AS 2016 4959
Ordinanza concernente le regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo (Ordinanza sulle regole d'origine, OROPS)
Ordinanza concernente le regole d’origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo (Ordinanza sulle regole d’origine, OROPS)
Modifica del 23 novembre 2016
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 30 marzo 20111 sulle regole d’origine è modificata come segue:
Sostituzione di espressioni 1 In tutto l’atto, eccettuato l’articolo 25 capoverso 3, «Unione europea» è sostituito con «UE».
2 Concerne soltanto i testi tedesco e francese
Art. 1 cpv. 2 2 Le dichiarazioni d’origine sostitutive e i certificati d’origine sostitutivi modulo A impiegati quale prova dell’origine per merci che transitano per il territorio degli Stati membri dell’Unione europea (UE), della Norvegia o della Turchia e che sono rie- sportate totalmente o parzialmente in Svizzera o nel Paese o territorio beneficiario sono riconosciuti, sempre che l’UE, la Norvegia e la Turchia applichino, in materia di preferenze tariffali a favore dei Paesi in sviluppo, disposizioni simili a quelle della Svizzera e riconoscano a loro volta le dichiarazioni d’origine sostitutive e i certifi- cati d’origine sostitutivi rilasciati dalla Svizzera.
Art. 2 lett. a La presente ordinanza è applicabile: a. nel territorio doganale della Svizzera, compresi il Principato del Liechten- stein2 e il Comune tedesco di Büsingen am Hochrhein 3, (Svizzera); e
1 RS 946.39
2 Cfr. RS 0.631.112.514
3 Cfr. RS 0.631.112.136
2016-2304 4959
O sulle regole d’origine RU 2016
Art. 4 cpv. 5 5 Il capoverso 4 si applica unicamente ai prodotti originari dell’UE, della Norvegia o della Turchia che sono importati senza alterazioni nel Paese beneficiario; l’articolo 19 si applica per analogia.
Art. 6 cpv. 1 e 3–5 1 I prodotti di cui ai capitoli 1–24 del Sistema armonizzato sono considerati suffi- cientemente lavorati o trasformati se il prodotto ottenuto è classificato in una posi- zione differente da quella in cui è classificato ciascun materiale non originario utilizzato nella fabbricazione.
3 I prodotti non originari di cui ai capitoli 25–97 del Sistema armonizzato sono
considerati sufficientemente lavorati o trasformati se sono adempiute le condizioni di cui alla colonna 3 dell’elenco dell’appendice 1. 4 Se nella colonna 3 dell’elenco dell’appendice 1 è usata una regola percentuale per determinare il carattere originario di un prodotto, è preso in considerazione il valore in dogana dei materiali importati da Paesi terzi nel Paese beneficiario o in Svizzera.
5 Concerne soltanto i testi tedesco e francese
Art. 7 cpv. 1 lett. d, k e n 1 Sono considerate insufficienti per il conferimento del carattere originario le se- guenti lavorazioni o trasformazioni, indipendentemente dall’adempimento o meno dell’articolo 6 capoversi 1–4: d. la stiratura o la pressatura di prodotti tessili; k. le semplici operazioni di riempimento di bottiglie, lattine, flaconi, borse, casse o scatole, o di sistemazione su supporti di carta o legno e ogni altra semplice operazione di imballaggio; n. Concerne soltanto il testo tedesco
Art. 14 cpv. 3 3 I materiali che pur essendo lavorati o trasformati in un Paese appartenente a un gruppo regionale non vi hanno acquisito il carattere originario, sono pure trattati in tutti i Paesi del medesimo gruppo regionale come merce non originaria.
