AS 2017 2291
AS 2017 2291
Correzione (art. 10 cpv. 1 LPubb)
Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni, OPI)
Modifica del 22 febbraio 2017 (RU 2017 1657; RS 832.30)
Invece di:
Art. 32c Impianti per gas liquido 1 Gli impianti e le installazioni per il deposito e l’utilizzazione di gas liquido (im- pianti per gas liquido) devono essere costruiti, esercitati e sottoposti a manutenzione in modo da evitare qualsiasi incendio, esplosione, ritorno di fiamma e intossicazione e da limitare i danni in caso di guasto. 2 Gli impianti per gas liquido devono essere protetti dai danneggiamenti meccanici e dagli effetti di incendi. 3 Le aree in cui sono ubicati impianti per gas liquido devono essere sufficientemente ventilate. Lo scarico dei gas e dell’aria deve avvenire senza pericolo. 4 Gli impianti per gas liquido devono essere controllati prima della messa in servi- zio, dopo lavori di manutenzione e modifiche, nonché periodicamente, in particolare per quanto concerne la tenuta. 5 Gli impianti per gas liquido possono essere costruiti, modificati, sottoposti a manu- tenzione e controllati solo da persone che possono dimostrare di possedere sufficien- ti conoscenze in materia. 6 La commissione di coordinamento emana direttive a protezione dei lavoratori per quanto concerne la costruzione, la manipolazione e il controllo di impianti per gas liquido e la qualifica professionale necessaria. Inoltre, tiene conto dell’articolo 49a
2017-0800 2291
O sulla prevenzione degli infortuni. Correzione RU 2017
dell’ordinanza del 19 giugno 19951 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali e dell’articolo 129 dell’ordinanza dell’8 novembre 19782 sulla navigazione interna. Affida l’elaborazione di queste direttive a una commissione specializzata, in cui sono rappresentati gli Uffici federali interessati e l’associazione «Circolo di lavoro GPL3».
Leggasi:
Art. 32c Impianti per gas liquefatto 1 Gli impianti e le installazioni per il deposito e l’utilizzazione di gas liquefatto (impianti per gas liquefatto) devono essere costruiti, esercitati e sottoposti a manu- tenzione in modo da evitare qualsiasi incendio, esplosione, ritorno di fiamma e intossicazione e da limitare i danni in caso di guasto. 2 Gli impianti per gas liquefatto devono essere protetti dai danneggiamenti meccani- ci e dagli effetti di incendi. 3 Le aree in cui sono ubicati impianti per gas liquefatto devono essere sufficiente- mente ventilate. Lo scarico dei gas e dell’aria deve avvenire senza pericolo.
4 Gli impianti per gas liquefatto devono essere controllati prima della messa in
servizio, dopo lavori di manutenzione e modifiche, nonché periodicamente, in parti- colare per quanto concerne la tenuta. 5 Gli impianti per gas liquefatto possono essere costruiti, modificati, sottoposti a manutenzione e controllati solo da persone che possono dimostrare di possedere sufficienti conoscenze in materia. 6 La commissione di coordinamento emana direttive a protezione dei lavoratori per quanto concerne la costruzione, la manipolazione e il controllo di impianti per gas liquefatto e la qualifica professionale necessaria. Inoltre, tiene conto dell’articolo 49a dell’ordinanza del 19 giugno 19954 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali e dell’articolo 129 dell’ordinanza dell’8 novembre 19785 sulla navi- gazione interna. Affida l’elaborazione di queste direttive a una commissione specia- lizzata, in cui sono rappresentati gli Uffici federali interessati e l’associazione «Cir- colo di lavoro GPL6».
3 Gas di petrolio liquefatto
4 RS 741.41 5 RS 747.201.1
6 Gas di petrolio liquefatto
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Cifra II n. 1 e 2 Invece di:
1. Ordinanza del 19 giugno 19957 concernente le esigenze tecniche
per i veicoli stradali
Art. 49a Impianti per gas liquido 1 Se la presente ordinanza non contiene disposizioni speciali sugli impianti per gas liquido, la costruzione, l’esercizio e la manutenzione di questi impianti sono retti dall’articolo 32c dell’ordinanza del 19 dicembre 19838 sulla prevenzione degli infortuni.
