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AS 2017 2841

Protocollo sulla protezione ambientale relativo al Trattato sull'Antartide

Traduzione1

Protocollo sulla protezione ambientale relativo al Trattato sull’Antartide

Concluso a Madrid il 4 ottobre 1991 Approvato dall’Assemblea federale il 16 dicembre 20162 Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 2 maggio 2017 Entrato in vigore per la Svizzera il 1° giugno 2017

Preambolo Gli Stati Parte al presente Protocollo relativo al Trattato sull’Antartide3, indicati di seguito come le Parti, convinti della necessità di rafforzare la protezione dell’ambiente antartico e dei suoi ecosistemi dipendenti e associati; convinti della necessità di consolidare il sistema del Trattato sull’Antartide in modo da assicurare che l’Antartide continui per sempre a essere utilizzata esclusivamente a fini pacifici e non divenga teatro o oggetto di discordie internazionali; tenendo presente il particolare statuto giuridico e politico dell’Antartide e la partico- lare responsabilità delle Parti consultive al Trattato sull’Antartide al fine di garantire che tutte le attività condotte nell’Antartide siano compatibili con gli scopi e i princi- pi del Trattato sull’Antartide; sottolineando la designazione dell’Antartide quale Zona speciale di conservazione, nonché le altre misure adottate in base al sistema del Trattato sull’Antartide per proteggere l’ambiente antartico e i suoi ecosistemi dipendenti e associati; riconoscendo inoltre le possibilità uniche offerte dall’Antartide per il monitoraggio scientifico di processi di rilevanza globale e regionale e la ricerca scientifica in questo ambito; ribadendo i principi relativi alla conservazione, contenuti nella Convenzione sulla conservazione delle risorse marine viventi dell’Antartide; convinti che uno sviluppo del regime globale per la protezione dell’ambiente antarti- co e dei suoi ecosistemi dipendenti e associati sia nell’interesse dell’umanità nel suo insieme;

RS 0.121.1

1 Dal testo originale francese (RO 2017 2841).

2 RU 2017 2835 3 RS 0.121

2015-2399 2841

Prot. sulla protezione ambientale relativo al Trattato sull’Antartide RU 2017

desiderosi di integrare a tal fine il Trattato sull’Antartide, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni Ai fini del presente Protocollo: a) l’espressione «Trattato sull’Antartide» designa il Trattato sull’Antartide fatto a Washington il 1° dicembre 1959; b) l’espressione «zona del Trattato sull’Antartide» designa la zona alla quale si applicano le disposizioni del Trattato sull’Antartide in conformità con l’articolo VI di tale Trattato; c) l’espressione «riunioni consultive del Trattato sull’Antartide» designa le riu- nioni di cui all’articolo IX del Trattato sull’Antartide; d) l’espressione «Parti consultive al Trattato sull’Antartide» designa le Parti contraenti al Trattato sull’Antartide aventi diritto a nominare dei rappresen- tanti a partecipare alle riunioni previste all’articolo IX di tale Trattato; e) l’espressione «Sistema del Trattato sull’Antartide» designa il Trattato sull’Antartide, i provvedimenti in vigore in base a tale Trattato, gli strumenti internazionali separati associati a esso e in vigore nonché i provvedimenti adottati in base a tali strumenti; f) l’espressione «Tribunale arbitrale» designa il Tribunale arbitrale istituito in conformità con l’appendice al presente Protocollo di cui è parte integrante; g) l’espressione «Comitato» designa il Comitato per la protezione ambientale istituito in conformità con l’articolo 11.

Art. 2 Obiettivo e designazione Le Parti si impegnano ad assicurare la protezione globale dell’ambiente antartico e dei suoi ecosistemi dipendenti e associati. Con il presente strumento designano l’Antartide come riserva naturale, consacrata alla pace e alla scienza.

Art. 3 Principi ambientali 1. La protezione dell’ambiente antartico, dei suoi ecosistemi dipendenti e associati nonché del valore intrinseco dell’Antartide, comprese le sue caratteristiche di am- biente naturale, il suo valore estetico e in quanto zona consacrata alla ricerca scienti- fica, in particolare quella fondamentale per la comprensione dell’ambiente globale, sono considerazioni essenziali per la pianificazione e la conduzione di tutte le atti- vità nella zona del Trattato sull’Antartide.

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2. A tal fine:

a) le attività nella zona del Trattato sull’Antartide devono essere pianificate e condotte in maniera tale da limitare l’impatto negativo sull’ambiente antarti- co e sui suoi ecosistemi dipendenti e associati; b) Le attività nella zona del Trattato sull’Antartide devono essere pianificate e condotte in maniera tale da evitare: i) effetti negativi sul clima o sui sistemi meteorologici, ii) effetti negativi significativi sulla qualità dell’aria o dell’acqua, iii) alterazioni significative dell’ambiente atmosferico, terrestre (compreso quello acquatico), glaciale o marino, iv) cambiamenti che possano pregiudicare la distribuzione, l’abbondanza o la produttività delle specie o delle popolazioni di specie animali o vege- tali, v) ulteriori rischi per specie o popolazioni di specie già in pericolo o minacciate, oppure vi) il degrado, o il rischio sostanziale di degrado, di aree importanti dal punto di vista biologico, scientifico, storico, estetico o naturale; c) le attività nella zona del Trattato sull’Antartide sono pianificate e condotte sulla base di informazioni sufficienti a consentire un esame preliminare e una valutazione documentata dell’eventuale impatto sull’ambiente antartico e sui suoi ecosistemi dipendenti e associati nonché sul valore dell’Antartide ai fini dello svolgimento della ricerca scientifica; tali valutazioni devono in particolare considerare: i) la portata dell’attività, segnatamente l’area in cui essa si svolge, la sua durata e intensità, ii) l’impatto complessivo dell’attività, sia considerata in sé stessa, sia in combinazione con altre attività nella zona del Trattato sull’Antartide, iii) l’eventuale effetto negativo su altre attività nella zona del Trattato sull’Antartide, iv) la disponibilità di tecnologie e procedure che consentano di procedere a operazioni sicure dal punto di vista ambientale, v) l’esistenza di sistemi di monitoraggio dei parametri chiave ambientali e dei componenti degli ecosistemi al fine di individuare e segnalare tem- pestivamente ogni effetto negativo dell’attività e di effettuare le modi- fiche delle procedure operative eventualmente necessarie in base ai risultati dell’azione di monitoraggio o a una maggiore conoscenza dell’ambiente antartico e dei suoi ecosistemi dipendenti e associati, e vi) l’esistenza di strumenti d’intervento rapido con cui far fronte tempesti- vamente ed efficacemente a incidenti, in particolare quelli che possono avere ripercussioni sull’ambiente; d) è garantito un monitoraggio regolare ed efficace per valutare l’impatto delle attività in corso compresa la verifica degli effetti previsti;

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e) è garantito un monitoraggio regolare ed efficace per agevolare il tempestivo rilevamento di eventuali effetti imprevisti delle attività svolte all’interno e all’esterno della zona del Trattato sull’Antartide sull’ambiente antartico e sui suoi ecosistemi dipendenti e associati. 3. Le attività sono pianificate e condotte nella zona del Trattato sull’Antartide in maniera da dare la priorità alla ricerca scientifica e preservare il valore dell’Antar- tide in quanto zona adatta a tale ricerca, ivi compresa quella ritenuta fondamentale ai fini della comprensione dell’ambiente globale. 4. Le attività intraprese nella zona del Trattato sull’Antartide relative ai programmi di ricerca scientifica, al turismo e ogni altra attività governativa e non governativa per le quali è richiesta una notifica preliminare ai sensi dell’articolo VII paragrafo 5 del Trattato sull’Antartide, ivi comprese le connesse attività di supporto logistico: a) si svolgono in maniera compatibile con i principi del presente articolo; e b) sono modificate, sospese o annullate qualora abbiano o rischino di avere un impatto incompatibile con i principi di cui sopra sull’ambiente antartico o sui suoi ecosistemi dipendenti e associati.

Art. 4 Rapporto con gli altri componenti del Sistema del Trattato sull’Antartide 1. Il presente Protocollo integra il Trattato sull’Antartide e non modifica né emenda tale Trattato. 2. Nessuna delle disposizioni del presente Protocollo pregiudica i diritti e gli obbli- ghi delle sue Parti contraenti derivanti da altri strumenti internazionali in vigore nell’ambito del sistema del Trattato sull’Antartide.

Art. 5 Compatibilità con gli altri componenti del sistema del Trattato sull’Antartide Le Parti si consultano e cooperano con le Parti contraenti degli altri strumenti inter- nazionali in vigore nell’ambito del sistema del Trattato sull’Antartide, nonché con le loro rispettive istituzioni, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi e dei principi del presente Protocollo e di evitare qualsiasi ostacolo a tale conseguimento o ogni incompatibilità tra l’attuazione di tali strumenti e quella del presente Proto- collo.

Art. 6 Cooperazione 1. Le Parti cooperano tra loro nella pianificazione e nella conduzione delle attività nella zona del Trattato sull’Antartide. A tal fine, ciascuna Parte si impegna a: a) promuovere programmi cooperativi aventi valore scientifico, tecnico ed edu- cativo concernenti la protezione dell’ambiente antartico e dei suoi ecosistemi dipendenti e associati; b) fornire un’adeguata assistenza alle altre Parti per la preparazione delle valu- tazioni di impatto ambientale;

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c) fornire alle altre Parti, dietro specifica richiesta, informazioni relative a ogni potenziale rischio per l’ambiente antartico, nonché prestare loro assistenza per minimizzare gli effetti di incidenti suscettibili di danneggiare l’ambiente antartico o i suoi ecosistemi dipendenti e associati; d) consultarsi con le altre Parti in merito alla scelta dei siti per eventuali basi e altre installazioni al fine di evitare effetti cumulativi causati da un’eccessiva concentrazione in qualsivoglia ubicazione; e) se del caso, effettuare spedizioni congiunte e condividere l’uso delle basi e delle altre installazioni; e f) mettere in atto tutte le misure concordate durante le riunioni consultive del Trattato sull’Antartide. 2. Ciascuna Parte si impegna, nella misura del possibile, a condividere con le altre Parti le informazioni che possono essere loro utili per la pianificazione e la condu- zione delle loro attività nella zona del Trattato sull’Antartide al fine di proteggere l’ambiente antartico e i suoi ecosistemi dipendenti e associati. 3. Le Parti cooperano con le Parti che possono esercitare una giurisdizione in aree adiacenti alla zona del Trattato sull’Antartide al fine di assicurare che le attività nella zona del Trattato sull’Antartide non abbiano un impatto ambientale negativo in tali aree.

Art. 7 Divieto di esercitare attività connesse alle risorse minerarie È fatto divieto di esercitare ogni attività relativa a risorse minerarie diversa dalla ricerca scientifica.

Art. 8 Valutazione dell’impatto ambientale 1. Le attività previste nel paragrafo 2 del presente articolo sono sottoposte alle procedure stabilite nell’allegato I per una valutazione preliminare del loro impatto sull’ambiente antartico o sui suoi ecosistemi dipendenti e associati a seconda del modo in cui sono state identificate, ossia come attività aventi: a) meno di un impatto minore o transitorio; b) un impatto minore o transitorio; oppure c) più di un impatto minore o transitorio. 2. Ciascuna Parte si assicura che le procedure di valutazione previste nell’allegato I siano applicate ai processi di pianificazione da cui derivano decisioni in merito a tutte le attività intraprese nella zona del Trattato sull’Antartide relative ai programmi di ricerca scientifica, al turismo ed ogni altra attività governativa e non governativa per le quali è richiesta una notifica preliminare ai sensi dell’articolo VII paragrafo 5 del Trattato sull’Antartide, ivi comprese le connesse attività di supporto logistico. 3. Le procedure di valutazione previste nell’allegato I si applicano a qualsivoglia cambiamento sopravvenuto in ogni attività, che esso derivi da un aumento o da una diminuzione dell’intensità di un’attività esistente, dall’aggiunta di un’attività, dallo smantellamento di un’installazione o da altre cause.

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4. Quando le attività sono pianificate congiuntamente da più di una Parte, le Parti implicate designano la Parte incaricata di coordinare l’attuazione delle procedure di valutazione ambientale di cui all’allegato I.

Art. 9 Allegati

1. Gli allegati al presente Protocollo sono parte integrante di esso.

2. Gli allegati addizionali agli allegati I-IV possono essere adottati e divenire effet- tivi ai sensi dell’articolo IX del Trattato sull’Antartide. 3. Gli emendamenti e le modifiche agli allegati possono essere adottati e divenire effettivi ai sensi dell’articolo IX del Trattato sull’Antartide. In ogni allegato è comunque possibile disporre che gli emendamenti e le modifiche divengano effettivi in tempi accelerati. 4. Gli allegati, nonché ogni loro emendamento e modifica, entrati in vigore ai sensi dei paragrafi 2 e 3, acquistano efficacia, a meno che l’allegato stesso non disponga diversamente per quanto riguarda l’entrata in vigore di qualsiasi suo emendamento o modifica, per una Parte contraente al Trattato sull’Antartide, che non è Parte consul- tiva o non era Parte consultiva al Trattato sull’Antartide al momento dell’adozione, alla data in cui la rispettiva notifica di approvazione giunge al Depositario. 5. A meno che un allegato non disponga diversamente, gli allegati sono soggetti alle procedure per la risoluzione delle controversie di cui agli articoli 18–20.