Art. 16 cpv. 1 e 3 lett. b 1 Se giustificate dallo sviluppo di industrie esistenti o dall’insediamento di nuove industrie nei Paesi beneficiari, il Dipartimento federale dell’economia, della forma- zione e della ricerca può autorizzare, con il consenso del Dipartimento federale delle finanze, deroghe limitate nel tempo alle disposizioni della presente ordinanza a favore dei Paesi meno sviluppati secondo l’allegato 1, colonne C e D dell’ordinanza
O sulle regole d’origine RU 2016
del 16 marzo 20074 sulle preferenze tariffali. A tal fine, il Paese beneficiario in questione presenta una domanda alla Svizzera. 3 Per facilitare l’esame delle domande il Paese richiedente correda la sua domanda di una documentazione il più possibile completa. Questa contiene in particolare: b. la natura e il quantitativo dei materiali non originari;
Art. 17 cpv. 4
4 Sono fatti salvi gli articoli 14 e 19 capoverso 6.
Art. 19 Condizioni di trasporto 1 Il prodotto originario per cui è richiesta l’imposizione preferenziale deve corri- spondere al prodotto esportato dal Paese beneficiario. Prima che venga imposto il tasso preferenziale, il prodotto non può essere alterato né, in qualsivoglia misura, modificato. Sono ammesse soltanto le lavorazioni e le trasformazioni necessarie a garantirne la conservazione. 2 L’apposizione di marchi, etichette o sigilli oppure l’aggiunta di documenti sono ammesse soltanto se necessarie all’adempimento delle prescrizioni nazionali della Svizzera. 3 Il capoverso 1 si applica per analogia ai prodotti originari importati in un Paese beneficiario ai fini del cumulo secondo gli articoli 26 e 33.
4 L’immagazzinamento dei prodotti e lo scaglionamento degli invii in un Paese di
transito sono ammessi soltanto se al suo interno le merci rimangono sotto vigilanza doganale. 5 Per verificare che siano adempiute le condizioni di cui ai capoversi 1–4, le autorità doganali svizzere possono richiedere che vengano presentati i documenti di traspor- to, prove effettive o concrete oppure un’attestazione delle autorità doganali del Paese di transito. 6 I prodotti originari di un Paese appartenente a un gruppo regionale possono essere trasportati attraverso il territorio di un altro Paese del medesimo gruppo regionale ed esservi anche lavorati o trasformati.
Art. 20 cpv. 1, frase introduttiva e 2 1 I prodotti originari inviati da un Paese beneficiario in un altro Paese per esservi esposti e in seguito venduti in vista dell’importazione in Svizzera beneficiano delle preferenze tariffali al momento dell’importazione, sempre che tali prodotti soddisfi- no le condizioni necessarie per essere riconosciuti come originari del Paese benefi- ciario e che alle autorità doganali svizzere sia provato che:
2 Alleautorità doganali svizzere deve essere presentato un certificato d’origine
modulo A o una dichiarazione d’origine. Devono esservi indicati la denominazione e
4 RS 632.911
O sulle regole d’origine RU 2016
l’indirizzo dell’esposizione. Se necessario, può essere chiesta una prova supplemen- tare circa la natura dei prodotti e le condizioni in cui sono stati esposti.
Art. 21 Modelli di prove dell’origine 1 Al momento dell’importazione di prodotti originari di un Paese beneficiario occor- re presentare alle autorità doganali svizzere: a. un certificato d’origine modulo A (appendice 2) rilasciato dalle autorità do- ganali o da altri organi governativi del Paese beneficiario; b. un certificato d’origine sostitutivo modulo A rilasciato dalle autorità dogana- li di uno Stato membro dell’UE, della Norvegia o della Turchia sulla base di un certificato d’origine modulo A rilasciato dall’organo governativo compe- tente del Paese beneficiario; c. una dichiarazione d’origine allestita in un Paese beneficiario secondo l’appendice 3; d. una dichiarazione d’origine sostitutiva allestita nell’UE, in Norvegia o in Turchia secondo l’appendice 3; oppure e. una dichiarazione su fattura secondo l’articolo 38b. 2 Al momento dell’esportazione di prodotti originari della Svizzera destinati, ai sensi dell’articolo 4 capoverso 2, a un’ulteriore lavorazione o trasformazione in un Paese beneficiario, deve essere allestita una dichiarazione d’origine in conformità con l’appendice 3.
Art. 22 cpv. 3 3 Il valore complessivo di questi prodotti non deve superare i 900 franchi a invio.
