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AS 2016 549

Convenzione relativa ad un regime comune di transito

Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito

RS 0.631.242.04; RU 1988 308

Campo d’applicazione il 1° febbraio 2016, complemento1

Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A)

Islandaa 28 ottobre 1987 1° gennaio 1988 Macedonia 28 maggio 2015 A 1° luglio 2015 Norvegiaa 31 luglio 1987 1° gennaio 1988 Serbia 9 dicembre 2015 A 1° febbraio 2016 Svizzeraa, b 28 ottobre 1987 1° gennaio 1988 Turchia 1° dicembre 2012 A 1° dicembre 2012 Unione europeac 15 giugno 1987 1° gennaio 1988 a Stato partecipante dell’AELS. b La Conv. del 20 mag. 1987 relativa ad un regime comune di transito concerneva origina- riamente le seguenti Parti contraenti: Comunità economica europea, Repubblica d’Austria, Repubblica di Finlandia, Repubblica d’Islanda, Regno di Norvegia, Regno di Svezia e Con- federazione Svizzera. Il 1° gen. 1995, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia hanno aderito alla Comunità economica europea e da tale data non sono più Parti contraenti autonome della Convenzione. Il 1° lug. 1996, la Repubblica di Polonia, la Repubblica slovacca, la Repubblica ceca e la Repubblica di Ungheria hanno aderito alla Convenzione (RU 1996 2508). Con l’adesione all’UE, dal 1° mag. 2004 questi paesi non sono più Parti contraenti autonome della Con- venzione. c Membri dell’Unione europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussem- burgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

1 Una versione aggiornata del campo d’applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (www.dfae.admin.ch/trattati).

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Regime comune di transito. Conv. RU 2016

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