Art. 10 Riunioni consultive del Trattato sull’Antartide 1. Sulla base della migliore consulenza tecnica e scientifica disponibile, le riunioni consultive del Trattato sull’Antartide: a) definiscono, in conformità con le disposizioni del presente Protocollo, la politica generale per la protezione globale dell’ambiente antartico e dei suoi ecosistemi dipendenti e associati; e b) adottano provvedimenti ai sensi dell’articolo IX del Trattato sull’Antartide ai fini dell’attuazione del presente Protocollo. 2. Le riunioni consultive del Trattato sull’Antartide supervisionano il lavoro del Comitato e si basano ampiamente sui suoi pareri e sulle sue raccomandazioni nello svolgimento dei compiti previsti nel paragrafo 1, tenendo altresì conto del parere del Comitato scientifico sulla ricerca in Antartide.

Art. 11 Comitato per la protezione ambientale 1. Con il presente Protocollo è istituito il Comitato per la protezione ambientale.

2. Ciascuna Parte ha diritto di diventare membro del Comitato e di nominare un

rappresentante che potrà essere affiancato da esperti e consiglieri. 3. Lo statuto di osservatore in seno al Comitato è aperto a ogni Parte contraente al Trattato sull’Antartide che non è Parte al presente Protocollo.

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4. Il Comitato invita il presidente del Comitato scientifico sulla ricerca in Antartide e il presidente del Comitato scientifico per la conservazione delle risorse marine viventi dell’Antartide a partecipare come osservatori alle proprie sessioni. Su appro- vazione della riunione consultiva del Trattato sull’Antartide, il Comitato può altresì invitare a partecipare in qualità di osservatori altre pertinenti organizzazioni scienti- fiche, ambientali e tecniche che possano fornire apporti al suo lavoro. 5. Il Comitato presenta un rapporto su ognuna delle sue sessioni in occasione della riunione consultiva del Trattato sull’Antartide. Il rapporto include tutte le questioni esaminate durante la sessione e riflette i pareri espressi. Il rapporto è distribuito alle Parti e agli osservatori che partecipano alla sessione ed è poi reso pubblico.

6. Il Comitato adotta un proprio regolamento interno previa approvazione della

riunione consultiva del Trattato sull’Antartide.

Art. 12 Funzioni del Comitato 1. Il Comitato ha la funzione di fornire pareri alle Parti e formulare raccomanda- zioni circa l’attuazione del presente Protocollo, compresi gli allegati, da esaminare durante le riunioni consultive del Trattato sull’Antartide; il Comitato esercita ogni altra funzione che può essergli assegnata dalle riunioni consultive del Trattato sull’Antartide. In particolare, il Comitato fornisce pareri riguardo: a) all’efficacia delle misure adottate in conformità con il presente Protocollo; b) alla necessità di aggiornare, rafforzare o migliorare in altra maniera queste misure; c) alla necessità, se del caso, di adottare misure supplementari compresa la necessità di introdurre allegati addizionali; d) all’applicazione e all’attuazione delle procedure di valutazione dell’impatto ambientale previste nell’articolo 8 e nell’allegato I; e) ai mezzi per minimizzare o per mitigare gli effetti sull’ambiente delle attività nella zona del Trattato sull’Antartide; f) alle procedure da adottare in caso di situazioni che esigono un intervento ur- gente, compresa l’azione di risposta in situazioni di emergenza ambientale; g) al funzionamento e all’ulteriore elaborazione del sistema delle aree protette dell’Antartide; h) alle procedure ispettive, compresi i modelli dei rapporti di ispezione e le liste di controllo per lo svolgimento delle ispezioni; i) alla raccolta, all’archiviazione, allo scambio e alla valutazione di informa- zioni connesse alla protezione dell’ambiente; j) allo stato dell’ambiente antartico; e k) alle necessità in materia di ricerca scientifica, compreso il monitoraggio am- bientale in relazione all’attuazione del presente Protocollo.

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2. Se lo ritiene opportuno per l’adempimento delle sue funzioni, il Comitato si

consulta con il Comitato scientifico per la ricerca in Antartide, il Comitato scienti- fico per la conservazione delle risorse marine viventi dell’Antartide e altre organiz- zazioni scientifiche, ambientali e tecniche pertinenti.

Art. 13 Rispetto del presente Protocollo 1. Nei limiti della sua competenza ciascuna Parte adotta gli adeguati provvedimenti, compresa l’adozione di leggi e regolamenti, azioni amministrative e misure di attua- zione, per garantire il rispetto del presente Protocollo. 2. Ciascuna Parte fa ogni sforzo, compatibilmente con la Carta delle Nazioni Unite, per evitare che vengano intraprese attività contrarie al presente Protocollo. 3. Ciascuna Parte notifica a tutte le altre Parti i provvedimenti adottati in conformità con i paragrafi 1 e 2 del presente articolo. 4. Ciascuna Parte attira l’attenzione di tutte le altre Parti su ogni attività che a suo giudizio pregiudica il conseguimento degli obiettivi e dei principi del presente Protocollo. 5. Le riunioni consultive del Trattato sull’Antartide richiamano l’attenzione di ogni Stato che non è Parte al presente Protocollo su tutte le attività svolte da detto Stato, dalle sue autorità ed enti, da persone fisiche o giuridiche, navi, aerei o da altri mezzi di trasporto, che pregiudicano il conseguimento degli obiettivi e dei principi del presente Protocollo.

Art. 14 Ispezione 1. Al fine di promuovere la protezione dell’ambiente antartico e dei suoi ecosistemi dipendenti e associati e di garantire il rispetto del presente Protocollo, le Parti con- sultive al Trattato sull’Antartide prendono appositi provvedimenti per organizzare, individualmente o collettivamente, ispezioni che dovranno essere svolte da osserva- tori conformemente all’articolo VII del Trattato sull’Antartide.

2. Gli osservatori sono:

a) osservatori designati da una Parte consultiva al Trattato sull’Antartide e cit- tadini di detta Parte; e b) osservatori designati nel corso delle riunioni consultive del Trattato sull’Antartide affinché svolgano ispezioni in base a procedure da stabilirsi nell’ambito di una riunione consultiva del Trattato sull’Antartide. 3. Le Parti cooperano pienamente con gli osservatori che effettuano le ispezioni e si accertano che durante le ispezioni venga loro consentito l’accesso a tutte le parti di basi, installazioni, attrezzature, navi e velivoli aperti a ispezioni ai sensi dell’articolo VII paragrafo 3 del Trattato sull’Antartide, nonché a tutta la documentazione ivi custodita e di cui si chiede di poter prendere visione in conformità con il presente Protocollo.

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4. I rapporti ispettivi sono inviati alle Parti le cui basi, installazioni, attrezzature, navi o aerei sono oggetto di tali rapporti. Dopo aver dato l’opportunità alle Parti di formulare osservazioni, i rapporti e i commenti relativi sono distribuiti a tutte le Parti e al Comitato, esaminati nella successiva riunione consultiva del Trattato sull’Antartide e in seguito resi pubblici.

Art. 15 Risposta a situazioni di emergenza

1. Per far fronte a situazioni di emergenza ambientale nella zona del Trattato

sull’Antartide, ciascuna Parte conviene di: a) prevedere contromisure rapide ed efficaci per le situazioni di emergenza che potrebbero verificarsi nello svolgimento dei programmi di ricerca scientifica, delle attività turistiche e di ogni altra attività governativa e non governativa nella zona del Trattato sull’Antartide per le quali è richiesta una notifica pre- liminare ai sensi dell’articolo VII paragrafo 5 del Trattato sull’Antartide, ivi comprese le connesse attività di supporto logistico; e b) formulare piani di emergenza per far fronte a incidenti aventi potenziali effetti negativi sull’ambiente antartico o sui suoi ecosistemi dipendenti e as- sociati.

2. A tal fine le Parti:

a) cooperano tra loro per elaborare e attuare tali piani di emergenza; e b) istituiscono procedure per un’immediata notifica delle situazioni d’emer- genza ambientale e per un piano d’azione cooperativo. 3. Per l’attuazione del presente articolo, le Parti chiedono il parere delle organizza- zioni internazionali competenti.

Art. 16 Responsabilità Conformemente agli obiettivi del presente Protocollo per la protezione dell’ambiente antartico e dei suoi ecosistemi dipendenti e associati, le Parti si impegnano a elabo- rare regole e procedure in materia di responsabilità per danni derivanti da attività che si svolgono nella zona del Trattato sull’Antartide e che sono oggetto del presente Protocollo. Tali regole e procedure saranno incluse in uno o più allegati che saranno adottati ai sensi dell’articolo 9 paragrafo 2.

Art. 17 Rapporto annuale delle Parti 1. Ciascuna Parte redige annualmente un rapporto sulle misure prese per attuare il presente Protocollo. Tale rapporto include le notifiche effettuate ai sensi dell’arti- colo 13 paragrafo 3, i piani di emergenza formulati ai sensi dell’articolo 15 e ogni altra notifica e informazione richiesta ai sensi del presente Protocollo e non prevista da nessun’altra disposizione relativa alla trasmissione e allo scambio di informa- zioni.

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2. I rapporti di cui al paragrafo 1 sono distribuiti a tutte le Parti e al Comitato, esaminati nella successiva riunione consultiva del Trattato sull’Antartide e in seguito resi pubblici.

Art. 18 Risoluzione delle controversie Qualora sorga una controversia in relazione all’interpretazione o all’attuazione del presente Protocollo, le Parti in causa, dietro richiesta di una di loro, si consultano reciprocamente il prima possibile al fine di risolvere la controversia mediante nego- ziazione, inchiesta, mediazione, conciliazione, arbitrato, composizione giudiziaria o ogni altro mezzo pacifico su cui convengano le Parti in causa.

Art. 19 Scelta della procedura di risoluzione delle controversie 1. Ciascuna Parte, nel firmare, ratificare, accettare, approvare o aderire al presente Protocollo o in un momento successivo, può scegliere, mediante dichiarazione scritta, una o entrambe le seguenti procedure per la risoluzione di controversie concernenti l’interpretazione o l’applicazione degli articoli 7, 8 e 15 e delle disposi- zioni di ogni allegato, a meno che un allegato non disponga diversamente, nonché dell’articolo 13 nella misura in cui esso riguardi detti articoli e disposizioni: a) la Corte internazionale di giustizia; b) il Tribunale arbitrale.

2. Una dichiarazione resa in base al paragrafo 1 non pregiudica l’applicazione

dell’articolo 18 e dell’articolo 20 paragrafo 2. 3. Una Parte che non ha formulato la dichiarazione di cui al paragrafo 1, o la cui dichiarazione non è più in vigore, viene considerata come avente accettato la giurisdizione del Tribunale arbitrale. 4. Se le Parti in causa accettano la stessa procedura per la soluzione di una contro- versia, la controversia può essere sottoposta unicamente a tale procedura, a meno che le Parti non decidano diversamente. 5. Se le Parti in causa non accettano la stessa procedura per la soluzione di una controversia, oppure se accettano entrambe le procedure, la controversia può essere presentata unicamente al Tribunale arbitrale, a meno che le Parti non decidano diversamente.

6. Una dichiarazione resa in base al paragrafo 1 rimane in vigore fino alla sua

scadenza in conformità con le sue disposizioni, o fino a tre mesi dopo il deposito di una notifica scritta di revoca presso il Depositario. 7. Una nuova dichiarazione, una notifica di revoca o lo scadere di una dichiarazione non pregiudicano in alcuna maniera un procedimento pendente dinanzi alla Corte internazionale di giustizia o al Tribunale arbitrale, a meno che le Parti coinvolte non decidano diversamente. 8. Le dichiarazioni e le notifiche di cui al presente articolo sono depositate presso il Depositario che ne trasmette copie a tutte le Parti.

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Art. 20 Procedura di risoluzione delle controversie 1. In una controversia relativa all’interpretazione o all’applicazione degli articoli 7, 8 o 15 o, a meno che un allegato non disponga diversamente, delle disposizioni di qualsivoglia allegato, o dell’articolo 13, qualora quest’ultimo si applichi a tali arti- coli e disposizioni, se le Parti non convengono sulla procedura per risolverla entro 12 mesi dalla richiesta di consultazione ai sensi dell’articolo 18, la controversia viene deferita per la soluzione dietro richiesta di qualsiasi Parte in causa, conforme- mente alla procedura prevista all’articolo 19 paragrafi 4 e 5.

2. Il Tribunale arbitrale non è competente a decidere e giudicare ogni questione

inerente all’articolo IV del Trattato sull’Antartide. Inoltre, nessuna disposizione del presente Protocollo può essere interpretata ai sensi di un conferimento di competen- za o di giurisdizione alla Corte internazionale di giustizia, o a ogni altro tribunale istituito al fine di risolvere le controversie tra le Parti, a decidere o giudicare qual- siasi questione che rientri nel campo di applicazione dell’articolo IV del Trattato sull’Antartide.

Art. 21 Firma Il presente Protocollo è aperto alla firma a Madrid il 4 ottobre 1991 e successiva- mente a Washington fino al 3 ottobre 1992 di ogni Stato che è Parte contraente al Trattato sull’Antartide.