Art. 23 cpv. 1 1 In caso di esigue discordanze tra i dati della prova dell’origine e quelli contenuti in altri documenti d’invio, la prova dell’origine resta valida, sempre che sia debita- mente stabilito che quest’ultima si riferisce ai prodotti in questione.
Titolo prima dell’art. 24 Concerne soltanto il testo francese
Art. 25 cpv. 3
3 Il Paese d’importazione da iscrivere nella casella 12 è la Svizzera. È ammesso
anche iscrivere «Unione europea», il nome di uno Stato membro dell’UE, «Norve- gia» o «Turchia». La firma dell’esportatore o del suo rappresentante deve essere autografa.
O sulle regole d’origine RU 2016
Art. 26 Procedura in caso di cumulo con prodotti originari della Svizzera, dell’UE, della Norvegia o della Turchia 1 Nei casi di cui all’articolo 4 capoversi 2–5, l’organo governativo competente del Paese beneficiario presso cui è richiesto il rilascio di un certificato d’origine modu- lo A per prodotti fabbricati con materiali originari della Svizzera, dell’UE, della Norvegia o della Turchia tiene conto del certificato di circolazione delle merci EUR.1, della dichiarazione su fattura o della dichiarazione d’origine. 2 In questi casi, i certificati d’origine modulo A devono recare nella casella 4, a seconda della situazione, la menzione «Cumul Suisse» oppure «Switzerland cumula- tion», «Cumul UE» oppure «EU cumulation», «Cumul Norvège» oppure «Norway cumulation», «Cumul Turquie» oppure «Turkey cumulation». Qualora materiali originari della Svizzera, dell’UE, della Norvegia o della Turchia siano utilizzati nella fabbricazione di uno stesso prodotto, tutte le menzioni corrispondenti devono essere iscritte nel certificato d’origine.
Art. 28 cpv. 1 Concerne soltanto il testo francese
Art. 29 cpv. 1 e 3 1 Se in seguito a errori od omissioni commesse senza colpa oppure per circostanze particolari non è stato rilasciato al momento dell’esportazione, il certificato d’origine può essere eccezionalmente rilasciato dopo l’esportazione effettiva dei prodotti ai quali si riferisce, sempre che i prodotti non siano stati esportati prima della comuni- cazione alla Svizzera dei dati esigibili secondo l’articolo 44 capoverso 1. 3 I certificati d’origine rilasciati a posteriori devono recare nella casella 4 la nota «Délivré a posteriori» oppure «Issued retrospectively».
Art. 30 cpv. 1 1 In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato d’origine, l’esportatore può chiedere un duplicato all’organo governativo competente, che lo rilascia sulla base della richiesta di certificato d’origine iniziale in suo possesso. Nel duplicato deve essere iscritta, nella casella 4, la menzione «Duplicata» oppure «Duplicate» e devo- no figurare la data di rilascio e il numero di serie del certificato originale.
Art. 31 cpv. 1 1 In caso di importazione con invii scaglionati deve essere allestito un certificato d’origine per ciascun invio.
O sulle regole d’origine RU 2016
Inserire prima del titolo della sezione 3 del capitolo 4
Art. 31a Limite temporale per l’impiego dei certificati d’origine modulo A 1 Il Paese beneficiario dichiara per scritto la data di introduzione del sistema degli esportatori registrati (REX). A partire da questa data, i certificati d’origine modu- lo A possono essere impiegati ancora per dodici mesi. 2 Su richiesta del Paese beneficiario, il termine di cui al capoverso 1 può essere prorogato di sei mesi al massimo.
Titolo prima dell’art. 32 Sezione 3: Dichiarazione d’origine
Art. 32 Allestimento 1 La dichiarazione d’origine di cui all’appendice 3 deve essere allestita dall’esporta- tore dei prodotti ai quali si riferisce, sempre che le merci siano prodotti originari. 2 La dichiarazione d’origine deve essere allestita in inglese o in francese. Può essere allestita su ciascun documento commerciale che permette di identificare l’esporta- tore in questione e le relative merci.
