AS 2017 549
Memorandum d'intesa tra il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport e l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) concernente il distacco di personale presso il Segretariato dell'OSCE a Vienna (con all.)
Traduzione1
Memorandum d’intesa tra il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport e l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) concernente il distacco di personale presso il Segretariato dell’OSCE a Vienna
Concluso il 19 dicembre 2016 Entrato in vigore il 19 dicembre 2016
Considerando che l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (rappresentata dal proprio Segretariato, qui di seguito «OSCE»), conformemente al capitolo VIII dello Statuto delle Nazioni Unite2, è stata instaurata come arrangia- mento regionale a seguito dell’Atto finale di Helsinki della Conferenza sulla sicu- rezza e la cooperazione in Europa nel 1975, della Carta di Parigi del 1990 per una nuova Europa, della Decisione I del Documento di Budapest del 1994 «Verso una vera partnership in una nuova era», della Carta del 1999 per la sicurezza europea e della totalità delle norme, dei principi, degli impegni, dei documenti e delle decisioni dell’OSCE approvati dai suoi Stati partecipanti; considerando che l’OSCE, nel suo approccio integrale alla sicurezza, svolge attività operative nella dimensione politico-militare, nella dimensione economica e ambien- tale nonché nella dimensione umana; considerando che l’OSCE può accettare membri del personale distaccati dagli Stati partecipanti per essere impiegati come funzionari dell’OSCE nelle sue strutture esecutive; considerando che il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popo- lazione e dello sport (qui di seguito «DDPS») intende distaccare tali membri del personale presso l’OSCE; considerando che il DDPS auspica di collaborare con l’OSCE e si è offerto di met- tere a disposizione i servizi di membri del proprio personale per gli incarichi con- cordati con sede di lavoro a Vienna conformemente alle condizioni previste dal presente Memorandum d’intesa (Memorandum of Understanding, qui di seguito «MoU»);
RS 0.510.41
1 Dal testo originale inglese.
2 RS 0.120
2016-3412 549
Distacco di personale presso il Segretariato dell’OSCE a Vienna. RU 2017
considerando che il DDPS e l’OSCE (qui di seguito denominate collettivamente «le Parti» e singolarmente «la Parte») concludono il presente MoU in uno spirito di cooperazione amichevole e sulla base di un’intesa reciproca; hanno raggiunto la seguente intesa:
Art. 1 Scopo Il presente MoU costituisce il quadro generale concordato tra il DDPS e l’OSCE per il distacco di personale svizzero (qui di seguito «membri del personale distaccati» o «membro del personale distaccato») presso il Segretariato dell’OSCE a Vienna.
Art. 2 Rappresentanti autorizzati Gli enti/i rappresentanti autorizzati dalle Parti per l’applicazione del presente MoU sono i seguenti: per l’OSCE: Direttore, Dipartimento per le risorse umane (DHR), Segretariato dell’OSCE, Wallnerstrasse 6, 1010 Vienna, Austria per il DDPS: Centro di competenza dell’Esercito svizzero per gli impieghi di promovimento della pace all’estero SWISSINT, Kasernenstrasse 8,
6370 Stans-Oberdorf, Svizzera
Art. 3 Obblighi del DDPS
1. I membri del personale distaccati sono selezionati dall’OSCE conformemente
alle procedure di reclutamento aperte e competitive stabilite dal Sistema comune di regolamentazione della gestione dell’OSCE.
2. Il DDPS esamina e propone candidature di persone idonee al distacco conforme-
mente ai requisiti previsti negli annunci di posti vacanti pubblicati dall’OSCE. 3. Nel proporre i candidati al distacco, il DDPS seleziona persone con una maturità sufficiente nonché sensibilità culturale, adattabilità, attitudine a lavorare in gruppo, capacità di lavorare in condizioni climatiche e geografiche difficili e flessibilità per lavorare in situazioni di emergenza caratterizzate da esigenze in continuo mutamen- to. Il DDPS garantisce la conoscenza fluente dell’inglese da parte del membro del personale distaccato e tiene in particolare considerazione le persone che parlano anche il francese, il russo o qualsiasi altra lingua che potrebbe rivelarsi utile nel luogo di impiego. Il DDPS tiene inoltre debitamente conto dell’esigenza di raggiun- gere un equilibrio di genere nell’ambito della selezione dei candidati al distacco.
