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AS 2016 513

AS 2016 513

Ordinanza concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP)

Modifica del 27 gennaio 2016

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 6 marzo 20001 sul traffico pesante è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 1, frase introduttiva, lett. a, a bis e b

1 Sono esentati dall’obbligo della tassa:

a. i veicoli acquistati, presi in leasing, noleggiati o requisiti per l’Esercito, muniti di targhe di controllo militari o di targhe di controllo civili e d’un contrassegno M+; abis. i veicoli:

1. acquistati, presi in leasing o requisiti per la protezione civile, o

2. noleggiati per la protezione civile per interventi e istruzioni secondo gli

articoli 27 capoversi 1 e 2 lettera a, 27a capoverso 1 lettera a e 33–36 della legge federale del 4 ottobre 20022 sulla protezione della popo- lazione e sulla protezione civile (LPPC); b. i veicoli della polizia, dei pompieri, dei servizi d’intervento in caso di inci- denti con idrocarburi e prodotti chimici nonché le ambulanze;

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Art. 4 cpv. 1 lett. a 1 Per i veicoli qui appresso è riscossa una tassa forfettaria. Essa ammonta annual- mente a: franchi

a. nel caso di autoveicoli pesanti per il trasporto di persone, di automobili pesanti nonché di rimorchi abitabili e per il trasporto di persone ciascuno d’un peso totale eccedente 3,5 t 650

Art. 10 Corse nel TCNA: obblighi e procedura In relazione alle corse iniziali e finali nel TCNA, il Dipartimento federale delle finanze (DFF) disciplina: a. gli obblighi dei detentori, in particolate la prova delle corse; b. la procedura di restituzione.

Titolo prima dell’art. 11 Sezione 3: Trasporti di legname greggio, latte alla rinfusa e animali da reddito

Art. 11 Trasporti di legname greggio 1 Per i veicoli con i quali viene trasportato esclusivamente legname greggio la tassa ammonta al 75 per cento delle aliquote di cui agli articoli 4 capoversi 1 lettera f e 2 lettere a e b, 14 capoverso 1, 14a capoverso 1 e 14b capoverso 1.

2 Per i veicoli che non trasportano esclusivamente legname greggio l’Amministra-

zione delle dogane concede, su richiesta, una restituzione di franchi 2,10 per m3 di legname greggio trasportato. L’importo della restituzione può ammontare al mas- simo al 25 per cento dell’importo complessivo della tassa riscossa per veicolo e periodo.

3 Perlegname greggio si intendono segnatamente tronchi, legname industriale,

legname per la produzione di energia e cascami di legno. Il DFF definisce più preci- samente queste espressioni.

4 Per i veicoli di cui al capoverso 2 il DFF disciplina:

a. gli obblighi dei detentori, in particolare la prova delle corse; b. la procedura di restituzione.

Art. 12 Trasporti di latte alla rinfusa e di animali da reddito 1 Nel caso di veicoli cisterna per il trasporto di latte con i quali viene trasportato esclusivamente latte alla rinfusa, la tassa ammonta al 75 per cento delle aliquote di cui agli articoli 14 capoverso 1, 14a capoverso 1 e 14b capoverso 1. 2 Nel caso di veicoli per il trasporto di bestiame, ad eccezione di quelli per il tra- sporto di cavalli, utilizzati esclusivamente per il trasporto di animali da reddito, la

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tassa ammonta al 75 per cento delle aliquote di cui agli articoli 14 capoverso 1, 14a capoverso 1 e 14b capoverso 1.

Art. 12a Trasporto esclusivo di legname greggio, latte alla rinfusa e animali da reddito: condizioni e prova per l’agevolazione 1 L’agevolazione di cui all’articolo 11 capoverso 1 o all’articolo 12 viene concessa soltanto se il detentore: a. chiede tale agevolazione presso la Direzione generale delle dogane all’atto di ogni messa in circolazione del veicolo; e b. si impegna a utilizzare il veicolo esclusivamente per gli scopi menzionati nell’articolo 11 capoverso 1 o nell’articolo 12. 2 Il detentore deve conservare per cinque anni tutti i documenti e giustificativi rile- vanti per l’agevolazione. Deve comprovare alla Direzione generale delle dogane, su richiesta della stessa, il rispetto dell’impegno di cui al capoverso 1 lettera b. 3 Se constata che il veicolo non è stato utilizzato debitamente, la Direzione generale delle dogane revoca l’agevolazione.

