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Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Carrozziera verniciatrice/Carrozziere verniciatore con attestato federale di capacità (AFC)

Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Carrozziera verniciatrice/Carrozziere verniciatore con attestato federale di capacità (AFC)

del 15 maggio 2017

45307 Carrozziera verniciatrice AFC/Carrozziere verniciatore AFC

Carrosserielackiererin EFZ/Carrosserielackierer EFZ Carrossière-peintre CFC/Carrossier-peintre CFC

La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI), di concerto con la Segreteria di Stato dell’economia (SECO), visto l’articolo 19 della legge federale del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale; visto l’articolo 12 dell’ordinanza del 19 novembre 20032 sulla formazione professionale (OFPr); visto l’articolo 4 capoverso 4 dell’ordinanza del 28 settembre 20073 sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5), ordina:

Sezione 1: Oggetto e durata

Art. 1 Profilo professionale I carrozzieri verniciatori di livello AFC svolgono, in particolare, le seguenti attività e si contraddistinguono per le seguenti conoscenze, capacità e comportamenti: a. valutano lo stato della vernice attuale e stabiliscono i lavori successivi. Livellano le imperfezioni applicando e levigando il materiale di riempimen- to. Coprono accuratamente le parti che non devono essere verniciate; b. con l’aiuto dei codici di colore o del fotospettrometro definiscono il colore del veicolo, stabiliscono la quantità di vernice necessaria e miscelano il

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colore. L’applicazione della vernice avviene tramite pistola nella cabina di verniciatura, possibilmente con basse emissioni; c. applicano sul veicolo simboli, piccoli testi e pellicole protettive ed eseguono con cura semplici lavori di montaggio e smontaggio di pezzi riguardanti i lavori di verniciatura; d. rimuovono i difetti della vernice, trattano le vecchie verniciature e applicano uno strato protettivo. Svolgono i lavori di finizione e di chiusura del man- dato.

Art. 2 Durata e inizio

1 La formazione professionale di base dura quattro anni.

2 Ai titolari del certificato federale di formazione pratica di assistente verniciatore CFP viene convalidato il primo anno della formazione professionale di base. 3 L’inizio della formazione professionale di base segue il calendario della relativa scuola professionale.

Sezione 2: Obiettivi ed esigenze

Art. 3 Principi 1 Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative raggruppate nei relativi campi.

2 Le competenze operative comprendono competenze professionali, metodologiche,

sociali e personali. 3 Tutti i luoghi di formazione collaborano allo sviluppo delle competenze operative. Essi coordinano i contenuti della formazione e delle procedure di qualificazione.

Art. 4 Competenze operative 1 La formazione prevede, nei seguenti campi di competenze operative, le competen- ze operative qui elencate: a. preparazione del sottofondo:

1. svolgere il mandato e applicare le direttive aziendali,

2. valutare, pretrattare e proteggere i supporti,

3. preparare, applicare e lavorare il materiale di sottofondo,

4. preparare gli oggetti per la verniciatura di finizione;

b. identificazione della vernice di base, di effetto e di copertura e preparazione della vernice di finizione:

1. trovare la tonalità di colore e stabilire la quantità di colore e di vernice,

2. miscelare i colori secondo la miscela e adattare la tinta,

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3. decidere il processo di verniciatura e preparare la vernice di finizione,

4. applicare la vernice di finizione, stabilire ed eseguire i processi

d’essiccazione; c. esecuzione di lavori creativi e di riparazione:

1. eseguire lavori creativi di decorazione,

2. smontare e montare parti del veicolo,

3. eseguire lavori di ripristino e di riparazione;

d. esecuzione di lavori di finizione:

1. eliminare i difetti nella verniciatura di finizione,

2. lucidare e proteggere la vernice,

3. pulire i veicoli e prepararli per la consegna.

Sezione 3: Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente

Art. 5 1 All’inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli (simboli di pericolo e di obbligo, pittogrammi) in questi tre settori. 2 Dette prescrizioni e raccomandazioni vengono fornite in tutti i luoghi di forma- zione e considerate nelle procedure di qualificazione. 3 Tutti i luoghi di formazione sensibilizzano le persone in formazione allo sviluppo sostenibile, con particolare attenzione all’equilibrio tra interessi sociali, ecologici ed economici.

