Lexipedia

AS 2017 2165

Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento

Correzione (Art. 58 cpv. 2 LParl)

Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

dell’11 aprile 1889 (CS 3 3; RU 1995 1227; RS 281.1)

Art. 234 Invece di: Se, prima della liquidazione di un’eredità alla quale tutti gli eredi abbiano rinunciato o nel corso di una procedura concordataria precedente il fallimento, ha già avuto luogo una grida ai creditori, l’ufficio dei fallimenti riduce il termine per le insinua- zioni a dieci giorni, comunicando nella pubblicazione che i debitori già insinuatisi sono dispensati dal farlo una seconda volta. Leggasi: Se, prima della liquidazione di un’eredità alla quale tutti gli eredi abbiano rinunciato o nel corso di una procedura concordataria precedente il fallimento, ha già avuto luogo una grida ai creditori, l’ufficio dei fallimenti riduce il termine per le insinua- zioni a dieci giorni, comunicando nella pubblicazione che i creditori già insinuatisi sono dispensati dal farlo una seconda volta.

Art. 346 cpv. 2 Invece di: 2 Tuttavia, durante la moratoria, anche contro il creditore sottoposto alla procedura di fallimento è possibile, per questi crediti, soltanto l’esecuzione in via di pignora- mento o di realizzazione del pegno. Leggasi: 2 Tuttavia, durante la moratoria, anche contro il debitore sottoposto alla procedura di fallimento è possibile, per questi crediti, soltanto l’esecuzione in via di pignoramen- to o di realizzazione del pegno.

2017-0700 2165

LF sulla esecuzione e sul fallimento. Correzione RU 2017

Art. 348 cpv. 1 n. 1 Invece di: 1 Su proposta di un creditore o del commissario, il giudice del concordato deve revo- care la moratoria:

1. se il creditore non paga puntualmente le rate che gli sono state imposte;

Leggasi: 1 Su proposta di un creditore o del commissario, il giudice del concordato deve revo- care la moratoria:

1. se il debitore non paga puntualmente le rate che gli sono state imposte;

14 marzo 2017 Commissione di redazione dell’Assemblea federale

2166