Art. 22 Ratifica, accettazione, approvazione o adesione 1. Il presente Protocollo è sottoposto alla ratifica, all’accettazione o all’approva- zione degli Stati firmatari. 2. Dopo il 3 ottobre 1992 il presente Protocollo è aperto all’adesione di ogni Stato che è Parte contraente al Trattato sull’Antartide. 3. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione sono depositati presso il Governo degli Stati Uniti d’America, di seguito designato come il Depositario. 4. Dopo la data di entrata in vigore del presente Protocollo, le Parti consultive al Trattato sull’Antartide si pronunciano su una notifica concernente il diritto di una Parte contraente al Trattato sull’Antartide di nominare rappresentanti che partecipe- ranno alle riunioni consultive del Trattato sull’Antartide ai sensi dell’articolo IX paragrafo 2 del Trattato sull’Antartide solo se la Parte contraente in questione ha precedentemente ratificato, accettato, approvato il presente Protocollo o vi ha aderito.

Art. 23 Entrata in vigore 1. Il presente Protocollo entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione da parte di tutti gli Stati che sono Parti consultive al Trattato sull’Antartide alla data dell’adozione del presente Protocollo.

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2. Per ciascuna Parte contraente al Trattato sull’Antartide che, successivamente alla data di entrata in vigore del presente Protocollo deposita uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, il presente Protocollo entra in vigore il trentesimo giorno successivo a tale deposito.

Art. 24 Riserve Non sono consentite riserve al presente Protocollo.

Art. 25 Modifica o emendamento 1. Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 9, il presente Protocollo può essere modificato o emendato in qualsiasi momento conformemente alle procedure previste nell’articolo XII paragrafo 1 lettere a e b del Trattato sull’Antartide. 2. Se allo scadere di 50 anni dalla data dell’entrata in vigore del presente Protocollo, una qualsiasi Parte consultiva al Trattato sull’Antartide presenta una richiesta di revisione del funzionamento del presente Protocollo mediante comunicazione indirizzata al Depositario, viene indetta il prima possibile una Conferenza a tale riguardo.

3. Ogni modifica o emendamento proposto in una conferenza di revisione convocata

conformemente al paragrafo 2 deve essere adottato dalla maggioranza delle Parti, compresi i tre quarti degli Stati che sono Parti consultive al Trattato sull’Antartide al momento dell’adozione del presente Protocollo.

4. Una modifica o un emendamento adottato conformemente al paragrafo 3 entra in

vigore all’atto della ratifica, accettazione, approvazione o adesione dei tre quarti delle Parti consultive al Trattato sull’Antartide, compresa la ratifica, accettazione, approvazione o adesione di tutti gli Stati che sono Parti consultive al momento dell’adozione del presente Protocollo. 5. a) Per quanto concerne l’articolo 7, il divieto di esercitare attività relative alle risorse minerarie presenti nell’Antartide continua a sussistere, a meno che non sia in vigore una regolamentazione giuridicamente vincolante concer- nente tali attività che preveda mezzi convenuti di comune accordo per de- terminare se, e in tal caso a quali condizioni, tali attività potrebbero essere accettabili. Tale regolamentazione deve tutelare pienamente gli interessi di tutti gli Stati di cui all’articolo IV del Trattato sull’Antartide e applicare i principi in esso contenuti. Di conseguenza, eventuali modifiche o emenda- menti all’articolo 7 proposto durante una conferenza di revisione ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo devono includere una tale regolamentazione giuridicamente vincolante. b) Se tali modifiche o emendamenti non entrano in vigore entro tre anni dalla data in cui vengono comunicati a tutte le Parti, ogni Parte può successiva- mente, in qualsiasi momento, notificare al Depositario il proprio ritiro dal presente Protocollo e tale ritiro ha effetto due anni dopo il ricevimento della notifica da parte del Depositario.

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Art. 26 Notifiche da parte del Depositario Il Depositario notifica a tutte le Parti contraenti al Trattato sull’Antartide: a) le firme del presente Protocollo e il deposito degli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione; b) la data di entrata in vigore del presente Protocollo e di ogni allegato addi- zionale; c) la data di entrata in vigore di ogni emendamento o modifica del presente Protocollo; d) il deposito di dichiarazioni e notifiche conformemente all’articolo 19; e e) ogni notifica ricevuta conformemente all’articolo 25 paragrafo 5 lettera b.

Art. 27 Testi autentici e registrazione presso le Nazioni Unite 1. Il presente Protocollo, redatto in lingua francese, inglese, russa e spagnola, ogni versione facendo parimenti fede, è depositato negli archivi del Governo degli Stati Uniti d’America, che trasmette copie debitamente certificate a tutte le Parti con- traenti al Trattato sull’Antartide. 2. Il presente Protocollo è registrato dal Depositario conformemente all’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite4.

(Seguono le firme)

4 RS 0.120

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Appendice

Arbitrato

Art. 1 1. Il Tribunale arbitrale è costituito e funziona conformemente al Protocollo, inclusa la presente appendice. 2. Il segretario cui si fa riferimento nella presente appendice è il segretario generale della Corte permanente di arbitrato.

Art. 2 1. Ciascuna Parte ha il diritto di designare al massimo tre arbitri, almeno uno dei quali sarà designato entro tre mesi dall’entrata in vigore del Protocollo per quella Parte. Ogni arbitro deve avere esperienza nelle questioni antartiche, una conoscenza approfondita del diritto internazionale e godere della massima reputazione di corret- tezza, competenza e integrità. I nominativi delle persone così designate costituiscono la lista degli arbitri. Ciascuna Parte fa in modo che il nominativo di almeno un suo arbitro figuri costantemente sulla lista. 2. Fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, un arbitro designato da una Parte rimane sulla lista per un periodo di cinque anni e può essere rieletto da detta Parte per periodi supplementari di cinque anni. 3. Una Parte che ha designato un arbitro può ritirare il nome di quell’arbitro dalla lista. Se un arbitro muore o se una Parte per qualsiasi ragione ritira dalla lista il nome di un arbitro da essa designato, la Parte che ha designato l’arbitro in questione informa tempestivamente il segretario. Un arbitro il cui nome è ritirato dalla lista continua a prestare servizio in ogni Tribunale arbitrale nel quale è stato nominato fino alla fine del procedimento dinnanzi al Tribunale arbitrale. 4. Il segretario si assicura che venga conservata una lista aggiornata degli arbitri designati in virtù del presente articolo.

Art. 3 1. Il Tribunale arbitrale è composto da tre arbitri che sono nominati come segue: a) La Parte in causa che intenta il procedimento nomina un arbitro, che può essere un suo cittadino, scegliendolo dalla lista di cui all’articolo 2. Tale nomina deve essere inclusa nella notifica prevista nell’articolo 4. b) Entro 40 giorni dal ricevimento di tale notifica, l’altra Parte in causa nomina il secondo arbitro, che può essere un suo cittadino, scegliendolo dalla lista di cui all’articolo 2. c) Entro 60 giorni dalla nomina del secondo arbitro, le Parti in causa nominano di comune accordo il terzo arbitro scegliendolo dalla lista di cui all’arti- colo 2. Il terzo arbitro non deve essere né un cittadino di una delle Parti, né

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Prot. sulla protezione ambientale relativo al Trattato sull’Antartide RU 2017

una persona designata per la lista di cui all’articolo 2 da una delle Parti in causa, né può avere la stessa nazionalità di uno o dell’altro dei primi due arbitri. Il terzo arbitro funge da presidente del Tribunale arbitrale. d) Se il secondo arbitro non è nominato entro il termine prescritto, o se le Parti in causa non raggiungono un accordo sulla nomina del terzo arbitro entro il termine stabilito, l’arbitro o gli arbitri sono nominati, dietro richiesta di una delle Parti in causa ed entro 30 giorni dal ricevimento di tale richiesta, dal presidente della Corte internazionale di giustizia in base alla lista di cui all’articolo 2 e fatte salve le condizioni di cui alle lettere b e c del presente paragrafo. Nell’esercitare le funzioni che gli vengono conferite nella presen- te lettera, il presidente della Corte consulta le Parti in causa. e) Se il presidente della Corte internazionale di giustizia non è in grado di eser- citare le funzioni che gli sono attribuite alla lettera d, oppure se è cittadino di una parte in causa, le sue funzioni sono esercitate dal vicepresidente della Corte; se, tuttavia, il vicepresidente è impossibilitato a svolgere tali funzioni o è cittadino di una parte in causa, dette funzioni sono esercitate dal succes- sivo membro più anziano in grado della Corte disponibile che non sia citta- dino di una delle Parti in causa. 2. Ogni posto vacante è coperto secondo le modalità prescritte per la nomina ini- ziale. 3. In ogni controversia implicante più di due Parti, le Parti che hanno lo stesso interesse nominano di comune accordo un arbitro entro il periodo specificato al paragrafo 1 lettera b.

Art. 4 La parte in causa che dà inizio al procedimento lo notifica per iscritto all’altra Parte o alle altre Parti in causa nonché al segretario. Tale notifica include una relazione sulla domanda e sui motivi sui quali essa è fondata. La notifica è trasmessa dal segretario a tutte le Parti.

Art. 5

1. A meno che le Parti in causa non decidano diversamente, l’arbitrato si svolge

all’Aia, dove sono conservati i documenti del Tribunale arbitrale. Il Tribunale arbi- trale adotta un proprio regolamento interno. Tale regolamento garantisce che ciascu- na Parte in causa abbia la possibilità di essere sentita e di addurre le proprie motiva- zioni; garantisce altresì lo svolgimento rapido del procedimento.

2. Il Tribunale arbitrale può accogliere domande riconvenzionali derivanti dalla

controversia e pronunciarsi su di esse.

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Prot. sulla protezione ambientale relativo al Trattato sull’Antartide RU 2017

Art. 6 1. Il Tribunale arbitrale, qualora ritenga prima facie di avere giurisdizione in base al Protocollo, può: a) indicare, su richiesta di qualsiasi Parte in causa, le misure provvisorie che ritiene necessarie al fine di salvaguardare i rispettivi diritti delle Parti in causa; b) prescrivere ogni misura provvisoria che ritiene appropriata alle circostanze al fine di prevenire danni gravi all’ambiente antartico o ai suoi ecosistemi dipendenti e associati.

2. Le Parti in causa devono conformarsi sollecitamente a ogni misura provvisoria

prescritta ai sensi del paragrafo 1 lettera b del presente articolo in attesa di una decisione in base all’articolo 10. 3. Nonostante il termine fissato nell’articolo 20 del presente Protocollo, una Parte in causa può in ogni momento, dietro notifica all’altra Parte o alle Parti in causa e al segretario secondo l’articolo 4, chiedere che il Tribunale arbitrale sia costituito d’urgenza al fine di indicare o prescrivere misure provvisorie urgenti ai sensi del presente articolo. In tal caso il Tribunale arbitrale viene costituito il prima possibile conformemente all’articolo 3, tranne che per i termini previsti nell’articolo 3 para- grafo 1 lettere b, c e d, che sono comunque ridotti a 14 giorni in ciascun caso. Il Tribunale arbitrale decide in merito alla richiesta di misure provvisorie urgenti entro due mesi dalla nomina del suo presidente. 4. Dopo che il Tribunale arbitrale ha preso una decisione in merito alla richiesta di misure provvisorie urgenti in conformità con il paragrafo 3, si procede alla risolu- zione della controversia ai sensi degli articoli 18, 19 e 20 del Protocollo.

Art. 7 Se una Parte ritiene di avere interessi giuridici di carattere generale o individuale che potrebbero essere sostanzialmente pregiudicati dalla decisione di un Tribunale arbitrale, può intervenire nel procedimento, a meno che il Tribunale arbitrale non decida diversamente.

Art. 8 Le Parti in causa agevolano l’operato del Tribunale arbitrale e in particolare, in conformità con le loro leggi e utilizzando ogni mezzo a loro disposizione, gli forni- scono tutti i documenti e le informazioni pertinenti e lo mettono in grado, ove neces- sario, di convocare testimoni o esperti e di raccogliere la loro testimonianza.

Art. 9 Se una delle Parti in causa non compare dinnanzi al Tribunale arbitrale o non difen- de il proprio caso, ogni altra Parte in causa può chiedere al Tribunale arbitrale di continuare il procedimento e di emettere la sua sentenza.

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Prot. sulla protezione ambientale relativo al Trattato sull’Antartide RU 2017

Art. 10 1. Il Tribunale arbitrale decide in merito alle controversie che gli vengono sottopo- ste sulla base delle disposizioni del Protocollo e di altre regole e principi applicabili del diritto internazionale che non siano incompatibili con tali disposizioni. 2. Il Tribunale arbitrale può decidere ex aequo et bono in merito a una controversia che gli viene sottoposta, se le Parti in causa così convengono.

Art. 11 1. Prima di emettere la sua sentenza, il Tribunale arbitrale si accerta di avere la competenza riguardo a tale controversia e che la domanda o la domanda riconven- zionale siano fondate de jure et de facto.

2. La sentenza deve essere accompagnata da una dichiarazione contenente le rela-

tive motivazioni e comunicata al segretario che la trasmette a tutte le Parti. 3. La sentenza è definitiva e vincolante per tutte le Parti in causa e per ogni Parte intervenuta nel procedimento e deve essere eseguita senza indugio. Il Tribunale arbitrale interpreta la sentenza dietro richiesta di una Parte in causa o di qualsiasi Parte intervenuta.

4. La sentenza è vincolante solo per il caso specifico.

5. A meno che il Tribunale arbitrale non decida diversamente, le spese del Tribuna- le arbitrale, compresa la retribuzione degli arbitri, sono a carico delle Parti in causa suddivise in parti uguali.

Art. 12 Tutte le decisioni del Tribunale arbitrale, comprese quelle di cui agli articoli 5, 6 e 11, sono prese a maggioranza e gli arbitri non possono astenersi dal voto.

