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AS 2016 5207

Ordinanza concernente il riconoscimento delle omologazioni UE e le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore, tricicli a motore e ciclomotori (OETV 3)

Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra

Ordinanza

concernente il riconoscimento delle omologazioni UE e le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore, tricicli a motore e ciclomotori

(OETV 3)

del 16 novembre 2016

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 8 capoverso 1, 9 capoversi 1bis e 3 nonché 106 capoversi 1,

6 e 10 della legge del 19 dicembre 1958! sulla circolazione stradale (LCStr),

ordina:

Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione ! La presente ordinanza disciplina: a. il riconoscimento delle omologazioni e dei certificati dell’Unione europea (UE) seguenti per i veicoli di cui al capoverso 2: omologazioni generali UE, omologazioni parziali UE e certificati di conformità UE;

b. le esigenze tecniche per i veicoli, sistemi di veicoli, parti di veicoli ed equi- paggiamenti di cui al capoverso 2.

2 Essa si applica ai motoveicoli di cui all’articolo 14 lettere a e b dell’ordinanza del 19 giugno 19952 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV), ai quadricicli leggeri a motore, ai quadricicli a motore e ai tricicli a motore di cui all’articolo 15 OETV nonché ai ciclomotori di cui all’articolo 18 lettere a e b OETV.

Art. 2 Esami del veicolo e manutenzione del sistema antinquinamento

L’esame d’immatricolazione, l’esame successivo e la manutenzione del sistema antinquinamento dei veicoli di cui all’articolo 1 capoverso 2 sono disciplinati

RS 741.414

! RS 741.01 2. RS 741.41 3. RS 741.41

2016-1717 5207

Riconoscimento delle omologazioni UE ed esigenze tecniche per motoveicoli, RU 2016 quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore, tricicli a motore e ciclomotori. O

Art. 3 Definizioni

Si applicano le definizioni dell’ordinanza del 19 giugno 19954 concernente l’appro- vazione del tipo di veicoli stradali.

Art. 4 Normative internazionali

! Gli atti normativi dell’UE citati nella presente ordinanza si applicano nella versio- ne stabilita nell’allegato 2 OETVI.

2 Se questi atti normativi rimandano a loro volta a disposizioni di altri atti normativi UE o di regolamenti UNECE‘, si applicano anche tali disposizioni; è determinante la versione stabilita nell’allegato 2 OETV.

3 Per l’applicazione delle normative internazionali elencate nell’allegato 2 OETV vigono le disposizioni transitorie di dette normative, fermo restando che per la data d’immatricolazione è determinante la data dell’importazione o della costruzione in Svizzera.

Art. 5 Classificazione dei veicoli secondo il diritto UE e il diritto svizzero

L’allegato 1 stabilisce a quali categorie di veicoli svizzere corrispondono le catego- rie di veicoli UE di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) n. 168/2013.

Art. 6 Riconoscimento di omologazioni e certificati UE

1 Le omologazioni generali UE, le omologazioni parziali UE e i certificati di con- formità UE rilasciati sulla base degli atti normativi UE menzionati nell’allegato 2 sono riconosciuti.

2 Non sono riconosciuti le omologazioni e i certificati per:

a. 1 tipi di veicoli di cui all’articolo 42 del regolamento (UE) n. 168/2013; b. veicoli utilizzati anche su rotaie, sull’acqua o nell’aria;

c. veicoli speciali (art. 25 cpv. 1 OETV?) e veicoli di lavoro (art. 13 cpv. 1 e art. 22 cpv. 1 OETV).

Art. 7 Esigenze tecniche

1 Nell’allegato 3 figurano le esigenze tecniche dei veicoli di cui all’articolo 1 capo- verso 2.

»

RS 741.511

RS 741.41

I regolamenti UNECE contenuti negli atti normativi UE citati sono disponibili gratuita- mente sul sito web dell’ UNECE www.unece.org/trans/welcome.html > Vehicle Regula- tions > UN Regulations (1958 Agreement) > Regulations (Addenda to the 1958 Agree- ment) o possono essere richiesti, a pagamento, all’ Ufficio federale delle strade, divisione Circolazione stradale, 3003 Berna.

7 RS 741.41

aw

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2 Il capoverso 1 non si applica a:

a. veicoli di cui all’articolo 2 paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 168/2013; b. veicoli utilizzati anche su rotaie, sull’acqua o nell’aria; c. tipi di veicoli di cui all’articolo 42 del regolamento (UE) n. 168/2013.