4 In deroga all’articolo 4 capoverso 1 OLL 5 è ammesso l’impiego di persone in

formazione in conformità con il loro stato di formazione per le attività qui di seguito elencate: a. lavori che superano obiettivamente le capacità fisiche dei giovani; b. lavori che espongono i giovani a effetti fisici pericolosi per la salute, segna- tamente lavori che implicano una forte esposizione al rumore o a scosse a forte impatto; c. lavori che espongono i giovani ad agenti chimici pericolosi per la salute con- trassegnati con una delle seguenti frasi R secondo l’ordinanza del 18 maggio

20054 sui prodotti chimici o da una delle seguenti frasi H secondo la ver-

4 RU 2005 2721, 2007 821, 2009 401 805 1135, 2010 5223, 2011 5227, 2012 6103, 2013 201 3041, 2014 2073 3857

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sione del regolamento (CE) n 1272/20085 citata nell’allegato 2 numero 1 dell’ordinanza del 5 giugno 20156 sui prodotti chimici: d. lavori con macchine, equipaggiamenti o attrezzi che comportano rischi di infortuni che presumibilmente i giovani, per scarsa consapevolezza della sicurezza o per scarsa esperienza o formazione, non possono riconoscere o evitare; e. lavori che comportano un notevole pericolo di malattia, d’incendio, di esplo- sione o d’infortunio; f. lavori che si effettuano ad altezze pericolose.

5 L’impiego di persone in formazione secondo il capoverso 4 presuppone che dette

persone vengano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato pericolo d’infortunio; tali precauzioni particolari sono fissate nel piano di forma- zione sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

Sezione 4: Durata della formazione in ciascun luogo di formazione e lingua d’insegnamento

Art. 6 Formazione professionale pratica in azienda e in luoghi di formazione equivalenti La formazione professionale pratica in azienda comprende in media quattro giornate di otto ore alla settimana per tutta la durata della formazione professionale di base.

5 Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006. 6 RS 813.11

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Art. 7 Scuola professionale

1 L’insegnamento obbligatorio presso la scuola professionale comprende 1440

lezioni. Dette lezioni sono suddivise secondo la tabella seguente:

Insegnamento 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno Totale

a. Conoscenze professionali – Preparazione del sottofondo, iden- tificazione della vernice di base, di effetto e di copertura e prepara- zione della vernice di finizione 150 150 140 120 560 – Esecuzione di lavori creativi e di riparazione, esecuzione di lavori di finitura 50 50 60 80 240 Totale conoscenze professionali 200 200 200 200 800 b. Cultura generale 120 120 120 120 480 c. Educazione fisica 40 40 40 40 160 Totale delle lezioni 360 360 360 360 1440

2 D’intesa con le autorità cantonali e le organizzazioni del mondo del lavoro compe- tenti sono ammesse deroghe minime al numero di lezioni prescritte per anno di formazione in un campo di competenze operative. Deve essere comunque garantito il raggiungimento degli obiettivi di formazione prestabiliti

3 Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l’ordinanza della SEFRI del

27 aprile 20067 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella forma- zione professionale di base. 4 La lingua d’insegnamento è di norma la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale. Oltre alla lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola, i Cantoni possono autorizzare altre lingue d’insegnamento. 5 È raccomandato l’insegnamento bilingue nella lingua nazionale locale e in un’altra lingua nazionale o in inglese.

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Art. 8 Corsi interaziendali

1 I corsi interaziendali comprendono 48 giornate di otto ore.

2 Le giornate e i contenuti sono ripartiti in 4 corsi come segue:

Anno Corso [Campo di competenze operative/competenza operativa] Durata

1 Corso 1 Preparazione del sottofondo 10,5 giorni

Identificazione della vernice di base, di effetto e 1 giorno di copertura e preparazione della vernice di finizione Esecuzione di lavori creativi e di riparazione 0,5 giorni Totale 12 giorni

2 Corso 2 Preparazione del sottofondo 8 giorni

Identificazione della vernice di base, di effetto e 1,5 giorni di copertura e preparazione della vernice di finizione Esecuzione di lavori creativi e di riparazione 1 giorno Esecuzione di lavori di finizione 1,5 giorni Totale 12 giorni

3 Corso 3 Preparazione del sottofondo 5 giorni

Identificazione della vernice di base, di effetto e 4 giorni di copertura e preparazione della vernice di finizione Esecuzione di lavori creativi e di riparazione 2giorni Esecuzione di lavori di finizione 1giorno Totale 12 giorni

4 Corso 4 Preparazione del sottofondo 6,5 giorni

Identificazione della vernice di base, di effetto e 3 giorni di copertura e preparazione della vernice di finizione Esecuzione di lavori creativi e di riparazione 1 giorno Esecuzione di lavori di finizione 1,5 giorni Totale 12 giorni

3 Nell’ultimo semestre della formazione professionale di base non si svolgono corsi interaziendali.

Sezione 5: Piano di formazione

Art. 9 1 Al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione, emanato dalla competente organizzazione del mondo del lavoro e approvato dalla SEFRI.