Art. 13

1. La presente appendice può essere emendata o modificata da un provvedimento

adottato ai sensi dell’articolo IX paragrafo 1 del Trattato sull’Antartide. Se non diversamente specificato dal provvedimento, l’emendamento o la modifica si riten- gono approvati e diventano effettivi un anno dopo la conclusione della riunione consultiva del Trattato sull’Antartide nella quale l’emendamento o la modifica sono stati adottati, a meno che una o più delle Parti consultive al Trattato sull’Antartide non notifichino al Depositario, entro quel periodo di tempo, una richiesta di proroga del termine o l’impossibilità di approvare il provvedimento.

2. Ogni emendamento o modifica della presente appendice che entra in vigore

conformemente al paragrafo 1 acquista in seguito efficacia per ogni altra Parte alla data in cui la rispettiva notifica di approvazione giunge al Depositario.

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Prot. sulla protezione ambientale relativo al Trattato sull’Antartide RU 2017

Allegato I

Valutazione dell’impatto ambientale

Art. 1 Fase preliminare 1. L’impatto ambientale delle attività previste nell’articolo 8 del Protocollo deve essere valutato prima che tali attività abbiano inizio, conformemente alle adeguate procedure nazionali.

2. Se si stabilisce che un’attività ha meno di un impatto transitorio o minore,

l’attività può essere avviata immediatamente.

Art. 2 Valutazione ambientale preliminare 1. A meno che non sia stato stabilito che un’attività ha meno di un impatto minore o transitorio, o a meno che una valutazione ambientale globale non sia in preparazione ai sensi dell’articolo 3, è necessario predisporre una valutazione ambientale prelimi- nare. Tale valutazione deve contenere sufficienti dettagli per valutare se l’attività proposta abbia più di un impatto minore o transitorio e deve includere: a) una descrizione dell’attività proposta, compresi scopo, localizzazione, durata e intensità; e b) l’esame delle alternative all’attività proposta e di tutte le ripercussioni che può avere tenendo conto anche dell’impatto cumulativo alla luce di altre attività in corso e pianificate di cui si ha notizia. 2. Se da una valutazione ambientale preliminare risulta che un’attività proposta avrà probabilmente solo un impatto minore o transitorio, l’attività può essere avviata, a condizione che siano previste procedure appropriate, tra le quali può rientrare il monitoraggio, al fine di valutare e verificare l’impatto dell’attività.

Art. 3 Valutazione ambientale globale

1. Se da una valutazione ambientale preliminare risulta che un’attività proposta

potrebbe avere più di un impatto minore o transitorio, o se ciò emerge da altri ele- menti, è necessario predisporre una valutazione ambientale globale.

2. Una valutazione ambientale globale deve includere:

a) una descrizione dell’attività proposta, compreso scopo, localizzazione, dura- ta e intensità nonché eventuali alternative all’attività, compresa quella di non procedere, e le conseguenze di tali alternative; b) una descrizione dello stato ambientale iniziale da prendere a riferimento e rispetto al quale confrontare le variazioni previste, nonché una previsione dello stato ambientale futuro di riferimento qualora l’attività proposta non venisse realizzata; c) una descrizione dei metodi e dei dati utilizzati per prevedere l’impatto dell’attività prevista;

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d) una valutazione della natura, della portata, della durata e dell’intensità del probabile impatto diretto dell’attività proposta; e) un esame di eventuali effetti indiretti o secondari dell’attività proposta; f) un esame dell’impatto cumulativo dell’attività proposta e delle altre attività in corso e pianificate di cui si ha notizia; g) l’individuazione di misure, compresi programmi di monitoraggio, che po- trebbero essere adottate per ridurre al minimo o per mitigare l’impatto dell’attività proposta e per rilevare effetti imprevisti, nonché misure in grado di segnalare tempestivamente ogni effetto negativo dell’attività e di far fron- te rapidamente e in maniera efficace agli incidenti; h) l’individuazione degli effetti inevitabili dell’attività proposta; i) un esame degli effetti dell’attività prevista sullo svolgimento della ricerca scientifica e su altri usi e valori esistenti; j) l’individuazione di conoscenze lacunose e di incertezze riscontrate nel rac- cogliere le informazioni richieste in base al presente paragrafo; k) una sintesi non tecnica delle informazioni fornite in base al presente para- grafo; e l) il nome e l’indirizzo della persona o dell’organizzazione che ha effettuato la valutazione ambientale globale e l’indirizzo al quale vanno inviati i com- menti in merito. 3. Il progetto di valutazione ambientale globale viene reso pubblico e fatto circolare per eventuali commenti tra tutte le Parti, le quali lo rendono pubblico a loro volta. È concesso un periodo di tempo di 90 giorni per la ricezione dei commenti.

4. Il progetto di valutazione ambientale globale viene sottoposto all’esame del

Comitato contestualmente alla sua distribuzione alle Parti, almeno 120 giorni prima della riunione consultiva del Trattato sull’Antartide.

5. Non viene adottata alcuna decisione definitiva in merito all’autorizzazione

dell’attività proposta nella zona del Trattato sull’Antartide prima che la riunione consultiva del Trattato sull’Antartide abbia avuto modo di esaminare il progetto di valutazione ambientale globale, previa consultazione del Comitato; tuttavia la deci- sione in merito all’autorizzazione di un’attività proposta non può essere differita, sulla base dell’applicazione del presente paragrafo, per più di 15 mesi dalla data di distribuzione del progetto di valutazione ambientale globale.

6. Una valutazione ambientale globale definitiva riporta e include o riassume i

commenti formulati in merito al progetto di valutazione ambientale globale. La valutazione ambientale globale definitiva, la notifica di ogni decisione a essa relativa e qualsiasi valutazione del significato dell’impatto previsto rispetto ai vantaggi dell’attività proposta, vengono fatte pervenire a tutte le Parti, che le rendono a loro volta pubbliche, almeno 60 giorni prima dell’inizio dell’attività prevista nella zona del Trattato sull’Antartide.

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Prot. sulla protezione ambientale relativo al Trattato sull’Antartide RU 2017

Art. 4 Decisioni che dovranno essere prese in base alle valutazioni ambientali globali Ogni decisione riguardo all’autorizzazione o meno a intraprendere un’attività propo- sta cui si applica l’articolo 3, e in caso affermativo se nella sua forma originale o modificata, viene presa in base alla valutazione ambientale globale nonché ad altre considerazioni pertinenti.

Art. 5 Monitoraggio 1. Per valutare e verificare l’impatto di ogni attività intrapresa a seguito del comple- tamento di una valutazione ambientale globale, è necessario introdurre apposite procedure, compreso un adeguato monitoraggio dei parametri chiave ambientali. 2. Le procedure di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all’articolo 2 para- grafo 2 sono concepite per fornire un riscontro regolare e verificabile dell’impatto ambientale dell’attività, e segnatamente per: a) permettere di effettuate valutazioni in grado di stabilire in quale misura tale impatto sia compatibile con il Protocollo; e b) fornire informazioni utili per ridurre al minimo o mitigare tale impatto e, se del caso, informazioni sulla necessità di sospendere, annullare o modificare l’attività.

Art. 6 Circolazione delle informazioni 1. Le seguenti informazioni sono fatte pervenire alle Parti, inoltrate al Comitato e messe a disposizione del pubblico: a) descrizione delle procedure menzionate nell’articolo 1; b) lista annuale di ogni valutazione ambientale preliminare predisposta ai sensi dell’articolo 2 e di ogni decisione adottata di conseguenza; c) informazioni significative ottenute mediante procedure avviate conforme- mente all’articolo 2 paragrafo 2 e all’articolo 5; d) ogni relativo provvedimento adottato di conseguenza; e e) le informazioni menzionate nell’articolo 3 paragrafo 6.

2. Ogni valutazione ambientale preliminare predisposta conformemente all’arti-

colo 2 è messa a disposizione su richiesta.

Art. 7 Casi di emergenza 1. Il presente allegato non si applica a casi di emergenza relativi alla sicurezza della vita umana o di navi, velivoli o equipaggiamenti e installazioni di grande valore o alla protezione dell’ambiente che richiedono che un’attività venga intrapresa anche a prescindere dall’espletamento delle procedure definite nel presente allegato. 2. Tutte le Parti e il Comitato sono immediatamente avvisati in merito alle attività intraprese in casi di emergenza, che altrimenti avrebbero richiesto la predisposizione

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Prot. sulla protezione ambientale relativo al Trattato sull’Antartide RU 2017

di una valutazione ambientale globale. Una spiegazione completa delle attività svolte deve essere fornita entro 90 giorni dallo svolgimento di tali attività.

Art. 8 Emendamento o modifica

1. Il presente allegato può essere emendato o modificato da un provvedimento

adottato ai sensi dell’articolo IX paragrafo 1 del Trattato sull’Antartide. Se non diversamente specificato dal provvedimento, l’emendamento o la modifica si riten- gono approvati e diventano effettivi un anno dopo la conclusione della riunione consultiva del Trattato sull’Antartide nella quale l’emendamento o la modifica sono stati adottati, a meno che una o più delle Parti consultive al Trattato sull’Antartide non notifichino al Depositario, entro quel periodo di tempo, una richiesta di proroga del termine o l’impossibilità di approvare il provvedimento.

2. Ogni emendamento o modifica del presente allegato che entra in vigore confor-

memente al paragrafo 1 acquista in seguito efficacia per ogni altra Parte alla data in cui la rispettiva notifica di approvazione giunge al Depositario.

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Allegato II

Conservazione della fauna e della flora dell’Antartide

Art. 1 Definizioni Ai fini del presente allegato: a) l’espressione «mammifero indigeno» designa ogni membro di ogni specie appartenente alla classe dei mammiferi indigena della zona del Trattato sull’Antartide o che vi soggiorna stagionalmente per via di migrazioni natu- rali; b) l’espressione «uccello indigeno» designa ogni membro in qualsiasi fase del suo ciclo vitale (uova comprese) di ogni specie appartenente alla classe degli uccelli indigena della zona del Trattato sull’Antartide o che vi soggiorna stagionalmente per via di migrazioni naturali; c) l’espressione «pianta indigena» designa ogni tipo di vegetazione terrestre o di acqua dolce comprese le briofite, i licheni, i funghi e le alghe in qualsiasi fase del suo ciclo vitale (inclusi i semi e altri propagoli), indigeno della zona del Trattato sull’Antartide; d) l’espressione «invertebrato indigeno» designa ogni invertebrato terrestre o di acqua dolce in qualsiasi fase del suo ciclo vitale, indigeno della zona del Trattato sull’Antartide; e) l’espressione «autorità competente» designa ogni persona o ente autorizzato da una Parte a rilasciare permessi ai sensi del presente allegato; f) l’espressione «permesso» designa un’autorizzazione formale scritta rilascia- ta da un’autorità competente; g) l’espressione «prelevare» o «prelievo» indica il fatto di uccidere, ferire, cat- turare, maneggiare o disturbare un mammifero o uccello indigeno, oppure rimuovere o danneggiare piante indigene in quantità tali da pregiudicare in modo significativo la loro distribuzione o abbondanza locale; h) per «interferenza nociva» si intende: i) il sorvolo o l’atterraggio di elicotteri o di altri velivoli che disturbano le colonie di uccelli e di foche, ii) l’uso di veicoli o di natanti, compresi veicoli a cuscini d’aria e piccole imbarcazioni, che disturba le colonie di uccelli e di foche, iii) l’uso di esplosivi o di armi da fuoco che disturba le colonie di uccelli e di foche, iv) il disturbo intenzionale di uccelli in fase di cova o di muta o di colonie di uccelli e di foche da parte di persone che si spostano a piedi, v) i danni significativi alle colonie di piante terrestri indigene causati dall’atterraggio di velivoli, dalla guida di veicoli o da persone che camminano su di esse, o provocati con qualsiasi altro mezzo, e

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vi) qualsiasi attività che provochi un deterioramento significativo dell’ha- bitat di qualsiasi specie o popolazione di mammiferi, uccelli, piante o invertebrati indigeni; i) l’espressione «Convenzione internazionale che regola la caccia alla balena» designa la Convenzione fatta a Washington il 2 dicembre 19465.

Art. 2 Casi di emergenza 1. Il presente allegato non si applica a casi di emergenza relativi alla sicurezza della vita umana o di navi, velivoli o equipaggiamenti e installazioni di grande valore o alla protezione dell’ambiente. 2. Le attività intraprese in casi di emergenza sono notificate immediatamente a tutte le Parti e al Comitato.

Art. 3 Protezione della fauna e della flora indigene 1. Sono vietati il prelievo o le interferenze nocive, a meno che non siano autorizzati da un permesso. 2. I permessi devono specificare le attività autorizzate, ivi compreso quando, dove e da chi sono svolte; e vengono rilasciati solo nelle seguenti circostanze: a) per fornire campioni destinati a studi scientifici o all’informazione scienti- fica; b) per fornire campioni a musei, erbari, giardini zoologici e botanici, o altre istituzioni o destinati a usi educativi o culturali; e c) per far fronte alle conseguenze inevitabili di attività scientifiche non autoriz- zate ai sensi delle lettere a o b, o alla costruzione e al funzionamento di attrezzature di supporto scientifico.

