AS 2017 121
Scambio di lettere del 9/22 dicembre 2016 tra la Svizzera e il Canada in merito all'applicazione anticipata della Convenzione sull'assistenza amministrativa
Scambio di lettere tra la Svizzera e il Canada in merito all’applicazione anticipata della Convenzione sull’assistenza amministrativa
Entrato in vigore il 1° gennaio 2017
Traduzione1
William Francis Morneau Canada, 22 dicembre 2016 Ministro delle finanze del Governo del Canada Ueli Maurer Consigliere federale Dipartimento federale delle finanze Bundesgasse 3 CH-3003 Berna Svizzera
Sua Eccellenza,
ho l’onore di confermare il ricevimento della Sua lettera del 9 dicembre 2016 dal seguente tenore:
«Sua Eccellenza, ho l’onore di riferirmi alla Dichiarazione congiunta firmata il 4 febbraio 2016 in cui la Svizzera e il Canada hanno espresso l’intenzione di introdurre, su base reciproca, lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari conformemente allo standard comune di comunicazione di informazioni dell’OCSE e il relativo commentario a partire dal 2017 (primo scambio di dati nel 2018) nonché alla Con- venzione del 25 gennaio 19882 sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, emendata dal Protocollo di modifica del 27 maggio 2010 (di seguito «Con- venzione emendata»). Questo scambio di informazioni si fonda sull’articolo 6 della Convenzione emendata e sull’Accordo multilaterale del 29 ottobre 20143 tra Autorità Competenti concer- nente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari (Accor-
RS 0.653.223.2
1 Dal testo originale francese (RO 2016 121).
2 RS 0.652.1 3 RS 0.653.1
2016-3343 121
Applicazione anticipata della Convenzione sull’assistenza amministrativa. RU 2017 Scambio di lettere con il Canada
do SAI). Secondo l’articolo 28 paragrafo 6 della Convenzione emendata, le disposi- zioni della Convenzione si applicano all’assistenza amministrativa in relazione ai periodi fiscali che iniziano il o dopo il 1° gennaio dell’anno successivo all’entrata in vigore della Convenzione emendata in riferimento a una Parte o, in assenza di perio- do fiscale, all’assistenza amministrativa relativa a obblighi fiscali sorti il 1° gennaio o dopo il 1° gennaio dell’anno successivo all’entrata in vigore della Convenzione emendata in riferimento a una Parte. Considerato che, secondo l’articolo 28 paragrafo 6 della Convenzione emendata, due o più Parti possono convenire che la Convenzione emendata abbia effetto per quel che concerne l’assistenza amministrativa relativa ai periodi fiscali o obblighi fiscali anteriori, ho l’onore di proporre, in nome del Consiglio federale svizzero, che la Svizzera e il Canada convengano che l’articolo 6 della Convenzione emendata e l’Accordo SAI siano applicabili ai periodi fiscali che iniziano il 1° gennaio 2017 o dopo tale data. Nel caso in cui il Governo del Canada ritenga accettabile la proposta succitata, ho inoltre l’onore di proporre che la presente lettera e la Sua risposta siano considerate come un accordo in materia tra i due Governi, applicabile dal 1° gennaio 2017 o in data successiva a decorrere dal giorno in cui il Governo del Canada avrà notificato al Consiglio federale svizzero l’adempimento delle necessarie procedure di attuazione interne. Se l’entrata in vigore sarà successiva al 1° gennaio 2017, tale accordo sarà applicato a titolo provvisorio dal 1° gennaio 2017. Gradisca, Sua Eccellenza, l’espressione della mia massima stima. Ueli Maurer Consigliere federale»
Ho il piacere di informarla che il Governo del Canada accetta la proposta contenuta nella Sua lettera. Il Governo del Canada accetta inoltre che la Sua lettera, le cui versioni in francese e inglese fanno ugualmente fede, e la presente risposta siano considerate come un accordo in materia tra i due Governi applicabile dal 1° gennaio 2017 o in data successiva a decorrere dal giorno in cui il Governo del Canada avrà notificato al Consiglio federale svizzero l’adempimento delle necessa- rie procedure di attuazione interne. Se l’entrata in vigore sarà successiva al 1° gen- naio 2017, tale accordo sarà applicato a titolo provvisorio dal 1° gennaio 2017.
Gradisca, Sua Eccellenza, l’espressione della mia massima stima.
William Francis Morneau Ministro delle finanze del Governo del Canada
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