2 Il piano di formazione:

a. contiene il profilo di qualificazione, che comprende:

1. il profilo professionale,

2. la tabella delle competenze operative e dei relativi campi,

3. il livello richiesto per la professione;

b. riporta i contenuti della formazione di base e le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente e deter-

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mina quali competenze operative vengono trasmesse e apprese in ciascun luogo di formazione. c. riporta le misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute in un apposito allegato. 3 Al piano di formazione è allegato l’elenco degli strumenti per la promozione della qualità della formazione professionale di base con indicazione del centro di distribu- zione.

Sezione 6: Requisiti per i formatori e numero massimo di persone in formazione in azienda

Art. 10 Requisiti professionali richiesti ai formatori I requisiti professionali sono soddisfatti se il formatore possiede una delle seguenti qualifiche: a. attestato federale di capacità di carrozziere verniciatore AFC e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento; b. attestato federale di capacità di carrozziere verniciatore AFC secondo l’ordinanza del 31 marzo 2005 della SEFRI sulla formazione professionale di base Carrozziera verniciatrice/Carrozziere verniciatore e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento; c. attestato federale di capacità di una professione affine con le necessarie conoscenze professionali nel campo di attività del carrozziere verniciatore AFC e almeno quattro anni di esperienza professionale nel campo d’insegna- mento; d. titolo della formazione professionale superiore in ambito pertinente.

Art. 11 Numero massimo di persone in formazione in azienda 1 Nelle aziende che impiegano un formatore al 100 per cento o due formatori ciascu- no almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione. 2 Per ogni altro specialista occupato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più occupati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più. 3 È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione.

4 Nelle aziende che possono impiegare solo una persona in formazione una seconda

persona può iniziare il tirocinio quando la prima arriva all’ultimo anno della forma- zione professionale di base.

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5 In casi particolari l’autorità cantonale può autorizzare il superamento del numero massimo di persone in formazione nelle aziende di tirocinio che da più anni svolgo- no la loro funzione di formazione con risultati particolarmente positivi.

Sezione 7: Documentazione dell’apprendimento, rapporto di formazione e documentazione delle prestazioni

Art. 12 Documentazione dell’apprendimento 1 Nel corso della formazione professionale pratica la persona in formazione tiene una documentazione dell’apprendimento in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti in relazione alle competenze operative da acquisire.

2 Il formatore controlla e firma la documentazione dell’apprendimento almeno una

volta al semestre. La discute con la persona in formazione almeno una volta al semestre.

Art. 13 Rapporto di formazione 1 Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione. Per farlo si basa sulle prestazioni nella formazione professionale pratica e sui resoconti delle prestazioni nella scuola professionale e nei corsi interaziendali. Discute il rapporto con la persona in formazione. 2 Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le misure e le decisioni adottate vengono messe per iscritto. 3 Dopo la scadenza prefissata il formatore verifica l’efficacia delle misure concorda- te e ne riporta l’esito nel successivo rapporto di formazione. 4 Se nonostante le misure concordate gli obiettivi non sono stati raggiunti o se è a rischio il buon esito della formazione, il formatore lo comunica per iscritto alle parti contraenti e all’autorità cantonale.

Art. 14 Documentazione dell’apprendimento nella scuola professionale Le scuole professionali documentano le prestazioni delle persone in formazione nei campi di competenze operative in cui è svolto l’insegnamento e nella cultura genera- le e consegnano alle persone in formazione una pagella alla fine di ogni semestre.

Art. 15 Documentazione dell’apprendimento nei corsi interaziendali 1 Gli operatori dei corsi interaziendali documentano le prestazioni delle persone in formazione mediante controlli delle competenze per ogni corso interaziendale.

2 I controlli delle competenze vengono espressi in note. Queste confluiscono nel

calcolo della nota dei luoghi di formazione.

