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AS 2016 639

Memorandum of Understanding tra la Confederazione Svizzera (di seguito la Svizzera), rappresentata dall'Ufficio federale di giustizia, e il Governo della Provincia dell'Alberta (di seguito l'Alberta), rappresentato dal Ministro della giustizia e Procuratore generale, concernente il riconoscimento, l'esecuzione, la determinazione e la revisione delle obbligazioni alimentari

Traduzione1

Memorandum of Understanding tra la Confederazione Svizzera (di seguito la Svizzera), rappresentata dall’Ufficio federale di giustizia, e il Governo della Provincia dell’Alberta (di seguito l’Alberta), rappresentato dal Ministro della giustizia e Procuratore generale, concernente il riconoscimento, l’esecuzione, la determinazione e la revisione delle obbligazioni alimentari

Concluso il 25 gennaio 2016 Entrato in vigore il 25 gennaio 2016

La Svizzera e l’Alberta, desiderose di agevolare per quanto possibile il riconoscimento e l’esecuzione delle rispettive decisioni e convenzioni esecutorie in materia di obbligazioni alimentari, così come la determinazione e la revisione di obbligazioni alimentari esecutorie tra parti residenti nelle rispettive giurisdizioni; considerato che il Codice civile svizzero 2 e la legge federale sul diritto internaziona- le privato3 sono simili, quanto alla sostanza, alla legislazione dell’Alberta in materia, convengono a tal fine quanto segue:

1. L’Alberta dichiara la Svizzera «giurisdizione che applica la reciprocità», confor- memente all’Interjurisdictional Support Orders Act, SA 2003, c.I-3.5. 2. La Svizzera tratta l’Alberta come una giurisdizione che applica la reciprocità conformemente al diritto svizzero. 3. L’Alberta e la Svizzera assumono pertanto i compiti di una «giurisdizione richie- dente» o di una «giurisdizione richiesta» descritti nei paragrafi seguenti.

RS 0.211.213.232.4

1 Dal testo originale francese (RO 2016 639).

2 RS 210 3 RS 291

2015-0614 639

Riconoscimento, esecuzione, determinazione e revisione RU 2016 delle obbligazioni alimentari. MoU con l'Alberta

Campo d’applicazione 4. Il presente Memorandum of Understanding (MoU) si applica, con effetto a partire dall’adempimento del paragrafo 1 e fatto salvo l’annullamento della dichiarazione di cui al paragrafo 1: a. in Alberta, a qualsiasi decisione o convenzione in materia di obbligazioni alimentari che rientra nella definizione di «support order» dell’Interjuris- dictional Support Orders Act; e b. in Svizzera, a qualsiasi decisione presa o transazione effettuata da un’auto- rità giudiziaria o amministrativa e concernente un’obbligazione alimentare derivante da rapporti di famiglia, dalla filiazione o dal matrimonio, compre- se le obbligazioni alimentari verso i figli nati fuori dal matrimonio, a pre- scindere dal fatto che la decisione o la transazione sia stata determinata in procedure di separazione, divorzio, annullamento o nullità del matrimonio. Il presente MoU si applica anche alle convenzioni le cui disposizioni sono esecutorie in virtù del diritto della giurisdizione richiedente come se figurassero in una deci- sione. È tuttavia limitato alle parti della decisione, della transazione o della conven- zione che riguardano le obbligazioni alimentari. 5. Anche un’istituzione pubblica può chiedere il riconoscimento e l’esecuzione di un’obbligazione alimentare a condizione che il diritto al quale soggiace lo preveda. 6. Se una decisione, una transazione o una convenzione in materia di obbligazioni alimentari prevede il pagamento periodico di alimenti, si presume che l’esecuzione sia richiesta per il pagamento degli arretrati e anche dei pagamenti futuri.

7. Ai sensi del presente MoU per «creditore» s’intende una persona che fa valere

rispettivamente un’obbligazione alimentare secondo la Convenzione di New York del 20 giugno 19564 sull’esazione delle prestazioni alimentari all’estero o «support» come definito nella Sezione 1(c) dell’Interjurisdictional Support Orders Act dell’Alberta.

La Svizzera quale giurisdizione richiedente e l’Alberta quale giurisdizione richiesta 8. La Svizzera può richiedere che l’Alberta prenda le misure legali e procedurali necessarie affinché una decisione, una transazione o una convenzione in materia di obbligazioni alimentari pronunciata in Svizzera sia riconosciuta ed eseguita in Alberta conformemente all’Interjurisdictional Support Orders Act dell’Alberta. 9. La Svizzera può inoltre chiedere all’Alberta di avviare una procedura intesa sia a pronunciare, in Alberta, una decisione, una transazione o una convenzione esecu- toria in materia di obbligazioni alimentari in favore del creditore abitualmente resi- dente in Svizzera o di un’istituzione pubblica ai sensi del paragrafo 5, sia a modifi- care una decisione, una transazione o una convenzione in materia di obbligazioni alimentari conformemente all’Interjurisdictional Support Orders Act dell’Alberta.

