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AS 2017 4231

Ordinanza concernente la vigilanza sulle attività informative

Ordinanza concernente la vigilanza sulle attività informative (OVAIn)

del 16 agosto 2017

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 79 capoverso 4, 80 capoverso 2 lettera b, 82 capoversi 5 e 6 e 84 della legge federale del 25 settembre 20151 sulle attività informative (LAIn); visto l’articolo 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 19952, ordina:

Sezione 1: Oggetto

Art. 1 La presente ordinanza disciplina: a. l’aggregazione amministrativa dell’Autorità di vigilanza indipendente sulle attività informative (AVI-AIn) e le sue procedure amministrative; b. l’organizzazione e i compiti dell’Autorità di controllo indipendente per l’esplorazione radio e l’esplorazione dei segnali via cavo (ACI); c. la collaborazione tra la Confederazione e gli organi di vigilanza cantonali; d. i requisiti minimi in materia di vigilanza che devono essere soddisfatti dai Cantoni; e. la collaborazione tra gli organi di vigilanza.

Sezione 2: Autorità di vigilanza indipendente sulle attività informative

Art. 2 Aggregazione e sede L’AVI-AIn è aggregata amministrativamente alla Segreteria generale del Diparti- mento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (SG-DDPS). Ha sede a Berna.

RS 121.3

2016-2713 4231

Vigilanza sulle attività informative. O RU 2017

Art. 3 Regolamento interno L’AVI-AIn stabilisce il proprio regolamento interno; esso è pubblicato.

Art. 4 Preventivo L’AVI-AIn presenta ogni anno, tramite il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), il suo progetto di preventivo al Consiglio federale. Quest’ultimo lo inoltra senza modifiche all’Assemblea federale.

Art. 5 Trasmissione di documenti 1 I documenti concernenti le attività informative all’attenzione del capo del DDPS, della Delegazione Sicurezza del Consiglio federale, del Consiglio federale o degli organi dell’alta vigilanza parlamentare di cui all’articolo 81 capoverso 1 LAIn sono proposti all’AVI-AIn; essa decide quali documenti e con quale frequenza le vengono trasmessi. 2 Il Tribunale amministrativo federale trasmette all’AVI-AIn il rapporto d’attività secondo l’articolo 29 capoverso 8 LAIn.

Art. 6 Rilascio di informazioni 1 Colui che, in qualità di collaboratore di un’unità organizzativa sottoposta a vigilan- za o di un’altra unità organizzativa o in qualità di militare, viene interrogato dall’AVI-AIn è tenuto a informarla in modo completo e veritiero. 2 Se le informazioni orali sono verbalizzate, la persona interrogata può, su richiesta, rileggere il verbale. L’AVI-AIn può chiedere alla persona interrogata di attestare con la sua firma l’esattezza del verbale. 3 L’AVI-AIn può ottenere prese di posizione scritte dalle unità organizzative sotto- poste a vigilanza.

4 Alle persone che rilasciano informazioni non può derivare alcun pregiudizio da

informazioni veritiere.

Sezione 3: Autorità di controllo indipendente per l’esplorazione radio e l’esplorazione dei segnali via cavo

Art. 7 Composizione

1 L’ACI si compone di almeno tre e al massimo cinque membri dell’Amministra-

zione federale. 2 I membri dell’ACI devono disporre di conoscenze specialistiche nei settori delle telecomunicazioni, della politica di sicurezza e della protezione dei diritti fondamen- tali.

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Vigilanza sulle attività informative. O RU 2017

3 Né il presidente né la maggioranza dei membri dell’ACI possono far parte del

DDPS.

4 Il DDPS propone al Consiglio federale la nomina dei membri dell’ACI.

Art. 8 Organizzazione 1 L’ACI si organizza autonomamente; essa stabilisce il proprio programma di verifi- che.

2 È dotata di un segretariato; le risorse sono messe a disposizione dal DDPS.

3 Le decisioni dell’ACI necessitano dell’approvazione della maggioranza dei suoi

membri.

Art. 9 Obbligo di comunicazione a carico dei servizi controllati 1 Il Servizio della attività informative della Confederazione (SIC) e il Servizio informazioni dell’esercito (SIEs) comunicano all’ACI ogni nuovo mandato di esplo- razione radio e di esplorazione dei segnali via cavo. Nel contempo, trasmettono l’elenco aggiornato e completo di tutte le chiavi di ricerca, comunicano tutte le modifiche di tale elenco e informano sulla conclusione del mandato. 2 L’esplorazione radio e l’esplorazione dei segnali via cavo inizia indipendentemente dall’avvio del controllo da parte dell’ACI.

