AS 2017 3533
Accordo multilaterale del 29 ottobre 2014 tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari. Notifica della Svizzera conforme alla sezione 7 paragrafo 1 lettera d
Traduzione1
Accordo multilaterale del 29 ottobre 2014 tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari Notifica della Svizzera conforme alla sezione 7 paragrafo 1 lettera d
Depositata presso l’OCSE a Parigi il 4 maggio 2017
Con la presente l’Autorità competente della Svizzera notifica al Segretariato dell’Organo di coordinamento che, conformemente alla legislazione sulla protezione dei dati della Svizzera, essa deve trasmettere le informazioni menzionate nella sezione 2 dell’Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari2 alle seguenti condizioni: – le informazioni trasmesse possono essere utilizzate solo ai fini previsti dalla Convenzione del 25 gennaio 1988 sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, emendata dal Protocollo del 27 maggio 20103, e dal- l’Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio au- tomatico di informazioni relative a conti finanziari. Tali dati possono essere utilizzati per fini diversi soltanto previa autorizzazione dell’autorità compe- tente della Svizzera; – l’Autorità competente che riceve le informazioni trasmesse dall’Autorità competente della Svizzera non deve utilizzarle o pubblicarle in nessun caso nel quadro di procedure che potrebbero concludersi nell’imposizione o nell’esecuzione della pena di morte o di altre gravi violazioni dei diritti dell’uomo, quali la tortura; e – in caso di Giurisdizioni il cui regime di protezione dei dati non è stato giudi- cato adeguato dalla Svizzera o, per analogia, dall’Unione europea4, le se- guenti garanzie sono in vigore per quanto attiene ai dati personali trasmessi dall’Autorità competente della Svizzera:
1 Dal testo originale francese (RO 2017 3533)
2 RS 0.653.1 3 RS 0.652.1 4 La Svizzera ha ottenuto dalla Commissione europea una decisione di adeguatezza in ottemperanza all’articolo 25 paragrafo 6 della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
2017-1215 3533
Acc. multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio RU 2017 automatico di informazioni relative a conti finanziari. Notifica
Diritto di accesso, rettifica e cancellazione dei dati Se provano la loro identità, le persone fisiche hanno il diritto di accedere ai loro dati personali trattati dall’Autorità competente che riceve le informazioni, a condizione che: – le domande di persone fisiche non siano palesemente abusive a motivo della loro frequenza irragionevole, del loro numero o del loro carattere ripetitivo o sistematico; oppure – le domande non pregiudichino il trattamento dei dati e l’accertamento, la ve- rifica, la riscossione o il recupero delle imposte da parte della Giurisdizione che riceve le informazioni. Se provano la loro identità, le persone fisiche possono esigere di far rettificare, modificare o cancellare i loro dati personali che si rivelano inesatti. In caso vi siano sospetti fondati circa la legittimità della domanda, l’Autorità competente che riceve le informazioni può richiedere ulteriori giustificativi prima di procedere in tal senso. Qualora l’Autorità competente della Svizzera informi l’Autorità competente che riceve le informazioni di avere trasmesso un’informazione inesatta, l’Autorità com- petente che riceve le informazioni rettifica, modifica oppure cancella opportuna- mente tale informazione. Le persone i cui dati personali sono trasmessi devono esse informate in termini generali sulla raccolta di tali dati conformemente alla procedura prevista dal diritto della Giurisdizione che trasmette le informazioni.
Diritto di ricorso Tutte le persone fisiche devono avere il diritto di presentare un ricorso appropriato in caso di danni imputabili all’uso erroneo dei dati personali trasmessi dall’Autorità competente della Svizzera da parte dell’Autorità competente che riceve le informa- zioni.
Protezione dei dati L’Autorità competente che riceve le informazioni è tenuta ad adottare misure per proteggere i dati personali trasmessi dall’Autorità competente della Svizzera, in particolare contro l’accesso non autorizzato ai dati nonché contro la modifica e la trasmissione non autorizzate di tali dati.
Conservazione dei dati L’Autorità competente che riceve le informazioni provvede affinché i dati personali siano conservati in un formato che consenta l’identificazione delle persone interessa- te per una durata limitata alla realizzazione degli scopi per cui sono raccolti o trattati ulteriormente.
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Definizioni Ai fini della presente notifica: a) l’espressione «dati personali» comprende tutte le informazioni relative a una persona fisica identificata o identificabile; si considera identificabile la per- sona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento a un numero di identificazione o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, psichica, economica, cultu- rale o sociale; b) l’espressione «Autorità competente» ha il significato definito e adottato nella Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, nella sua versione emendata; c) le espressioni «Giurisdizione» e «Accordo effettivo» hanno il significato de- finito nell’Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari; e d) le Giurisdizioni il cui regime di protezione dei dati è stato giudicato adegua- to dalla Svizzera o dalla Commissione europea possono essere consultate ai seguenti indirizzi:
La presente notifica sostituisce la notifica del 21 dicembre 2016 e ha validità finché al Segretariato dell’Organo di coordinamento non ne venga notificata la modifica.
Per l’Autorità competente della Svizzera: Jörg Gasser, Segretario di Stato per le questioni finanziarie internazionali
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