3 Per l’allestimento delle dichiarazioni d’origine vale quanto segue:
a. deve essere allestita una dichiarazione d’origine per gli invii in cui il valore complessivo dei prodotti originari è inferiore o pari a 10 300 franchi. Una registrazione come esportatore registrato non è necessaria. È preso in consi- derazione il prezzo franco fabbrica; b. l’esportatore deve essere registrato come esportatore registrato per gli invii in cui il valore complessivo dei prodotti originari è superiore a 10 300 fran- chi. È preso in considerazione il prezzo franco fabbrica.
Art. 33 Procedura in caso di cumulo con prodotti originari della Svizzera, dell’UE, della Norvegia o della Turchia 1 Nei casi di cui all’articolo 4 capoversi 2–5, l’esportatore del Paese beneficiario di un prodotto fabbricato con materiali originari della Svizzera, dell’UE, della Norve- gia o della Turchia si basa sul certificato di circolazione delle merci EUR.1 presenta- to dal fornitore dei materiali, sulla dichiarazione su fattura o sulla dichiarazione d’origine. 2 In questi casi, le prove dell’origine allestite sulla base del capoverso 1 devono recare, a seconda della situazione, la menzione «Cumul Suisse» oppure «Switzer- land cumulation», «Cumul UE» oppure «EU cumulation», «Cumul Norvège» oppu- re «Norway cumulation», «Cumul Turquie» oppure «Turkey cumulation». Qualora materiali originari della Svizzera, dell’UE, della Norvegia o della Turchia siano utilizzati nella fabbricazione di uno stesso prodotto, tutte le menzioni corrispondenti devono essere iscritte nel certificato d’origine.
O sulle regole d’origine RU 2016
Art. 34 Termine di presentazione 1 La dichiarazione d’origine deve essere presentata alle autorità doganali svizzere entro dodici mesi a partire dalla data di allestimento. 2 Le autorità doganali svizzere possono accettare dichiarazioni d’origine presentate in ritardo se: a. non è stato possibile rispettare il termine a causa di circostanze eccezionali; oppure b. i prodotti ai quali si riferiscono sono stati consegnati prima della scadenza del termine.
Titolo prima dell’art. 35 Abrogato
Art. 35 Allestimento a posteriori La dichiarazione d’origine può essere allestita dopo l’esportazione dei prodotti ai quali si riferisce; rimane salvo l’articolo 32 capoverso 3 lettera b.
Titolo prima dell’art. 36 Abrogato
Art. 36 Importazione con invii scaglionati 1 In caso di importazione con invii scaglionati deve essere allestita una dichiarazione d’origine per ciascun invio. 2 Se, su domanda dell’importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali svizzere, un prodotto smontato o non montato di cui alle sezioni XVI o XVII oppure alle posizioni 7308 o 9406 del Sistema armonizzato è importato con invii scaglionati ai sensi della prescrizione generale 2a del Sistema armonizzato, al momento dell’importazione del primo scaglione occorre presentare alle autorità doganali un’unica dichiarazione d’origine per l’intero prodotto.
Titolo prima dell’art. 37 Sezione 4: Dichiarazioni d’origine sostitutive per esportatori registrati e duplicati di certificati d’origine sostitutivi modulo A
Art. 37 Principio 1 Gli esportatori registrati possono sostituire in qualsiasi momento i certificati d’origine modulo A e le dichiarazioni d’origine con una o più dichiarazioni d’origine se:
O sulle regole d’origine RU 2016
a. i prodotti ai quali si riferiscono i documenti di base sono sotto vigilanza do- ganale; e b. i certificati d’origine modulo A sono ripartiti presso l’ufficio doganale re- sponsabile della sorveglianza dei prodotti. 2 Possono essere rilasciate dichiarazioni d’origine sostitutive per prodotti originari di Paesi beneficiari che vengono riesportati nell’UE, in Norvegia o in Turchia. 3 Gli articoli 32–36 si applicano per analogia alle dichiarazioni d’origine sostitutive.