3. Il rilascio di questi permessi sarà limitato in modo da assicurare che:

a) non vengano prelevati più mammiferi, uccelli o piante indigeni di quanto non sia strettamente necessario per gli scopi di cui al paragrafo 2; b) venga ucciso solo un numero limitato di mammiferi o di uccelli indigeni, e in nessun caso vengano uccisi più mammiferi o uccelli indigeni appartenenti alle popolazioni locali di quanti possano essere normalmente sostituiti, in combinazione con altri prelievi consentiti, mediante riproduzione naturale nella stagione successiva; e c) venga preservata la diversità delle specie nonché l’habitat essenziale alla loro esistenza e all’equilibrio dei sistemi ecologici esistenti nell’ambito della zona del Trattato sull’Antartide. 4. Ogni specie di mammiferi, uccelli e piante indigeni elencata nell’appendice A del presente allegato è designata come «specie particolarmente protetta» e gode della particolare protezione delle Parti.

5 RS 0.922.74

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5. Non sono rilasciati permessi per prelevare esemplari di specie particolarmente protette, salvo se il prelievo: a) è effettuato per finalità scientifiche indispensabili; b) non mette a repentaglio la sopravvivenza o la riproduzione delle specie o della popolazione locale interessata; e c) si avvale di tecniche possibilmente non letali. 6. Tutte le catture di mammiferi e di uccelli indigeni sono effettuate secondo moda- lità comportanti il minimo grado di dolore e di sofferenza possibile.

Art. 4 Introduzione di specie non indigene, di parassiti e di malattie 1. Non si possono introdurre sul continente o sui tavolati di ghiaccio o nelle acque della zona del Trattato sull’Antartide specie di animali o di piante non indigene a meno che non si disponga di un permesso. 2. Non si possono introdurre cani sul continente o sui tavolati di ghiaccio, e i cani attualmente in quelle zone devono essere rimossi entro il 1° aprile 1994. 3. I permessi di cui al paragrafo 1 sono rilasciati unicamente per consentire l’impor- tazione degli animali e delle piante elencate nell’appendice B del presente allegato e devono specificare la specie, il numero e, se del caso, l’età, il sesso e le precauzioni da adottare per prevenire fughe o contatti con la fauna e la flora indigene.

4. Ogni pianta o animale per cui viene rilasciato un permesso conformemente ai

paragrafi 1 e 3 deve, prima della scadenza dell’autorizzazione, essere rimosso dalla zona del Trattato sull’Antartide, oppure eliminato mediante incenerimento o mezzi altrettanto efficaci che non comportano rischi per la fauna o la flora indigene. L’autorizzazione deve specificare tale obbligo. Tutte le altre piante o animali intro- dotti nella zona del Trattato sull’Antartide e non indigeni di tale zona, compresa la loro progenie, devono essere rimossi o eliminati mediante incenerimento o mezzi altrettanto efficaci in maniera da essere resi sterili, a meno che non si stabilisca che non presentano rischi per la fauna o la flora indigene. 5. Nessuna disposizione del presente articolo si applica all’importazione di viveri nella zona del Trattato sull’Antartide, a condizione che nessun animale vivo venga importato a tal fine e che tutte le piante, le parti di animali e i prodotti di origine animale siano conservati in condizioni accuratamente controllate ed eliminati con- formemente all’allegato III del Protocollo e all’appendice C del presente allegato.

6. Ciascuna Parte deve fare in modo che siano adottate precauzioni, comprese

quelle elencate nell’appendice C del presente allegato, al fine di prevenire l’introdu- zione di microorganismi (p. es. virus, batteri, parassiti, fermenti, funghi) non presen- ti nella fauna e nella flora indigene.

Art. 5 Informazioni Ciascuna Parte predispone e rende accessibile ogni informazione, in particolare sulle attività vietate, fornendo una lista delle specie particolarmente protette e delle aree protette interessate a tutte le persone presenti nella zona del Trattato sull’Antartide o

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a quelle che intendono entrarvi al fine di assicurarsi che queste persone compren- dano e rispettino le disposizioni del presente allegato.

Art. 6 Scambio di informazioni

1. Le Parti adottano provvedimenti per:

a) raccogliere e scambiare dati (inclusi quelli riguardanti le registrazioni dei permessi), nonché statistiche relative al numero di esemplari o ai quantitativi di ciascuna specie di mammiferi e di uccelli indigeni e ai quantitativi di piante indigene prelevati annualmente nella zona del Trattato sull’Antartide; b) ottenere e scambiare informazioni per quanto concerne lo statuto dei mam- miferi, degli uccelli, delle piante e degli invertebrati indigeni nella zona del Trattato sull’Antartide, nonché il grado di protezione richiesto da ogni specie o popolazione; c) elaborare un modulo comune per la presentazione di tali informazioni con- formemente al paragrafo 2 del presente articolo. 2. Ogni anno entro la fine del mese di novembre, ciascuna Parte informa le altre, nonché il Comitato, in merito a qualsiasi provvedimento adottato conformemente al paragrafo 1, e alla quantità e natura dei permessi rilasciati conformemente al presen- te allegato nel periodo precedente, dal 1° luglio al 30 giugno.

Art. 7 Relazione con altri accordi esterni al sistema del Trattato sull’Antartide Nessuna disposizione del presente allegato pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti alle Parti dalla Convenzione internazionale che regola la caccia alla balena6.

Art. 8 Revisione Le Parti riesaminano periodicamente le misure per la conservazione della fauna e della flora dell’Antartide, tenendo conto di tutte le raccomandazioni del Comitato.

Art. 9 Emendamento o modifica

1. Il presente allegato può essere emendato o modificato da un provvedimento

adottato ai sensi dell’articolo IX paragrafo 1 del Trattato sull’Antartide. Se non diversamente specificato dal provvedimento, l’emendamento o la modifica si riten- gono approvati e diventano effettivi un anno dopo la conclusione della riunione consultiva del Trattato sull’Antartide nella quale l’emendamento o la modifica sono stati adottati, a meno che una o più delle Parti consultive al Trattato sull’Antartide non notifichino al Depositario, entro quel periodo di tempo, una richiesta di proroga del termine o l’impossibilità di approvare il provvedimento.

6 RS 0.922.74

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2. Ogni emendamento o modifica del presente allegato che entra in vigore confor-

memente al paragrafo 1 acquista in seguito efficacia per ogni altra Parte alla data in cui la rispettiva notifica di approvazione giunge al Depositario.

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Appendici all’allegato Appendice A: Specie particolarmente protette Ommatophoca rossili (foca di Ross).

Appendice B: Importazione di animali e piante Gli animali e le piante seguenti possono essere importati nella zona del Trattato sull’Antartide in conformità con i permessi rilasciati ai sensi dell’articolo 4 del presente allegato: a) piante domestiche; e b) animali e piante da laboratorio compresi virus, batteri, fermenti e funghi.

Appendice C: Precauzioni per prevenire l’introduzione di microorganismi 1. Pollame. È vietato introdurre nella zona del Trattato sull’Antartide pollame vivo o altri uccelli vivi. Il pollame preparato da imballare per la spedizione nella zona del Trattato sull’Antartide, viene ispezionato per il controllo di malattie come il morbo di Newcastle, la tubercolosi e infezioni da fermenti. Il pollame o le parti non consu- mate vanno rimosse dalla zona del Trattato sull’Antartide o eliminate mediante incenerimento o mezzi equivalenti che non comportano rischi per la flora e la fauna indigene. 2. L’importazione di terra non sterile deve essere evitata nella misura del possibile.

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Allegato III

Gestione ed eliminazione dei rifiuti

Art. 1 Obblighi generali 1. Il presente allegato si applica a tutte le attività intraprese nella zona del Trattato sull’Antartide relative ai programmi di ricerca scientifica, al turismo ed ogni altra attività governativa e non governativa per le quali è richiesta una notifica prelimina- re ai sensi dell’articolo VII paragrafo 5 del Trattato sull’Antartide, ivi comprese le connesse attività di supporto logistico. 2. Il quantitativo di rifiuti prodotti o eliminati nella zona del Trattato sull’Antartide deve essere per quanto possibile ridotto, in modo da minimizzare l’impatto sull’ambiente antartico e le ripercussioni sui valori naturali dell’Antartide, sulla ricerca scientifica e sugli altri usi dell’Antartide compatibili con il Trattato sull’Antartide. 3. Lo stoccaggio dei rifiuti, la loro eliminazione e rimozione dalla zona del Trattato sull’Antartide, nonché il riciclaggio e la riduzione alla fonte, sono elementi essen- ziali da prendere in considerazione nella pianificazione e nello svolgimento delle attività nella zona del Trattato sull’Antartide. 4. I rifiuti rimossi dalla zona del Trattato sull’Antartide devono nella misura del possibile essere inviati nel Paese nel quale le attività che hanno dato luogo alla produzione di rifiuti sono state organizzate o in qualsiasi altro Paese in cui siano stati presi provvedimenti per lo smaltimento di tali rifiuti in conformità con gli accordi internazionali pertinenti. 5. I siti terrestri per lo smaltimento dei rifiuti utilizzati in precedenza e quelli in uso nonché i siti di lavoro abbandonati dove si sono svolte attività antartiche devono essere ripuliti da chi ha prodotto i rifiuti e dagli utenti dei siti. Tale obbligo non implica la necessità di: a) rimuovere ogni struttura designata come sito o monumento storico; o di b) rimuovere ogni struttura o materiale di rifiuto in circostanze in cui la rimo- zione, in base alle opzioni pratiche disponibili, avrebbe un impatto ambien- tale maggiore che se la struttura o il materiale di rifiuto fossero lasciati nel loro sito.

Art. 2 Eliminazione dei rifiuti mediante rimozione dalla zona del Trattato sull’Antartide 1. Se sono stati prodotti dopo l’entrata in vigore del presente allegato, i seguenti rifiuti devono essere rimossi dalla zona del Trattato sull’Antartide da chi li ha pro- dotti: a) materiali radioattivi; b) batterie elettriche;

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c) combustibili, sia liquidi sia solidi; d) rifiuti contenenti livelli nocivi di metalli pesanti o componenti fortemente tossici e persistentemente nocivi; e) cloruro di polivinile (PVC), schiuma di poliuretano, schiuma di polistirene, gomma e oli lubrificanti, legnami trattati e ogni altro prodotto contenente additivi che potrebbe produrre emissioni nocive se incenerito; f) tutti gli altri rifiuti di materie plastiche ad eccezione dei contenitori di polie- tilene a bassa densità (come i sacchi destinati allo stoccaggio dei rifiuti), a condizione che tali contenitori vengano inceneriti conformemente all’arti- colo 3 paragrafo 1; g) bidoni per combustibile; e h) altri rifiuti solidi e non combustibili, a condizione che l’obbligo di rimuovere i bidoni e i rifiuti solidi non combustibili di cui alle lettere g e h non si applichi in circostanze in cui la rimozione di tali rifiuti, in base alle opzioni pratiche disponibili, provocherebbe un impatto ambientale maggio- re che se essi rimanessero nei siti in cui si trovano. 2. I rifiuti liquidi non contemplati nel paragrafo 1, le acque di scarico e i rifiuti domestici liquidi devono essere, nella misura del possibile, rimossi dalla zona del Trattato sull’Antartide da chi ha prodotto tali rifiuti. 3. I seguenti rifiuti devono essere rimossi dalla zona del Trattato sull’Antartide da chi li ha prodotti, a meno che essi non vengano inceneriti, sterilizzati in autoclave o trattati in modo tale da essere resi sterili: a) residui di carcasse di animali importati; b) colture di laboratorio di microorganismi e di agenti patogeni delle piante; e c) prodotti avicoli importati.

Art. 3 Eliminazione dei rifiuti mediante incenerimento 1. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, i rifiuti combustibili diversi da quelli menzionati nell’articolo 2 paragrafo 1 che non vengono rimossi dalla zona del Trattato sull’Antartide devono essere bruciati in inceneritori le cui emissioni nocive siano ridotte in tutta la misura del possibile. È necessario tenere conto di tutti i parametri di emissione e delle prescrizioni relative agli impianti eventualmente raccomandati, inter alia, dal Comitato e dal Comitato scientifico per la ricerca in Antartide. I residui solidi di tale incenerimento vanno rimossi dalla zona del Trattato sull’Antartide. 2. Tutte le operazioni di combustione di rifiuti all’aperto saranno programmate non appena possibile, ma non oltre la fine della stagione 1998/1999. In attesa dell’abbandono completo di tale pratica, qualora fosse necessario eliminare i rifiuti bruciandoli all’aperto, si dovrà tener conto della direzione e della velocità del vento e dei tipi di rifiuti da bruciare al fine di limitare depositi di particelle ed evitare tali depositi su aree che presentano un particolare valore biologico, scientifico, storico,

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estetico e naturale, comprese in particolare le aree protette dal Trattato sull’Antar- tide.

Art. 4 Altre forme di eliminazione dei rifiuti a terra 1. I rifiuti non rimossi o non eliminati conformemente agli articoli 2 e 3 non sono eliminati in zone libere da ghiacci o in sistemi di acqua dolce. 2. Per quanto possibile, le acque di scarico, i rifiuti domestici liquidi e gli altri rifiuti liquidi non rimossi dalla zona del Trattato sull’Antartide conformemente all’articolo 2 non devono essere eliminati sui mari di ghiaccio, sui tavolati di ghiaccio o sugli strati di ghiaccio continentali. Tuttavia, i rifiuti di questo tipo generati da basi situate al centro dei tavolati di ghiaccio o su strati di ghiaccio continentali possono essere smaltiti in profondi pozzi di ghiaccio qualora tale mezzo di smaltimento sia l’unica opzione praticabile. Questi pozzi non sono ubicati lungo i flussi glaciali conosciuti che terminano in zone libere da ghiaccio o in zone caratterizzate da forte erosione. 3. Per quanto possibile, i rifiuti generati negli accampamenti sono trasportati da chi li ha prodotti fino alle basi o alle navi di appoggio logistico affinché siano eliminati conformemente al presente allegato.