4 RS 0.274.15

Riconoscimento, esecuzione, determinazione e revisione RU 2016 delle obbligazioni alimentari. MoU con l'Alberta

10. La Svizzera fornisce all’Alberta tutti i documenti e tutte le decisioni necessarie nell’ambito di una delle procedure ai sensi del presente MoU, tradotti in lingua inglese senza spese per l’Alberta. Questa disposizione non influisce sulle regole svizzere relative all’assistenza giudiziaria internazionale.

L’Alberta quale giurisdizione richiedente e la Svizzera quale giurisdizione richiesta

11. L’Alberta può chiedere che la Svizzera prenda le misure legali e procedurali

necessarie affinché una decisione, una transazione o una convenzione in materia di obbligazioni alimentari pronunciata in Alberta sia riconosciuta ed eseguita in Sviz- zera, conformemente alle leggi e procedure svizzere più favorevoli in materia di riconoscimento ed esecuzione delle obbligazioni alimentari straniere. 12. L’Alberta può inoltre chiedere alla Svizzera di prestare un’assistenza ammini- strativa simile a quella fornita nel quadro della Convenzione di New York del 20 giugno 1956 sull’esazione delle prestazioni alimentari all’estero per consentire a un creditore residente abitualmente in Alberta di avviare una procedura intesa sia a determinare, in Svizzera, una decisione, una transazione o una convenzione esecuto- ria in materia di obbligazioni alimentari sia a modificare una decisione o una con- venzione in materia di obbligazioni alimentari, giusta le norme svizzere relative alla determinazione del foro e del diritto applicabile, se l’altra parte alla procedura risie- de abitualmente in Svizzera. 13. L’Alberta fornisce su richiesta alla Svizzera tutti i documenti e tutte le decisioni necessarie nell’ambito di una delle procedure ai sensi del presente MoU, tradotti nella lingua ufficiale richiesta secondo la lista in allegato dei Cantoni svizzeri inte- ressati, senza spese per la Svizzera. Questa disposizione non influisce sulle regole dell’Alberta relative all’assistenza giudiziaria internazionale.

Disposizioni comuni

14. Nessuna rimunerazione può essere percepita dalle autorità speditrici e dalle

istituzioni intermediarie per i servizi resi conformemente alle disposizioni del pre- sente MoU. 15. In quanto giurisdizioni richieste, la Svizzera e l’Alberta agevolano l’accesso all’assistenza giudiziaria, in virtù della loro legislazione, al creditore residente abitualmente nella giurisdizione richiedente il quale auspica far determinare, modifi- care, riconoscere o eseguire un’obbligazione alimentare nella rispettiva giurisdizio- ne. Se l’accesso alle prestazioni di assistenza giudiziaria dipende da una valutazione della situazione finanziaria della persona in questione, la giurisdizione richiesta informa la giurisdizione richiedente riguardo alla procedura appropriata e ai docu- menti da presentare per tale valutazione. Una volta ricevuta la richiesta, la giurisdi- zione richiesta informa la giurisdizione richiedente circa la prosecuzione della procedura.

Riconoscimento, esecuzione, determinazione e revisione RU 2016 delle obbligazioni alimentari. MoU con l'Alberta

16. Le autorità della Svizzera e dell’Alberta cooperano al fine di far applicare le clausole d’indicizzazione contenute nelle decisioni in materia di obbligazioni ali- mentari, decisioni o convenzioni da esse riconosciute ed eseguite. 17. I firmatari impiegano al meglio i loro sforzi e le loro risorse per localizzare ai fini del presente MoU i debitori aventi la loro residenza abituale nelle loro giurisdi- zioni. 18. Il presente MoU rappresenta la totalità degli accordi conclusi tra i due Stati firmatari sul soggetto di cui tratta e vale come abrogazione di tutti i precedenti accordi, discussioni, negoziati, impegni, dichiarazioni e garanzie, espressi oralmente o per scritto, esplicitamente o implicitamente. Fatto salvo il paragrafo 4, il presente MoU può essere emendato o modificato soltanto mediante un accordo scritto tra i due Stati firmatari.

Autorità competenti 19. Le autorità competenti per eseguire gli obblighi di cooperazione del presente MoU e per trattare le reciproche richieste in qualità di autorità speditrici e di istitu- zioni intermediarie sono: – per la Svizzera: l’Ufficio federale di giustizia; – per l’Alberta: il Ministro della giustizia e Procuratore generale dell’Alberta così come designato nell’Interjurisdictional Support Orders Act. Qualsiasi cambiamento relativo alle autorità competenti è comunicato senza indugio all’altra giurisdizione.

A Berna, Svizzera: A Edmonton, Alberta: Martin Dumermuth Kathleen Ganley Direttore dell’Ufficio federale di giustizia Minister of Justice and Solicitor General 25 gennaio 2016 23 novembre 2015

Memorandum of Understanding tra la Confederazione Svizzera (di seguito la Svizzera), rappresentata dall'Ufficio federale di giustizia, e il Governo della Provincia dell'Alberta (di seguito l'Alberta), rappresentato dal Ministro della giustizia e Procuratore generale, concernente il riconoscimento, l'esecuzione, la determinazione e la revisione delle obbligazioni alimentari | Lexipedia | Lexipedia