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AS 2017 237

Ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni

Correzione (art. 10 cpv. 1 LPubb)

Ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF)

Modifica del 9 novembre 2016 (RU 2016 4393; RS 832.202)

Invece di:

Art. 15 Concerne soltanto i testi tedesco e francese

Leggasi:

Art. 15 Trattamento in un ospedale 1 L’assicurato ha diritto al trattamento, al vitto e all’alloggio in sala comune di un ospedale (art. 68 cpv. 1) con cui è stata conclusa una convenzione di collaborazione e tariffale. 2 Se l’assicurato sceglie una sala che non sia quella comune o un altro ospedale, l’assicurazione assume le spese che avrebbe dovuto rimborsare conformemente al capoverso 1 per il trattamento in sala comune di quest’altro ospedale o di quello appropriato più vicino. L’ospedale ha diritto solamente al rimborso di queste spese. 3 L’ospedale non può domandare nessun anticipo per il trattamento in sala comune.

24 gennaio 2017 Cancelleria federale

2017-0129 237

O sull’assicurazione contro gli infortuni. Correzione RU 2017

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