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Sezione 8: Procedura di qualificazione

Art. 16 Ammissione È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha assolto la formazione professio- nale di base: a. secondo le disposizioni della presente ordinanza; b. in un istituto di formazione riconosciuto dal Cantone; o c. al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se

1. ha maturato l’esperienza professionale di cui all’articolo 32 OFPr,

2. di tale esperienza professionale ha svolto almeno tre anni nel campo del

carrozziere verniciatore AFC; e

3. rende verosimile il possesso dei requisiti per la rispettiva procedura di

qualificazione.

Art. 17 Oggetto Nelle procedure di qualificazione occorre dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui all’articolo 4.

Art. 18 Durata e svolgimento della procedura di qualificazione con esame finale

1 Nella procedura di qualificazione con esame finale vengono esaminate, nel modo

indicato, le competenze operative dei seguenti campi di qualificazione: a. «lavoro pratico», sotto forma di lavoro pratico prestabilito della durata di

20 ore. Vale quanto segue:

1. l’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della

formazione professionale di base,

2. la persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere

le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione,

3. è ammessa come ausilio la consultazione della documentazione

dell’apprendimento e dei corsi interaziendali.

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4. il campo di qualificazione comprende i campi di competenze operative

sottoelencati con le seguenti ponderazioni:

Voce Campi di competenze operative Ponderazione

1 Preparazione del sottofondo 40 %

2 Identificazione della vernice di base, di effetto e 40 %

di copertura e preparazione della vernice di finizione

3 Esecuzione di lavori creativi e di riparazione 10 %

4 Esecuzione di lavori di finizione 10 %

b. «conoscenze professionali», della durata di quattro ore. Vale quanto segue:

1. l’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della

formazione professionale di base,

2. il campo di qualificazione comprende i campi di competenze operative

e i tipi di esame sottoelencati con le seguenti ponderazioni:

Voce Campi di competenze operative Tipo di esame/ Ponderazione Durata

scritto orale

1 Preparazione del sottofondo 60 min. 25 %

2 Identificazione della vernice di base, 60 min. 25 %

di effetto e di copertura e preparazione della vernice di finizione

3 Esecuzione di lavori creativi e 60 min. 20 %

di riparazione

4 Esecuzione di lavori di finizione 30 min. 10 %

5 Campi di competenze operative 1–4 30 min. 20 %

(colloquio professionale)

c. «cultura generale». Per questo campo di qualificazione fa stato l’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 20068 sulle prescrizioni minime in materia di cul- tura generale nella formazione professionale di base. 2 Per ogni campo di qualificazione la valutazione è effettuata da almeno due periti d’esame.

Art. 19 Superamento, calcolo e ponderazione delle note

1 La procedura di qualificazione con esame finale è superata se:

a. per il campo di qualificazione «lavoro pratico» viene attribuito almeno il 4; e b. la nota complessiva raggiunge almeno il 4.

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2 La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, della somma

delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell’esame finale e della nota ponderata dei luoghi di formazione. 3 Per nota dei luoghi di formazione si intende la media arrotondata a un decimale delle note relative a: a. insegnamento professionale; b. corsi interaziendali. 4 Per nota dell’insegnamento professionale si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle otto note delle pagelle semestrali. 5 Per nota dei corsi interaziendali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto delle note conseguite nei quattro controlli delle competenze. 6 Per il calcolo della nota complessiva valgono le note sottoelencate con la seguente ponderazione: a. lavoro pratico: 40 per cento; b. conoscenze professionali: 20 per cento; c. cultura generale: 20 per cento; d. nota dei luoghi di formazione: 20 per cento.

Art. 20 Ripetizioni 1 Laripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall’articolo 33 OFPr. 2 Qualora si debba ripetere un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.

3 Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente l’insegnamento

professionale, resta valida la nota relativa all’insegnamento professionale conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di formazione professionale pratica, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato solo le nuove note. 4 Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente i corsi interazien- dali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono gli ultimi due corsi interaziendali valutati, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato solo le nuove note.

Art. 21 Qualifiche acquisite al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato (caso particolare) 1 Per i candidati che hanno acquisito le competenze operative necessarie al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato e che hanno sostenuto l’esame finale secon- do la presente ordinanza viene meno la nota dei luoghi di formazione.