2 Sono fatte salve le istruzioni dell’Ufficio federale delle strade.
2. Ordinanza dell’8 novembre 19789 sulla navigazione interna
Art. 12910 Impianti per gas liquido 1 Gli impianti e le installazioni per il deposito e l’utilizzazione di gas liquido (im- pianti per gas liquido) a bordo di natanti devono essere costruiti, esercitati e sottopo- sti a manutenzione in modo da evitare qualsiasi incendio, esplosione, ritorno di fiamma e intossicazione e da limitare i danni in caso di guasto. 2 Gli impianti per gas liquido devono essere protetti dai danneggiamenti meccanici e dagli effetti di incendi. 3 Le aree in cui sono ubicati impianti per gas liquido devono essere sufficientemente ventilate. Lo scarico dei gas e dell’aria deve avvenire senza pericolo. I recipienti del gas devono trovarsi al di sopra della linea di galleggiamento ed essere fabbricati in modo che, in condizioni normali di assetto e di sbandamento, lo scarico del gas fuoriuscente avvenga senza pericolo. 4 Gli impianti per gas liquido devono essere controllati prima della messa in servi- zio, dopo lavori di manutenzione e modifiche, nonché periodicamente, in particolare per quanto concerne la tenuta. 5 Gli impianti per gas liquido possono essere costruiti, modificati, sottoposti a manutenzione e controllati solo da persone che possono dimostrare di possedere sufficienti conoscenze in materia.
7 RS 741.41 8 RS 832.30 9 RS 747.201.1 10 Con la presente modifica, l’articolo 129 nella versione secondo la modifica del 14 ottobre 2005 (RU 2015 4351) decade.
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6 L’emanazione di direttive in merito alla presente disposizione è retta dall’arti- colo 32c capoverso 6 dell’ordinanza del 19 dicembre 198311 sulla prevenzione degli infortuni. Se necessario, l’Ufficio federale dei trasporti può emanare istruzioni complementari.
Leggasi:
1. Ordinanza del 19 giugno 199512 concernente le esigenze tecniche per
i veicoli stradali
Art. 49a Impianti per gas liquefatto 1 Se la presente ordinanza non contiene disposizioni speciali sugli impianti per gas liquefatto, la costruzione, l’esercizio e la manutenzione di questi impianti sono retti dall’articolo 32c dell’ordinanza del 19 dicembre 198313 sulla prevenzione degli infortuni.
2 Sono fatte salve le istruzioni dell’Ufficio federale delle strade.
2. Ordinanza dell’8 novembre 197814 sulla navigazione interna
Art. 12915 Impianti per gas liquefatto 1 Gli impianti e le installazioni per il deposito e l’utilizzazione di gas liquefatto (impianti per gas liquefatto) a bordo di natanti devono essere costruiti, esercitati e sottoposti a manutenzione in modo da evitare qualsiasi incendio, esplosione, ritorno di fiamma e intossicazione e da limitare i danni in caso di guasto. 2 Gli impianti per gas liquefatto devono essere protetti dai danneggiamenti meccani- ci e dagli effetti di incendi. 3 Le aree in cui sono ubicati impianti per gas liquefatto devono essere sufficiente- mente ventilate. Lo scarico dei gas e dell’aria deve avvenire senza pericolo. I reci- pienti del gas devono trovarsi al di sopra della linea di galleggiamento ed essere fabbricati in modo che, in condizioni normali di assetto e di sbandamento, lo scarico del gas fuoriuscente avvenga senza pericolo. 4 Gli impianti per gas liquefatto devono essere controllati prima della messa in servi- zio, dopo lavori di manutenzione e modifiche, nonché periodicamente, in particolare per quanto concerne la tenuta.
11 RS 832.30 12 RS 741.41 13 RS 832.30 14 RS 747.201.1 15 Con la presente modifica, l’articolo 129 nella versione secondo la modifica del 14 ottobre 2005 (RU 2015 4351) decade.
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5 Gli impianti per gas liquefatto possono essere costruiti, modificati, sottoposti a manutenzione e controllati solo da persone che possono dimostrare di possedere sufficienti conoscenze in materia. 6 L’emanazione di direttive in merito alla presente disposizione è retta dall’arti- colo 32c capoverso 6 dell’ordinanza del 19 dicembre 198316 sulla prevenzione degli infortuni. Se necessario, l’Ufficio federale dei trasporti può emanare istruzioni complementari.
4 aprile 2017 Cancelleria federale
16 RS 832.30
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