Titolo prima dell’art. 38 Abrogato
Art. 38 Allestimento di dichiarazioni d’origine sostitutive 1 Le dichiarazioni d’origine sostitutive possono essere allestite soltanto da esporta- tori registrati. 2 Nelle dichiarazioni d’origine sostitutive deve essere iscritta la menzione «Attesta- tion de remplacement» oppure «Replacement statement». 3 Il riesportatore in Svizzera allestisce una o più dichiarazioni d’origine sostitutive in cui iscrive quanto segue: a. tutti i dati relativi ai prodotti riesportati contenuti nella dichiarazione d’origine rilasciata nel Paese beneficiario o nel certificato d’origine modu- lo A; b. la data in cui la dichiarazione d’origine o il certificato d’origine modulo A sono stati rilasciati nel Paese beneficiario; c. i dati necessari in conformità con la dichiarazione d’origine o il certificato d’origine modulo A rilasciati nel Paese beneficiario, inclusi i riferimenti a un eventuale cumulo; d. il nome, l’indirizzo e il numero REX del riesportatore in Svizzera; e. il nome e l’indirizzo del destinatario nell’UE, in Norvegia o in Turchia; e f. la data e il luogo di allestimento della dichiarazione d’origine sostitutiva. 4 In caso di sostituzione di un certificato d’origine modulo A o di una dichiarazione d’origine, il riesportatore iscrive quanto segue nel certificato d’origine modulo A iniziale o nella dichiarazione d’origine: a. i dati relativi alla dichiarazione d’origine sostitutiva; b. il nome e l’indirizzo del riesportatore in Svizzera; c. il nome e l’indirizzo del destinatario nell’UE, in Norvegia o in Turchia. 5 Nelle dichiarazioni d’origine sostituite deve essere iscritta la menzione «Rempla- cé» oppure «Replaced».
O sulle regole d’origine RU 2016
Art. 38a Rilascio di duplicati di certificati d’origine sostitutivi modulo A L’articolo 30 si applica per analogia ai duplicati di certificati d’origine sostitutivi modulo A.
Titolo prima dell’art. 38b Sezione 5: Dichiarazione su fattura
1 Una dichiarazione su fattura può essere allestita da ciascun esportatore di un Paese beneficiario che non ha ancora concluso l’introduzione del sistema REX. La dichia- razione su fattura può essere allestita soltanto per invii in cui il valore complessivo dei prodotti originari non è superiore a 10 300 franchi. È preso in considerazione il prezzo franco fabbrica.
2 Per l’allestimento della dichiarazione su fattura vale inoltre quanto segue:
a. la dichiarazione deve essere allestita dall’esportatore e recare la sua firma autografa; b. deve essere allestita in francese o in inglese utilizzando il testo di cui all’appendice 4; c. in caso di cumulo con prodotti originari della Svizzera, dell’UE, della Nor- vegia o della Turchia, l’articolo 26 si applica per analogia; d. l’esportatore deve presentare, su richiesta delle autorità doganali o di altri organi governativi del Paese esportatore, tutti i documenti necessari per pro- vare il carattere originario delle merci in questione; e. deve conservare una copia della dichiarazione e le prove dell’origine per al- meno tre anni.
3 L’articolo 28 si applica per analogia.
Titolo prima dell’art. 38c Sezione 6: Regole speciali per le importazioni da Paesi beneficiari che fanno parte di un gruppo regionale
Art. 38c Esportazioni in un Paese appartenente a un gruppo regionale da un altro Paese del medesimo gruppo regionale La prova del carattere originario di merci esportate da un Paese appartenente a un gruppo regionale in un altro Paese del medesimo gruppo regionale è fornita alle autorità doganali o ad altri organi governativi del Paese d’importazione presentando: a. un certificato d’origine modulo A rilasciato dalle autorità doganali o da altri organi governativi del Paese beneficiario;
O sulle regole d’origine RU 2016
b. una dichiarazione su fattura rilasciata nel Paese beneficiario secondo l’arti- colo 38b; oppure c. una dichiarazione d’origine allestita nel Paese beneficiario secondo l’arti- colo 32.
