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AS 2017 241

AS 2017 241

Ordinanza dell’USAV che istituisce provvedimenti per evitare l’introduzione dell’influenza aviaria da taluni Stati membri dell’Unione europea

Modifica del 26 gennaio 2017

L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) ordina:

I L’allegato dell’ordinanza dell’USAV del 21 novembre 20161 che istituisce provve- dimenti per evitare l’introduzione dell’influenza aviaria da taluni Stati membri dell’Unione europea è sostituito dalla versione qui annessa.

II La presente ordinanza entra in vigore il 28 gennaio 20172.

26 gennaio 2017 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: Hans Wyss

1 RS 916.443.102.1 2 Pubblicazione urgente ai sensi dell’art 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

2017-0186 241

Provvedimenti per evitare l’introduzione dell’influenza RU 2017 aviaria da taluni Stati membri dell’UE. O dell’USAV

Allegato (art. 2–4)

Stati membri e aree colpiti

1 Stati membri dell’UE in cui sono istituite zone di protezione e

zone di sorveglianza Austria Bulgaria Croazia Francia Germania Grecia Polonia Regno Unito Repubblica Ceca Romania Slovacchia Ungheria

2 Zone di protezione e zone di sorveglianza negli Stati membri

dell’UE colpiti Le zone di protezione e le zone di sorveglianza negli Stati membri dell’UE di cui al numero 1 secondo gli articoli 2‒4 sono istituite nella decisione di esecuzione seguente:

Atto normativo di base UE Titolo e data di pubblicazione dell’atto normativo di base nonché atti modificatori con date di pubblicazione

Decisione di esecu- Decisione di esecuzione (UE) 2016/2122 della Commissione, del zione (UE) 2016/2122 2 dicembre 2016, relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri, GU L 329 del 3.12.2016, pag. 75; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/116, GU L 18 del 24.1.2017, pag. 53.

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