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AS 2017 5015

Ordinanza sui lavoratori distaccati in Svizzera

Ordinanza sui lavoratori distaccati in Svizzera (ODist)

Modifica del 23 agosto 2017

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 21 maggio 20031 sui lavoratori distaccati in Svizzera è modificata come segue:

Art. 16e Gli organi paritetici incaricati dell’esecuzione di contratti collettivi di lavoro e le commissioni tripartite incaricate dell’attività di ispezione conformemente all’arti- colo 7a della legge devono eseguire in totale 35 000 controlli all’anno. Il numero di controlli indennizzabili è stabilito nelle convenzioni sulle prestazioni previste nell’articolo 9 capoverso 3 della presente ordinanza e nell’articolo 7a capoverso 3 della legge.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

23 agosto 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

1 RS 823.201

2017-1859 5015

Lavoratori distaccati in Svizzera. O RU 2017

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