AS 2017 135
Legge federale sulla collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni nello spazio formativo svizzero
Legge federale sulla collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni nello spazio formativo svizzero (Legge sulla collaborazione nello spazio formativo svizzero, LCSFS)
del 30 settembre 2016
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 61a capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 24 febbraio 20162, decreta:
Art. 1 Convenzione sulla collaborazione
1 La Confederazione può concludere una convenzione con i Cantoni per l’adempi-
mento del mandato costituzionale di collaborazione e coordinamento nel settore della formazione.
2 La collaborazione e il coordinamento nel settore della formazione devono:
a. promuovere l’elevata qualità e permeabilità dello spazio formativo svizzero; b. consentire una politica della formazione obiettiva e coerente. 3 La convenzione disciplina gli obiettivi e l’organizzazione della collaborazione, nonché l’istituzione e la gestione di istituzioni comuni.
4 La competenza di concludere la convenzione è delegata al Consiglio federale.
Art. 2 Esecuzione
1 Il Consiglio federale esegue la presente legge.
2 Emana le disposizioni d’esecuzione.
RS 410.2
2015-2556 135
L sulla collaborazione nello spazio formativo svizzero RU 2017
Art. 3 Referendum ed entrata in vigore
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 30 settembre 2016 Consiglio degli Stati, 30 settembre 2016 La presidente: Christa Markwalder Il presidente: Raphaël Comte Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz La segretaria: Martina Buol
Referendum ed entrata in vigore Sempreché non sia presentata domanda di referendum entro il 19 gennaio 20173, la presente legge entra in vigore il 1° febbraio 2017.
2 dicembre 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
3 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 19 gennaio 2017 (Cancelleria federale), FF 2016 6915.