4. Il DDPS trasmette all’OSCE le candidature complete dei candidati al distacco
entro i termini previsti dagli annunci di posti vacanti.
5. Dopo la selezione del membro del personale distaccato da parte dell’OSCE e
prima del suo impiego, il DDPS emette un certificato di buona salute rilasciato dall’autorità competente in cui si attesta che il membro del personale distaccato è idoneo all’impiego e può viaggiare senza problemi. Il DDPS garantisce anche
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l’effettuazione, da parte del membro del personale distaccato, di tutte le vaccinazioni e profilassi richieste.
6. Il DDPS si impegna a pagare tutte le spese legate ai servizi del membro del
personale distaccato, compresi i salari, le diarie per coprire il costo della vita quoti- diana nel luogo di lavoro a Vienna, le spese di viaggio da e verso Vienna, le indenni- tà e altri assegni a cui il membro del personale distaccato ha diritto secondo le dispo- sizioni del DDPS, salvo quanto disposto qui di seguito.
7. Le vacanze annuali sono maturate dal membro del personale distaccato confor-
memente alle sue condizioni di servizio presso il DDPS. Durante l’incarico, tuttavia, i diritti alle vacanze devono essere gli stessi che spettano ai funzionari dell’OSCE impiegati presso il luogo di lavoro a Vienna. La pianificazione delle vacanze deve essere approvata preventivamente dal o per conto del supervisore OSCE del membro del personale distaccato, conformemente alle procedure previste dall’OSCE. 8. Il DDPS si impegna a garantire che, per tutta la durata del suo servizio secondo il presente MoU, il membro del personale distaccato sarà adeguatamente coperto da un’assicurazione malattia e sulla vita nonché da un’assicurazione per malattie professionali, invalidità o decesso paragonabili al regime assicurativo previsto dall’OSCE per i propri funzionari. Se sceglie di essere coperto dal regime assicurati- vo dell’OSCE, il membro del personale distaccato verserà i premi dell’assicura- zione, che saranno tuttavia a carico del DDPS.
Art. 4 Obblighi dell’OSCE
1. L’OSCE tiene debitamente conto dei candidati al distacco proposti dal DDPS. I
membri del personale distaccati sono selezionati dall’OSCE conformemente alle procedure di reclutamento aperte e competitive stabilite dal Sistema comune di regolamentazione della gestione dell’OSCE. Se il candidato scelto è un membro del personale distaccato proposto dalla Svizzera, l’OSCE notifica sia il membro del personale distaccato sia il DDPS e indica la data e il luogo in cui il membro del personale distaccato deve presentarsi. L’OSCE garantisce che il membro del personale distaccato è stato formato e infor- mato conformemente al pacchetto di formazione fornito dall’OSCE, il quale, se necessario, può includere corsi introduttivi dell’OSCE e briefing tecnici specifici per un determinato Paese o progetto.
2. L’OSCE garantisce al membro del personale distaccato un ufficio, personale di
supporto, attrezzature e altre risorse necessarie all’adempimento dei compiti asse- gnati. 3. Ad eccezione dei viaggi per l’incarico iniziale e la smobilitazione finale, le spese sostenute dal membro del personale distaccato durante i viaggi ufficiali per l’eser- cizio delle proprie funzioni sono a carico dell’OSCE conformemente al suo Sistema comune di regolamentazione della gestione. L’OSCE è responsabile della media- zione con le autorità ai fini del rilascio di tutti i visti necessari per il membro del personale distaccato, salvo parere contrario del DDPS.
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4. L’OSCE include il membro del personale distaccato nei seguenti accordi alla
stregua degli altri funzionari impiegati nel luogo di lavoro a Vienna o nei luoghi di destinazione dei viaggi di lavoro del membro del personale distaccato: – accordi in materia di sicurezza e incolumità e accordi medici, inclusi i piani di evacuazione; – supporto sanitario, medico e psicosociale, compreso l’accesso alle necessarie informazioni di contatto o ad altre procedure specifiche riguardanti il sup- porto medico d’emergenza e i piani di evacuazione medica.
