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AS 2016 743

Ordinanza sul trasporto aereo

Ordinanza sul trasporto aereo (OTrA)

Modifica del 17 febbraio 2016

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 17 agosto 20051 sul trasporto aereo è modificata come segue:

Art. 7 cpv. 2 e 3, frase introduttiva 2 Il vettore non può escludere o limitare la propria responsabilità per i danni che non superano il valore di 113 100 diritti speciali di prelievo per passeggero. 3 Il vettore non è responsabile dei danni che superano il valore di 113 100 diritti speciali di prelievo per passeggero qualora provi che:

Art. 8 cpv. 5 5 La responsabilità del vettore in caso di distruzione, perdita o deterioramento dei bagagli e degli effetti personali è limitata alla somma di 1131 diritti speciali di prelievo per passeggero, a meno che al momento della consegna il passeggero abbia dichiarato un valore più elevato e pagato un’eventuale tassa supplementare. In tal caso il vettore sarà tenuto al risarcimento sino a concorrenza della somma dichiarata, a meno che egli non dimostri che tale somma è superiore all’interesse reale del mittente alla consegna a destinazione.

Art. 9 cpv. 2 2 La responsabilità del vettore è limitata alla somma di 19 diritti speciali di prelievo per chilogrammo, a meno che al momento della consegna il passeggero abbia dichia- rato un valore più elevato e pagato un’eventuale tassa supplementare. In tal caso il vettore sarà tenuto al risarcimento sino a concorrenza della somma dichiarata, a meno che egli non dimostri che tale somma è superiore all’interesse reale del mit- tente alla consegna a destinazione.

1 RS 748.411

2015-2869 743

Trasporto aereo. O RU 2016

Art. 10 cpv. 2

2 La responsabilità del vettore è limitata:

a. alla somma di 4694 diritti speciali di prelievo per passeggero in caso di ri- tardo nel trasporto di passeggeri; b. alla somma di 1131 diritti speciali di prelievo per passeggero in caso di ri- tardo nel trasporto di bagagli, a meno che al momento della consegna il pas- seggero abbia dichiarato un valore più elevato e pagato un’eventuale tassa supplementare; in tal caso il vettore sarà tenuto al risarcimento sino a con- correnza della somma dichiarata, a meno che egli non dimostri che tale somma è superiore all’interesse reale del passeggero alla consegna a desti- nazione; c. alla somma di 19 diritti speciali di prelievo per chilogrammo in caso di ritar- do nel trasporto di merci, a meno che al momento della consegna il mittente abbia dichiarato un valore più elevato e pagato un’eventuale tassa supple- mentare; in tal caso il vettore sarà tenuto al risarcimento sino a concorrenza della somma dichiarata, a meno che egli non dimostri che tale somma è superiore all’interesse reale del mittente alla consegna a destinazione.

Art. 11 cpv. 2

2 Se in caso di decesso o di lesione corporale dello stesso passeggero, parecchi

aventi diritto possono pretendere il versamento di indennità per un importo comples- sivo superiore a 113 100 diritti speciali di prelievo, il giudice riduce le indennità in proporzione al rapporto fra questo valore massimo e l’importo complessivo.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2016.

17 febbraio 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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