AS 2016 4955
Ordinanza sul rilascio di prove dell'origine
Ordinanza sul rilascio di prove dell’origine (ORPO)
Modifica del 23 novembre 2016
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 23 maggio 20121 sul rilascio di prove dell’origine è modificata come segue:
Sostituzione di un’espressione Concerne soltanto il testo tedesco
Art. 3 lett. c Nella presente ordinanza si intende per: c. esportatore registrato: esportatore che può allestire prove dell’origine ai sensi dell’ordinanza del 30 marzo 20112 sulle regole d’origine (OROPS) secondo le regole di procedura della sezione 3a (art. 18a–18f).
Art. 4 lett. c e g Ai sensi della presente ordinanza sono considerati prove dell’origine: c. le dichiarazioni d’origine e le dichiarazioni d’origine EUR-MED, allestite secondo le basi giuridiche di cui all’articolo 1 lettera a dall’esportatore o, se esse lo prevedono, da un rappresentante dell’esportatore; g. le dichiarazioni d’origine e le dichiarazioni d’origine sostitutive, allestite dall’esportatore registrato conformemente all’OROPS3.
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Rilascio di prove dell’origine. O RU 2016
Titolo prima dell’art. 18a Sezione 3a: Procedura per gli esportatori registrati
Art. 18a Obbligo di registrazione Chi intende allestire dichiarazioni d’origine quale esportatore registrato deve regi- strarsi presso l’AFD.
Art. 18b Condizioni per la registrazione Per ottenere la registrazione secondo l’articolo 18a, l’esportatore deve adempiere le seguenti condizioni: a. è una persona giuridica o fisica con sede o domicilio in Svizzera; b. è in grado di comprovare che la merce esportata ha il carattere di un prodotto originario; c. acconsente che i suoi dati siano trasmessi agli Stati menzionati nell’arti- colo 1 capoverso 2 dell’OROPS4.
Art. 18c Esame, decisione, costi 1 La direzione di circondario esamina se le condizioni di cui all’articolo 18b sono adempiute.
2 All’occorrenza può:
a. esigere ulteriori documenti e informazioni; b. verificare prove dell’origine. 3 Essa decide in merito alla registrazione al più tardi entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione completa. 4 Se l’esportatore non adempie le condizioni per la registrazione, la direzione di circondario glielo notifica, su domanda, con una decisione.
5 La registrazione è gratuita.
Art. 18d Diritti dell’esportatore registrato L’esportatore registrato può allestire dichiarazioni d’origine conformemente alle basi giuridiche dell’OROPS5.
Art. 18e Obblighi dell’esportatore registrato L’esportatore registrato ha i seguenti obblighi: a. comunica immediatamente alla direzione di circondario le modifiche con- cernenti l’adempimento delle condizioni di cui all’articolo 18b;
4 RS 946.39 5 RS 946.39
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b. collabora ai controlli dell’AFD, in particolare:
1. permette di prendere visione degli eventuali processi di fabbricazione,
2. espone le procedure,
3. mette a disposizione e fornisce documenti commerciali e documenta-
zione,
4. dà informazioni,
5. in caso di verifiche di ampia portata, mette a disposizione elettronica-
mente i dati necessari nella forma richiesta dall’AFD; c. osserva le istruzioni impartite dall’AFD e prende i provvedimenti necessari.
Art. 18f Revoca della registrazione 1 La direzione di circondario revoca la registrazione all’esportatore registrato che non adempie più le condizioni di cui all’articolo 18b. 2 Prima della prevista revoca della registrazione, all’esportatore registrato può essere accordato un termine adeguato affinché possa prendere le necessarie misure per conformarsi nuovamente alle condizioni di cui all’articolo 18b.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.
23 novembre 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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