Art. 38d Esportazioni in Svizzera da un Paese appartenente a un gruppo regionale 1 La prova del carattere originario di merci esportate in Svizzera, nell’ambito del cumulo regionale, da un Paese appartenente a un gruppo regionale è fornita alle autorità doganali svizzere presentando: a. un certificato d’origine modulo A rilasciato dalle autorità doganali o da altri organi governativi del Paese beneficiario; b. una dichiarazione su fattura rilasciata nel Paese beneficiario secondo l’arti- colo 38b; oppure c. una dichiarazione d’origine allestita nel Paese beneficiario secondo l’arti- colo 32. 2 Le prove dell’origine di cui al capoverso 1 possono essere rilasciate soltanto se nel Paese beneficiario dal quale è esportato un prodotto originario in Svizzera sono presentate prove dell’origine valide in virtù dell’articolo 38c. 3 I capoversi 1 e 2 si applicano indipendentemente dal fatto che il prodotto originario inviato in Svizzera sia stato lavorato o trasformato nell’ultimo Paese esportatore.
Art. 39 cpv. 1, 2, 5 e 6 1 Il controllo a posteriori delle prove dell’origine avviene per campionatura oppure ogni qualvolta le autorità doganali svizzere nutrono dubbi circa l’autenticità del documento o l’esattezza dei dati relativi all’origine dei prodotti in questione. 2 In entrambi i casi, le autorità doganali svizzere inviano una copia del certificato d’origine modulo A, della dichiarazione d’origine o della dichiarazione su fattura all’organo governativo competente del Paese beneficiario o alla sua rappresentanza diplomatica in Svizzera. Qualora si tratti di un certificato d’origine sostitutivo modu- lo A o di una dichiarazione d’origine sostitutiva, le autorità doganali svizzere rinvia- no una copia alle autorità doganali del Paese di transito in cui sono stati rilasciati o allestiti il certificato d’origine sostitutivo o la dichiarazione d’origine sostitutiva. 5 La risposta dell’organo governativo competente deve permettere di decidere se la prova dell’origine la cui autenticità o esattezza è stata messa in dubbio concerne i prodotti effettivamente esportati e se questi soddisfano le condizioni della presente ordinanza. 6 Qualora si tratti di certificati d’origine modulo A rilasciati secondo l’articolo 26, di dichiarazioni d’origine allestite secondo l’articolo 32 o di dichiarazioni su fattura allestite secondo l’articolo 38b capoverso 2 lettera c, occorre allegare alla risposta una fotocopia o un duplicato del certificato di circolazione delle merci EUR.1, della dichiarazione d’origine o della dichiarazione su fattura.
O sulle regole d’origine RU 2016
Art. 40 cpv. 1 1 Se le autorità doganali svizzere non hanno ricevuto alcuna risposta entro sei o, qualora si tratti di prove dell’origine sostitutive, otto mesi oppure se la risposta non permette di decidere circa l’autenticità del documento in questione o circa l’origine effettiva dei prodotti, esse inviano una seconda lettera all’organo governativo com- petente del Paese beneficiario o alle autorità doganali del Paese di transito.
Art. 41 Imposizione provvisoria Se la concessione delle preferenze tariffali è sospesa in attesa dell’esito del controllo a posteriori di una prova dell’origine, i prodotti possono essere tassati provvisoria- mente alla tariffa normale e immessi in libera pratica in Svizzera.
Art. 43 Assistenza amministrativa per prove dell’origine rilasciate in Svizzera 1 Le autorità doganali svizzere prestano assistenza amministrativa all’UE, alla Nor- vegia e alla Turchia per il controllo a posteriori di dichiarazioni d’origine sostitutive e certificati d’origine sostitutivi modulo A rilasciati in Svizzera. 2 Esse prestano assistenza amministrativa ai Paesi beneficiari nonché all’UE, alla Norvegia e alla Turchia per il controllo a posteriori di certificati di circolazione delle merci EUR.1, dichiarazioni su fattura e dichiarazioni d’origine rilasciati in Svizzera. 3 Le disposizioni del presente capitolo si applicano per analogia alla procedura e all’entità dell’assistenza amministrativa.
