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AS 2017 2077

Legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro (Legge sui lavoratori distaccati, LDist)

Legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro (Legge sui lavoratori distaccati, LDist)

Modifica del 30 settembre 2016

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 1° luglio 20151, decreta:

I La legge dell’8 ottobre 19992 sui lavoratori distaccati è modificata come segue:

Art. 5 cpv. 4 4 Se l’appaltatore primario non ha adempiuto l’obbligo di diligenza secondo il capo- verso 3, possono inoltre essergli inflitte le sanzioni di cui all’articolo 9 capoverso 2 lettere d e g. L’articolo 9 capoverso 3 non è applicabile.

4bis Se i contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale prevedono una disci- plina per quanto concerne l’addossamento delle spese di controllo, le pertinenti disposizioni si applicano anche ai datori di lavoro che distaccano lavoratori in Sviz- zera. In tal caso, l’articolo 9 capoverso 2 lettera g non è applicabile.

Art. 9, rubrica, nonché cpv. 2 e 3 Sanzioni amministrative 2 L’autorità cantonale competente ai sensi dell’articolo 7 capoverso 1 lettera d può:

a. per infrazioni all’articolo 1a capoverso 2, all’articolo 3 o all’articolo 6, pro- nunciare una sanzione amministrativa che preveda il pagamento di un im- porto sino a 5000 franchi;

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L sui lavoratori distaccati RU 2017

b. per infrazioni all’articolo 2, pronunciare una sanzione amministrativa che:

1. preveda il pagamento di un importo sino a 30 000 franchi, o

2. vieti alle imprese interessate di offrire i loro servizi in Svizzera per un

periodo da uno a cinque anni; c. per infrazioni particolarmente gravi all’articolo 2, pronunciare il cumulo delle sanzioni amministrative di cui alla lettera b; d. per infrazioni all’obbligo di diligenza secondo l’articolo 5 capoverso 3, pro- nunciare una sanzione amministrativa che:

1. preveda il pagamento di un importo sino a 5000 franchi, o

2. vieti alle imprese interessate di offrire i loro servizi in Svizzera per un

periodo da uno a cinque anni; e. per infrazioni ai sensi dell’articolo 12 capoverso 1 lettera a o b oppure per il mancato pagamento dell’importo della sanzione amministrativa passata in giudicato di cui alle lettere a, b o d, vietare alle imprese interessate di offrire i loro servizi in Svizzera per un periodo da uno a cinque anni; f. per infrazioni alle disposizioni sui salari minimi prescritte in un contratto normale di lavoro ai sensi dell’articolo 360a CO3 commesse da datori di lavoro che impiegano lavoratori in Svizzera, pronunciare una sanzione am- ministrativa che preveda il pagamento di un importo sino a 30 000 franchi; g. addossare totalmente o parzialmente alle imprese inadempienti le spese di controllo. 3 L’autorità che pronuncia una sanzione notifica una copia della sua decisione alla Segreteria di Stato dell’economia (SECO) e all’organo di controllo paritetico com- petente ai sensi dell’articolo 7 capoverso 1 lettera a. La SECO tiene un elenco delle imprese a cui è stata inflitta una sanzione mediante decisione passata in giudicato. L’elenco è pubblico.

Art. 12 cpv. 1 lett. c e comminatoria penale, nonché 2 e 4

1 Chiunque:

c. non si attiene a un divieto di offrire servizi passato in giudicato secondo l’articolo 9 capoverso 2 lettera b, d o e; è punito con una multa sino a 40 000 franchi, sempre che non sia stato commesso un crimine o delitto per il quale il Codice penale4 commina una pena più grave.

2 e 4 Abrogati

3 RS 220 4 RS 311.0

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II Il Codice delle obbligazioni5 è modificato come segue:

3 Qualora le disposizioni sul salario minimo di un contratto normale di

lavoro secondo il capoverso 1 siano ripetutamente violate o vi sia motivo di credere che al termine della durata di validità del contratto normale di lavoro possano verificarsi nuovi abusi secondo il capover- so 1, l’autorità competente può prolungare a tempo determinato la durata di validità del contratto normale di lavoro su proposta della Commissione tripartita di cui all’articolo 360b.

III

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 30 settembre 2016 Consiglio degli Stati, 30 settembre 2016 La presidente: Christa Markwalder Il presidente: Raphaël Comte Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz La segretaria: Martina Buol

Referendum ed entrata in vigore

1 Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il

19 gennaio 2017.6

2 La presente legge entra in vigore il 1° aprile 20177.

22 marzo 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthardt Il cancelliere della Confederazione,Walter Thurnherr

5 RS 220 6 FF 2016 6917 7 Decreto sull’entrata in vigore adottato in procedura semplificata il 16 marzo 2017.

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