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AS 2016 4829

Ordinanza sulla protezione dei marchi

Ordinanza sulla protezione dei marchi (OPM)

Modifica del 2 dicembre 2016

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 23 dicembre 19921 sulla protezione dei marchi è modificata come segue:

Sostituzione di un’espressione In tutta l’ordinanza, eccettuato l’articolo 56 capoverso 1, «emolumento» ed «emo- lumenti» sono sostituiti, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «tassa», rispettivamente «tasse».

Art. 1 cpv. 1 1 L’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI) esegue i compiti amministrati- vi derivanti dalla LPM e dalla presente ordinanza.

Art. 4 Pluralità di depositanti o titolari di marchio 1 Qualora più persone siano depositanti del medesimo marchio o titolari del mede- simo diritto di marchio, devono o designare quella di esse cui l’IPI può inviare qualsiasi comunicazione, con effetto per tutte, o nominare un rappresentante comu- ne. 2 Fintanto che l’una o l’altra di queste condizioni non sarà stata adempiuta, l’IPI designa una persona quale destinataria delle comunicazioni ai sensi del capoverso 1. Se una delle altre persone si oppone, l’IPI invita tutti gli interessati ad agire confor- memente al capoverso 1.

1 RS 232.111

2016-2574 4829

Protezione dei marchi. O RU 2016

Art. 5 Procura 1 Se un depositante o un titolare di marchio si fa rappresentare davanti all’IPI, quest’ultimo può esigere una procura scritta. 2 È iscritta quale rappresentante nel registro di cui all’articolo 40 la persona autoriz- zata dal depositante o dal titolare del marchio a presentare a suo nome tutte le di- chiarazioni destinate all’IPI e a ricevere tutte le comunicazioni dell’IPI previste dalla LPM o dalla presente ordinanza. Se nessuna limitazione della procura è esplicita- mente comunicata all’IPI, la procura è considerata di portata generale.

Art. 6a Prove

1 Qualora possa ragionevolmente dubitare della veridicità di un documento, l’IPI

può richiedere che vengano presentate delle prove. 2 Esso comunica i motivi dei dubbi, dà l’opportunità di prendere posizione e stabili- sce un termine per la presentazione delle prove.

Art. 7 Tasse Alle tasse esigibili giusta la LPM o la presente ordinanza si applica l’ordinanza dell’IPI del 14 giugno 20162 sulle tasse.

Art. 8 cpv. 2 2 Se un deposito formalmente valido comprende tutte le indicazioni richieste, l’IPI può rinunciare a esigere che sia presentato il modulo.

Art. 9 cpv. 1, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese) e lett. c, nonché 2 lett. abis e ater

1 La domanda di registrazione contiene:

c. Abrogata

2 Se del caso, essa deve essere completata con:

abis. in caso di pluralità di depositanti: le coordinate del destinatario delle comu- nicazioni di cui all’articolo 4 capoverso 1 ed eventualmente il suo recapito; ater. il nome e l’indirizzo del rappresentante ed eventualmente il suo recapito in Svizzera;

Art. 11 Lista dei prodotti e servizi I prodotti e i servizi per i quali è richiesta la protezione del marchio devono essere designati con precisione e provvisti del numero della classe conformemente all’Accordo di Nizza del 15 giugno 19573 sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi (Accordo di Nizza).

2 RS 232.148 3 RS 0.232.112.7/.9

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Protezione dei marchi. O RU 2016

Art. 12 cpv. 3 Abrogato

Art. 14a Data di presentazione degli invii postali Per gli invii postali, è considerata data della presentazione il giorno in cui l’invio è stato consegnato alla Posta Svizzera all’indirizzo dell’IPI.

Art. 18 Tassa di deposito e soprattassa per ogni classe supplementare 1 Il depositante deve pagare la tassa di deposito entro il termine fissato dall’IPI.

2 Se la lista dei prodotti e dei servizi concernenti il marchio depositato comprende più di tre classi, il depositante deve versare una soprattassa per ogni classe supple- mentare. L’IPI determina il numero di classi soggette alla soprattassa secondo la suddivisione in classi prevista dall’Accordo di Nizza. 3 Il depositante deve pagare la soprattassa per ogni classe supplementare entro il termine fissato dall’IPI.

Art. 19 cpv. 2 2 L’IPI conferma la registrazione al titolare del marchio. La conferma contiene le indicazioni iscritte nel registro.

Art. 26 cpv. 3–5

3 L’IPI conferma la proroga della registrazione al titolare del marchio.

4 La tassa di proroga deve essere pagata entro i termini di cui all’articolo 10 capo- verso 3 LPM. 5 Se il pagamento della tassa di proroga avviene dopo la scadenza della registrazio- ne, deve essere pagata una soprattassa.

Art. 28 cpv. 2 Abrogato

Art. 29 cpv. 3 3 Fintanto che è iscritta nel registro una licenza esclusiva, nessun’altra licenza in- compatibile con quest’ultima vi è iscritta per il medesimo marchio.

Art. 39 cpv. 2 2 Per i documenti relativi a domande ritirate o respinte nonché a registrazioni total- mente revocate (art. 33 LPM), esso conserva l’originale o la copia per cinque anni dal ritiro, dal rigetto o dalla revoca.

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Protezione dei marchi. O RU 2016

Art. 40 cpv. 1 lett. f e 3 lett. e

1 La registrazione del marchio comprende:

f. i prodotti e i servizi per i quali il marchio è rivendicato, con l’indicazione delle classi secondo l’Accordo di Nizza;

3 Sono inoltre iscritti nel registro con la data di pubblicazione:

e. il rilascio di una licenza, eventualmente con l’indicazione che si tratta di una licenza esclusiva o di una licenza parziale;

Art. 41 cpv. 2

2 L’IPI allestisce estratti del registro.

Art. 47 cpv. 2bis 2bis Se una domanda formalmente valida comprende tutte le indicazioni richieste, l’IPI può rinunciare a esigere che sia presentato il formulario.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

2 dicembre 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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