Art. 44 Notifica da parte degli organi governativi competenti e trasmissione di impronte di bolli
1 I Paesi beneficiari comunicano alla Svizzera quanto segue:
a. i nomi e gli indirizzi degli organi governativi competenti per il rilascio dei certificati d’origine modulo A; b. i facsimili d’impronta dei bolli utilizzati da detti organi per il rilascio dei cer- tificati d’origine modulo A; c. i nomi e gli indirizzi degli organi governativi competenti per il controllo a posteriori dei certificati d’origine modulo A, delle dichiarazioni su fattura e delle dichiarazioni d’origine. 2 I Paesi beneficiari che rientrano nel Sistema di preferenze generalizzate (SPG) della Svizzera, ma non in quello dell’UE o della Norvegia, comunicano all’ammi- nistrazione doganale svizzera il nome e l’indirizzo dell’autorità competente nel loro territorio per la registrazione degli esportatori nel sistema REX e la gestione dei relativi dati. Tale autorità deve appartenere agli organi governativi del Paese benefi- ciario o agire sotto la responsabilità del governo.
O sulle regole d’origine RU 2016
3 I Paesi beneficiari che rientrano sia nel SPG della Svizzera sia in quello dell’UE comunicano all’UE il nome e l’indirizzo dell’autorità competente nel loro territorio per la notifica dei dati secondo il capoverso 2. 4 I Paesi beneficiari che rientrano nel SPG della Svizzera e nel SPG della Norvegia, ma non in quello dell’UE, comunicano all’amministrazione doganale svizzera o all’amministrazione doganale norvegese i dati secondo il capoverso 2. 5 I Paesi beneficiari comunicano senza indugio alla Svizzera ogni modifica dei dati di cui ai capoversi 1 e 2.
Art. 45 cpv. 1 1 La Svizzera concede le preferenze tariffali soltanto per i prodotti originari dei Paesi beneficiari che rispettano o provvedono a far rispettare le prescrizioni concernenti l’origine delle merci, il rilascio di certificati d’origine modulo A, le condizioni per il rilascio di dichiarazioni su fattura, le condizioni per il rilascio di dichiarazioni d’origine e la cooperazione amministrativa.
Art. 46 cpv. 2 2 Per consentire il controllo a posteriori delle dichiarazioni su fattura e delle dichia- razioni d’origine, gli esportatori nel Paese beneficiario conservano per almeno tre anni le copie delle dichiarazioni, i documenti attestanti l’origine ed eventualmente i documenti d’esportazione.
II Le appendici 2–6 sono sostituite dalla versione qui annessa.
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.
23 novembre 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
O sulle regole d’origine RU 2016
Appendice 2 (art. 21 cpv. 1 lett. a)
Certificato d’origine modulo A
Il testo del certificato d’origine modulo A è disponibile sul sito Internet: www.unctad.org > Themes > Trade Agreements and Negotiations > Generalized System of Preferences > Sample of Form A
O sulle regole d’origine RU 2016
Appendice 3 (art. 21 cpv. 1 lett. c, d e 2 nonché 32 cpv. 1)
Dichiarazione d’origine
La dichiarazione d’origine, il cui testo è riportato qui di seguito, deve essere allestita su ciascun documento commerciale e recare il nome e l’indirizzo completo nonché la descrizione delle merci e la data di rilascio.
Versione francese: L’exportateur …5 (Numéro d’exportateur enregistré …) des produits couverts par le présent document déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle …6 au sens des règles d’origine du Système des préférences tarifaires généralisées de la Suisse et que le critère d’origine satisfait est …7.