Titolo prima dell’art. 13 Capitolo 3: Peso determinante e tariffa

Art. 13 cpv. 7 e 8 7 Se il peso determinante calcolato secondo i capoversi 1–6 oltrepassa il peso effet- tivo massimo autorizzato (art. 67 ONC3) oppure il peso totale massimo autorizzato secondo la licenza di circolazione o il peso massimo autorizzato del convoglio secondo la licenza di circolazione (art. 7 cpv. 4 e 6 OETV 4), fa stato il peso inferiore di questi ultimi due.

8 Il peso determinante è al massimo di 40 t.

Art. 15 cpv. 1 1 La tassa è determinata con un apparecchio di misurazione elettronico riconosciuto dall’Amministrazione delle dogane. Esso è costituito da un tachigrafo o da un regi- stratore di impulsi per il calcolo della distanza percorsa montato sul veicolo e da un apparecchio di rilevazione che conteggia e registra il chilometraggio determinante.

Art. 16 cpv. 2 e 6 2 Il montaggio e la messa in funzione dell’apparecchio di rilevazione devono essere effettuati da officine di montaggio autorizzate dall’Amministrazione delle dogane. Le officine di montaggio effettuano la verifica circa la conformità dell’intero appa-

3 RS 741.11 4 RS 741.41

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recchio di misurazione all’atto della messa in funzione e delle verifiche ulteriori e rilasciano, contro versamento di una tassa, l’attestazione di conformità richiesta.

6 Il DFF disciplina:

a. i particolari per quanto concerne il montaggio, la messa in funzione, la ripa- razione, la sostituzione e la rimozione temporanea di apparecchi di rileva- zione; b. i requisiti e il controllo delle officine di montaggio che montano, verificano, riparano e rimuovono temporaneamente apparecchi di rilevazione; c. la procedura di autorizzazione per il riconoscimento delle officine di mon- taggio da parte dell’Amministrazione delle dogane; d. la procedura di autorizzazione per il riconoscimento da parte dell’Ammini- strazione delle dogane dei servizi per la consegna di sigilli.

Art. 17 cpv. 1

1 Se l’autoveicolo traina un rimorchio, il conducente deve immettere nell’appa-

recchio di rilevazione tutti i dati necessari per la tassazione. La Direzione generale delle dogane stabilisce i dati necessari.

1bis Se la persona assoggettata al pagamento della tassa chiede che la tassa venga calcolata sulla base del peso inferiore conformemente all’articolo 13 capoverso 7, alla domanda deve allegare copie delle licenze di circolazione valide. In caso contra- rio, la tassa è riscossa sulla base del peso determinante secondo l’articolo 13 capo- versi 1–6.

Art. 26 cpv. 3 3 Del rimanente sono applicabili gli articoli 15–19, 21, 22 capoversi 1bis e 2, 23 capoverso 3 e 25 capoverso 1.

Art. 27 cpv. 2

2 Del rimanente è applicabile l’articolo 22 capoverso 1 bis.

Inserire prima del titolo della sezione 2

Art. 33a Restituzione in caso di noleggio di veicoli per l’Esercito o la protezione civile 1 Per ogni giorno per il quale è comprovato che un veicolo noleggiato per l’Esercito o la protezione civile circola per uno scopo di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettera a o abis, il detentore ha diritto alla restituzione di 1/360 della tassa annua. Per i giorni in cui il veicolo circola sia per un tale scopo sia quale veicolo assoggettato alla tassa forfettaria, la restituzione è pari alla metà dell’importo.

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2 Le domande di restituzione, corredate dei relativi fogli di controllo delle corse, contratti di noleggio, verbali di presa in consegna e di consegna nonché dell’indica- zione dello scopo d’impiego, devono essere presentate all’Amministrazione delle dogane entro un anno dalla scadenza del periodo di tassazione. L’Amministrazione delle dogane può esigere altri mezzi probatori.

3 Gli importi inferiori a 50 franchi per domanda non sono restituiti.

1 La persona solidalmente responsabile ai sensi dell’articolo 36 capoverso 1 bis che intende affidare un veicolo trattore o un rimorchio (veicolo) a un terzo per l’uso può chiedere alla Direzione generale delle dogane, nel quadro della conclusione del contratto, se il terzo (parte contraente) o il detentore del veicolo, qualora non si tratti della stessa persona, è insolvibile o è stato invano diffidato.