5. Il membro del personale distaccato può essere chiamato a effettuare viaggi di
lavoro ai fini dello svolgimento di funzioni operative al di fuori del luogo di lavoro a Vienna come stabilito nella descrizione del posto e nel relativo trasferimento di autorità.
6. L’OSCE informa preventivamente la rappresentanza permanente della Svizzera
presso l’OSCE in merito al luogo di destinazione del viaggio di lavoro proposto per il membro del personale distaccato e necessario ai fini dello svolgimento di funzioni operative al di fuori del luogo di lavoro a Vienna. Tale informazione deve essere fornita il prima possibile. I viaggi di lavoro sono limitati all’area OSCE.
7. L’OSCE informa immediatamente il DDPS di qualsiasi circostanza legata alla
sicurezza che possa giustificare l’evacuazione del membro del personale distaccato durante il suo viaggio di lavoro. 8. L’OSCE rilascia ai membri del personale distaccati una carta d’identificazione OSCE in cui è indicato il loro statuto giuridico conformemente all’articolo 6 del presente MoU.
9. Al termine dell’impiego, l’OSCE trasmette al DDPS un rapporto di valutazione
sulle prestazioni di ciascun membro del personale distaccato conformemente al proprio Sistema comune di regolamentazione della gestione.
Art. 5 Obblighi del membro del personale distaccato Il DDPS si impegna a fare tutto il possibile per garantire che il membro del persona- le distaccato adempia le condizioni e gli obblighi elencati qui di seguito, che costi- tuiscono la base del rapporto di lavoro tra il membro del personale distaccato e l’OSCE: a) il membro del personale distaccato accetta le relative condizioni d’impiego e l’impegno proposto dall’OSCE conformemente al Sistema comune di rego- lamentazione della gestione dell’OSCE e a tutte le procedure introduttive stabilite da quest’ultima; b) il membro del personale distaccato svolge le proprie funzioni sotto l’autorità del suo supervisore OSCE e nel rispetto delle istruzioni fornite da quest’ultimo; c) il membro del personale distaccato si impegna a rispettare l’imparzialità e l’indipendenza dell’OSCE e non richiede né accetta istruzioni da autorità esterne all’OSCE in merito ai servizi prestati nel quadro del presente MoU;
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d) il membro del personale distaccato si astiene da qualsiasi condotta poten- zialmente dannosa per l’OSCE e non si impegna in nessuna attività incom- patibile con gli scopi e le finalità dell’OSCE; e) il membro del personale distaccato rispetta il Sistema comune di regolamen- tazione della gestione dell’OSCE, che comprende il Codice di condotta dell’OSCE, tutti i requisiti di sicurezza e le istruzioni fornite nonché, se del caso, tutte le disposizioni amministrative emanate specificamente per la mis- sione in questione; f) il membro del personale distaccato usa la massima discrezione in tutte le questioni inerenti alle proprie funzioni e, senza l’autorizzazione del suo supervisore, non comunica mai ai media o a istituzioni, persone, governi o altre autorità esterne all’OSCE informazioni che non sono state rese pubbli- che e di cui è venuto a conoscenza grazie alla sua collaborazione con l’OSCE. Il membro del personale distaccato non utilizza tali informazioni senza l’autorizzazione scritta del suo supervisore e, in ogni caso, le informa- zioni in questione non devono essere utilizzate per il proprio profitto perso- nale. Questi obblighi non decadono allo scadere del presente MoU. Poiché il suo rapporto con il DDPS non si interrompe, il membro del personale distac- cato può fornire al DDPS informazioni sulle sue condizioni di lavoro, su preoccupazioni legate alla sicurezza o su altri aspetti amministrativi, ma tali comunicazioni non devono essere in contrasto con gli obblighi previsti dal presente articolo, tra cui, ma non esclusivamente, quelli contemplati alle let- tere b), c) e d); g) il membro del personale distaccato frequenta, nel periodo oggetto del pre- sente MoU, tutte le sessioni di formazione ritenute obbligatorie dall’OSCE per l’esercizio della funzione assegnata.
