AS 2017 1633
Ordinanza del DFI concernente i generatori aerosol
Ordinanza del DFI concernente i generatori aerosol
Modifica del 16 dicembre 2016
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) ordina:
I L’ordinanza del DFI del 23 novembre 20051 concernente i generatori aerosol è modificata come segue:
Ingresso visti gli articoli 47 capoverso 5 e 70 dell’ordinanza del 16 dicembre 20162 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr),
Sostituzione di termini Concerne soltanto il testo tedesco.
Art. 1 cpv. 1 1 La presente ordinanza si applica ai generatori aerosol ai sensi dell’articolo 69 ODerr.
Art. 12 cpv. 1 1 I propellenti impiegati nei generatori aerosol contenenti derrate alimentari, cosme- tici o altri oggetti d’uso non devono mettere in pericolo la salute.
Art. 13 Abrogato
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Generatori aerosol. O del DFI RU 2017
Art. 14 cpv. 1 e 3
1 Sui generatori aerosol si devono apporre le seguenti indicazioni:
a. nome e indirizzo della persona o della ditta che fabbrica, importa, imballa, riempie o consegna i generatori aerosol; b. identificazione della partita; c. qualunque sia il contenuto:
1. l’avvertenza H229 «Contenitore pressurizzato: può scoppiare se riscal-
dato»,
2. i consigli di prudenza P210 e P251 di cui all’allegato IV parte 1 tabella
6.2 del regolamento (CE) n. 1272/20083 (regolamento UE-CLP) nella
versione secondo l’allegato 2 numero 1 dell’ordinanza del 5 giugno
20154 sui prodotti chimici (Ochim),
3. i consigli di prudenza P410 e P412 di cui all’allegato IV parte 1 tabella
6.4 del regolamento UE-CLP nella versione secondo l’allegato 2 nume-
ro 1 Ochim,
4. se il generatore aerosol è un prodotto destinato al grande pubblico: il
consiglio di prudenza P102 di cui all’allegato IV parte 1 tabella 6.1 del regolamento UE-CLP nella versione secondo l’allegato 2 numero 1 Ochim,
5. i consigli di prudenza supplementari che informano i consumatori sui
pericoli specifici del prodotto; se il generatore aerosol è accompagnato da istruzioni d’uso separate, anche queste devono contenere i consigli di prudenza supplementari; d. se l’aerosol è classificato come «infiammabile» secondo i criteri enunciati al numero 9 dell’allegato 1: l’avvertenza «Attenzione»; e. se l’aerosol è classificato come «infiammabile» secondo i criteri enunciati al numero 9 dell’allegato 1: l’avvertenza «Attenzione» e gli altri elementi della caratterizzazione per gli aerosol infiammabili che rientrano nella categoria 2 di cui alla tabella 2.3.2 dell’allegato I del regolamento UE-CLP nella versio- ne secondo l’allegato 2 numero 1 Ochim; f. se l’aerosol è classificato come «estremamente infiammabile» secondo i cri- teri enunciati al numero 9 dell’allegato 1: l’avvertenza «Pericolo» e gli altri elementi della caratterizzazione per gli aerosol infiammabili che rientrano nella categoria 1 di cui alla tabella 2.3.2 dell’allegato I del regolamento UE-CLP nella versione secondo l’allegato 2 numero 1 Ochim; g. i consigli di prudenza supplementari che informano i consumatori sugli altri pericoli specifici del prodotto; se il generatore aerosol è accompagnato da
3 Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006. 4 RS 813.11
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istruzioni d’uso separate, anche queste devono contenere i consigli di pru- denza supplementari.
Sezione 8 (art. 15) Abrogata
Art. 18 cpv. 2
2 Può stabilire disposizioni transitorie.
II Disposizione transitoria relativa alla modifica del 3 novembre 2010 Abrogata
III Il numero 3 dell’allegato 4 è modificato come segue:
3. Per i cosmetici e gli oggetti d’uso che non vengono a contatto diretto con le
derrate alimentari:
IV La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2017.
16 dicembre 2016 Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset
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