Art. 5 Eliminazione dei rifiuti in mare 1. Le acque di scarico e i rifiuti domestici liquidi possono essere scaricati diretta- mente in mare, tenendo conto della capacità di assimilazione dell’ambiente marino ricevente e a condizione che: a) tale scarico avvenga, ogni qualvolta ciò sia possibile, in zone dove esistono le condizioni per una diluizione iniziale e di una rapida dispersione; e b) ingenti quantitativi di tali rifiuti (prodotti in una base il cui affollamento me- dio settimanale durante tutta l’estate australe è all’incirca di trenta o più per- sone) siano trattati almeno mediante macerazione. 2. I sottoprodotti del trattamento delle acque di scarico ottenuti con il procedimento del «contattore biologico rotante» o procedimenti analoghi, possono essere eliminati in mare a condizione che tale eliminazione non abbia ripercussioni negative sull’ambiente locale e che si svolga conformemente all’allegato IV del Protocollo.

Art. 6 Stoccaggio dei rifiuti Tutti i rifiuti che devono essere rimossi dalla zona del Trattato sull’Antartide, o eliminati in altra maniera, devono essere immagazzinati in modo da evitare la loro dispersione nell’ambiente.

Art. 7 Prodotti vietati Non possono essere introdotti sul continente, sui tavolati di ghiaccio o nelle acque della zona del Trattato sull’Antartide, policlorobifenili (PCB), terreno non sterile, palline e trucioli di polistirolo o altri materiali da imballaggio analoghi, né pesticidi (diversi da quelli necessari per scopi scientifici, medici o igienici).

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Art. 8 Pianificazione della gestione dei rifiuti 1. Ciascuna Parte che svolge attività nella zona del Trattato sull’Antartide predispo- ne in merito a tali attività un sistema di classificazione per lo smaltimento dei rifiuti che costituisce la base per la registrazione dei rifiuti e agevola gli studi finalizzati a valutare l’impatto ambientale dell’attività scientifica e del supporto logistico asso- ciato. A tal fine, i rifiuti prodotti sono classificati come: a) acque di scarico e rifiuti domestici liquidi (gruppo 1); b) altri rifiuti liquidi e chimici, compresi i combustibili e i lubrificanti (grup- po 2); c) solidi da bruciare (gruppo 3); d) altri rifiuti solidi (gruppo 4); e e) materiale radioattivo (gruppo 5). 2. Al fine di ridurre ulteriormente l’impatto dei rifiuti sull’ambiente antartico, ciascuna Parte predispone, rivede e aggiorna annualmente i propri piani di gestione dei rifiuti (compresa la riduzione, lo stoccaggio e lo smaltimento), specificando per ciascun sito fisso, per gli accampamenti in generale e per ciascuna nave (escluse le piccole imbarcazioni utilizzate per le attività dei siti fissi o delle navi e tenendo conto dei piani di gestione esistenti per le navi): a) i programmi di ripulitura dei siti per lo smaltimento dei rifiuti esistenti e dei siti di lavoro abbandonati; b) i provvedimenti in corso e pianificati per la gestione dei rifiuti, compreso lo smaltimento finale; c) i provvedimenti in corso e pianificati per l’analisi dell’impatto ambientale dei rifiuti e dei sistemi di gestione dei rifiuti; e d) altri sforzi volti a minimizzare il più possibile ogni impatto ambientale dei rifiuti e della loro gestione. 3. Ciascuna Parte predispone inoltre, nella misura del possibile, un inventario delle ubicazioni delle attività pregresse (come le traverse, i campi deposito, campi base, carcasse di aerei), prima che le informazioni vadano perse, in modo che questi luoghi possano essere presi in considerazione nella preparazione dei futuri pro- grammi scientifici (p. es. chimica della neve, inquinanti nei licheni o carotaggio del ghiaccio).

Art. 9 Trasmissione e revisione dei piani di gestione dei rifiuti 1. I piani di gestione dei rifiuti predisposti conformemente all’articolo 8, i rapporti sulla relativa attuazione e gli inventari di cui all’articolo 8 paragrafo 3, sono inclusi negli scambi annuali di informazioni previsti dagli articoli III e VII del Trattato sull’Antartide e delle relative raccomandazioni ai sensi dell’articolo IX del Trattato sull’Antartide. 2. Ciascuna Parte invia al Comitato copie dei suoi piani di gestione dei rifiuti, nonché i rapporti sulla loro attuazione e revisione.

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3. Il Comitato può rivedere i piani di gestione dei rifiuti e i relativi rapporti e può sottoporre all’attenzione delle Parti osservazioni e suggerimenti al fine di ridurre al minimo l’impatto ambientale, nonché proporre modifiche e miglioramenti di tali piani in vista del loro esame da parte delle Parti. 4. Le Parti possono scambiarsi informazioni e fornire pareri per quanto riguarda, inter alia, la disponibilità di tecnologie a basso inquinamento, la riconversione delle installazioni esistenti, criteri speciali per effluenti e adeguati metodi di scarico e di smaltimento.

Art. 10 Prassi di gestione Ciascuna Parte: a) designa un responsabile della gestione dei rifiuti incaricato di predisporre i piani di gestione dei rifiuti e supervisionare la loro attuazione; tale responsa- bilità è delegata a una persona competente in ciascun sito; b) si assicura che i membri delle sue spedizioni ricevano un addestramento vol- to a limitare l’impatto delle operazioni di detta Parte sull’ambiente antartico e siano informati riguardo alle prescrizioni del presente allegato; e c) scoraggia l’uso di prodotti in cloruro di polivinile (PVC) e garantisce che le spedizioni nella zona del Trattato sull’Antartide siano informate dei prodotti in PVC che potrebbero introdurre nella zona del Trattato sull’Antartide, affinché tali prodotti possano successivamente essere rimossi conforme- mente al presente allegato.

Art. 11 Revisione Il presente allegato è soggetto a revisioni periodiche al fine di garantire il suo aggiornamento in base ai miglioramenti intervenuti nella tecnologia e nelle proce- dure di smaltimento dei rifiuti e assicurare pertanto la massima protezione dell’ambiente antartico.

Art. 12 Casi di emergenza 1. Il presente allegato non si applica a casi di emergenza relativi alla sicurezza della vita umana o di navi, velivoli o equipaggiamenti e installazioni di grande valore o alla protezione dell’ambiente. 2. Le attività intraprese in casi di emergenza sono notificate immediatamente a tutte le Parti e al Comitato.

Art. 13 Emendamento o modifica

1. Il presente allegato può essere emendato o modificato da un provvedimento

adottato ai sensi dell’articolo IX paragrafo 1 del Trattato sull’Antartide. Se non diversamente specificato dal provvedimento, l’emendamento o la modifica si riten- gono approvati e diventano effettivi un anno dopo la conclusione della riunione consultiva del Trattato sull’Antartide nella quale l’emendamento o la modifica sono

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stati adottati, a meno che una o più delle Parti consultive al Trattato sull’Antartide non notifichino al Depositario, entro quel periodo di tempo, una richiesta di proroga del termine o l’impossibilità di approvare il provvedimento.

2. Ogni emendamento o modifica del presente allegato che entra in vigore confor-

memente al paragrafo 1 acquista in seguito efficacia per ogni altra Parte alla data in cui la rispettiva notifica di approvazione giunge al Depositario.

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Allegato IV

Prevenzione dell’inquinamento del mare

Art. 1 Definizioni Ai fini del presente allegato: a) l’espressione «scarico» designa qualsiasi perdita verificatasi da una nave e comprende ogni fuoriuscita, smaltimento, versamento, fuga, nonché lo scari- co mediante pompaggio, l’emissione e lo svuotamento; b) l’espressione «rifiuti» designa ogni genere di rifiuto alimentare, domestico e operativo, prodotto durante il normale funzionamento della nave, tranne il pesce fresco e parti di esso e ad eccezione delle sostanze di cui agli articoli 3 e 4; c) l’espressione «MARPOL 73/78» designa la Convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi del 1973, emendata dal Protocollo del 19787 e da ogni altro emendamento entrato successivamente in vigore; d) l’espressione «sostanza liquida nociva» designa ogni sostanza liquida nociva come definita nell’allegato II di MARPOL 73/78; e) l’espressione «idrocarburi» designa il petrolio in tutte le sue forme, compre- so il petrolio greggio, l’olio combustibile, le morchie, i residui di idrocarburi e i prodotti raffinati (diversi dai prodotti petrolchimici soggetti alle dispo- sizioni dell’articolo 4); f) l’espressione «miscela di idrocarburi» designa qualsiasi miscela contenente idrocarburi; g) l’espressione «nave» designa un’imbarcazione di qualsiasi tipo in funzione nell’ambiente marino e include aliscafi, veicoli a cuscino d’aria, mezzi sommergibili, natanti e piattaforme fisse o galleggianti.

Art. 2 Campo d’applicazione Il presente allegato si applica, per quanto riguarda ciascuna Parte, alle navi aventi diritto di battere la bandiera di detta Parte e a ogni altra nave impegnata nelle sue operazioni in Antartide, o di supporto a tali operazioni, per tutto il tempo in cui tali navi operano nella zona del Trattato sull’Antartide.

Art. 3 Scarico di idrocarburi 1. È vietato scaricare in mare idrocarburi o miscele di idrocarburi tranne che nei casi consentiti in base all’allegato I di MARPOL 73/78. Per tutto il periodo in cui operano nella zona del Trattato sull’Antartide, le navi conservano a bordo le mor-

7 RS 0.814.288.2

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chie, la zavorra inquinata, le acque di lavaggio delle cisterne e altri residui e miscele di idrocarburi che non possono essere scaricati in mare. Le navi scaricano questi residui solo al di fuori della zona del Trattato sull’Antartide, negli impianti riceventi o in altro modo, come autorizzato ai sensi dell’allegato I di MARPOL 73/78.

2. Il presente articolo non si applica:

a) allo scarico in mare di idrocarburi o di miscele di idrocarburi dovuto ad avaria della nave o del suo equipaggiamento: i) a condizione che siano state prese tutte le ragionevoli precauzioni dopo l’avaria o la scoperta dello scarico per impedire o ridurre tale scarico, e ii) a meno che il proprietario o il capitano della nave non abbia agito con l’intento di provocare l’avaria, o incautamente e con la consapevolezza che ciò avrebbe probabilmente provocato l’avaria; b) allo scarico in mare di sostanze contenenti idrocarburi utilizzate per lottare contro un particolare caso di inquinamento al fine di ridurre i danni dovuti a tale inquinamento.

Art. 4 Scarico di sostanze nocive liquide È vietato lo scarico in mare di qualsiasi sostanza liquida nociva e di qualsiasi altro prodotto chimico o di altre sostanze in quantità o concentrazioni dannose per l’ambiente marino.

Art. 5 Smaltimento dei rifiuti 1. È vietato lo smaltimento in mare di tutte le materie plastiche, ivi compresi in particolare i cavi e le reti da pesca in fibra sintetica e i sacchi di plastica per rifiuti. 2. È vietato lo smaltimento in mare di tutti gli altri rifiuti, compresi prodotti di carta, stracci, vetro, metallo, bottiglie, utensili da cucina, ceneri da incenerimento, paglio- lato, materiali di rivestimento e di imballaggio. 3. Lo smaltimento in mare di rifiuti alimentari può essere autorizzato a condizione che tali rifiuti vengano passati attraverso un trituratore o un macinatore e che tale smaltimento sia effettuato, eccetto nei casi consentiti dall’allegato V di MARPOL 73/78, il più lontano possibile dalla terra e dai tavolati di ghiaccio, ma in ogni caso a una distanza non inferiore alle 12 miglia nautiche dalla terra o dal tavolato di ghiac- cio più vicini. Tali rifiuti alimentari triturati o macinati devono passare attraverso un setaccio avente fori non più ampi di 25 millimetri. 4. Quando una sostanza o un materiale di cui al presente articolo vengono mescola- ti, a fini di scarico o smaltimento, ad altre sostanze o a materiali il cui scarico o smaltimento sottostà a disposizioni differenti, si applicano le disposizioni più severe.

5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano:

a) alla fuoriuscita di rifiuti derivanti da un’avaria alla nave o al suo equipag- giamento, a condizione che siano state prese tutte le ragionevoli precauzioni, prima e dopo l’avaria, per impedire o ridurre al minimo la fuoriuscita;

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b) alla perdita accidentale di reti da pesca in materiale sintetico, a condizione che siano state prese tutte le ragionevoli precauzioni per evitare tale perdita.

6. Le Parti richiedono, se del caso, la tenuta di registri dei rifiuti.

Art. 6 Scarico delle acque usate

1. A meno che ciò non pregiudichi indebitamente le attività in Antartide:

a) ciascuna Parte vieta lo scarico in mare delle acque di scarico non trattate (il termine «acque di scarico» è definito nell’allegato IV di MARPOL 73/78) entro le 12 miglia nautiche dalla terra o dai tavolati di ghiaccio; b) oltre tale distanza, le acque di scarico immagazzinate in una cisterna di raccolta non devono essere scaricate tutte in una volta ma a poco a poco e, se possibile, mentre la nave è in rotta a una velocità di almeno 4 nodi. Il presente paragrafo non si applica a navi autorizzate a trasportare al massimo

10 persone.

