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AS 2017 13

Ordinanza sui servizi di telecomunicazione

Ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST)

Modifica del 2 dicembre 2016

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 9 marzo 20071 sui servizi di telecomunicazione è modificata come segue:

Art. 15 cpv. 1

1 Il servizio universale comprende le seguenti prestazioni:

a. il servizio telefonico pubblico che permette di effettuare e ricevere, in tempo reale, chiamate telefoniche nazionali e internazionali utilizzando un solo numero telefonico; b. il servizio telefonico pubblico che permette di effettuare e ricevere, in tempo reale, chiamate telefoniche nazionali e internazionali utilizzando tre numeri telefonici; c. un’iscrizione nell’elenco del servizio telefonico pubblico in caso di utilizzo di uno dei servizi di cui alla lettera a o b; le economie domestiche hanno diritto a due iscrizioni; d. il servizio di accesso a Internet che garantisca una velocità di trasmissione di 3000/300 kbit/s; e. i seguenti servizi per audiolesi:

1. la messa a disposizione, 24 ore su 24, di un servizio di trascrizione, che

tratta anche le chiamate d’emergenza, e di un servizio di intermedia- zione di messaggi brevi (SMS),

2. la messa a disposizione di un servizio di intermediazione tramite video-

telefonia, attivo da lunedì a venerdì dalle 8 alle 21 e dalle 10 alle 17 il sabato, la domenica e nei giorni riconosciuti come festivi dal diritto fe- derale;

1 RS 784.101.1

2016-0367 13

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f. il servizio di elenco e di commutazione per ipovedenti e persone con diffi- coltà motorie: accesso, sotto forma di servizio informazioni nelle tre lingue ufficiali, ai dati degli elenchi dei clienti di tutti i fornitori del servizio telefo- nico pubblico in Svizzera e messa a disposizione, 24 ore su 24, di un servi- zio di commutazione (numero 1145); se il concessionario del servizio uni- versale offre un servizio di collegamento, il servizio di commutazione permette inoltre di stabilire la comunicazione con i clienti non iscritti nell’elenco ma disponibili a essere raggiunti nell’ambito di un servizio di collegamento secondo l’articolo 31 capoverso 2bis.

Art. 16 Collegamento 1 Le prestazioni di cui all’articolo 15 capoverso 1 devono essere fornite mediante un collegamento fino al punto terminale di rete all’interno dei locali abitativi o com- merciali del cliente.

2 Se, per motivi tecnici o economici, il collegamento non permette di fornire il

servizio di cui all’articolo 15 capoverso 1 lettera d, il concessionario del servizio universale può eccezionalmente: a ridurre la portata della prestazione; o b. rinunciare a fornire il servizio se il mercato offre un’alternativa a condizioni paragonabili.

3 Il concessionario del servizio universale è tenuto a presentare ogni anno

all’UFCOM un rapporto sui casi eccezionali di cui al capoverso 2 e in particolare sui seguenti dati: a. il numero annuo di casi in cui sono state ridotte le prestazioni e si è rinuncia- to a fornire il servizio; b. il motivo che ha condotto alla riduzione delle prestazioni o alla rinuncia a fornire il servizio; c. il luogo toccato dalla riduzione delle prestazioni o dalla rinuncia a fornire il servizio; d. la portata della riduzione delle prestazioni.

4 L’UFCOM può pubblicare in forma anonima i dati di cui al capoverso 3.

5 L’UFCOM determina i dati tecnici applicabili al punto terminale di rete. Essi si fondano sulle norme internazionali armonizzate.

Art. 18 Collegamenti al di fuori dei centri abitati 1 Se chiede che in un luogo servito da una tecnica di telecomunicazione situato al di fuori del centro abitato venga utilizzata una tecnica di collegamento diversa da quella offerta dal concessionario del servizio universale, il cliente deve assumersi la parte dei costi che eccede il costo per l’allestimento di un collegamento secondo l’articolo 16.

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2 Se l’allestimento di un collegamento secondo l’articolo 16 in un luogo non servito da una tecnica di telecomunicazione situato al di fuori del centro abitato genera costi superiori a 20 000 franchi, il cliente può essere obbligato ad assumere la parte dei costi che eccede i 20 000 franchi. 3 Se l’allestimento di un collegamento al di fuori dei centri abitati genera costi superiori a 20 000 franchi, il concessionario del servizio universale può prescrivere una durata minima del contratto. Essa non può superare la durata della concessione per il servizio universale. 4 In caso di partecipazione finanziaria del cliente la portata della prestazione non può essere ridotta in virtù dell’articolo 16 capoverso 2 lettera a.