Art. 6 Statuto giuridico del membro del personale distaccato 1. Per ogni singolo distacco da parte del DDPS, gli enti autorizzati dalle Parti con- cordano un trasferimento di autorità in base al modello riportato nell’allegato del presente MoU. Se necessario, i dettagli dell’attuazione del distacco possono essere specificati in ulteriori accordi tecnici stipulati dalle Parti e subordinati al presente MoU.
2. Il membro del personale distaccato gode dello statuto di «funzionario
dell’OSCE» conformemente all’articolo I, regolamento 1.01 dello Statuto e Regola- mento del personale dell’OSCE del 10 ottobre 2013.
3. Considerando che la legislazione federale austriaca accorda ai funzionari
dell’OSCE con luogo di lavoro in Austria lo stesso statuto, gli stessi privilegi e le stesse immunità previsti per i funzionari dell’ONU dall’accordo di sede del 29 novembre 1995 tra l’Austria e le Nazioni Unite, l’OSCE notifica al DDPS ogni emendamento apportato alla legislazione federale austriaca in questione.
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Art. 7 Responsabilità
1. L’OSCE non si assume alcuna responsabilità per richieste di risarcimento – in
caso di malattia, infortunio o decesso del membro del personale distaccato dovuti ai servizi prestati conformemente al presente MoU o ad essi correlati – che vadano oltre i limiti fissati dal Sistema comune di regolamentazione della gestione dell’OSCE. 2. La prestazione di servizi insoddisfacenti o la non conformità agli standard di condotta summenzionati possono determinare la cessazione, su iniziativa dell’OSCE, dell’incarico del membro del personale distaccato secondo il presente MoU. In tal caso, sia il membro del personale distaccato sia il DDPS saranno infor- mati conformemente allo Statuto e Regolamento del personale dell’OSCE.
3. Il DDPS può stabilire la cessazione dell’incarico del membro del personale
distaccato per ragioni mediche, compassionevoli o di sicurezza oppure se ritiene che al membro del personale distaccato non siano stati accordati privilegi e immunità conformi al suo statuto secondo l’articolo 6. In entrambi i casi occorre dare un preavviso di un mese all’altra Parte.
4. Qualsiasi grave violazione dei doveri e degli obblighi che, secondo l’OSCE,
giustificherebbe la cessazione dell’incarico di un membro del personale distaccato prima della scadenza del termine di preavviso previsto deve essere discussa con il DDPS al fine di giungere a un accordo per una cessazione immediata dell’incarico del membro del personale distaccato. L’OSCE può decidere di limitare o di vietare l’accesso ai propri locali qualora le circostanze lo giustifichino, ad esempio – ma non solo – nel caso in cui il comportamento del membro del personale distaccato costituisca una minaccia, reale o presunta, per altri membri del personale, implichi una sospetta attività criminale o rappresenti un disturbo. In simili circostanze l’OSCE si impegna tuttavia a garantire che il membro del personale distaccato continui ad avere accesso a un alloggio con gli stessi standard di sicurezza previsti per gli altri funzionari dell’OSCE nel luogo di lavoro finché il membro del personale distaccato non sarà congedato da quest’ultimo.
5. Il DDPS rimborsa l’OSCE per le perdite finanziarie o per i danni causati alle
attrezzature o alle proprietà dell’OSCE dal membro del personale distaccato, se tali perdite e danni: a) si sono verificati al di fuori dell’esercizio di funzioni ufficiali presso l’OSCE; o b) sono stati causati o risultano da colpa grave o dolo oppure da violazione o deliberata inosservanza, da parte del membro del personale distaccato, delle regole e delle politiche applicabili.
Art. 8 Pretese di terzi L’OSCE è responsabile della gestione delle pretese di terzi per eventuali perdite o danneggiamenti di proprietà di questi ultimi nonché per decessi o lesioni personali causati dalle azioni o dalle omissioni del membro del personale distaccato nell’eser- cizio di funzioni ufficiali presso l’OSCE. Tuttavia, se la perdita, il danneggiamento,
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il decesso o le lesioni sono causati da colpa grave o da dolo da parte del membro del personale distaccato, il DDPS si assume la responsabilità nei confronti dell’OSCE per tutte le somme che essa ha versato ai richiedenti e per tutte le spese che ha sostenuto per liquidare le pretese.
