AS 2017 3477
Ordinanza sul rilevamento di dati concernenti le tonnellate-chilometro e sull'elaborazione di piani di monitoraggio per le rotte aeree
Ordinanza sul rilevamento e sul rendiconto di dati concernenti le tonnellate-chilometro percorse nelle rotte aeree
del 2 giugno 2017
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 16 capoverso 1 della legge del 23 dicembre 20111 sul CO2 e 58 capoverso 2 della legge del 21 dicembre 19482 sulla navigazione aerea in combinato disposto con l’articolo 47 capoverso 4 della legge del 21 marzo 1997 3 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione, ordina:
Art. 1 Oggetto e unità di rilevamento 1 La presente ordinanza disciplina il rilevamento e il rendiconto di dati concernenti le distanze percorse e i carichi utili trasportati da aeromobili nel 2018. 2 Nella presente ordinanza per aeromobile si intende qualsiasi aeromobile ai sensi dell’allegato dell’ordinanza del 14 novembre 19734 sulla navigazione aerea. 3 I dati rilevati sono espressi in tonnellate-chilometro. Queste sono calcolate secondo l’allegato 1.
Art. 2 Responsabile del rilevamento 1 Responsabile del rilevamento dei dati è chiunque opera l’aeromobile interessato (operatore di aeromobile). 2 Se non è possibile stabilire l’operatore di aeromobile, è considerato tale il proprie- tario dell’aeromobile.
Art. 3 Voli che sottostanno all’obbligo di rilevamento 1 Devono essere rilevati i dati concernenti le tonnellate-chilometro percorse sui voli seguenti:
RS 641.714.11
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j. i voli di un operatore commerciale di aeromobile che su tre quadrimestri consecutivi effettua, in ogni quadrimestre, meno di 243 voli secondo il ca- poverso 1 o le cui emissioni complessive annuali sono inferiori a 10 000 t di k. i voli di un operatore non commerciale di aeromobile, purché le emissioni complessive annuali dei voli secondo il capoverso 1 di questo operatore sia- no inferiori a 1000 t di CO2. 3 Le eccezioni di cui al capoverso 2 lettere j-k non si applicano agli operatori di aeromobili che nel 2016 sottostavano al sistema europeo di scambio di quote di emissioni. 4 Per l’attribuzione dei voli ai quadrimestri di cui al capoverso 2 lettera j fa stato l’ora locale al momento del decollo. 5 La decisione concernente il raggiungimento o il superamento delle soglie di emis- sione di cui al capoverso 2 lettere j-k si fonda su una valutazione realistica del carbu- rante consumato da tutti i voli che entrano in linea di conto per il 2016.
Art. 4 Piano di monitoraggio 1 L’operatore di aeromobile elabora un piano per il rilevamento dei dati e il rendi- conto degli stessi (piano di monitoraggio). A tale scopo utilizza il modello7 messo a disposizione dall’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM).
2 Nel piano di monitoraggio figurano i dati di cui all’allegato 2 numero 1.2.
Art. 5 Esame del piano di monitoraggio 1 L’operatore di aeromobile sottopone il piano di monitoraggio all’esame dell’UFAM entro il 30 settembre 2017.
2 L’UFAM può esigere, entro un termine adeguato, la correzione di un piano di
monitoraggio che considera lacunoso.
Art. 6 Modifiche rilevanti per il piano di monitoraggio
1 L’operatore di aeromobile informa immediatamente l’UFAM in caso di modifiche
che comportano adeguamenti del piano di monitoraggio sottoposto. 2 Se lo statuto dell’operatore di aeromobile cambia, il piano di monitoraggio deve essere nuovamente sottoposto all’esame dell’UFAM.
7 Pubblicato sul sito Internet dell’UFAM: www.ufam.admin.ch > Temi > Clima > Informa- zioni per gli specialisti > Politica climatica > Scambio di quote di emissioni
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Art. 7 Rapporto di monitoraggio
1 L’operatore di aeromobile rileva conformemente al piano di monitoraggio le
tonnellate-chilometro percorse tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018 e le presenta in un rapporto di monitoraggio. A tale scopo utilizza il modello8 messo a disposizio- ne dall’UFAM.
2 Nel rapporto di monitoraggio figurano i dati di cui all’allegato 2 numero 2.
Art. 8 Verifica del rapporto di monitoraggio 1 L’operatore di aeromobile sottopone per verifica il suo rapporto di monitoraggio a un organismo di controllo. 2 La verifica deve essere eseguita secondo quanto stabilito dall’allegato 3 numeri 1– 3. 3 L’organismo di controllo deve soddisfare i requisiti di cui all’allegato 3 numero 4.
