gestione dei rischi, si applicano per analogia le istruzioni del 24 settembre 20107 sulla politica della Confederazione in materia di gestione dei rischi.
6 RS 955.0 7 FF 2010 5759
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Art. 17 Comunicazione La comunicazione deve avvenire in modo oggettivo, politicamente neutro e com- prensibile. Deve essere indipendente e autonoma e tenere conto delle disposizioni sulla pubblicità ad hoc dei proprietari quotati in borsa.
Art. 18 Riservatezza, conflitti d’interesse e ricusazione 1 Tutte le persone coinvolte nella gestione patrimoniale sono soggette all’obbligo di riservatezza in relazione a tutte le informazioni di cui vengono a conoscenza nell’esercizio della propria attività. 2 Non devono accettare o conseguire vantaggi personali in relazione all’esercizio della propria attività per i Fondi. Sono esclusi vantaggi esigui conformi agli usi sociali. Sono da considerarsi esigui gli omaggi in natura con un valore di mercato massimo di 200 franchi. 3 In caso di conflitti d’interesse in relazione alla propria persona o ai propri datori di lavoro o mandanti, i membri indipendenti della Commissione, dei comitati e dei gruppi specializzati devono ricusarsi. 4 In caso di conflitti d’interesse in occasione di controversie legali fra i proprietari che rappresentano e il Fondo di disattivazione o il Fondo di smaltimento o in caso di conflitti d’interesse in relazione alla propria persona, i membri della Commissione che rappresentano gli interessi dei proprietari devono ricusarsi.
Art. 19 Competenze finanziarie 1 Nel quadro del preventivo approvato, le persone e gli organi elencati qui di seguito possono assumere impegni fino agli importi indicati: a. l’Ufficio: fino a 20 000 franchi per affare; b. il presidente del comitato per gli investimenti o del comitato per il controllo dei costi: fino a 50 000 franchi per affare; c. il presidente: fino a 50 000 franchi per affare; d. il comitato della Commissione: fino a 250 000 franchi per affare; e. la Commissione: oltre 250 000 franchi. 2 Impegni per affari non iscritti a preventivo possono essere assunti solamente dalla Commissione.
Art. 20 Firme
1 Non sono ammesse firme disgiunte.
2 A complemento delle disposizioni di cui all’articolo 24 capoverso 1 OFDS, sono
autorizzati a firmare per i Fondi:
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a. nei casi di cui all’articolo 19 lettera a: l’Ufficio con doppia firma; b. nei casi di cui all’articolo 19 lettera b: il presidente del comitato per gli inve- stimenti o del comitato per il controllo dei costi congiuntamente a un mem- bro dell’Ufficio.
Sezione 3: Amministrazione del patrimonio
Art. 21 Amministrazione separata dei patrimoni I patrimoni dei due Fondi sono amministrati separatamente.
Art. 22 Obiettivi degli investimenti patrimoniali I capitali dei Fondi devono essere gestiti facendo in modo che, tenendo conto dei contributi annui fino alla messa fuori servizio definitiva, possano coprire i prevedi- bili costi di disattivazione e di smaltimento dei corrispondenti impianti, considerati i parametri di cui all’allegato 1 dell’OFDS.
Art. 23 Condizioni d’investimento
1 Le risorse dei fondi devono essere investite:
a. tenendo conto della sicurezza, in particolare della solvibilità dei debitori; b. assicurando la necessaria liquidità; c. distribuendo adeguatamente il rischio in relazione alle categorie d’investi- mento, alle regioni, ai settori economici e ai debitori (distribuzione del rischio); d. conseguendo un rendimento adeguato. 2 Oltre alle restrizioni di cui all’articolo 16 OFDS devono essere rispettate le seguen- ti restrizioni d’investimento: a. i prodotti con obbligo di effettuare versamenti suppletivi non sono ammessi. Non sono considerati prodotti con obbligo di effettuare versamenti suppletivi gli investimenti in private equity, con somme d’investimento stabilite in anticipo (commitment) e diritto di messa a disposizione entro un termine predefinito; b. gli strumenti finanziari derivati sono ammessi, di regola, solamente se soddi- sfano in maniera cumulativa le seguenti condizioni:
1. non producono un effetto leva sul patrimonio complessivo,
2. tutti gli impegni derivanti da operazioni sui derivati sono coperti,
3. si tiene conto della liquidità degli strumenti finanziari e della solvibilità
della controparte;
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c. nel settore degli investimenti alternativi, nel caso degli investimenti collettivi di capitale a responsabilità limitata, in particolare i fondi o le limited partnership senza obbligo di versamenti suppletivi, gli strumenti finanziari derivati sono ammessi senza restrizioni; d. per il prestito di titoli (securities lending) si applicano per analogia le dispo- sizioni dell’articolo 76 dell’ordinanza del 22 novembre 20068 sugli investi- menti collettivi e dell’ordinanza FINMA del 27 agosto 20149 sugli investi- menti collettivi. Inoltre il prestito di titoli è ammesso solamente se:
1. avviene esclusivamente su base assicurata e, nel caso degli investimenti
diretti, attraverso la banca depositaria in base a un contratto scritto,
2. nel caso di azioni di società anonime svizzere quotate in borsa, non
compromette l’esercizio dei diritti degli azionisti.
Art. 24 Processo d’investimento L’amministrazione del patrimonio deve essere organizzata come un processo conti- nuo.
Art. 25 Investment controlling 1 L’organo responsabile dell’investment controlling deve essere un prestatore di servizi esterno. 2 Non può intrattenere con gli amministratori patrimoniali relazioni tali da poter far sorgere il sospetto di parzialità. Oltre all’attività di controllo, può svolgere una funzione consultiva per i Fondi. L’attività di consulenza non deve tuttavia condurre a conflitti d’interesse.
Art. 26 Compiti dell’organo responsabile dell’investment controlling L’organo responsabile dell’investment controlling svolge i seguenti compiti su mandato della Commissione: a. sorveglia l’attività degli amministratori patrimoniali e, di concerto con il comitato per gli investimenti, il rispetto delle disposizioni contrattuali, delle direttive, dei principi e delle restrizioni concernenti gli investimenti; b. esamina i nuovi contratti con gli amministratori patrimoniali e le modifiche di tali contratti; c. valuta le prestazioni d’investimento degli amministratori patrimoniali, in particolare sulla base di indicatori di performance e di rischio; d. assicura un reporting significativo.
8 RS 951.311 9 RS 951.312
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Sezione 4: Entrata in vigore
Art. 27 Il presente regolamento entra in vigore il 15 febbraio 2016.
27 gennaio 2016 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Doris Leuthard
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