Art. 10 Attività 1 Per l’esercizio del suo mandato di controllo l’ACI può, in particolare, svolgere le seguenti attività: a. verificare la legalità dei mandati di esplorazione radio che il SIC e il SIEs assegnano al Centro operazioni elettroniche (COE); b. esaminare le domande di esplorazione dei segnali via cavo, le decisioni sulle autorizzazioni e sui nullaosta nonché i mandati di esplorazione dei segnali via cavo; c. esaminare i documenti del COE sulla pianificazione, la realizzazione e l’utilità dell’esplorazione radio e dell’esplorazione dei segnali via cavo; d. verificare i risultati dell’esplorazione radio e dell’esplorazione dei segnali via cavo mediante controlli a campione; e. esaminare le procedure, i dati e i sistemi del COE, che può farsi documenta- re separatamente secondo le proprie istruzioni; f. interrogare oralmente o per scritto i collaboratori del SIC, del SIEs e del COE.

2 Controlla di regola ogni anno i mandati di esplorazione radio. Controlla

l’esecuzione dei mandati di esplorazione dei segnali via cavo entro sei mesi dall’inizio dell’esplorazione. Se l’esecuzione di un mandato di esplorazione dei segnali via cavo dura più di sei mesi, effettua un controllo dell’esecuzione almeno una volta all’anno.

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Vigilanza sulle attività informative. O RU 2017

3 Presenta annualmente al DDPS un rapporto sulle proprie verifiche. Il DDPS tra-

smette il rapporto al Consiglio federale e lo informa sulle raccomandazioni dell’ACI e sulla loro attuazione.

Sezione 4: Autorità di vigilanza cantonale

Art. 11 Designazione e richieste 1 I Cantoni designano i servizi e gli organi di vigilanza responsabili delle attività di vigilanza cantonale e li comunicano alla SG-DDPS all’attenzione del SIC e dell’AVI-AIn. I cambiamenti vanno comunicati immediatamente. La SG-DDPS pubblica annualmente l’elenco dei servizi e degli organi di vigilanza. 2 Le richieste di visione dei dati trattati dal Cantone su mandato della Confederazio- ne secondo l’articolo 82 capoverso 4 LAIn possono essere presentate al SIC oral- mente o per scritto. 3 Ove lo richiedano interessi essenziali in materia di sicurezza, il SIC può chiedere al capo del DDPS di negare o differire la consultazione dei dati da parte dell’autorità di vigilanza cantonale.

4 Il capo del DDPS decide in merito alla richiesta entro 30 giorni.

Art. 12 Requisiti minimi 1 L’autorità di vigilanza cantonale svolge i suoi compiti secondo i criteri di legalità, efficacia e adeguatezza.

2 In particolare, esamina come l’organo d’esecuzione cantonale, autonomamente o

sulla base di un mandato del SIC, acquisisce, elabora e inoltra informazioni. 3 Verifica il trattamento di dati personali da parte dell’organo d’esecuzione cantona- le. Controlla in particolare se i dati sono trattati conformemente all’articolo 46 capoversi 1 e 2 LAIn e se sono soddisfatti i requisiti in materia di protezione dei dati, segnatamente per quanto concerne la protezione della personalità e la sicurezza dei dati. 4 Esamina la collaborazione tra l’organo d’esecuzione cantonale e i servizi di polizia cantonali. 5 Informa annualmente o secondo necessità l’organo superiore in merito alla propria attività.

Art. 13 Collaborazione con gli organi di vigilanza della Confederazione

1 L’AVI-AIn informa l’autorità di vigilanza cantonale sulle raccomandazioni che

rivolge agli organi d’esecuzione cantonali.

