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AS 2017 2545

AS 2017 2545

Ordinanza dell’USAV che istituisce provvedimenti per evitare l’introduzione dell’influenza aviaria da taluni Stati membri dell’Unione europea

Modifica del 20 aprile 2017

L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) ordina:

I L’ordinanza dell’USAV del 21 novembre 20161 che istituisce provvedimenti per evitare l’introduzione dell’influenza aviaria da taluni Stati membri dell’Unione europea è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 2 2 Essa disciplina l’importazione di pollame vivo, pollastre, pulcini di un giorno, uova da cova, carni di pollame e uova da consumo da taluni Stati membri dell’Unione europea (UE).

Art. 2 Importazione di pollame vivo, pollastre, pulcini di un giorno e uova da cova: principio

1 L’importazione di pollame vivo, pollastre, pulcini di un giorno e uova da cova

dalle zone di protezione e dalle zone di sorveglianza elencate nell’allegato è vietata. 2 È possibile l’importazione di pulcini di un giorno secondo gli articoli 2a o 2b nel rispetto dei requisiti relativi al certificato sanitario di cui all’articolo 2c.

Art. 2a Importazione di pulcini di un giorno provenienti da incubatoi di partenza che si trovano nelle zone di sorveglianza L’importazione di pulcini di un giorno provenienti da incubatoi di partenza situati nelle zone di sorveglianza è possibile se:

1 RS 916.443.102.1

2017-1039 2545

Provvedimenti per evitare l’introduzione dell’influenza aviaria RU 2017 da taluni Stati membri dell’Unione europea. O dell’USAV

a. l’incubatoio di partenza è riconosciuto secondo l’articolo 6 lettera a punto i della direttiva 2009/158/CE2; b. i pulcini di un giorno sono trasportati per via diretta dall’incubatoio di par- tenza all’esterno della zona di sorveglianza; c. i pulcini di un giorno provengono da genitori tenuti in aziende detentrici di animali riconosciute secondo l’articolo 6 lettera a punto i della direttiva 2009/158/CE; d. l’azienda detentrice di animali da cui provengono i genitori è situata al di fuori delle zone di protezione e delle zone di sorveglianza; e e. l’incubatoio di partenza può garantire sulla base della logistica e delle condi- zioni di lavoro che non vi è contatto tra le uova da cova e i pulcini di un giorno di cui alle lettere a–d e le uova da cova e i pulcini di un giorno prove- nienti da genitori tenuti in aziende detentrici di animali che si trovano all’interno delle zone di protezione e delle zone di sorveglianza.

Art. 2b Importazione di pulcini di un giorno provenienti da genitori che si trovano nelle zone di sorveglianza L’importazione di pulcini di un giorno provenienti da genitori tenuti in aziende detentrici di animali situate nelle zone di sorveglianza è possibile se: a. l’azienda detentrice di animali da cui provengono i genitori è riconosciuta secondo l’articolo 6 lettera a punto i della direttiva 2009/158/CE3; b. le uova da cova e il relativo imballaggio sono stati disinfettati prima del tra- sporto all’incubatoio di partenza; c. le uova da cova sono state trasportate per via diretta dall’azienda detentrice di animali da cui provengono i genitori all’incubatoio di partenza; d. l’incubatoio di partenza nel quale nascono i pulcini di un giorno è ricono- sciuto secondo l’articolo 6 lettera a punto i della direttiva 2009/158/CE ed è situato al di fuori delle zone di protezione e delle zone di sorveglianza; e e. la rintracciabilità delle uova da cova è garantita.

Art. 2c Certificato sanitario Le partite di pulcini di un giorno importate secondo gli articoli 2a o 2b devono riportare nel certificato sanitario di cui all’articolo 20 e all’allegato IV della direttiva 2009/158/CE4 la seguente indicazione:

2 Direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova, GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione 2011/879/UE, GU L 343 del 23.12.2011, pag. 105.

3 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2a lett. a.

4 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2a lett. a.

Provvedimenti per evitare l’introduzione dell’influenza aviaria RU 2017 da taluni Stati membri dell’Unione europea. O dell’USAV

«La partita è conforme alle condizioni di polizia sanitaria specificate nella decisione di esecuzione (UE) 2017/2475 della Commissione».

II L’allegato è sostituito dalla versione qui annessa.

III La presente ordinanza entra in vigore il 22 aprile 20176.

20 aprile 2017 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: Hans Wyss

5 Decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione, del 9 febbraio 2017, relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri, GU L 36 dell’11.2.2017, pag. 62; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/696, GU L 101 del 13.4.2017, pag. 80. 6 Pubblicazione urgente ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

Provvedimenti per evitare l’introduzione dell’influenza aviaria RU 2017 da taluni Stati membri dell’Unione europea. O dell’USAV

Allegato (art. 2–4)

Stati membri e aree colpiti

1 Stati membri dell’UE in cui sono istituite zone di protezione e

zone di sorveglianza Bulgaria Francia Germania Grecia Italia Repubblica Ceca Romania Ungheria

2 Zone di protezione e zone di sorveglianza negli Stati membri

dell’UE colpiti Le zone di protezione e le zone di sorveglianza negli Stati membri dell’UE di cui al numero 1 secondo gli articoli 2‒4 sono istituite nella decisione di esecuzione se- guente:

Atto normativo di base UE Titolo e data di pubblicazione dell’atto normativo di base nonché atti modificatori con date di pubblicazione

Decisione di esecu- Decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione, del zione (UE) 2017/247 9 febbraio 2017, relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri, GU L 36 dell’11.2.2017, pag. 62; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/696, GU L 101 del 13.4.2017, pag. 80.

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