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2 In questo caso, per il calcolo della nota complessiva valgono le note sottoelencate con la seguente ponderazione: a. lavoro pratico: 50 per cento; b. conoscenze professionali: 30 per cento; c. cultura generale: 20 per cento.

Sezione 9: Attestazioni e titolo

Art. 22 1 Chi ha superato la procedura di qualificazione consegue l’attestato federale di capacità (AFC). 2 L’attestato federale di capacità conferisce il diritto di avvalersi del titolo legalmen- te protetto di «carrozziera verniciatrice AFC»/«carrozziere verniciatore AFC». 3 Se l’attestato federale di capacità è stato conseguito mediante procedura di qualifi- cazione con esame finale, nel certificato delle note sono riportate: a. la nota complessiva; b. le note di ogni campo di qualificazione dell’esame finale e, fatto salvo l’articolo 21 capoverso 1, la nota dei luoghi di formazione.

Sezione 10: Sviluppo della qualità e organizzazione

Art. 23 Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione dei carrozzieri verniciatori AFC 1 La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazio- ne dei carrozzieri verniciatori AFC è composta da: a. 4–7 rappresentanti dell’Unione svizzera dei carrozzieri (USIC); b. un rappresentante della Fédération des Carrossiers Romands (FCR); c. un rappresentante dei docenti di materie professionali; d. un rappresentante dei lavoratori; e. almeno un rappresentante della Confederazione e almeno uno dei Cantoni.

2 Le regioni linguistiche sono adeguatamente rappresentate.

3 La Commissione si autocostituisce.

4 Essa svolge in particolare i seguenti compiti:

a. verifica almeno ogni cinque anni l’ordinanza sulla formazione professionale di base e il piano di formazione in relazione agli sviluppi economici, tecno-

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logici, ecologici e didattici; nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base; b. chiede alla competente organizzazione del mondo del lavoro di presentare alla SEFRI una domanda di modifica dell’ordinanza sulla formazione pro- fessionale di base, qualora gli sviluppi osservati lo rendano necessario; c. chiede all’organizzazione del mondo del lavoro l’adeguamento del piano di formazione, qualora gli sviluppi osservati lo rendano necessario; d. esprime un parere riguardo agli strumenti per la validazione degli apprendi- menti acquisiti; e. esprime un parere riguardo agli strumenti per la promozione della qualità della formazione professionale di base, in particolare sulle disposizioni ese- cutive concernenti le procedure di qualificazione.

Art. 24 Organizzazione e responsabili dei corsi interaziendali

1 Sono responsabili dei corsi interaziendali:

a. l’Unione svizzera dei carrozzieri (USIC); b. la Fédération des Carrosssiers Romands (FCR). 2 In collaborazione con le organizzazioni del mondo del lavoro competenti, i Canto- ni possono delegare a un altro ente responsabile lo svolgimento dei corsi interazien- dali, in particolare se non sono più garantiti la qualità o lo svolgimento degli stessi. 3 I Cantoni disciplinano con l’ente responsabile l’organizzazione e lo svolgimento dei corsi interaziendali. 4 Le autorità cantonali competenti hanno il diritto di accedere ai corsi in qualsiasi momento.

Sezione 11: Disposizioni finali

Art. 25 Abrogazione di altri atti normativi e revoca di approvazioni

1 È abrogata l’ordinanza della SEFRI del 31 marzo 20059 sulla formazione profes-

sionale di base Carrozziera verniciatrice/Carrozziere verniciatore con attestato federale di capacità (AFC). 2 È revocata l’approvazione del piano di formazione del 31 marzo 2005 Carrozziera verniciatrice/Carrozziere verniciatore con attestato federale di capacità (AFC).

9 RU 2005 3353

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Art. 26 Disposizioni transitorie

1 Le persone che hanno iniziato la formazione di carrozziere verniciatore prima

dell’entrata in vigore della presente ordinanza la portano a termine in base al diritto anteriore, al massimo però entro il 31 dicembre 2023. 2 I candidati che ripetono la procedura di qualificazione con esame finale per carroz- ziere verniciatore entro il 31 dicembre 2023 vengono valutati in base al diritto ante- riore. I candidati che presentano un’apposita richiesta scritta vengono valutati in base al nuovo diritto. 3 Le disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 16–22) si applicano per la prima volta a partire dal 1° gennaio 2022.

Art. 27 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

15 maggio 2017 Segreteria di Stato per la formazione,la ricerca e l’innovazione: Josef Widmer Direttore supplente

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