Art. 8 Relazione con le esigenze tecniche secondo l’OETV

Ai veicoli per i quali non è disponibile un’omologazione UE ai sensi dell’articolo 6 capoverso | o una dichiarazione di conformità del costruttore si applicano le esigen- ze tecniche dell’OETV8.

Art. 9 Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza del 2 settembre 19989 concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore è abrogata.

Art. 10 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 15 gennaio 2017.

16 novembre 2016 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

9. RU 1998 2487, 2000 2403, 2002 3184, 2003 1824, 2009 5803, 2012 1919, 2015 509

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Allegato 1 (art. 5)

Classificazione dei veicoli secondo il diritto UE

e il diritto svizzero

UE

Svizzera

motociclo a due ruote (L3e)

motociclo a due ruote con sidecar (L4e)

veicolo a motore leggero a due ruote (Lle)

ciclomotore a due ruote (Lle-B) ciclomotore a tre ruote (L2e) triciclo (LSe-A)

triciclo commerciale (L5e-B)

quadriciclo leggero (L6e)

quad da strada leggero (L6e-A) quadrimobile leggera (L6e-B)

quadrimobile pesante (L7e)

quad da strada pesante (L7e-A)

quad entro/fuori strada pesante (L7e-B) buggy con sedili affiancati (L7e-B2) quadrimobile pesante (L7e-C)

ciclo a propulsione (Lle-A), peso totale fino a 200 kg

ciclo a propulsione (Lle-A), peso totale superiore a 200 kg

motoveicolo (art. 14 lett. a OETV!9)

motoveicolo con carrozzino laterale (art. 14 lett. a OETV)

motoleggera (art. 14 lett. b OETV)

motoleggera

motoleggera

triciclo a motore (art. 15 cpv. 1 OETV) triciclo a motore

quadriciclo leggero a motore (art. 15 cpv. 2 OETV)

quadriciclo leggero a motore quadriciclo leggero a motore

quadriciclo a motore (art. 15 cpv. 3 OETV)

quadriciclo a motore quadriciclo a motore quadriciclo a motore quadriciclo a motore quadriciclo a motore

ciclomotore leggero (art. 18 lett. b OETV) oppure

ciclomotore (art. 18 lett. a OETV)

oppure

risciò elettrico (art. 14 lett. b n. 3 OETV)

risciò elettrico (art. 14 lett. b n. 3 OETV)

10° RS 741.41

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Allegato 2 (art. 6 cpv. 1)

Riconoscimento di omologazioni e certificati UE

Regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli.

Regolamento di esecuzione (UE) n. 901/2014 della Commissione, del 18 luglio 2014, che applica il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento eu- ropeo e del Consiglio in relazione alle prescrizioni amministrative per l'omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli.

Regolamento delegato (UE) n. 3/2014 della Commissione, del 24 ottobre 2013, che completa il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento euro- peo e del Consiglio in merito ai requisiti di sicurezza funzionale del veicolo per l'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli.

Regolamento delegato (UE) n. 44/2014 della Commissione, del 21 novem- bre 2013, che integra il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento euro- peo e del Consiglio per quanto concerne la costruzione dei veicoli e i requi- siti generali di omologazione dei veicoli a due o tre ruote e dei quadricicli.

Regolamento delegato (UE) n. 134/2014 della Commissione, del 16 dicem- bre 2013, che integra il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento euro- peo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni relative alle presta- zioni ambientali e delle unità di propulsione e che ne modifica l’allegato V.

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Allegato 3 (art. 7 cpv. 1)

Esigenze tecniche

Regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli.

Regolamento delegato (UE) n. 3/2014 della Commissione, del 24 ottobre 2013, che completa il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento euro- peo e del Consiglio in merito ai requisiti di sicurezza funzionale del veicolo per l’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli.

Regolamento delegato (UE) n. 44/2014 della Commissione, del 21 novem- bre 2013, che integra il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento euro- peo e del Consiglio per quanto concerne la costruzione dei veicoli e i requi- siti generali di omologazione dei veicoli a due o tre ruote e dei quadricicli.

Regolamento delegato (UE) n. 134/2014 della Commissione, del 16 dicem- bre 2013, che integra il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento euro- peo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni relative alle presta- zioni ambientali e delle unità di propulsione e che ne modifica l’allegato V.

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