2. Le Parti richiedono, se del caso, la tenuta di registri delle acque di scarico.

Art. 7 Casi di emergenza 1. Gli articoli 3, 4, 5 e 6 del presente allegato non si applicano nei casi di emergenza relativi alla sicurezza di una nave e delle persone a bordo o al salvataggio di vite umane in mare. 2. Tutte le Parti e il Comitato sono immediatamente informati di ogni attività intra- presa in casi di emergenza.

Art. 8 Effetto sugli ecosistemi dipendenti e associati Nell’attuare le disposizioni del presente allegato, è tenuta in debita considerazione la necessità di evitare effetti dannosi per gli ecosistemi dipendenti e associati al di fuori della zona del Trattato sull’Antartide.

Art. 9 Capacità di stoccaggio delle navi e degli impianti riceventi 1. Ciascuna Parte si impegna a garantire che tutte le navi aventi diritto di battere la sua bandiera e ogni altra nave impegnata nelle sue attività in Antartide o di supporto a tali attività, prima di entrare nella zona del Trattato sull’Antartide siano equipag- giate con una cisterna o con cisterne sufficientemente capienti per conservare a bordo tutte le morchie, la zavorra inquinata, le acque di lavaggio delle cisterne e altri residui e miscele di idrocarburi, e che abbiano sufficiente capacità per conservare a bordo i rifiuti durante le operazioni nella zona del Trattato sull’Antartide; esse inoltre devono aver preso accordi per scaricare tali residui di idrocarburi e rifiuti in un impianto ricevente dopo aver lasciato la zona. Le navi devono anche avere suffi- ciente capacità per conservare a bordo le sostanze liquide nocive. 2. Ciascuna Parte, dai cui porti partono le navi dirette verso la zona del Trattato sull’Antartide o in cui giungono navi da detta zona, si impegna a fare installare, se

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possibile, adeguati impianti per ricevere tutte le morchie, la zavorra inquinata, le acque di lavaggio delle cisterne, altri residui e miscele di idrocarburi, nonché i rifiuti provenienti dalle navi, senza causare indebiti ritardi e tenendo conto delle esigenze delle navi che utilizzano tali impianti. 3. Le Parti, le cui navi partono verso la zona del Trattato sull’Antartide o rientrano da detta zona utilizzando i porti di altre Parti, si consultano con queste ultime al fine di assicurare che l’installazione degli impianti portuali riceventi non imponga un onere indebito alle Parti limitrofe alla zona del Trattato sull’Antartide.

Art. 10 Progettazione, costruzione, armamento ed equipaggiamento di navi Ciascuna Parte tiene conto degli obiettivi del presente allegato nella progettazione, costruzione, armamento ed equipaggiamento delle navi impegnate nelle operazioni nell’Antartide o di supporto a queste ultime.

Art. 11 Immunità sovrana 1. Il presente allegato non si applica alle navi da guerra o alle navi da guerra ausilia- rie, né ad alcuna altra nave di proprietà di uno Stato o in uso a tale Stato se impiega- ta a fini governativi e non commerciali. Tuttavia, ciascuna Parte si assicura, median- te l’adozione di adeguati provvedimenti che non pregiudicano le operazioni o le capacità operative di tali navi di sua proprietà o da essa utilizzate, che dette navi agiscano in maniera compatibile, per quanto ragionevole e possibile, con il presente allegato. 2. Nell’applicare il paragrafo 1 del presente articolo, ciascuna Parte tiene conto dell’importanza di proteggere l’ambiente antartico. 3. Ciascuna Parte informa le altre Parti su come essa attua la presente disposizione. 4. La procedura di risoluzione delle controversie stabilita negli articoli 18–20 del Protocollo non si applica al presente articolo.

Art. 12 Misure preventive, preparazione alle situazioni di emergenza e intervento 1. Per far fronte più efficacemente alle situazioni di emergenza legate all’inquina- mento marino o ai rischi di inquinamento marino nella zona del Trattato sull’Antartide, le Parti elaborano, ai sensi dell’articolo 15 del Protocollo, piani di emergenza per far fronte all’inquinamento marino nella zona del Trattato sull’Antartide, compresi i piani di emergenza per le navi (escluse le piccole imbar- cazioni utilizzate per le attività dei siti fissi o delle navi) che operano nella zona del Trattato sull’Antartide, in particolare le petroliere, e i piani per far fronte agli sver- samenti di petrolio nell’ambiente marino originati da impianti costieri. A tal fine esse: a) cooperano per elaborare e attuare tali piani; e b) si avvalgono dei pareri del Comitato, dell’Organizzazione marittima interna- zionale e di altre organizzazioni internazionali.

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2. Le Parti istituiscono altresì procedure per far fronte in maniera cooperativa ai casi di emergenza legati all’inquinamento e adottano adeguate misure di risposta in base a tali procedure.

Art. 13 Revisione Le Parti sono tenute a rivedere periodicamente le disposizioni del presente allegato e altri provvedimenti volti a prevenire, limitare e far fronte all’inquinamento dell’am- biente marino dell’Antartide, compresi tutti gli emendamenti e le nuove regole adottati nel contesto di MARPOL 73/78 al fine di raggiungere gli obiettivi del pre- sente allegato.

Art. 14 Rapporti con MARPOL 73/78 Per quanto riguarda le Parti che sono anche Parti a MARPOL 73/78, nessuna dispo- sizione del presente allegato pregiudica i diritti e gli obblighi specifici ivi contenuti.

Art. 15 Emendamento o modifica

1. Il presente allegato può essere emendato o modificato da un provvedimento

adottato ai sensi dell’articolo IX paragrafo 1 del Trattato sull’Antartide. Se non diversamente specificato dal provvedimento, l’emendamento o la modifica si riten- gono approvati e diventano effettivi un anno dopo la conclusione della riunione consultiva del Trattato sull’Antartide nella quale l’emendamento o la modifica sono stati adottati, a meno che una o più delle Parti consultive al Trattato sull’Antartide non notifichino al Depositario, entro quel periodo di tempo, una richiesta di proroga del termine o l’impossibilità di approvare il provvedimento.

2. Ogni emendamento o modifica del presente allegato che entra in vigore confor-

memente al paragrafo 1 acquista in seguito efficacia per ogni altra Parte alla data in cui la rispettiva notifica di approvazione giunge al Depositario.

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Allegato V

Protezione e gestione delle aree

Art. 1 Definizioni Per gli scopi di questo allegato: a) l’espressione «autorità competente» designa ogni persona o ente autorizzato da una Parte a rilasciare permessi ai sensi del presente allegato; b) l’espressione «permesso» designa un formale permesso scritto rilasciato dall’autorità competente; c) l’espressione «piano di gestione» designa un piano per la gestione delle atti- vità e per la protezione del valore o dei valori particolari di un’area antartica specialmente protetta o di un’area antartica a gestione speciale.

Art. 2 Obiettivi Per gli scopi di questo allegato, ciascuna area, ivi inclusa ciascuna area marina, può venir designata come area antartica specialmente protetta o come area antartica a gestione speciale. Le attività in queste aree sono vietate, limitate o gestite confor- memente ai piani di gestione adottati in virtù del presente allegato.

Art. 3 Aree antartiche specialmente protette

1. Qualsiasi area, ivi compresa qualsiasi area marina, può essere designata come

area antartica specialmente protetta allo scopo di proteggere particolari valori am- bientali, scientifici, storici, estetici o naturali, una qualsiasi combinazione di questi valori oppure ricerche scientifiche in corso o in programma.

2. Le Parti cercano di identificare, entro uno schema sistematico geografico-

ambientale, e di includere tra le aree antartiche specialmente protette: a) aree non ancora modificate dalle attività umane, in modo che siano possibili futuri paragoni con località che sono state invece alterate da tali attività; b) esempi rappresentativi dei principali ecosistemi terrestri, in particolare eco- sistemi glaciali e acquatici, e degli ecosistemi marini; c) aree con importanti o non comuni combinazioni di specie, in particolare grandi colonie di uccelli o di mammiferi indigeni che si riproducono in loco; d) l’ambiente tipico o il solo habitat conosciuto di una specie; e) aree di particolare interesse per ricerche scientifiche in corso o in program- ma; f) esempi di caratteristiche geologiche, glaciologiche e geomorfologiche parti- colari; g) aree di particolare valore estetico o naturale;

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h) siti o monumenti di riconosciuto valore storico; e i) altre aree particolari i cui valori, enunciati nel paragrafo 1, sia appropriato proteggere. 3. Aree specialmente protette e siti di particolare interesse scientifico designati come tali da precedenti riunioni consultive del Trattato sull’Antartide vengono qui designate come aree antartiche specialmente protette e devono conseguentemente essere rinominate e rinumerate.

4. L’entrata in un’area antartica specialmente protetta è vietata a chiunque non

disponga di un permesso rilasciato ai sensi dell’articolo 7.

Art. 4 Aree antartiche a gestione speciale 1. Qualsiasi area, ivi compresa qualsiasi area marina, in cui siano svolte attività o possano essere svolte attività in futuro, può essere designata come area antartica a gestione speciale allo scopo di contribuire alla pianificazione e al coordinamento delle attività, evitare possibili conflitti, migliorare la cooperazione tra le Parti o minimizzare l’impatto sull’ambiente.

2. Le aree antartiche a gestione speciale possono includere:

a) aree dove le attività rischiano di interferire le une con le altre o di avere un impatto cumulativo sull’ambiente; e b) siti o monumenti di valore storico riconosciuto.

3. L’entrata in un’area antartica a gestione speciale non richiede un permesso.

4. Fatto salvo il paragrafo 3, un’area antartica a gestione speciale può contenere una o più aree antartiche specialmente protette, l’entrata nelle quali è vietata a chiunque non disponga di un permesso rilasciato ai sensi dell’articolo 7.

Art. 5 Piani di gestione 1. Qualsiasi Parte, il Comitato, il Comitato scientifico sulla ricerca in Antartide o il Comitato scientifico per la conservazione delle risorse marine viventi dell’Antartide, può proporre la designazione di un’area come area antartica specialmente protetta o come area antartica a gestione speciale sottoponendo un piano di gestione a una riunione consultiva del Trattato sull’Antartide. 2. L’area proposta deve avere dimensioni sufficienti affinché i valori che giustifi- cano la richiesta di protezione o gestione speciale possano essere salvaguardati.

3. I piani di gestione proposti devono includere, a seconda dei casi:

a) una descrizione del valore o dei valori che giustificano la richiesta di prote- zione o gestione speciale; b) una dichiarazione degli scopi e degli obiettivi del piano di gestione per la protezione o la gestione di tali valori; c) un elenco delle attività di gestione che devono essere intraprese per proteg- gere i valori che giustificano la richiesta di protezione o gestione speciale;

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d) la durata della designazione, se del caso; e) una descrizione dell’area che includa: i) le coordinate geografiche, i confini e le caratteristiche naturali specifi- che dell’area, ii) l’accesso all’area via terra, mare o aria, inclusi accessi marittimi e anco- raggi, strade pedonali e per veicoli all’interno dell’area, le rotte aeree e le aree di atterraggio, iii) la localizzazione delle strutture, ivi incluse stazioni scientifiche, instal- lazioni di ricerca, rifugi sia all’interno dell’area sia nelle vicinanze, e iv) l’indicazione della presenza, all’interno dell’area o nelle vicinanze, di altre aree antartiche specialmente protette o aree antartiche a gestione speciale designate come tali in virtù del presente allegato, o altre aree protette designate come tali in conformità con i provvedimenti adottati ai sensi di altri componenti del sistema del Trattato sull’Antartide; f) l’identificazione di settori dell’area all’interno dei quali le attività devono essere vietate, limitate o gestite per raggiungere gli scopi e gli obiettivi di cui alla lettera b del presente paragrafo; g) mappe e fotografie che mostrino chiaramente i confini dell’area in relazione alle caratteristiche degli spazi circostanti e alle caratteristiche fondamentali dell’area propriamente detta; h) documentazione di supporto; i) per un’area di cui si propone la designazione come area antartica special- mente protetta, una chiara descrizione delle condizioni per il rilascio dei permessi da parte dell’autorità competente riguardanti: i) l’accesso all’area e lo spostamento all’interno e al di sopra dell’area, ii) le attività che sono o possono essere condotte all’interno dell’area, incluse restrizioni relative alla durata e alla localizzazione, iii) l’installazione, la modifica o la rimozione di strutture, iv) la localizzazione di campi base, v) le restrizioni relative a materiali e organismi che possono essere intro- dotti all’interno dell’area, vi) il prelievo di esemplari della flora e della fauna o qualsiasi interferenza dannosa per la flora e la fauna locali, vii) la raccolta o la rimozione di qualsiasi cosa non portata nell’area dal titolare del permesso, viii) lo smaltimento dei rifiuti, ix) le misure eventualmente necessarie per garantire che gli scopi e gli obiettivi del piano di gestione continuino a essere raggiunti, e x) i requisiti dei rapporti da sottoporre all’autorità competente riguardanti le visite all’interno dell’area;

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j) per un’area di cui si propone la designazione come area antartica a gestione speciale, un codice di condotta riguardante: i) l’accesso all’area e lo spostamento all’interno e al di sopra dell’area, ii) le attività che sono o possono essere condotte all’interno dell’area, incluse restrizioni relative alla durata e alla localizzazione, iii) l’installazione, la modifica o la rimozione di strutture, iv) la localizzazione di campi base, v) il prelievo di esemplari della flora e della fauna o qualsiasi interferenza dannosa per la flora e la fauna locali, vi) la raccolta o la rimozione di qualsiasi cosa non portata nell’area dal visitatore, vii) lo smaltimento dei rifiuti, viii) i requisiti dei rapporti da sottoporre all’autorità competente riguardanti le visite all’interno dell’area; e k) le disposizioni relative al modo in cui le Parti dovrebbero scambiarsi le informazioni sulle attività che si propongono di condurre prima di intrapren- dere tali attività.