Art. 19 e 20 Abrogati

Art. 21 cpv. 1 1 Il concessionario del servizio universale valuta la qualità delle prestazioni del servizio universale in base ai seguenti criteri e ne rende conto all’UFCOM in un rapporto annuale: a. per i collegamenti:

3. la durata delle riparazioni;

b. per il servizio telefonico pubblico:

4. la frequenza dei tentativi infruttuosi di stabilire la comunicazione cau-

sati dal sovraccarico o da errori della rete,

5. l’esattezza della fatturazione;

c. per l’accesso a Internet:

2. la qualità della trasmissione dei dati;

d. tempi di reazione dei servizi destinati ai disabili.

Art. 22 Limiti massimi di prezzo

1 Vigono i seguenti limiti massimi di prezzo (IVA esclusa):

a. servizio telefonico pubblico con un solo numero telefonico (art. 15 cpv. 1 lett. a) e una o due iscrizioni nell’elenco (art. 15 cpv. 1 lett. c), inclusi il col- legamento (art. 16): 23,45 franchi al mese;

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b. servizio di accesso a Internet (art. 15 cpv. 1 lett. d), incluso il collegamento (art. 16): 45 franchi al mese; c. servizio telefonico pubblico con un solo numero telefonico (art. 15 cpv. 1 lett. a), una o due iscrizioni nell’elenco (art. 15 cpv. 1 lett. c) e un servizio di accesso a Internet (art. 15 cpv. 1 lett. d), inclusi il collegamento (art. 16):

55 franchi al mese;

d. servizio telefonico pubblico con tre numeri telefonici (art. 15 cpv. 1 lett. b): 16,55 franchi al mese oltre all’importo previsto alla lettera a o c; e. fornitura delle prestazioni di cui alle lettere a–d: una tassa unica di

40 franchi al momento della stipula del contratto o se il cliente chiede di pas-

sare a un’altra delle prestazioni summenzionate; f. comunicazioni nazionali stabilite nel quadro del servizio telefonico pubblico (art. 15 cpv. 1 lett. a e b) verso collegamenti fissi, fatturate al secondo e arro- tondate ai successivi 10 centesimi: 7,5 centesimi al minuto; g. utilizzazione del servizio di trascrizione (art. 15 cpv. 1 lett. e n.1), fatturato al secondo e arrotondato ai successivi 10 centesimi: 3,4 centesimi al minuto. 2 I limiti massimi di prezzo vigono anche per le prestazioni che sono fornite median- te i collegamenti di cui all’articolo 18. 3 Il concessionario del servizio universale notifica all’UFCOM tutti i cambiamenti delle sue tariffe almeno 30 giorni prima della loro introduzione.

Art. 27 cpv. 1 1 L’accesso ai servizi d’emergenza (n. 112, 117, 118, 143, 144 e 147) va garantito da ogni collegamento telefonico. L’accesso ai numeri 112, 117, 118, 144 e 147 deve essere gratuito. Per il numero 143 è possibile riscuotere una tassa forfettaria di

20 centesimi.

Art. 39b cpv.2 2 Per le comunicazioni verso i numeri del tipo 0800, 00800, 084x, 0878, 090x e per i numeri brevi di cui agli articoli 29–32 e 54 ORAT non può essere riscosso alcun supplemento oltre ai prezzi regolamentati al capoverso 1 e all’articolo 39a.

Art. 106a Abrogazione di un altro atto normativo L’ordinanza del DATEC del 15 dicembre 19972 sui collegamenti di telecomunica- zione al di fuori dei centri abitati è abrogata.

2 RU 1998 483, 2006 4393, 2009 477, 2013 4077

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Inserire prima del titolo della sezione 4

Art. 108a Disposizioni transitorie relative alla modifica del 2 dicembre 2016 Sino al 31 dicembre 2021 il concessionario del servizio universale deve fornire ai clienti che lo richiedono un’interfaccia analogica o un’interfaccia ISDN (Integrated Services Digital Network) al punto terminale di rete. In tale caso non può addebitare alcun costo.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

2 dicembre 2016 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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