Art. 9 Inoltro ed esame del rapporto di monitoraggio
1 L’operatore di aeromobile sottopone il rapporto di monitoraggio verificato
all’esame dell’UFAM entro il 31 marzo 2019. 2 Se la verifica dà adito a dubbi circa la correttezza del rapporto di monitoraggio, l’UFAM può, entro i limiti del suo potere d’apprezzamento, correggere il numero di tonnellate-chilometro.
Art. 10 Archiviazione e trattamento dei dati 1 L’UFAM offre i dati all’Archivio federale 3-5 anni dopo l’ultimo trattamento. Fino all’archiviazione conserva tali dati al sicuro e li trattata con confidenzialità. 2 Trasmette i dati che ha ricevuto all’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC), per quanto essi siano necessari ad attuare misure volte a limitare le emissioni di gas serra nel traffico aereo. Ai dati archiviati si applicano le disposizioni della legislazi- one in materia di archiviazione.
Art. 11 Disposizioni penali 1 L’operatore di aeromobile che inoltra dati falsi è punito secondo l’articolo 91 capoverso 1 lettera i della legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea.
2 L’operatore di aeromobile che infrange in altro modo, intenzionalmente o per
negligenza, le disposizioni della presente ordinanza è punito con una multa discipli- nare fino a 5000 franchi comminata dall’UFAC.
8 Pubblicato sul sito Internet dell’UFAM: www.ufam.admin.ch > Temi > Clima > Informa- zioni per gli specialisti > Politica climatica > Scambio di quote di emissioni
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Art. 12 Esecuzione
1 L’UFAM esegue la presente ordinanza.
2 L’UFAC appoggia l’UFAM nell’esecuzione dei suoi compiti, in particolare per
stabilire i voli di cui è necessario rilevare i dati e per esaminare i piani e i rapporti di monitoraggio.
Art. 13 Adeguamento degli allegati Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunica- zioni può adeguare gli allegati della presente ordinanza per garantirne la compatibili- tà con il diritto dell’Unione europea.
Art. 14 Entrata in vigore e durata di validità La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2017 con effetto sino al 31 dicem- bre 2019.
2 giugno 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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Allegato 1 (art. 1 cpv. 3)
Regole di calcolo
1 Calcolo delle tonnellate-chilometro
Le tonnellate-chilometro sono calcolate secondo la seguente formula: tonnellate-chilometro [tkm] = distanza [km] x carico utile [t].
2 Definizioni
2.1 La distanza è la distanza ortodromica tra l’aerodromo di partenza e l’aero-
dromo di arrivo maggiorata di un fattore fisso di 95 km. 2.2 Il carico utile è la massa totale di merci, posta, passeggeri e bagagli traspor- tata.
3 Calcolo del carico utile
Per calcolare il carico utile si applica quanto segue:
3.1 il numero dei passeggeri comprende il numero di persone a bordo dell’aero-
mobile, escluso l’equipaggio.
3.2 L’operatore di aeromobile può applicare:
a. la massa (massa effettiva o massa forfettaria riferita ai passeggeri e al bagaglio imbarcato) che figura nella sua documentazione sul calcolo della massa e del bilanciamento; o b. un valore forfettario pari a 100 kg per ciascun passeggero e relativo bagaglio imbarcato.
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Allegato 2 (art. 4 cpv. 2 e 7 cpv. 2)
Rilevamento e rendiconto dei dati concernenti le tonnellate-chilometro: piano e rapporto di monitoraggio
1 Piano di monitoraggio
1.1 Il piano di monitoraggio deve garantire che tutti i voli per i quali occorre
rilevare i dati siano registrati in modo completo e che i dati da rilevare per i singoli voli siano definiti con precisione.
1.2 Deve inoltre riportare le indicazioni seguenti:
1.2.1 le indicazioni necessarie a identificare l’operatore di aeromobile;
1.2.2 le indicazioni necessarie a identificare gli aeromobili impiegati;
1.2.3 una descrizione del metodo per garantire la registrazione completa di
tutti gli aeromobili e di tutti i voli per i quali occorre rilevare i dati;
1.2.4 una descrizione del rilevamento e del trattamento dei dati;
1.2.5 una descrizione del metodo per determinare le tonnellate-chilometro
dei singoli voli.