Art. 6 Procedure di designazione 1. I piani di gestione proposti sono inviati al Comitato, al Comitato scientifico sulla ricerca in Antartide e, se del caso, al Comitato scientifico per la conservazione delle risorse marine viventi dell’Antartide. Nel formulare le sue proposte alla riunione consultiva del Trattato sull’Antartide, il Comitato tiene conto dei commenti formu- lati dal Comitato scientifico sulla ricerca in Antartide ed eventualmente dal Comitato scientifico per la conservazione delle risorse marine viventi dell’Antartide. In segui- to, i piani di gestione possono essere approvati dalle Parti consultive al Trattato sull’Antartide sotto forma di provvedimento adottato in occasione di una riunione consultiva del Trattato sull’Antartide in conformità con l’articolo IX paragrafo 1 del Trattato sull’Antartide. Se il provvedimento non specifica diversamente, il piano è considerato approvato 90 giorni dopo la conclusione della riunione consultiva del Trattato sull’Antartide nella quale è stato adottato, a meno che una o più Parti con- sultive non notifichino al Depositario, entro quel periodo di tempo, una richiesta di proroga del termine o l’impossibilità di approvare il provvedimento. 2. Conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del Protocollo, nessuna area marina può essere designata come area antartica specialmente protetta o area antartica a gestione speciale senza la preventiva approvazione del Comitato per la conservazione delle risorse marine viventi dell’Antartide. 3. La designazione di un’area antartica specialmente protetta o di un’area antartica a gestione speciale è valida a tempo indeterminato, salvo disposizione contraria del piano di gestione. Il piano di gestione deve essere riesaminato ogni cinque anni e se necessario aggiornato. 4. I piani di gestione possono essere emendati o revocati in conformità con il para- grafo 1.

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5. Dopo l’approvazione, il Depositario trasmette sollecitamente i piani di gestione a tutte le Parti. Il Depositario conserva un registro di tutti i piani di gestione approvati e ancora in vigore.

Art. 7 Permessi

1. Ogni Parte nomina un’autorità competente incaricata di rilasciare permessi di

accesso a un’area antartica specialmente protetta e relativi alla conduzione di attività all’interno di tale area conformemente alle prescrizioni del piano di gestione di quell’area. Il permesso deve essere accompagnato dalle sezioni rilevanti del piano di gestione e deve specificare le dimensioni e la localizzazione dell’area, le attività autorizzate e quando, dove e da chi le attività sono autorizzate, nonché ogni altra condizione imposta dal piano di gestione.

2. Nel caso di un’area specialmente protetta designata come tale da precedenti

riunioni consultive del Trattato sull’Antartide che non abbia un piano di gestione, l’autorità competente può rilasciare un permesso per uno scopo scientifico valido che non possa essere raggiunto altrove e che non metta a repentaglio l’ecosistema dell’area. 3. Le Parti esigono dal titolare del permesso di portare con sé copia di esso quando si trova all’interno dell’area antartica specialmente protetta in questione.

Art. 8 Siti e monumenti storici 1. I siti o monumenti di valore storico riconosciuto che sono stati designati come aree antartiche specialmente protette o aree antartiche a gestione speciale, o che sono situati all’interno di tali aree, devono figurare sulla lista dei siti e monumenti storici. 2. Ciascuna Parte consultiva al Trattato sull’Antartide può proporre che un sito o monumento di valore storico riconosciuto e che non è stato designato come area antartica specialmente protetta o area antartica a gestione speciale o che non è situa- to all’interno di una tale area sia inserito nella lista dei siti e monumenti storici. La proposta di iscrizione nella lista può essere approvata dalle Parti consultive al Tratta- to sull’Antartide sotto forma di provvedimento adottato in occasione di una riunione consultiva del Trattato sull’Antartide conformemente all’articolo IX paragrafo 1 del Trattato sull’Antartide. Se il provvedimento non specifica diversamente, la proposta è considerata approvata 90 giorni dopo la conclusione della riunione consultiva del Trattato sull’Antartide durante la quale è stata adottata, a meno che una o più Parti consultive non notifichino al Depositario, entro quel periodo di tempo, una richiesta di proroga del termine o l’impossibilità di approvare il provvedimento. 3. I siti e i monumenti storici esistenti designati come tali da precedenti riunioni consultive del Trattato sull’Antartide sono inclusi nella lista dei siti e monumenti storici ai sensi del presente articolo. 4. I siti e monumenti storici inclusi nella lista non possono essere danneggiati, rimossi o distrutti.

5. La lista dei siti e monumenti storici può essere modificata conformemente al

paragrafo 2. Il Depositario conserva una lista aggiornata dei siti e monumenti storici.

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Art. 9 Informazione e sua diffusione 1. Al fine di assicurarsi che tutte le persone che visitano o che si propongono di visitare l’Antartide comprendano e osservino le disposizioni del presente allegato, ciascuna Parte deve mettere a disposizione tutte le informazioni riguardanti in parti- colare: a) la localizzazione delle aree antartiche specialmente protette e delle aree antartiche a gestione speciale; b) la lista e le carte di queste aree; c) i piani di gestione, ivi compresi i divieti rilevanti per ciascuna area; d) la localizzazione dei siti e monumenti storici e qualsiasi divieto o restrizione a essi riferito. 2. Ciascuna Parte deve assicurarsi che la localizzazione e, se possibile, i confini delle aree antartiche specialmente protette, delle aree antartiche a gestione speciale e dei siti e monumenti storici siano indicati sulle carte topografiche e idrografiche e nelle altre pubblicazioni pertinenti. 3. Le Parti devono cooperare al fine di garantire che, se necessario, i confini delle aree antartiche specialmente protette, delle aree antartiche a gestione speciale e dei siti e monumenti storici siano adeguatamente indicati in loco.

Art. 10 Scambio di informazioni

1. Le Parti devono prendere provvedimenti per:

a) raccogliere e scambiare documenti, compresi la registrazione dei permessi e i rapporti sulle visite, incluse le visite di ispezione ad aree antartiche spe- cialmente protette, e i rapporti sulle visite di ispezione alle aree antartiche a gestione speciale; b) ottenere e scambiare informazioni su qualsiasi danno o cambiamento signifi- cativo intervenuto in qualsiasi area antartica specialmente protetta, area an- tartica a gestione speciale o sito e monumento storico; e c) elaborare una modulistica comune mediante la quale presentare i dati e le informazioni conformemente al paragrafo 2 del presente articolo. 2. Ciascuna Parte deve informare le altre Parti e il Comitato prima della fine di novembre di ogni anno in merito al numero e alla natura dei permessi rilasciati in conformità con il presente allegato nel periodo precedente, dal 1° luglio al 30 giu- gno. 3. Ciascuna Parte che conduce, finanzia o autorizza attività di ricerca o altre attività in aree antartiche specialmente protette o in aree antartiche a gestione speciale deve conservare una documentazione aggiornata su tali attività e fornire una descrizione sommaria delle attività condotte in tali aree nel corso dell’anno precedente da perso- ne soggette alla sua giurisdizione in occasione del rapporto annuale sullo scambio di informazioni richiesto dal Trattato sull’Antartide.

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4. Ciascuna Parte deve informare le altre Parti e il Comitato prima della fine di novembre di ogni anno in merito alle misure prese per l’attuazione del presente allegato, comprese le ispezione in loco e qualsiasi altro passo intrapreso per trattare casi di attività che contravvengono alle disposizioni del piano di gestione approvato per un’area antartica specialmente protetta o un’area antartica a gestione speciale.

Art. 11 Casi di emergenza 1. Le restrizioni fissate e approvate nel presente allegato non si applicano in casi di emergenza relativi alla sicurezza della vita umana o di navi, velivoli o equipaggia- menti e installazioni di grande valore o alla protezione dell’ambiente. 2. La notifica delle attività intraprese in casi di emergenza è trasmessa immediata- mente a tutte le Parti e al Comitato.

Art. 12 Emendamento o modifica

1. Il presente allegato può essere emendato o modificato da un provvedimento

adottato ai sensi dell’articolo IX paragrafo 1 del Trattato sull’Antartide. Se non diversamente specificato dal provvedimento, l’emendamento o la modifica si riten- gono approvati e diventano effettivi un anno dopo la conclusione della riunione consultiva del Trattato sull’Antartide nella quale l’emendamento o la modifica sono stati adottati, a meno che una o più delle Parti consultive al Trattato sull’Antartide non notifichi al Depositario, durante tale periodo, una richiesta di proroga del termi- ne o l’impossibilità di approvare il provvedimento.

2. Ogni emendamento o modifica del presente allegato che entra in vigore confor-

memente al paragrafo 1 acquista in seguito efficacia per ogni altra Parte alla data in cui la rispettiva notifica di approvazione giunge al Depositario.

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Campo d’applicazione il 2 maggio 2017

Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A)

Argentina* a b 28 ottobre 1993 14 gennaio 1998 Australia a b 6 aprile 1994 14 gennaio 1998 Belarus 16 luglio 2008 A 15 agosto 2008 Belgio a b 26 aprile 1996 14 gennaio 1998 Brasile b 15 agosto 1995 14 gennaio 1998 Bulgaria a b 21 aprile 1998 A 21 maggio 1998 Canada 13 novembre 2003 13 dicembre 2003 Ceca, Repubblica* b 25 agosto 2004 24 settembre 2004 Cile b 11 gennaio 1995 14 gennaio 1998 Cina a b 2 agosto 1994 14 gennaio 1998 Corea (Sud) b 2 gennaio 1996 14 gennaio 1998 Ecuador a b 4 gennaio 1993 14 gennaio 1998 Finlandia a b 1° novembre 1996 14 gennaio 1998 Francia a b 5 febbraio 1993 14 gennaio 1998 Germania a b 25 novembre 1994 14 gennaio 1998 Giappone a b 15 dicembre 1997 14 gennaio 1998 Grecia 23 maggio 1995 14 gennaio 1998 India b 26 aprile 1996 14 gennaio 1998 Italia a b 31 marzo 1995 14 gennaio 1998 Malaysia 14 settembre 2016 A 14 ottobre 2016 Monaco 1° luglio 2009 A 31 luglio 2009 Norvegia b 16 giugno 1993 14 gennaio 1998 Nuova Zelanda b 22 dicembre 1994 14 gennaio 1998 Paesi Bassi* b 14 aprile 1994 14 gennaio 1998 Aruba* 15 ottobre 2004 15 ottobre 2004 Curaçao* 15 ottobre 2004 15 ottobre 2004 Parte caraibica (Bonaire, Sant’Eustachio e Saba)* 15 ottobre 2004 15 ottobre 2004 Sint Maarten* 27 ottobre 2004 27 ottobre 2004 Pakistan 1° marzo 2012 A 31 marzo 2012 Perù a b 8 marzo 1993 14 gennaio 1998 Polonia b 1° novembre 1995 14 gennaio 1998 Portogallo 10 settembre 2014 A 10 ottobre 2014 Regno Unito b 25 aprile 1995 14 gennaio 1998 Anguilla 25 aprile 1995 14 gennaio 1998 Bermuda 25 aprile 1995 14 gennaio 1998 Georgia del Sud e Isole Sandwich del Sud 25 aprile 1995 14 gennaio 1998 Guernesey 25 aprile 1995 14 gennaio 1998 Isola di Man 25 aprile 1995 14 gennaio 1998 Isole Caimane 25 aprile 1995 14 gennaio 1998 Isole Falkland 25 aprile 1995 14 gennaio 1998 Isole Turche e Caicos 25 aprile 1995 14 gennaio 1998

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Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A)

Isole Vergini britanniche 25 aprile 1995 14 gennaio 1998 Jersey 25 aprile 1995 14 gennaio 1998 Montserrat 25 aprile 1995 14 gennaio 1998 Sant’Elena e dipendenze (Ascension e Tristan da Cunha) 25 aprile 1995 14 gennaio 1998 Terra antartica britannica 25 aprile 1995 14 gennaio 1998 Romania a 3 febbraio 2003 5 marzo 2003 Russia b 6 agosto 1997 14 gennaio 1998 Spagna a b 1° luglio 1992 14 gennaio 1998 Stati Uniti a b 17 aprile 1997 14 gennaio 1998 Sudafrica b 3 agosto 1995 14 gennaio 1998 Svezia a b 30 marzo 1994 14 gennaio 1998 Svizzera* 2 maggio 2017 1° giugno 2017 Ucraina a 25 maggio 2001 A 24 giugno 2001 Uruguay b 11 gennaio 1995 14 gennaio 1998 Venezuela 1° agosto 2014 A 31 agosto 2014 * Riserve e dichiarazioni vedi qui appresso Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, ad eccezione di quelle della Svizzera. I testi in inglese possono essere consultati sul sito Internet del Governo degli Stati Uniti: www.state.gov oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. a Questo Stato partecipante ha accettato l’allegato V. b Questo Stato partecipante ha accettato le raccomandazioni XVI-10.

Dichiarazione della Svizzera Conformemente all’articolo 19 paragrafo 1 del Protocollo, la Svizzera sceglie la Corte internazionale di giustizia per la composizione delle controversie in virtù della presente disposizione.

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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

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