Art. 42 Infrastrutture di controllo L’Amministrazione delle dogane può gestire infrastrutture di controllo fisse e mobili.

Art. 50 Mora nel pagamento 1 Se la tassa per un veicolo svizzero non è pagata, se i pagamenti anticipati o le prestazioni di garanzia non sono avvenuti oppure se i provvedimenti cautelativi ordinati dalle autorità d’esecuzione non sono attuati dal detentore, quest’ultimo viene diffidato; se la diffida rimane infruttuosa, l’Amministrazione delle dogane può, oltre alle misure previste dall’articolo 14a LTTP: a. rifiutare il proseguimento del viaggio con il veicolo; o b. sequestrare il veicolo, sempre che le circostanze lo giustifichino. 2 Se la tassa per un veicolo estero non è pagata, se i pagamenti anticipati o le presta- zioni di garanzia non sono avvenuti oppure se i provvedimenti cautelativi ordinati dalle autorità d’esecuzione non sono attuati dal detentore, l’Amministrazione delle dogane può: a. rifiutare il proseguimento del viaggio con il veicolo; o b. sequestrare il veicolo, sempre che le circostanze lo giustifichino.

II La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.

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III La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2016.

27 gennaio 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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Allegato (cifra II)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 4 aprile 20075 sulle competenze penali

dell’Amministrazione federale delle dogane

Art. 1 cpv. 1 lett. j

1 L’Amministrazione federale delle dogane (AFD) è autorizzata a perseguire e

giudicare le infrazioni conformemente a: j. l’articolo 22 della legge del 19 dicembre 19976 sul traffico pesante;

2. Ordinanza del 4 aprile 20077 sugli emolumenti dell’Amministrazione

federale delle dogane Appendice (art. 1 cpv. 2)

Tariffa degli emolumenti

Cifra 11

Cifra Tassa

11 Tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni

(TTPCP) o tassa forfettaria sul traffico pesante (TFTP)

11.1 Un emolumento è riscosso per:

11.11 il rilascio:

11.111 – (immediato) di prove del pagamento (quietanza TTPCP, fr. 10.–

certificato TTPCP) all’uscita dalla Svizzera per prova

11.112 – di duplicati di documenti in correlazione con la fr. 20.–

riscossione della TTPCP e della TFTP per documento

11.113 – di carte chip supplementari o la loro sostituzione fr. 20.–

per carta chip

11.114 – di diffide in caso di mancata osservanza del termine di fr. 20.–

dichiarazione o di pagamento per diffida

11.12 altre attività in correlazione con la riscossione della TTPCP

o della TFTP per:

5 RS 631.09 6 RS 641.81 7 RS 631.035

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Cifra Tassa

11.121 – la correzione di dichiarazioni e tassazioni a causa di emolumento

dimenticanze della persona assoggettata al pagamento secondo la cifra 1 della tassa

11.122 – le spese in correlazione con dichiarazioni ripetutamente emolumento

inviate senza essere affrancate, più le spese postali fattu- secondo la cifra 1 rate all’AFD

11.123 – l’accettazione di fideiussioni generali a titolo di garanzia emolumento

di un conto TTPCP o PCD secondo la cifra 6

11.124 – il rilascio delle attestazioni di conformità da parte delle fr. 20. –

officine di montaggio per attestazione

11.13 le restituzioni emolumento

secondo la cifra 8.13, tenuto conto della cifra 8.34

11.14 la riscossione posticipata della TFTP nel traffico di linea: emolumento

onere supplementare a causa della presentazione in ritardo secondo la cifra 1 della dichiarazione

11.2 Nessun emolumento è riscosso per:

11.21 l’annullamento del documento del terminale di trattamento

all’entrata

11.22 la concessione di autorizzazioni straordinarie per

l’utilizzazione di uffici doganali non occupati o occupati solo temporaneamente

11.23 l’attestazione di passaggi del confine in caso di veicoli con

libretto di bordo

11.24 l’attestazione di una modifica del peso TTPCP in un’area

controllata

11.25 la prima consegna di carte chip e la loro sostituzione per

motivi dovuti al sistema e definiti dall’AFD

11.26 le restituzioni in correlazione con corse nel traffico combi-

nato non accompagnato (TCNA) o per trasporti di legname greggio

11.27 le restituzioni della TFTP per le corse all’estero e per i

veicoli noleggiati per l’Esercito o la protezione civile

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