2 Rapporto di monitoraggio
Nel rapporto di monitoraggio sono riportate le indicazioni seguenti:
2.1 le indicazioni necessarie a identificare l’operatore di aeromobile;
2.2 le indicazioni necessarie a identificare l’organismo di controllo incaricato di verificare il rapporto di monitoraggio;
2.3 le indicazioni necessarie a identificare gli aeromobili impiegati;
2.4 una descrizione e una spiegazione delle eventuali divergenze al piano di
monitoraggio cui si riferisce il rapporto; 2.5 la somma di tutte le tonnellate-chilometro dei voli per i quali devono essere rilevati i dati e che sono stati effettuati dall’operatore di aeromobile nel 2018;
2.6 per ogni coppia di aerodromi:
2.6.1 il codice ICAO9 dell’aerodromo,
2.6.2 la distanza,
2.6.3 il numero di voli per i quali devono essere rilevati i dati,
2.6.4 il numero di passeggeri e il carico utile trasportato,
2.6.5 le tonnellate-chilometro.
9 International Civil Aviation Organization (Organizzazione internazionale dell’aviazione civile); www.icao.int
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Allegato 3 (art. 8 cpv. 2 e 3)
Verifica dei dati relativi alle tonnellate-chilometro e requisiti posti all’organismo di controllo
1 Obblighi dell’organismo di controllo e dell’operatore di
aeromobile 1.1 L’organismo di controllo verifica l’affidabilità, la plausibilità e la precisione dei sistemi di monitoraggio nonché dei dati e delle indicazioni di cui all’alle- gato 2 numero 2. In particolare, garantisce che i dati consentano di determi- nare le tonnellate-chilometro.
1.2 L’operatore di aeromobile consente all’organismo di controllo di accedere a
tutte le informazioni e ai documenti relativi all’oggetto della verifica. In par- ticolare, chiede a Eurocontrol i dati necessari alla verifica e relativi alle ope- razioni di volo dei suoi aeromobili e li mette a disposizione dell’organismo di controllo, oppure mette a disposizione dati equivalenti.
2 Requisiti specifici per la verifica
2.1 L’organismo di controllo si accerta che siano considerati solo i voli:
a. di cui è responsabile l’operatore di aeromobile; b. che sono stati concretamente effettuati; e c. per i quali devono essere rilevati dati sulla base della presente ordi- nanza. 2.2 A questo scopo l’organismo di controllo utilizza i dati concernenti i piani di volo e i dati chiesti dall’operatore di aeromobile a Eurocontrol o ad altre fonti. 2.3 L’organismo di controllo verifica che il carico utile dichiarato dall’operatore di aeromobile corrisponda ai relativi dati utilizzati da quest’ultimo.
3 Fasi della verifica
La verifica dei rapporti di monitoraggio prevede le fasi seguenti: 3.1 analisi di tutte le attività effettuate dall’operatore di aeromobile (analisi strategica); 3.2 controlli a campione per determinare l’affidabilità delle indicazioni e dei dati forniti (analisi di processo); 3.3 analisi del rischio di errore in relazione ai dati utilizzati e verifica del proce- dimento applicato per ridurre tale rischio (analisi dei rischi);
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3.4 stesura di un rapporto di verifica nel quale è indicato se il rapporto di moni- toraggio soddisfa i requisiti della presente ordinanza; questo rapporto deve riportare tutti gli aspetti rilevanti concernenti le operazioni effettuate nel quadro della verifica.
4 Requisiti posti all’organismo di controllo
4.1 Per l’attività di verifica affidatagli, l’organismo di controllo deve essere
accreditato secondo: a. l’ordinanza del 17 giugno 199610 sull’accreditamento e la designazione, oppure b. il regolamento (CE) n. 765/200811 e il regolamento (UE) n. 600/201212.
4.2 Deve essere indipendente dall’operatore di aeromobile e svolgere i propri
compiti con professionalità e obiettività.
4.3 Deve disporre di una comprovata competenza tecnica nella verifica dei dati
relativi alle tonnellate-chilometro percorse da aeromobili e conoscere le mo- dalità con le quali sono riunite tutte le informazioni necessarie al rapporto di monitoraggio, in particolare per quanto riguarda la raccolta, la misurazione tecnica, il calcolo e la trasmissione dei dati.
4.4 Deve conoscere tutte le norme rilevanti in materia, nonché le disposizioni
legali e amministrative in vigore.
10 RS 946.512 11 Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto ri- guarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93, versione della GU L 218 del 13.8.2008, p. 30. 12 Regolamento (UE) n. 600/2012 della Commissione, del 21 giugno 2012, sulla verifica delle comunicazioni delle emissioni dei gas a effetto serra e delle tonnellate-chilometro e sull’accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, versione della GU L 181 del 12.7.2012, p. 1.
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