AS 2017 5019
Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (Legge sul libero passaggio, LFLP)
Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (Legge sul libero passaggio, LFLP)
Modifica del 18 dicembre 2015
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale dell’11 febbraio 20151, decreta:
I La legge del 17 dicembre 19932 sul libero passaggio è modificata come segue:
Art. 19a Diritti in caso di scelta della strategia d’investimento da parte dell’assicurato 1 Gli istituti di previdenza che assicurano esclusivamente la parte del salario ecce- dente una volta e mezza l’importo limite superiore di cui all’articolo 8 capoverso 1 LPP3 e offrono diverse strategie d’investimento possono prevedere, in deroga agli articoli 15 e 17 della presente legge, che agli assicurati uscenti sia versato il valore effettivo dell’avere di previdenza al momento dell’uscita. In tal caso, devono offrire almeno una strategia con investimenti a basso rischio. Il Consiglio federale definisce gli investimenti a basso rischio. 2 Ai fini della scelta della strategia d’investimento, l’istituto di previdenza informa l’assicurato sulle diverse strategie nonché sui rischi e sui costi correlati. L’assicurato conferma per scritto di aver ricevuto tali informazioni. 3 La prestazione d’uscita non frutta interessi a partire dal momento in cui diventa esigibile.