Versione inglese: The exporter …8 (Number of Registered Exporter …) of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of …9 preferential origin according to the rules of origin of the Generalised System of Preferences of Switzerland and that the origin criterion met is ….10
5 Invece di indicare il nome e l’indirizzo completo, è possibile inserire un rimando a tali dati in un altro punto del documento commerciale. 6 Deve essere indicata l’origine della merce, vale a dire l’origine svizzera o quella del Paese beneficiario. 7 In caso di prodotti interamente ottenuti o fabbricati, inserire la lettera «P»; in caso di prodotti lavorati o trasformati sufficientemente, inserire la lettera «W» seguita da una posizione del Sistema armonizzato (p. es.: «W 9618»). Se del caso, l’indicazione di cui sopra deve essere sostituita con una delle menzioni seguenti: a) in caso di cumulo bilaterale, «Switzerland cumulation» oppure «Cumul Suisse»; b) in caso di cumulo con l’UE, la Norvegia o la Turchia, rispettivamente «Cumul UE», «EU Cumulation», «Cumul Norvège», «Norway cumulation», «Cumul Turquie» oppure «Turkey cumulation»; c) in caso di cumulo regionale, «Cumul régional» oppure «Regional cumulation». 8 Invece di indicare il nome e l’indirizzo completo, è possibile inserire un rimando a tali dati in un altro punto del documento commerciale. 9 Deve essere indicata l’origine della merce, vale a dire l’origine svizzera o quella del Paese beneficiario. 10 In caso di prodotti interamente ottenuti o fabbricati, inserire la lettera «P»; in caso di prodotti lavorati o trasformati sufficientemente, inserire la lettera «W» seguita da una posizione del Sistema armonizzato (p. es.: «W 9618»). Se del caso, l’indicazione di cui sopra deve essere sostituita con una delle menzioni seguenti: a) in caso di cumulo bilaterale: «Switzerland cumulation» oppure «Cumul Suisse»; b) in caso di cumulo con l’UE, la Norvegia o la Turchia: «Cumul UE», «EU cumulation», «Cumul Norvège», «Norway cumulation», «Cumul Turquie», «Turkey cumulation»; c) in caso di cumulo regionale; «Cumul régional» oppure «Regional cumulation».
O sulle regole d’origine RU 2016
Appendice 4
Dichiarazione su fattura
La dichiarazione su fattura, il cui testo è riportato qui di seguito, deve essere allestita in conformità con le note a piè di pagina. Le note a piè di pagina non devono essere riportate.
Versione francese: L’exportateur des produits couverts par le présent document déclare que, sauf indi- cation claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle … 11 au sens des règles d’origine du Système généralisé de préférences tarifaires de la Suisse.
Versione inglese: The exporter of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of preferential …12 origin according to the rules of origin of the Generalized System of Preferences of Switzerland.
(Luogo e data)13 (Firma dell’esportatore e nome del firmatario in stampatello)
11 Deve essere indicata l’origine della merce, vale a dire l’origine svizzera o quella del Paese beneficiario. 12 Deve essere indicata l’origine della merce, vale a dire l’origine svizzera o quella del Paese beneficiario.
13 Questi dati possono essere omessi se sono inclusi nella fattura.
O sulle regole d’origine RU 2016
Appendice 5 (art. 13 cpv. 2)
Merci escluse dal cumulo regionale Posizione SA Designazione delle merci secondo SA
Sezione XI Materie tessili e loro manufatti (cap. 50–63)
6401 Calzature impermeabili con suole esterne e tomaie di gomma o
di materia plastica, la cui tomaia non è stata né unita alla suola esterna mediante cucitura o ribadini, chiodi, viti, naselli o simi- li, né formata da differenti pezzi uniti con questi stessi procedi- menti
6402 Altre calzature con suole esterne e tomaie di gomma o di
materia plastica
6403 Calzature con suole esterne di gomma, materia plastica, cuoio
naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale
6404 Calzature con suole esterne di gomma, materia plastica, cuoio
naturale o ricostituito e con tomaie di materie tessili ex 6405 Altre calzature con suole esterne di cuoio naturale o ricosti- tuito, di gomma o di materia plastica
O sulle regole d’origine RU 2016
Appendice 6 (art. 13 cpv. 3)
Elenco dei gruppi economici regionali ai quali la Svizzera accorda un cumulo regionale Designazione del gruppo Paesi Parte del gruppo
Associazione delle nazioni Cambogia, Filippine, Indonesia, Laos, Malaysia, dell’Asia del Sud-Est Myanmar, Thailandia, Vietnam (ASEAN)
A Brunei Darussalam e Singapore, Paesi facenti parte del Gruppo ASEAN, non viene concesso il cumulo regionale in quanto non figurano nell’elenco dei Paesi beneficiari.
O sulle regole d’origine RU 2016