2 Se necessario e su richiesta, può assistere l’autorità di vigilanza cantonale.

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Vigilanza sulle attività informative. O RU 2017

Sezione 5: Collaborazione tra gli organi di vigilanza

Art. 14

1 L’AVI-AIn e l’ACI coordinano le loro attività di vigilanza e di verifica.

2 L’ACI informa l’AVI-AIn sui risultati della propria vigilanza e delle proprie veri- fiche e trasmette all’AVI-AIn le raccomandazioni e le proposte secondo l’articolo 79 capoverso 3 LAIn nonché i propri rapporti. 3 L’AVI-AIn informa l’ACI sui risultati della vigilanza e delle verifiche rilevanti per l’attività di quest’ultima e le trasmette in particolare il rapporto annuale secondo l’articolo 78 capoverso 3 LAIn. 4 L’AVI-AIn, l’ACI, il Controllo federale delle finanze e gli altri organi di vigilanza competenti della Confederazione e dei Cantoni possono scambiare informazioni sulle loro attività di vigilanza e di verifica nonché sui relativi risultati, nella misura in cui è necessario all’adempimento dei rispettivi compiti.

5 Il Tribunale amministrativo federale può chiedere informazioni all’AVI-AIn sul

rispetto degli oneri previsti nelle decisioni di autorizzazione e all’ACI sui risultati della sua attività di verifica nel settore dell’esplorazione dei segnali via cavo, in generale o in relazione a singoli mandati.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 15 Modifica di altri atti normativi La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.

Art. 16 Disposizione transitoria I membri dell’ACI nominati secondo le disposizioni dell’ordinanza del 17 ottobre 20123 sulla condotta della guerra elettronica e sull’esplorazione radio restano in funzione fino alla scadenza della durata ordinaria del loro mandato.

Art. 17 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2017.

16 agosto 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

3 RS 510.292

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Vigilanza sulle attività informative. O RU 2017

Allegato (art. 15)

Modifica di altri atti normativi

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 4 marzo 20114 sui controlli di sicurezza relativi

alle persone

All. 1 n. 1, 2.5 e 4a

Funzioni dell’Amministrazione federale per le quali è necessario un controllo di sicurezza relativo alle persone

1. Funzioni generali in seno all’Amministrazione federale

… Membri delle commissioni extraparlamentari ai quali si applicano i criteri secondo l’articolo 12 capoverso 1 lettera a o b Collaboratori dell’Autorità di vigilanza indipendente sulle attività informative Utenti del SIBAD …

2.5 Dipartimento federale della difesa, della protezione

della popolazione e dello sport La seguente iscrizione è stralciata:

Unità amministrative Funzioni

SG-DDPS Vigilanza sulle attività informative Tutte

4 RS 120.4

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Vigilanza sulle attività informative. O RU 2017

4a. Funzioni in seno al Tribunale amministrativo federale Collaboratori che concorrono alla procedura di autorizzazione secondo l’articolo 36b della legge del 17 giugno 20055 sul Tribunale amministrativo federale o assicurano il funzionamento e la manutenzione di mezzi informatici classificati 6.

2. Ordinanza del 25 novembre 19987 sull’organizzazione del Governo

e dell’Amministrazione

All. 1 lett. B n. IV. 2.

2. Unità amministrative dell’Amministrazione federale

decentralizzata:

2.1 Unità amministrative senza personalità giuridica autonome

sul piano organizzativo:

2.1.1 Autorità di vigilanza indipendente sulle attività informa-

tive.

3. Ordinanza del 7 marzo 20038 sull’organizzazione del Dipartimento

federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

Art. 6 lett. d Sono aggregati amministrativamente alla Segreteria generale: d. l’Autorità di vigilanza indipendente sulle attività informative.

4. Ordinanza del 4 dicembre 20099 sul Servizio informazioni

dell’esercito

Art. 6 cpv. 2 2 Per il coordinamento dei contatti con servizi informazioni esteri, il SIEs definisce con il SIC una politica comune in materia di servizi partner e allestisce una pianifi- cazione dei contatti.

5 RS 173.32

6 Elenco secondo comunicazione del Tribunale amministrativo federale.

7 RS 172.010.1 8 RS 172.214.1 9 RS 510.291

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Vigilanza sulle attività informative. O RU 2017

Art. 12 cpv. 2 2 La vigilanza sul SIEs in virtù dell’articolo 99 capoverso 5 LM incombe all’Auto- rità di vigilanza indipendente sulle attività informative.

Art. 13–15 e 16 cpv. 2 Abrogati

5. Ordinanza del 17 ottobre 201210 sulla condotta della guerra

elettronica e sull’esplorazione radio

Sezione 2 (art. 8‒11) Abrogata

10 RS 510.292

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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

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