Art. 9 Diritti di proprietà I diritti di proprietà e d’autore e tutti gli altri diritti di qualsiasi natura per ogni materiale prodotto dal membro del personale distaccato durante il suo incarico presso l’OSCE sono conferiti all’OSCE. Su richiesta scritta, l’OSCE può accordare al DDPS una licenza gratuita per utilizzare tutti i materiali in questione per scopi non commerciali.
Art. 10 Consultazione Le Parti convengono di unire i loro sforzi e di mantenere strette relazioni di lavoro al fine di raggiungere gli obiettivi delle operazioni dell’OSCE.
Art. 11 Risoluzione delle controversie Le controversie tra le Parti in merito all’interpretazione o all’applicazione del pre- sente MoU sono risolte esclusivamente mediante la negoziazione tra le Parti, al livello più basso possibile.
Art. 12 Intero accordo Il presente MoU costituisce l’intero accordo tra le Parti in merito a quanto in ogget- to. Questo MoU sostituisce tutti gli accordi, tutte le dichiarazioni o tutte le intese, precedenti o contemporanei, scritti o orali, espliciti o impliciti, concernenti l’oggetto del presente MoU, ad eccezione degli accordi in corso riguardanti missioni specifi- che, se esistenti, i quali resteranno in vigore come previsto fino alla loro scadenza.
Art. 13 Privilegi e immunità Nessun elemento contenuto nel presente MoU o ad esso correlato va inteso come una rinuncia, esplicita o implicita, ai privilegi e alle immunità di ciascuna parte e nessuna disposizione del presente MoU, nessuna azione successiva o nessuna condi- zione d’impiego deve essere interpretata o applicata in contrasto con tali privilegi e immunità.
Art. 14 Entrata in vigore, durata, modifica e denuncia
1. Il presente MoU entra in vigore dopo la firma di entrambe le Parti e rimane
valido finché non viene denunciato conformemente alle disposizioni del presente articolo.
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2. Il presente MoU può essere modificato o emendato mediante accordo scritto tra
le Parti. Ciascuna Parte tiene pienamente conto di tutte le proposte di emendamento avanzate dall’altra Parte.
3. Il presente MoU può essere denunciato, senza alcun pregiudizio, da ciascuna
Parte con un preavviso scritto di tre mesi all’altra Parte. 4. La denuncia del presente MoU non pregiudica né gli eventuali diritti o obblighi maturati prima della denuncia né qualsiasi altro diritto della Parte denunciante derivante dalla denuncia stessa o dall’evento che ha determinato tale denuncia.
In fede di che, i rappresentanti di entrambe le Parti, debitamente autorizzati, il 19 dicembre 2016 hanno firmato il presente accordo.
Per conto del DDPS: Per conto dell’OSCE: Claude Wild Lamberto Zannier
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Allegato 1
Trasferimento di autorità (ToA)
Il presente trasferimento di autorità («Transfer of Authority», ToA) è considerato un complemento subordinato al Memorandum d’intesa (MoU) tra il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport («DDPS») del Governo svizzero e l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa («OSCE)» concernente il distacco di personale presso il Segretariato dell’OSCE a Vienna e ne integra i termini. Il ToA viene stipulato conformemente alle disposizio- ni negli articoli 5 e 6 del MoU, il quale prevede che le Parti concordino un trasferi- mento di autorità per ogni singolo distacco. Sono allegate le relative condizioni d’impiego dell’OSCE per il membro del personale distaccato.
Nome del membro del personale distaccato Titolo del membro del personale distaccato Durata dell’incarico Dipartimento assegnato presso il Segretariato dell’OSCE Luogo di lavoro del membro del personale Segretariato dell’OSCE a Vienna distaccato Supervisore del membro del personale distaccato Persona di contatto del DDPS Persona di contatto dell’UNOPS Responsabilità funzionali Cfr. condizioni d’impiego allegate Altre osservazioni Non applicabile
Data …
Firmato per conto del Centro di competenza Firmato per conto dell’Esercito svizzero per gli impieghi di promovimento dell’OSCE: della pace all’estero SWISSINT: … …
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