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AS 2017 547

Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA)

Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull’infrastruttura finanziaria, OInFi-FINMA)

Modifica del 26 gennaio 2017

L’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) ordina:

I L’ordinanza FINMA del 3 dicembre 20151 sull’infrastruttura finanziaria è modifi- cata come segue:

Art. 10 cpv. 2 2 Se i diritti di voto non sono esercitati direttamente o indirettamente dall’avente economicamente diritto, secondo l’articolo 120 capoverso 3 LInFi sottostà inoltre all’obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto. Se la persona legittimata al libero esercizio dei diritti di voto è direttamente o indiretta- mente controllata, l’obbligo di comunicazione è altresì considerato adempiuto se la persona che esercita il controllo effettua la dichiarazione su base consolidata. In questo caso la persona che esercita il controllo sottostà all’obbligo di comunica- zione.

Art. 22 cpv. 2 lett. a 2 Oltre alle indicazioni di cui al capoverso 1, nei casi elencati qui di seguito occorre fornire parimenti le seguenti indicazioni: a. nei casi di cui all’articolo 120 capoverso 3 LInFi: 1. la quota dei diritti di voto interessata dal libero esercizio di tali diritti, che la persona legittimata è tenuta a specificare nella dichiarazione,

2. se del caso, che la dichiarazione non è effettuata dalla persona legitti-

mata al libero esercizio dei diritti di voto bensì dalla persona che li con- trolla direttamente o indirettamente (dichiarazione su base consolidata);

1 RS 958.111

2016-1783 547

O FINMA sull’infrastruttura finanziaria RU 2017

Art. 50a Disposizione transitoria della modifica del 26 gennaio 2017 L’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 10 capoverso 2 OInFi-FINMA nella versione della modifica del 26 gennaio 2017 deve essere adempiuto entro il 31 agosto 2017.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2017.

26 gennaio 2017 L’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari: Il presidente, Thomas Bauer Il direttore, Mark Branson

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